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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6341/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina
Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6341/2015
R.G. e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Stefanì, elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Bari alla Via Quintino Sella n. 21,
ATTRICE
CONTRO in persona del procuratore speciale e del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale La Pesa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Piazza Garibaldi n.27,
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2015, , premessa la sua qualità di Parte_1
docente pagina 1 di 6 presso il di Bari, esponeva che in data 21/05/2012, nel corso della seconda Controparte_2
ora di lezione, mentre stava pianificando un'uscita didattica con gli alunni, aveva perso improvvisamente i sensi cadendo violentemente a terra;
che era stata ricoverata presso l'Ospedale Di
Venere di Bari ed era stata dimessa in data 6/06/2012 con diagnosi “Esa da aneurisma arteria comunicante posteriore sinistra;
embolizzazione”; che il successivo 20.06.2012 aveva segnalato il sinistro alla società di assicurazioni in qualità di agenzia della Parte_2 [...]
in ragione della esistenza della polizza n. 2011/01343 “multi rischio per scuole Controparte_1 pubbliche di ogni ordine e grado”, conclusa tra la Controparte_3
e l'Istituto che l'agenzia assicuratrice, in data 3/02/2014, le CP_4 Controparte_2
aveva comunicato la non indennizzabilità del sinistro, in quanto non coperto dalle garanzie della polizza infortuni sul presupposto che l'evento denunciato, non essendo di origine traumatica, non fosse coperto dalla garanzia infortuni.
Aggiungeva che, a fronte della formale richiesta di risarcimento, avanzata con lettera del 31.3.2014, la società di assicurazioni l'aveva invitata a sottoporsi a visita medico legale presso il Parte_2
proprio fiduciario, dott. il quale, valutate tutte le circostanze, aveva concluso per la Persona_1
non indennizzabilità del sinistro, non potendosi ravvisare, nel caso di specie, gli estremi dell'infortunio.
Sosteneva che da altro referto, all'esito della visita del 7.10.2014, non era stata esclusa, … “la presenza di concause capaci di concorrere all'insorgenza della patologia”, nonché “il nesso causale tra lo stress emotivo ambientale e l'evento”; rappresentava che, nonostante il rifiuto espresso dalla compagnia assicuratrice alla richiesta di indennizzo, le era stata riconosciuta, dalla “Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità”, uno stato di invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 60% a decorrere dal
29.09.2013, e le era stata altresì accertata dalla “Commissione medica per l'accertamento dell'handicap”, una condizione di handicap ai sensi dell'art. 4 della l. 104/1995.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la validità ed esistenza della copertura assicurativa della polizza n. 2011/01343/01 relativamente al sinistro occorso in Bari il 21.05.2012; di dichiarare la
[...]
tenuta a risarcire i danni conseguenti al sinistro occorso il 21.05.2012; di condannare la Controparte_1
convenuta a pagare in suo favore la somma complessiva di € 203.973,95, o quella maggiore o minore, ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata l'8.9.2015, si costituiva in giudizio la società CP_1
pagina 2 di 6 in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità della domanda, per difetto di legittimazione passiva, anche a mente dell'art. 10 DPR n. 1124/1965, e sostenendo nel merito, in via subordinata, l'infondatezza della domanda, in fatto, in diritto e mancanza di prova, sia in ordine all'an che al quantum.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'eccezione preliminare svolta e, nel merito, il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 21.11.2024, per la precisazione delle conclusioni, e quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente respinta la censura sollevata dalla compagnia assicuratrice in merito alla inammissibilità della domanda proposta e alla sua carenza di legittimazione passiva.
A tal proposito si rileva che la legittimità dell'azione proposta dalla riviene proprio dal senso Parte_1
letterale delle parole e dalle espressioni utilizzate nel contratto, che vanno lette e interpretate alla luce dell'intero contesto contrattuale, dal quale si evince la comune intenzione delle parti che lo stesso propaghi i suoi effetti a favore dei terzi danneggiati (nel caso in esame, gli insegnanti) (cfr. Cass. n.
