TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 30091/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Ugoccioni Laura presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
e on il patrocinio dell'avv. Corà Marcella presso il cui studio ha eletto domicilio CP_1 in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 505/2018 del 22.01.2018 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/12/2024 e Parte_1 [...] chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al CP_1 Per_ contributo per il mantenimento della figlia
***
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 505/2018:
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue: Per_ 1)-nei mesi in cui la figlia non svolga attività lavorativa e non percepisca indennità di disoccupazione o percepisca una indennità di disoccupazione inferiore ad € 650,00 mensili, e continui a convivere con la madre, il Sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia, l'attuale importo di € 352,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat. Il predetto importo deve ritenersi ricompreso delle spese extrascolastiche della figlia nonché delle spese sanitarie unitarie, comprese anche le spese dentistiche e oculistiche, inferiori a € 250,00 mentre rimangono in compartecipazione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese universitarie e di assistenza psicologica senza limite di importo e le spese sanitarie unitarie, comprese anche le spese dentistiche e oculistiche, superiori a € 250,00; Per_ 2)-nei mesi in cui la figlia svolga attività lavorative con retribuzioni ordinarie nette mensili inferiori a € 1.100,00 o percepisca indennità di disoccupazione superiore a € 650,00, e continui a convivere con la madre, il Sig. corrisponderà alla signora Giudice a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia l'importo di € 200,00 mensili oltre a € 80,00 mensili che verranno versati direttamente alla figlia a mezzo bonifico sul c/c personale (Intesa San Paolo o altro corrente indicato) della stessa. I predetti importi devono ritenersi ricompresi delle spese extrascolastiche della figlia nonché delle spese sanitarie unitarie, comprese anche le spese dentistiche e oculistiche, inferiori a € 80,00 mentre rimangono in compartecipazione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese universitarie e di assistenza psicologica senza limite di importo e le spese unitarie sanitarie comprese anche le spese dentistiche e oculistiche, superiori a € 80,00; Per_ 3)-nel caso in cui la figlia sottoscriva contratti di lavoro (anche part time) che prevedano retribuzioni ordinarie nette mensili pari o superiori a € 1.100,00, nulla sarà dovuto dal Sig. CP_1 alla Signora Giudice a titolo di contributo al mantenimento della figlia e a titolo di spese della stessa di qualunque genere. In tal caso il padre, fino a quando svolgerà attività lavorativa retribuita Per_ regolarmente, per supportare ulteriormente la ragazza, anche se non continuerà a convivere con Per_ la madre, previa visione delle buste-paga della stessa, si impegna a corrispondere direttamente a l'importo di € 200,00 mensili (importo che non costituisce contributo al mantenimento e pertanto non soggetto a rivalutazione ISTAT);
4)-in ogni caso l'adeguamento ISTAT dei predetti importi non maturerà durante i periodi lavorativi Per_ della figlia
5)-in ogni caso quanto sopra previsto (punti 1, 2 e 3 delle condizioni di cui al ricorso) avrà efficacia Per_ dal mese successivo a quello in cui o la madre avranno comunicato al padre le variazioni di reddito esibendo la documentazione relativa (busta paga e/o contratto di lavoro e/o documentazione relativa alla indennità di disoccupazione).
6)-il pagamento della quota relativa alle spese sanitarie della figlia dovrà essere richiesto all'altro genitore entro 15 giorni dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, in difetto non verranno rimborsate.
7)-le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica fino alla data della sottoscrizione del ricorso per modifica delle condizioni di divorzio.
8)-le predette condizioni decorreranno dal 01.01.2025;
NULLA in punto spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 30091/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Ugoccioni Laura presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
e on il patrocinio dell'avv. Corà Marcella presso il cui studio ha eletto domicilio CP_1 in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 505/2018 del 22.01.2018 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/12/2024 e Parte_1 [...] chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al CP_1 Per_ contributo per il mantenimento della figlia
***
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 505/2018:
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue: Per_ 1)-nei mesi in cui la figlia non svolga attività lavorativa e non percepisca indennità di disoccupazione o percepisca una indennità di disoccupazione inferiore ad € 650,00 mensili, e continui a convivere con la madre, il Sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia, l'attuale importo di € 352,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat. Il predetto importo deve ritenersi ricompreso delle spese extrascolastiche della figlia nonché delle spese sanitarie unitarie, comprese anche le spese dentistiche e oculistiche, inferiori a € 250,00 mentre rimangono in compartecipazione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese universitarie e di assistenza psicologica senza limite di importo e le spese sanitarie unitarie, comprese anche le spese dentistiche e oculistiche, superiori a € 250,00; Per_ 2)-nei mesi in cui la figlia svolga attività lavorative con retribuzioni ordinarie nette mensili inferiori a € 1.100,00 o percepisca indennità di disoccupazione superiore a € 650,00, e continui a convivere con la madre, il Sig. corrisponderà alla signora Giudice a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia l'importo di € 200,00 mensili oltre a € 80,00 mensili che verranno versati direttamente alla figlia a mezzo bonifico sul c/c personale (Intesa San Paolo o altro corrente indicato) della stessa. I predetti importi devono ritenersi ricompresi delle spese extrascolastiche della figlia nonché delle spese sanitarie unitarie, comprese anche le spese dentistiche e oculistiche, inferiori a € 80,00 mentre rimangono in compartecipazione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese universitarie e di assistenza psicologica senza limite di importo e le spese unitarie sanitarie comprese anche le spese dentistiche e oculistiche, superiori a € 80,00; Per_ 3)-nel caso in cui la figlia sottoscriva contratti di lavoro (anche part time) che prevedano retribuzioni ordinarie nette mensili pari o superiori a € 1.100,00, nulla sarà dovuto dal Sig. CP_1 alla Signora Giudice a titolo di contributo al mantenimento della figlia e a titolo di spese della stessa di qualunque genere. In tal caso il padre, fino a quando svolgerà attività lavorativa retribuita Per_ regolarmente, per supportare ulteriormente la ragazza, anche se non continuerà a convivere con Per_ la madre, previa visione delle buste-paga della stessa, si impegna a corrispondere direttamente a l'importo di € 200,00 mensili (importo che non costituisce contributo al mantenimento e pertanto non soggetto a rivalutazione ISTAT);
4)-in ogni caso l'adeguamento ISTAT dei predetti importi non maturerà durante i periodi lavorativi Per_ della figlia
5)-in ogni caso quanto sopra previsto (punti 1, 2 e 3 delle condizioni di cui al ricorso) avrà efficacia Per_ dal mese successivo a quello in cui o la madre avranno comunicato al padre le variazioni di reddito esibendo la documentazione relativa (busta paga e/o contratto di lavoro e/o documentazione relativa alla indennità di disoccupazione).
6)-il pagamento della quota relativa alle spese sanitarie della figlia dovrà essere richiesto all'altro genitore entro 15 giorni dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, in difetto non verranno rimborsate.
7)-le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica fino alla data della sottoscrizione del ricorso per modifica delle condizioni di divorzio.
8)-le predette condizioni decorreranno dal 01.01.2025;
NULLA in punto spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento