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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1190/2024
Oggi 13 maggio 2025 alle ore 10.10, innanzi al Giudice Cinzia Immordino,
sono comparsi:
Per l'avv. BERTUGLIA oggi sostituito dall'avv. Cavasino;
Parte_1
Per l'avv. LAUDICINA. Parte_2
Nessuno per l' CP_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti ed in particolare delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Cavasino insistendo preliminarmente per la nomina del CTU. L'avv.
Laudicina si oppone.
Dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1190/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1 C.F._1
Bertuglia per procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
(P. IVA ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Laudicina
( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
E
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo per procura generale in notaio in atti Per_1
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa in favore della società resistente con contratto part time dal 3.12.2020 al 31.3.2022 quale operaio addetto al settore delle pulizie e dal 1.4.2022 quale muratore (contratto trasformato a tempo indeterminato dall'1.8.2022) fino al 31.7.2023, ha convenuto per Controparte_2
ottenere le differenze retributive adducendo di aver lavorato per un numero maggiore di ore rispetto a quelle contrattualmente previste, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma netta di € 57.856,47, oltre la regolarizzazione contributiva. Ha
altresì chiesto l'accertamento dell'illegittimità e nullità del licenziamento orale comminatogli in data 31.7.2023.
La resistente, nel costituirsi, ha rappresentato di aver presentato domanda di accesso al procedimento unico per utilizzare gli strumenti di regolazione della crisi con riserva, ex artt. 40 e 44 C.C.I.I., contestando le deduzioni avverse tanto con riguardo all'asserito licenziamento orale quanto in ordine allo svolgimento di lavoro supplementare non retribuito, pur dichiarandosi debitrice nei confronti del ricorrente delle retribuzioni mensili maturate dal mese di novembre 2022 e fino al mese di luglio 2023, per la complessiva somma di € 10.861,04.
Si è costituito l CP_1
Sulla scorta della documentazione offerta dalle parti e di prove orali, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Per quanto concerne la prestazione di lavoro straordinario, si osserva che, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale
di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte,
Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n.
8006). Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
3 Inoltre, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, ove la busta paga consegnata al lavoratore contenga l'indicazione dell'orario di lavoro osservato dal dipendente, a tale dichiarazione non può essere assegnato il valore di prova legale
(preclusiva della prova testimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta alla remunerazione di lavoro straordinario (cfr. Cass. 21 gennaio 1993, n. 739 e, soprattutto,
Cass. 19 novembre 2001, n. 14479), salvo che il lavoratore non abbia in qualche modo riconosciuto esplicitamente ed espressamente di avere osservato soltanto l'orario lavorativo indicato nel prospetto paga, circostanza non ricorrente nella specie. Il lavoratore
è pertanto ammesso a provare l'esistenza di ulteriori debiti non risultanti dai prospetti paga sottoscritti per quietanza e, nel nostro caso, afferenti ad ore di lavoro straordinario asseritamente non conteggiati dalla parte datoriale.
Orbene, la prova assunta nel corso dell'istruzione non ha offerto elementi in grado di confermare, con il dovuto rigore, la sussistenza di prestazioni di lavoro eccedenti quelle comprese nell'orario normale di lavoro, né, in definitiva, la loro effettiva consistenza.
A tal proposito, entrambi i testi citati da parte ricorrente hanno riportato situazioni spazio temporali – luoghi e tempi di lavoro – in parte non corrispondenti ovvero chiaramente appresi de relato dallo stesso . Parte_1
In particolare, il teste – il cui esame testimoniale si riporta – avrebbe Tes_1
eventualmente lavorato con il ricorrente per il solo mese di maggio 2022, considerato che da tale data questi ha iniziato a lavorare come muratore e il teste ha concluso il rapporto lavorativo con ma non ha precisato in quale dei diversi cantieri Controparte_2
aperti in quel dato momento, affermando che usciva la mattina da casa con , Parte_1
suo coinquilino, incontravano altri lavoratori in Marsala via Salemi da cui ognuno raggiungeva il suo luogo di lavoro e lo rivedeva a fine giornata per rientrare a casa insieme: “Vero è che il Signor dal 03 dicembre 2020 fino 31 luglio 2023 ha lavorato, prima Pt_1
quale puliziere e dopo quale muratore in favore della società New Sistem Service Srl di Marsala, dal
lunedì al sabato e per otto ore al giorno?” Si, è vero. Dalle 7 del mattino fino alle 17 con un'ora di
pausa.