12400 del 2007 e n. 5102 del 2015).
Nel contratto assicurativo concluso tra l' e la società di assicurazioni Parte_3
convenuta è specificato che la garanzia opera a tutela degli assicurati per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale il Contraente, laddove per assicurati devono intendersi, tra gli altri, tutti gli operatori scolastici (DS e DSGA, insegnati di ruolo e non….) nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai regolamenti interni (cfr. doc. n. 22, allegato all'atto di citazione: punto 3) della nota informativa del contratto assicurativo de quo;
pag. 7 :“Glossario”- “Assicurati a titolo oneroso” e pagg. 21 e 22).
Si tratta di un contratto di assicurazione per conto altrui, in cui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché
l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice ( in questo senso Cass. 30653/17; Cass. 6496/25).
La lettura della corrispondenza, intercorsa tra l'istituto scolastico e la anzidetta compagnia assicuratrice, fuga, poi, ogni dubbio sulla posizione di assicurata, assunta dalla professoressa nei rapporti con la società (cfr. lettera del 23.4.2012, prodotta da parte attrice Parte_2
contestualmente al deposito della memoria 183, 6° comma n. 2 c.p.c.).
In ragione di tale qualificazione l'attrice è legittimata a proporre la domanda di pagamento dell'indennizzo direttamente nei confronti della conventa.
Passando all'esame del merito della domanda, la stessa è infondata non essendo riconducibile l'evento pagina 3 di 6 occorso all'attrice in data 21.5.2012 alla categoria degli infortuni sul lavoro.
All'esito dell'accurato esame dei dati di fatto acquisiti al processo, inquadrati criticamente anche grazie all'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, deve escludersi che l'emorragia subaracnoidea che ha colpito l'insegnante, durante l'orario di lavoro, sia dipesa da un evento esterno di origine traumatica riconducibile alla categoria “infortunio”.
Come rilevato dal c.t.u. nel proprio elaborato peritale, le cui conclusioni appaiono totalmente condivisibili, in quanto esaustivamente motivate e prive di vizi logici, l'Emorragia interna (ESA) è dipesa da una malattia preesistente da cui era affetta la . Parte_1
Il consulente, invero, ha precisato che “ nel caso di specie, l'emorragia subaracnoidea verificatasi in seguito alla rottura dell'aneurisma dell'arteria comunicante posteriore, patologia dalla quale la sig.ra non sapeva di essere affetta, si verificò con modalità improvvisa e non associata a Parte_1
sintomi premonitori, durante lo svolgimento delle abituali attività didattiche, con successiva perdita di coscienza ed immediato trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale “Di Venere” per le cure necessarie. ……” e ….. “che quello che caratterizza l'infortunio indennizzabile richiede la sussistenza di tutte le condizioni d'appresso riportate. In primo luogo, la causa deve essere fortuita, violenta ed esterna, con particolare riferimento all'esteriorità della causa che sottende l'azione fortuita e violenta che provenga dall'esterno e che agisca sul soggetto assicurato, al fine di escludere eventi che possano avere carattere fortuito e violento ma di origine endogena, sì da ricondurre il caso ad una malattia. È, poi, opportuno sottolineare che le lesioni prodotte dalla causa devono essere constatate ictu oculi, ovvero attraverso indagini strumentali che permettano di rilevare le lesioni conseguenti alla causa. All'evento infortunistico così definito perché il contratto sia effettivamente operante, deve conseguire un danno che rientra fra quelli in esso contemplati (morte, invalidità permanente, inabilità temporanea). Tutto quanto deriva da momenti causali diversi da quelli testé individuati configura, per converso, la malattia che nella accezione medico-legale moderna può essere formulata come ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute, a carattere evolutivo, dovuta a cause organiche naturali non connesse ad infortunio. In base alle definizioni medico-legali di infortunio e di malattia e, altresì, delle circostanze modali con cui la patologia neurologica ebbe a slatentizzarsi, non può che armonicamente concludersi per la ricorrenza nel caso de quo di un evento patologico naturale e non già infortunistico quale sotteso nella citazione prodotta da parte ricorrente.”
In definitivo l'evento descritto dall'attrice è riconducibile ad un evento patologico naturale e non già infortunistico.
Anche dalle deposizioni testimoniali non può ricavarsi che la rottura dell'aneurisma sia dipesa da pagina 4 di 6 fattori esterni.
I testimoni, escussi all'udienza del 14.2.2017, quanto alla dinamica dell'accaduto, hanno operato la stessa ricostruzione fornita dal CTU: le docenti stavano valutando le uscite pomeridiane;
la perdita di conoscenza è stata del tutto improvvisa;
la caduta è stata successiva. In particolare, la teste Tes_1
collega dell'attrice, ha, altresì, precisato, che non vi è stato alcun litigio, le professoresse erano
[...] intente a svolgere compiti legati all'organizzazione delle attività scolastiche.
L'attrice, quindi, dapprima ha perso i sensi e successivamente è caduta. La perdita dei sensi è dipesa dalla “emorragia subaracnoidea verificatasi in seguito alla rottura dell'aneurisma dell'arteria comunicante posteriore” (cfr. relazione di CTU) ossia da una patologia preesistente, di origine endogena.
L'ulteriore circostanza, genericamente prospettata dal consulente di parte attrice, dott. , e Per_2
dedotta nella memoria 183 6° co. n. 1, che lo stress abbia influito nella causazione dell'evento, è rimasta una mera asserzione non riscontrata.
Su questo specifico punto la società convenuta ha correttamente evidenziato che lo stress emotivo, ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato, “può essere preso in considerazione ove assuma la consistenza di un evento eccezionale ed abnorme, che determini una brusca rottura dell'equilibrio organico anche in relazione alle condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente assurte a valori eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, producendo una lesione organica con azione rapida ed intensa; non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro (Cass. 20/06/2006, n.
14119,)”.
La circostanza articolata nel capitolo di prova sub 2) della memoria difensiva 183 VI comma, n. 2
c.p.c. (“Vero che mentre discuteva animatamente con una collega, all'improvviso perse conoscenza…”) è, oltretutto stata smentita dalla stessa attrice.
La , invero, ascoltata in data 12.6.2018 dal CTU dott. nel corso delle indagini Parte_1 Per_3 peritali, “in ordine ai fatti per cui è causa”, ha confermato “quanto menzionato nell'atto di citazione precisando che il 21.5.2012 al termine della seconda ora di lezione, mentre organizzava una uscita didattica con gli alunni, accusava improvviso malore rovinando al suolo priva di sensi” e nulla ha riferito in merito a condizioni lavorative incidenti su quanto accaduto (cfr. pag. 9 relazione tecnica a firma del CTU Dott. . Per_3
Alla stregua della genericità delle allegazioni difensive dirette a corroborare il fattore scatenante dello stress e della meditata disamina delle conclusioni dell'elaborato peritale, deve escludersi in radice la sussistenza del nesso causale tra l'asserito stress lavorativo e l'emorragia interna (ESA) che ha colpito pagina 5 di 6 la professoressa.
Nella fattispecie in esame, non ricorrendo gli estremi dell'infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna), si ritiene legittimo il rifiuto all'indennizzo espresso dalla compagnia assicuratrice.
Peraltro, anche l' aveva definito negativamente la pratica di infortunio aperta su richiesta della CP_5
attrice, perché non rientrante “tra i soggetti previsti dalle norme sulla assicurazione infortuni (art. 4
D.P.R. 1124/1965)” (cfr. lettera del 30.10.2013, prodotta contestualmente al deposito della memoria
186 VI co. n. 2 c.p.c.).
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.
