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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 260/2024 promossa da: corrente in Milano, Viale Francesco Restelli n.3/1 (P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Parte_2
IA RA ES del Foro di Vercelli ( C.F. ) presso la quale è C.F._1
elettivamente domiciliata in Vercelli, Viale Garibaldi n. 15, giusta procura allegata alla busta contenente il ricorso
RICORRENTE contro
( ) in proprio e quale mandatario Controparte_1 P.IVA_2
della dei crediti con sede in Roma, Via Barberini, Controparte_2 Controparte_3
47, per procura del notaio Dott. in Roma, Repertorio n. 37521 Raccolta n. 5762 del Persona_1
3/7/2014 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande
21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n.15 nell'ufficio legale dell' CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Cataldi (C.F. P.E.C. C.F._2
E
e dall'Avv. Franco Pasut (Codice Fiscale Email_1
, P.E.C. t.) unitamente e disgiuntamente, C.F._3 Email_3
in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott.
Notaio in Roma Persona_2
CONVENUTO
, corrente in Roma, Via Venti Settembre n.118 (C.F. e Controparte_4
P.I. ), in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore , P.IVA_3 Persona_3
pagina 1 di 7 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale: e in Email_4
Vercelli, via Silvio Pellico n. 2, presso lo studio dell'Avv. Cesare Fiorenzi del Foro di Vercelli (C.F.
Fax 0161214208, pec: ,) che la C.F._4 Email_4
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in via preliminare inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione parti, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa stante il fondamento documentale dell'opposizione proposta ed in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe all'opponente; autorizzare corrente in Milano, Viale Francesco Restelli n.3/1 (P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante Sig. nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
29.10.1971 ) a chiamare in causa in persona del C.F._5 Controparte_4 legale rappresentante p.t., corrente in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Ettore Pais n. 3 (C.F. e
P.I. disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per P.IVA_3 la notifica al terzo, per essere parte opponente tenuta manlevata e indenne dalle richieste di parte ingiungente.
Nel merito in via principale
Accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 15/2024 emesso il 18.1.2024, R.G. 55/2024 dal Tribunale di Cuneo, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi in premessa descritti e, per l'effetto, assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa o, comunque, ridurre la domanda alla somma che verrà accertata in corso di causa per i motivi in premessa descritti;
In subordine in caso di accoglimento della domanda svolta da dichiarare tenuta e condannare la CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Borgo San Dalmazzo Controparte_4
(CN), Via Ettore Pais n. 3 (C.F. e P.I. ) a manlevare e tenere indenne P.IVA_3 per quanto eventualmente dovuto in caso di soccombenza e in forza Parte_1 dell'emananda sentenza.
Parte convenuta
pagina 2 di 7 Piaccia al Tribunale Ill.mo adito
1. IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il totale difetto di legittimazione passiva di . CP_3
2. NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da mandare l' Parte_1 CP_1 resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti.
3. Con vittoria di spese come per legge.
Terzo chiamato
Voglia l'ill.mo l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis:
- dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato il decreto ingiuntivo opposto n. 15/2024 emesso il
18.1.2024, R.G. 55/2024 dal Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Michele Basta, per i motivi in premessa descritti e per l'effetto revocarlo;
- previa dichiarazione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per l'intero importo o, in subordine, relativamente alla somma di € 598.033,49 per i motivi di cui in premessa rigettare ogni domanda di pagamento formulata dall' in relazione ai fatti di causa. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 15/2024 il Tribunale di Cuneo, su ricorso di ingiungeva a CP_3 Parte_1 il pagamento di euro 1.706.317,14 dovuto quale coobbligato solidale ex art 29 comma 2 d.lgs
[...]