4 Sui capitoli di cui alla memoria di costituzione di parte resistente:
4. Vero che ho lavorato alle
dipendenze della dal mese di agosto 2021 al mese di maggio 2022. E' vero. Controparte_2
5. Vero che quando lavoravo con la società il mio luogo di lavoro era Controparte_2
diverso da quello del Sig. Lavoravamo in luoghi diversi perché io facevo il muratore e il Parte_1
ricorrente le pulizie.
6. Vero che io lavorato presso i cantieri di Partanna, Santa Ninfa o Vita;
si, è vero.
7. Vero che il Sig. faceva il muratore;
si, cioè per alcuni mesi faceva le pulizie, poi il Parte_1
muratore. Faceva il muratore con me.
8. Vero che io ed il Sig. facevamo lavori diversi, in luoghi diversi;
si fino a quando lui Parte_1
faceva le pulizie, forse era il 2022.
9. Vero che io ed il Sig. avevamo un orario di lavoro differente. No, avevamo lo stesso Parte_1
orario di lavoro, dalle 7 alle 17 con un'ora di pausa.
Vero che considerata la tipologia di attività da svolgere l'orario di lavoro poteva talvolta essere
soggetto a variazioni a causa delle condizioni metereologiche od a causa di altri eventi estranei alla
volontà del datore di lavoro (es. attività di pulizia di esercizi commerciali che aprivano dopo le ore
8.00 del mattino); no, l'orario di lavoro era sempre quello, 7-17.
11. Vero che nel periodo di lavoro alle dipendenze della lavoravo Controparte_2
presso cantieri diversi rispetto a quelli ove era adibito il Sig. lavoravamo in posti Parte_1
diversi. Chiarito dal GL cosa si intenda per “cantieri” il teste si corregge e dichiara che lavorava
negli stessi cantieri cui era adibito il ricorrente.
13. Non ero presente sui luoghi di lavoro con il Sig. Ero presente. Parte_1
ADR: preciso che con gli altri lavoratori ci vedevamo in via Salemi e da lì ci muovevamo insieme
in bicicletta verso il luogo di lavoro. Ci rivedevamo con a fine giornata e tornavamo a casa Pt_1
insieme. Preciso che abitiamo insieme.
ADR. Non riesco ad essere più preciso sul periodo del 2022 in cui ho lavorato insieme a Pt_1
ADR. Quando io lavoravo per vi erano cantieri anche a Marsala, e .” CP_2 Per_2 Per_3
(cfr., verbale di udienza del 17.12.2024).
Allo stesso modo, la testimonianza di non risulta conducente Testimone_2
all'accoglimento delle domande attoree in quanto il predetto ha dichiarato di non aver mai
5 lavorato con il ricorrente: “1) vero è che il Signor dal 03 dicembre 2020 fino 31 luglio 2023 Pt_1
ha lavorato, prima quale puliziere e dopo quale muratore in favore della società New Sistem Service
Srl di Marsala, dal lunedì al sabato e per otto ore al giorno? Si è vero. Lavorava come puliziere delle
7 alle 16 con un'ora di pausa, come muratore dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa.
5. Vero che quando lavoravo con la società il mio luogo di lavoro era Controparte_2
diverso da quello del Sig. no. Io mi occupavo di spazzatura. Parte_1
6. Vero che io lavorato presso i cantieri di Partanna, Santa Ninfa o Vita;
è vero, anche a Marsala.