147/22, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1
confronti della in persona del suo procuratore speciale, disattesa Controparte_1
ogni ulteriore ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano in
€14.103,00, oltre rimborso nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
Così deciso
Bari, 6.6.2025
Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina
Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6341/2015
R.G. e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Stefanì, elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Bari alla Via Quintino Sella n. 21,
ATTRICE
CONTRO in persona del procuratore speciale e del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale La Pesa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Piazza Garibaldi n.27,
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2015, , premessa la sua qualità di Parte_1
docente pagina 1 di 6 presso il di Bari, esponeva che in data 21/05/2012, nel corso della seconda Controparte_2
ora di lezione, mentre stava pianificando un'uscita didattica con gli alunni, aveva perso improvvisamente i sensi cadendo violentemente a terra;
che era stata ricoverata presso l'Ospedale Di
Venere di Bari ed era stata dimessa in data 6/06/2012 con diagnosi “Esa da aneurisma arteria comunicante posteriore sinistra;
embolizzazione”; che il successivo 20.06.2012 aveva segnalato il sinistro alla società di assicurazioni in qualità di agenzia della Parte_2 [...]
in ragione della esistenza della polizza n. 2011/01343 “multi rischio per scuole Controparte_1 pubbliche di ogni ordine e grado”, conclusa tra la Controparte_3
e l'Istituto che l'agenzia assicuratrice, in data 3/02/2014, le CP_4 Controparte_2
aveva comunicato la non indennizzabilità del sinistro, in quanto non coperto dalle garanzie della polizza infortuni sul presupposto che l'evento denunciato, non essendo di origine traumatica, non fosse coperto dalla garanzia infortuni.
Aggiungeva che, a fronte della formale richiesta di risarcimento, avanzata con lettera del 31.3.2014, la società di assicurazioni l'aveva invitata a sottoporsi a visita medico legale presso il Parte_2
proprio fiduciario, dott. il quale, valutate tutte le circostanze, aveva concluso per la Persona_1
non indennizzabilità del sinistro, non potendosi ravvisare, nel caso di specie, gli estremi dell'infortunio.
Sosteneva che da altro referto, all'esito della visita del 7.10.2014, non era stata esclusa, … “la presenza di concause capaci di concorrere all'insorgenza della patologia”, nonché “il nesso causale tra lo stress emotivo ambientale e l'evento”; rappresentava che, nonostante il rifiuto espresso dalla compagnia assicuratrice alla richiesta di indennizzo, le era stata riconosciuta, dalla “Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità”, uno stato di invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 60% a decorrere dal
29.09.2013, e le era stata altresì accertata dalla “Commissione medica per l'accertamento dell'handicap”, una condizione di handicap ai sensi dell'art. 4 della l. 104/1995.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la validità ed esistenza della copertura assicurativa della polizza n. 2011/01343/01 relativamente al sinistro occorso in Bari il 21.05.2012; di dichiarare la
[...]
tenuta a risarcire i danni conseguenti al sinistro occorso il 21.05.2012; di condannare la Controparte_1
convenuta a pagare in suo favore la somma complessiva di € 203.973,95, o quella maggiore o minore, ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata l'8.9.2015, si costituiva in giudizio la società CP_1
pagina 2 di 6 in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità della domanda, per difetto di legittimazione passiva, anche a mente dell'art. 10 DPR n. 1124/1965, e sostenendo nel merito, in via subordinata, l'infondatezza della domanda, in fatto, in diritto e mancanza di prova, sia in ordine all'an che al quantum.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'eccezione preliminare svolta e, nel merito, il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 21.11.2024, per la precisazione delle conclusioni, e quindi introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente respinta la censura sollevata dalla compagnia assicuratrice in merito alla inammissibilità della domanda proposta e alla sua carenza di legittimazione passiva.
A tal proposito si rileva che la legittimità dell'azione proposta dalla riviene proprio dal senso Parte_1
letterale delle parole e dalle espressioni utilizzate nel contratto, che vanno lette e interpretate alla luce dell'intero contesto contrattuale, dal quale si evince la comune intenzione delle parti che lo stesso propaghi i suoi effetti a favore dei terzi danneggiati (nel caso in esame, gli insegnanti) (cfr. Cass. n.