276/2003, a titolo di contributi assicurativi e previdenziali di legge ( anni 2021 e 2022) omessi dalla ditta
“ , c.f. con sede legale in Borgo San Dalmazzo (Cn), Via Ettore Pais Controparte_4 P.IVA_3
n.3, come accertato con verbale di accertamento e notificazione n.2021012191/S01 del 18/04/2023 n. prot. 5180.19/05/2023.0010540. CP_3 opponeva tempestivamente il d.i 15/24 deducendo: Parte_1
1) quanto ai contributi per il 2021 asseritamente omessi: con aveva stipulato contratto di Controparte_4 outsourcing, in relazione al quale aveva rilasciato regolare DURC;
che aveva CP_3 Controparte_4 presentato istanza di “rottamazione” i sensi dell'articolo 1, commi 231 e seguenti, Legge n. 197/2022 per l'importo complessivo di € 547.698,19, che l'istanza era stata accolta , mentre la restante parte ( euro 122-
056,37) la si riservata di presentare istanza di rateizzo all;
Controparte_4 Controparte_5 deduceva quindi di nulla dovere all' l' nella sua qualità di obbligata in solido per i contributi relativi CP_3 all'anno 2021; in ogni caso dichiarava di voler profittare della transazione intercorsa con Agenzia delle
Entrate ai sensi dell'articolo 1, commi 231 e seguenti della Legge n. 197/2022 e della successiva richiesta di rateizzo sempre prevista dalla legge.
2) quanto ai contributi per l'anno 2022 (€ 438.528,75) deduceva che il contratto di outsourcing non era stato rinnovato e le parti avevano stipulato un contratto di collaborazione commerciale strategica con decorrenza dal 11.2.2022, contratto assimilabile alla c.d. di partnership di origine anglosassone, utilizzato per la realizzazione e lo sviluppo di un piano commerciale quale opportunità di migliore posizionamento sul pagina 3 di 7 mercato, definibile come una forma collaborativa di associazionismo tra imprese finalizzata al raggiungimento di uno scopo comune o alla realizzazione di un progetto condiviso, che garantisce all'imprenditore indipendenza e controllo sulle strategie di marketing e vendita in quanto stipulato da società già attive nel loro mercato di riferimento, ben diverso dal contratto di appalto, come desumibile anche dal punto 2 del citato contratto che per i compensi prevede “Alla firma del presente Accordo le
Parti stabiliscono che il compenso per le attività svolte nel corso del rapporto di collaborazione sarà di volta in volta preventivamente concordato e autorizzato in relazione alla natura e quantità delle attività da entrambe svolte nella gestione della clientela. La quantificazione dei compensi avverrà con cadenza periodica mensile ed i pagamenti saranno regolati mensilmente con bonifici bancari entro il 20 del mese successivo”.
Pertanto, lo scopo che le parti si sono prefisse con la stipula del predetto contratto è proprio quello di realizzare una sorta di associazione tra imprese volta al raggiungimento di uno scopo comune, circostanza che esclude in radice che la possa rispondere in via solidale per le omissioni Parte_1 contributive della Controparte_4
3. quanto all'importo di € 598.033,49 accertato in sede ispettiva, asseritamente dovuta da pari da € 598.033,49.; eccepiva non essere un credito certo, liquido ed esigibile considerato Controparte_4 che deriva dal verbale unico di accertamento e notificazione e, pertanto, non poteva essere posto a fondamento del decreto ingiuntivo, in quanto non ancora emesso il relativo avviso di addebito;
ed anzi, ha comunicato all'opponente di aver presentato ricorso al Comitato Amministratore del Controparte_4
Fondo per la Gestione Speciale che è tuttora pendente (doc. n.9); rilevava poi che il contratto d'appalto (in realtà outsourcing) sia stato stipulato per il solo anno 2021 mentre per il 2022 intercorresse tra le parti il predetto contratto di collaborazione commerciale strategica.
Anche per tale ulteriore somma dal verbale nulla si evince in relazione alla imputabilità dell'omissione all'anno 2021 o all'anno 2022, alla verifica relativa alla percentuale dell'eventuale appalto, al numero di dipendenti occupati e alla quantità di lavoro effettivamente reso. Circostanze che, anche in questo caso, era onere dell' provare. CP_3
Chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare comunque in causa in persona del legale CP_4 CP_4 rappresentante p.t., corrente in Borgo San Dalmazzo. si costituiva in giudizio resistendo al ricorso;
illustrava sia la attività della opponente che di CP_3 CP_4
nonché l'ampia attività ispettiva svolta;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva della
[...] CP_3 per la quale l' si costituiva al solo fine della formulazione della eccezione, in quanto nel caso in esame CP_3 non sussiste il litisconsorzio necessario tra e ex art. 102 c.p.c., di tal che l'opponente non CP_3 CP_3 doveva convenire entrambi i soggetti¸ ed invero l'ultimo contratto di cessione dei crediti dell è CP_1 datato 05 dicembre 2005 ed ha avuto ad oggetto i crediti maturati fino al 31/12/2005, mentre il presente giudizio riguarda crediti contributivi per periodi successivi a quello sopra menzionato;
eccepiva che il pagina 4 di 7 ''DURC'' ( documento unico di regolarità contributiva) che è il certificato unitario, regolato dall'art. 3, c. 8, lett. b.bis), D.Lgs. n. 494/1996, come mod. dall'art. 98, c. 10, D.Lgs. n. 276/2003 e succ modif, finalizzato all'affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all'imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere, non è equiparabile ad un giudicato sulla correttezza contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale, come affermato più volte sia dalla Corte di Cassazione sia dalla giurisprudenza di merito-sez. VI,
30/07/2019, n.20449, Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27109; cfr. anche Cassazione civile sez.
VI, 09/11/2018, n. 28637.
Con riferimento alle affermazioni relative all'istanza di ''rottamazione'' presentata da Controparte_4 poneva in evidenza che l'accoglimento di tale istanza non comportava di per sè l'adempimento, contrariamente al diverso istituto dello ''stralcio'', previsto dall'articolo 1, commi da 222 a 230 della Legge
n. 197/2022, in quanto l'istanza di rottamazione prevista dai successivi commi 231 e 232 non comporta alcuna automatico effetto liberatorio, in quanto la cd. definizione agevolata può essere presentato soltanto per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, ovvero per i debiti portati in avvisi di addebito ritualmente notificati, cosa non avvenuta nel caso.
Censurava come del tutto infondata la pretesa della ricorrente di disapplicare la Parte_1 normativa sulla responsabilità solidale( art 29 DLGS 276/2003) ritenendo che la tipologia contrattuale adottata ( outsourcing) non sia sussumibile in quella prevista dall'art. 29 d.lgs 276/2003, richiamando in primo luogo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez.V, 03 aprile 2018, n. 2073, che menziona anche
Corte di Cassazione, Sez. Lav., 2 ottobre 2006, n. 21287,: “ il contratto in esame non può sfuggire dal divieto di subappalto in quanto “contratto di outsourcing”, il quale descrive soltanto il fenomeno mediante il quale si comprendono tutte le possibili tecniche con cui un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (c.d. core business).
L'outsourcing si manifesta sia appaltando a terzi l'espletamento del servizio, sia cedendo un ramo di azienda (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., 2 ottobre 2006, n. 21287); in particolare, con la cessione di un ramo di azienda si determina il trasferimento di un segmento dell'organizzazione produttiva dotato di autonoma e persistente funzionalità, mentre con l'appalto di opere e di servizi, invece, il committente non dismette un segmento produttivo, ma si avvale dei prodotti e dei servizi che gli necessitano, che gli sono forniti da altra impresa che li produce avvalendosi di una propria organizzazione imprenditoriale”
e poiché nel caso non si ravvisava l'ipotesi della cessione del ramo d'azienda, la natura del rapporto giuridico tra e on può che essere qualificata Controparte_4 Parte_1 come appalto e, come tale, riconducibile alla normativa solidale di cui all'art. 29 del D. Lgs. 276/2003.
pagina 5 di 7 Il giudice autorizzava la chiamata di che si costituiva eccependo che quanto ai Controparte_4 contributi del 2021 era stata presentata domanda di definizione agevolata ad , Controparte_5 diversamente da quanto detto da ma che le rate erano state pagate solo fino al 2024 in quanto CP_3 successivamente la società era stata posta in liquidazione volontaria, sicchè era sua intenzione fare richiesta di rimessione in termini;
quanto ai contributi del 2022 si rimetteva alla decisione dell in quanto il CP_6 contratto di outsourcing non era stato rinnovato, ed era stato stipulato contratto di collaborazione commerciale strategica con;
sulla restante somma eccepiva la invalidità ed illegittimità del verbale di CP_7 accertamento ispettivo posto che risultava violato l'art 14 L 689/81.
La causa era rimessa in decisione con fissazione di udienza di discussione ai sensi dell' art 127 ter cpc.
Si osserva.
L'eccezione di difetto di legittimazione di è' fondata per le ragioni esposte da che non possono CP_3 CP_3 non condividersi.
Quanto ai rapporti e emerge dalla documentazione versata in atti che la Parte_1 Controparte_4 prima è stata unica committente di svolgente attività di call center, grazie a pochi lavoratori Controparte_4 subordinati e circa 200 unità di co.co.co nel corso del tempo;
in questo modo ha Parte_1 esternalizzato il servizio di call center per la diffusione di prodotti commerciali;
al riguardo va ricordato che il D. Lgs. n. 81 del 2015, recante disposizioni sul riordino della disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, ha apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, l'art. 2, comma 1, del decreto ha disposto che, a far data dal 1° gennaio 2016, trova applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Pertanto che il rapporto sia qualificabile e qualificato come di outsourcing o di collaborazione –non impinge effetti sulla applicabilità del d.lgs 276/2003 posto che tale norma ha come scopo quello di rafforzare le garanzie di adempimento delle obbligazioni contributive, a favore in primo luogo delle parti deboli nel contratto di lavoro, ma altresì delle casse pubbliche tenute a corrispondere ai lavoratori assicurati le prestazioni loro riconoscibili, sulla base del principio di automaticità, anche in carenza di effettivo versamento della contribuzione accertata: e poiché nel caso non è negato che la avesse CP_4 dipendenti per l'espletamento di mansioni nell'interesse di e dalla stessa richiesta, Parte_1 non essendovi stata cessione di azienda, non rimane che ritenere configurabile, al di là delle definizioni date dalle parti, contratto di appalto, rilevante ai sensi della citata disposizioni normativa.
E' quindi irrilevante che i contributi afferiscano al 2021 o al 2022, per i quali non sono fondate le giustificazioni date dalle parti convenuta e terzo. pagina 6 di 7 Così come non rileva che la abbia fatto ricorso o no alla definizione agevolata (rottamazione) CP_4 posto che la stessa parte ha dato atto di aver pagato solo alcune tranches in quanto dal 2024 posta in liquidazione;
ovviamente se la- allo stato- futura e ipotetica rimessione in termini del debitore sarà accolta, soggetto istituzionale- provvederà allo sgravio di somme eventualmente pagate in eccesso dai CP_8 debitori.
Infine le censure di al verbale di accertamento ispettivo sotto il profilo della violazione dell'art CP_4
14 L 689/81 appaiono infondate se sol si considera la ampiezza della attività di indagine espletata da CP_3 come riferita nel verbale che ha comportato la acquisizione presso più soggetti di innumerevoli documenti, necessariamente dilatando i tempi di accertamento.
L'opposizione va quindi respinta.
Spese come da soccombenza liquidate secondo i parametri del DM 147/22 per n. 4 fasi secondo il valore della lite, per sole due fasi (studio/introduzione) per il rapporto e per il Parte_3 rapporto tra opponente e terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara il difetto di legittimazione processuale di , condannando l'opponente al pagamento CP_3 delle spese di lite sostenute dalla parte in questione che si liquidano in euro 5.000,00 oltre rimborsi e accessori di legge.
- Respinge l'opposizione al D.I 15/2024 e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite di liquidate in euro 15.986,00 oltre rimborsi e accessori di legge CP_3
- Dichiara tenuta e condanna a tenere indenne di quanto dalla Controparte_4 Parte_1 predetta tenuta a versare a sulla base del D.I. n. 15/24 nonché delle spese di lite come sopra CP_3 liquidate nonché delle spese processuali per la chiamata liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori e rimborsi di legge.
Cuneo, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 260/2024 promossa da: corrente in Milano, Viale Francesco Restelli n.3/1 (P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Parte_2
IA RA ES del Foro di Vercelli ( C.F. ) presso la quale è C.F._1
elettivamente domiciliata in Vercelli, Viale Garibaldi n. 15, giusta procura allegata alla busta contenente il ricorso
RICORRENTE contro
( ) in proprio e quale mandatario Controparte_1 P.IVA_2
della dei crediti con sede in Roma, Via Barberini, Controparte_2 Controparte_3
47, per procura del notaio Dott. in Roma, Repertorio n. 37521 Raccolta n. 5762 del Persona_1
3/7/2014 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande
21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n.15 nell'ufficio legale dell' CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Cataldi (C.F. P.E.C. C.F._2
E
e dall'Avv. Franco Pasut (Codice Fiscale Email_1
, P.E.C. t.) unitamente e disgiuntamente, C.F._3 Email_3
in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott.
Notaio in Roma Persona_2
CONVENUTO
, corrente in Roma, Via Venti Settembre n.118 (C.F. e Controparte_4
P.I. ), in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore , P.IVA_3 Persona_3
pagina 1 di 7 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale: e in Email_4
Vercelli, via Silvio Pellico n. 2, presso lo studio dell'Avv. Cesare Fiorenzi del Foro di Vercelli (C.F.
Fax 0161214208, pec: ,) che la C.F._4 Email_4
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
TERZO CHIAMATO ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in via preliminare inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione parti, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa stante il fondamento documentale dell'opposizione proposta ed in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe all'opponente; autorizzare corrente in Milano, Viale Francesco Restelli n.3/1 (P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante Sig. nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
29.10.1971 ) a chiamare in causa in persona del C.F._5 Controparte_4 legale rappresentante p.t., corrente in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Ettore Pais n. 3 (C.F. e
P.I. disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per P.IVA_3 la notifica al terzo, per essere parte opponente tenuta manlevata e indenne dalle richieste di parte ingiungente.
Nel merito in via principale
Accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 15/2024 emesso il 18.1.2024, R.G. 55/2024 dal Tribunale di Cuneo, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi in premessa descritti e, per l'effetto, assolvere la conchiudente da ogni avversaria pretesa o, comunque, ridurre la domanda alla somma che verrà accertata in corso di causa per i motivi in premessa descritti;
In subordine in caso di accoglimento della domanda svolta da dichiarare tenuta e condannare la CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Borgo San Dalmazzo Controparte_4
(CN), Via Ettore Pais n. 3 (C.F. e P.I. ) a manlevare e tenere indenne P.IVA_3 per quanto eventualmente dovuto in caso di soccombenza e in forza Parte_1 dell'emananda sentenza.
Parte convenuta
pagina 2 di 7 Piaccia al Tribunale Ill.mo adito
1. IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il totale difetto di legittimazione passiva di . CP_3
2. NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da mandare l' Parte_1 CP_1 resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti.
3. Con vittoria di spese come per legge.
Terzo chiamato
Voglia l'ill.mo l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis:
- dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato il decreto ingiuntivo opposto n. 15/2024 emesso il
18.1.2024, R.G. 55/2024 dal Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Michele Basta, per i motivi in premessa descritti e per l'effetto revocarlo;
- previa dichiarazione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione per l'intero importo o, in subordine, relativamente alla somma di € 598.033,49 per i motivi di cui in premessa rigettare ogni domanda di pagamento formulata dall' in relazione ai fatti di causa. CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 15/2024 il Tribunale di Cuneo, su ricorso di ingiungeva a CP_3 Parte_1 il pagamento di euro 1.706.317,14 dovuto quale coobbligato solidale ex art 29 comma 2 d.lgs
[...]