7. Vero che il Sig. faceva il muratore;
si, ha fatto anche il muratore Parte_1
8. Vero che io ed il Sig. facevamo lavori diversi, in luoghi diversi;
si è vero Parte_1
9. Vero che io ed il Sig. avevamo un orario di lavoro differente. Si perché io inizio alle Parte_1
7 e finisco alle 13.
10. Vero che considerata la tipologia di attività da svolgere l'orario di lavoro poteva talvolta essere
soggetto a variazioni a causa delle condizioni metereologiche od a causa di altri eventi estranei alla
volontà del datore di lavoro (es. attività di pulizia di esercizi commerciali che aprivano dopo le ore
8.00 del mattino); non lo so dire
11. Vero che nel periodo di lavoro alle dipendenze della lavoravo presso Controparte_2
cantieri diversi rispetto a quelli ove era adibito il Sig. si è vero Parte_1
13. Non ero presente sui luoghi di lavoro con il Sig. Si è vero. Parte_1
ADR. Posso dire che quando ho lavorato a Marsala presso l'impresa di pulizie l'orario era dalle 7
alle 16. A volte ho lavorato anche come muratore. mi faceva fare questi lavori quando CP_2
aveva bisogno.
ADR. Ribadisco che anche in quei casi non ho mai lavorato con il ricorrente.
ADR. Ho contattato un avvocato per iniziare un contenzioso contro per differenze CP_2
retributive. Non so se il ricorso è già stato depositato ma l'avvocato mi ha detto che ha iniziato il
pignoramento.” (cfr., verbale di udienza del 25.2.2025).
Dunque, dalle deposizioni testimoniali non sono emersi elementi decisivi volti ad affermare la fondatezza delle domande attoree.
Quanto alla domanda relativa al licenziamento orale, la stessa è stata rinunciata all'udienza del 10.9.2024 e ha accettato detta rinuncia. Controparte_2
6 Va dunque pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Trattasi di una formula di definizione del giudizio che, ancorché non risulti direttamente disciplinata dal codice di rito civile, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, e “deve essere
dichiarata dal Giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto
mutamento – ovvero della sopravvenuta caducazione – della situazione sostanziale oggetto della
controversia” (Cass. 26351/2005).
Il Tribunale, con il provvedimento che dichiara la cessazione della materia del contendere, deve provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Cass. civ. n. 7847/1994 e n. 2267/1990). Le spese vanno quindi poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.
Risulta dalla documentazione in atti che il licenziamento sia stato intimato per iscritto per giustificato motivo oggettivo (in data 3.7.2023) e lo stesso sia stato impugnato stragiudizialmente dal lavoratore (in data 8.8.2023) che però non ha promosso l'apposito giudizio avanti al GL entro i 180 giorni di legge (cfr., docc. 7 e 8, produzione di parte resistente e 3 di parte ricorrente).
dovrebbe dunque essere condannato al pagamento delle relative spese. Parte_1
Tuttavia, considerato che parte resistente si è dichiarata debitrice della somma di €
10.861,04 per le retribuzioni ordinarie maturate dal mese di novembre 2022 e fino al mese di luglio 2023, si reputa di dover compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti, compreso l' CP_1
Rilevato, in ultimo, che è in atto (cfr., doc. allegata alla memoria di parte resistente) la procedura di concordato in continuità di va accertato che la somma Controparte_2
di € 10.861,04 è dovuta a , essendo preclusa al GL una pronuncia di condanna Parte_1
in tale sede.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda relativa al licenziamento di;
Parte_1
2) Rigetta le domande relative al pagamento di lavoro supplementare;
3) Accerta e dichiara che è debitrice di della somma Controparte_2 Parte_1 di € 10.861,04;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Marsala, 13.5.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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