12400 del 2007 e n. 5102 del 2015).
Nel contratto assicurativo concluso tra l' e la società di assicurazioni Parte_3
convenuta è specificato che la garanzia opera a tutela degli assicurati per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale il Contraente, laddove per assicurati devono intendersi, tra gli altri, tutti gli operatori scolastici (DS e DSGA, insegnati di ruolo e non….) nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai regolamenti interni (cfr. doc. n. 22, allegato all'atto di citazione: punto 3) della nota informativa del contratto assicurativo de quo;
pag. 7 :“Glossario”- “Assicurati a titolo oneroso” e pagg. 21 e 22).
Si tratta di un contratto di assicurazione per conto altrui, in cui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché
l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice ( in questo senso Cass. 30653/17; Cass. 6496/25).
La lettura della corrispondenza, intercorsa tra l'istituto scolastico e la anzidetta compagnia assicuratrice, fuga, poi, ogni dubbio sulla posizione di assicurata, assunta dalla professoressa nei rapporti con la società (cfr. lettera del 23.4.2012, prodotta da parte attrice Parte_2
contestualmente al deposito della memoria 183, 6° comma n. 2 c.p.c.).
In ragione di tale qualificazione l'attrice è legittimata a proporre la domanda di pagamento dell'indennizzo direttamente nei confronti della conventa.
Passando all'esame del merito della domanda, la stessa è infondata non essendo riconducibile l'evento pagina 3 di 6 occorso all'attrice in data 21.5.2012 alla categoria degli infortuni sul lavoro.
All'esito dell'accurato esame dei dati di fatto acquisiti al processo, inquadrati criticamente anche grazie all'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, deve escludersi che l'emorragia subaracnoidea che ha colpito l'insegnante, durante l'orario di lavoro, sia dipesa da un evento esterno di origine traumatica riconducibile alla categoria “infortunio”.
Come rilevato dal c.t.u. nel proprio elaborato peritale, le cui conclusioni appaiono totalmente condivisibili, in quanto esaustivamente motivate e prive di vizi logici, l'Emorragia interna (ESA) è dipesa da una malattia preesistente da cui era affetta la . Parte_1
Il consulente, invero, ha precisato che “ nel caso di specie, l'emorragia subaracnoidea verificatasi in seguito alla rottura dell'aneurisma dell'arteria comunicante posteriore, patologia dalla quale la sig.ra non sapeva di essere affetta, si verificò con modalità improvvisa e non associata a Parte_1
sintomi premonitori, durante lo svolgimento delle abituali attività didattiche, con successiva perdita di coscienza ed immediato trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale “Di Venere” per le cure necessarie. ……” e ….. “che quello che caratterizza l'infortunio indennizzabile richiede la sussistenza di tutte le condizioni d'appresso riportate. In primo luogo, la causa deve essere fortuita, violenta ed esterna, con particolare riferimento all'esteriorità della causa che sottende l'azione fortuita e violenta che provenga dall'esterno e che agisca sul soggetto assicurato, al fine di escludere eventi che possano avere carattere fortuito e violento ma di origine endogena, sì da ricondurre il caso ad una malattia. È, poi, opportuno sottolineare che le lesioni prodotte dalla causa devono essere constatate ictu oculi, ovvero attraverso indagini strumentali che permettano di rilevare le lesioni conseguenti alla causa. All'evento infortunistico così definito perché il contratto sia effettivamente operante, deve conseguire un danno che rientra fra quelli in esso contemplati (morte, invalidità permanente, inabilità temporanea). Tutto quanto deriva da momenti causali diversi da quelli testé individuati configura, per converso, la malattia che nella accezione medico-legale moderna può essere formulata come ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute, a carattere evolutivo, dovuta a cause organiche naturali non connesse ad infortunio. In base alle definizioni medico-legali di infortunio e di malattia e, altresì, delle circostanze modali con cui la patologia neurologica ebbe a slatentizzarsi, non può che armonicamente concludersi per la ricorrenza nel caso de quo di un evento patologico naturale e non già infortunistico quale sotteso nella citazione prodotta da parte ricorrente.”