276/2003, a titolo di contributi assicurativi e previdenziali di legge ( anni 2021 e 2022) omessi dalla ditta
“ , c.f. con sede legale in Borgo San Dalmazzo (Cn), Via Ettore Pais Controparte_4 P.IVA_3
n.3, come accertato con verbale di accertamento e notificazione n.2021012191/S01 del 18/04/2023 n. prot. 5180.19/05/2023.0010540. CP_3 opponeva tempestivamente il d.i 15/24 deducendo: Parte_1
1) quanto ai contributi per il 2021 asseritamente omessi: con aveva stipulato contratto di Controparte_4 outsourcing, in relazione al quale aveva rilasciato regolare DURC;
che aveva CP_3 Controparte_4 presentato istanza di “rottamazione” i sensi dell'articolo 1, commi 231 e seguenti, Legge n. 197/2022 per l'importo complessivo di € 547.698,19, che l'istanza era stata accolta , mentre la restante parte ( euro 122-
056,37) la si riservata di presentare istanza di rateizzo all;
Controparte_4 Controparte_5 deduceva quindi di nulla dovere all' l' nella sua qualità di obbligata in solido per i contributi relativi CP_3 all'anno 2021; in ogni caso dichiarava di voler profittare della transazione intercorsa con Agenzia delle
Entrate ai sensi dell'articolo 1, commi 231 e seguenti della Legge n. 197/2022 e della successiva richiesta di rateizzo sempre prevista dalla legge.
2) quanto ai contributi per l'anno 2022 (€ 438.528,75) deduceva che il contratto di outsourcing non era stato rinnovato e le parti avevano stipulato un contratto di collaborazione commerciale strategica con decorrenza dal 11.2.2022, contratto assimilabile alla c.d. di partnership di origine anglosassone, utilizzato per la realizzazione e lo sviluppo di un piano commerciale quale opportunità di migliore posizionamento sul pagina 3 di 7 mercato, definibile come una forma collaborativa di associazionismo tra imprese finalizzata al raggiungimento di uno scopo comune o alla realizzazione di un progetto condiviso, che garantisce all'imprenditore indipendenza e controllo sulle strategie di marketing e vendita in quanto stipulato da società già attive nel loro mercato di riferimento, ben diverso dal contratto di appalto, come desumibile anche dal punto 2 del citato contratto che per i compensi prevede “Alla firma del presente Accordo le
Parti stabiliscono che il compenso per le attività svolte nel corso del rapporto di collaborazione sarà di volta in volta preventivamente concordato e autorizzato in relazione alla natura e quantità delle attività da entrambe svolte nella gestione della clientela. La quantificazione dei compensi avverrà con cadenza periodica mensile ed i pagamenti saranno regolati mensilmente con bonifici bancari entro il 20 del mese successivo”.
Pertanto, lo scopo che le parti si sono prefisse con la stipula del predetto contratto è proprio quello di realizzare una sorta di associazione tra imprese volta al raggiungimento di uno scopo comune, circostanza che esclude in radice che la possa rispondere in via solidale per le omissioni Parte_1 contributive della Controparte_4
3. quanto all'importo di € 598.033,49 accertato in sede ispettiva, asseritamente dovuta da pari da € 598.033,49.; eccepiva non essere un credito certo, liquido ed esigibile considerato Controparte_4 che deriva dal verbale unico di accertamento e notificazione e, pertanto, non poteva essere posto a fondamento del decreto ingiuntivo, in quanto non ancora emesso il relativo avviso di addebito;
ed anzi, ha comunicato all'opponente di aver presentato ricorso al Comitato Amministratore del Controparte_4
Fondo per la Gestione Speciale che è tuttora pendente (doc. n.9); rilevava poi che il contratto d'appalto (in realtà outsourcing) sia stato stipulato per il solo anno 2021 mentre per il 2022 intercorresse tra le parti il predetto contratto di collaborazione commerciale strategica.