In definitivo l'evento descritto dall'attrice è riconducibile ad un evento patologico naturale e non già infortunistico.
Anche dalle deposizioni testimoniali non può ricavarsi che la rottura dell'aneurisma sia dipesa da pagina 4 di 6 fattori esterni.
I testimoni, escussi all'udienza del 14.2.2017, quanto alla dinamica dell'accaduto, hanno operato la stessa ricostruzione fornita dal CTU: le docenti stavano valutando le uscite pomeridiane;
la perdita di conoscenza è stata del tutto improvvisa;
la caduta è stata successiva. In particolare, la teste Tes_1
collega dell'attrice, ha, altresì, precisato, che non vi è stato alcun litigio, le professoresse erano
[...] intente a svolgere compiti legati all'organizzazione delle attività scolastiche.
L'attrice, quindi, dapprima ha perso i sensi e successivamente è caduta. La perdita dei sensi è dipesa dalla “emorragia subaracnoidea verificatasi in seguito alla rottura dell'aneurisma dell'arteria comunicante posteriore” (cfr. relazione di CTU) ossia da una patologia preesistente, di origine endogena.
L'ulteriore circostanza, genericamente prospettata dal consulente di parte attrice, dott. , e Per_2
dedotta nella memoria 183 6° co. n. 1, che lo stress abbia influito nella causazione dell'evento, è rimasta una mera asserzione non riscontrata.
Su questo specifico punto la società convenuta ha correttamente evidenziato che lo stress emotivo, ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato, “può essere preso in considerazione ove assuma la consistenza di un evento eccezionale ed abnorme, che determini una brusca rottura dell'equilibrio organico anche in relazione alle condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente assurte a valori eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, producendo una lesione organica con azione rapida ed intensa; non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro (Cass. 20/06/2006, n.
14119,)”.
La circostanza articolata nel capitolo di prova sub 2) della memoria difensiva 183 VI comma, n. 2
c.p.c. (“Vero che mentre discuteva animatamente con una collega, all'improvviso perse conoscenza…”) è, oltretutto stata smentita dalla stessa attrice.
La , invero, ascoltata in data 12.6.2018 dal CTU dott. nel corso delle indagini Parte_1 Per_3 peritali, “in ordine ai fatti per cui è causa”, ha confermato “quanto menzionato nell'atto di citazione precisando che il 21.5.2012 al termine della seconda ora di lezione, mentre organizzava una uscita didattica con gli alunni, accusava improvviso malore rovinando al suolo priva di sensi” e nulla ha riferito in merito a condizioni lavorative incidenti su quanto accaduto (cfr. pag. 9 relazione tecnica a firma del CTU Dott. . Per_3
Alla stregua della genericità delle allegazioni difensive dirette a corroborare il fattore scatenante dello stress e della meditata disamina delle conclusioni dell'elaborato peritale, deve escludersi in radice la sussistenza del nesso causale tra l'asserito stress lavorativo e l'emorragia interna (ESA) che ha colpito pagina 5 di 6 la professoressa.
Nella fattispecie in esame, non ricorrendo gli estremi dell'infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna), si ritiene legittimo il rifiuto all'indennizzo espresso dalla compagnia assicuratrice.
Peraltro, anche l' aveva definito negativamente la pratica di infortunio aperta su richiesta della CP_5
attrice, perché non rientrante “tra i soggetti previsti dalle norme sulla assicurazione infortuni (art. 4
D.P.R. 1124/1965)” (cfr. lettera del 30.10.2013, prodotta contestualmente al deposito della memoria
186 VI co. n. 2 c.p.c.).
La domanda attorea va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.
147/22, in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
Devono porsi definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1
confronti della in persona del suo procuratore speciale, disattesa Controparte_1
ogni ulteriore ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano in
€14.103,00, oltre rimborso nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
Così deciso
Bari, 6.6.2025
Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo
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