Anche per tale ulteriore somma dal verbale nulla si evince in relazione alla imputabilità dell'omissione all'anno 2021 o all'anno 2022, alla verifica relativa alla percentuale dell'eventuale appalto, al numero di dipendenti occupati e alla quantità di lavoro effettivamente reso. Circostanze che, anche in questo caso, era onere dell' provare. CP_3
Chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare comunque in causa in persona del legale CP_4 CP_4 rappresentante p.t., corrente in Borgo San Dalmazzo. si costituiva in giudizio resistendo al ricorso;
illustrava sia la attività della opponente che di CP_3 CP_4
nonché l'ampia attività ispettiva svolta;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva della
[...] CP_3 per la quale l' si costituiva al solo fine della formulazione della eccezione, in quanto nel caso in esame CP_3 non sussiste il litisconsorzio necessario tra e ex art. 102 c.p.c., di tal che l'opponente non CP_3 CP_3 doveva convenire entrambi i soggetti¸ ed invero l'ultimo contratto di cessione dei crediti dell è CP_1 datato 05 dicembre 2005 ed ha avuto ad oggetto i crediti maturati fino al 31/12/2005, mentre il presente giudizio riguarda crediti contributivi per periodi successivi a quello sopra menzionato;
eccepiva che il pagina 4 di 7 ''DURC'' ( documento unico di regolarità contributiva) che è il certificato unitario, regolato dall'art. 3, c. 8, lett. b.bis), D.Lgs. n. 494/1996, come mod. dall'art. 98, c. 10, D.Lgs. n. 276/2003 e succ modif, finalizzato all'affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all'imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere, non è equiparabile ad un giudicato sulla correttezza contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale, come affermato più volte sia dalla Corte di Cassazione sia dalla giurisprudenza di merito-sez. VI,
30/07/2019, n.20449, Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27109; cfr. anche Cassazione civile sez.
VI, 09/11/2018, n. 28637.
Con riferimento alle affermazioni relative all'istanza di ''rottamazione'' presentata da Controparte_4 poneva in evidenza che l'accoglimento di tale istanza non comportava di per sè l'adempimento, contrariamente al diverso istituto dello ''stralcio'', previsto dall'articolo 1, commi da 222 a 230 della Legge
n. 197/2022, in quanto l'istanza di rottamazione prevista dai successivi commi 231 e 232 non comporta alcuna automatico effetto liberatorio, in quanto la cd. definizione agevolata può essere presentato soltanto per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, ovvero per i debiti portati in avvisi di addebito ritualmente notificati, cosa non avvenuta nel caso.
Censurava come del tutto infondata la pretesa della ricorrente di disapplicare la Parte_1 normativa sulla responsabilità solidale( art 29 DLGS 276/2003) ritenendo che la tipologia contrattuale adottata ( outsourcing) non sia sussumibile in quella prevista dall'art. 29 d.lgs 276/2003, richiamando in primo luogo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez.V, 03 aprile 2018, n. 2073, che menziona anche
Corte di Cassazione, Sez. Lav., 2 ottobre 2006, n. 21287,: “ il contratto in esame non può sfuggire dal divieto di subappalto in quanto “contratto di outsourcing”, il quale descrive soltanto il fenomeno mediante il quale si comprendono tutte le possibili tecniche con cui un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (c.d. core business).
L'outsourcing si manifesta sia appaltando a terzi l'espletamento del servizio, sia cedendo un ramo di azienda (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., 2 ottobre 2006, n. 21287); in particolare, con la cessione di un ramo di azienda si determina il trasferimento di un segmento dell'organizzazione produttiva dotato di autonoma e persistente funzionalità, mentre con l'appalto di opere e di servizi, invece, il committente non dismette un segmento produttivo, ma si avvale dei prodotti e dei servizi che gli necessitano, che gli sono forniti da altra impresa che li produce avvalendosi di una propria organizzazione imprenditoriale”
e poiché nel caso non si ravvisava l'ipotesi della cessione del ramo d'azienda, la natura del rapporto giuridico tra e on può che essere qualificata Controparte_4 Parte_1 come appalto e, come tale, riconducibile alla normativa solidale di cui all'art. 29 del D. Lgs. 276/2003.
pagina 5 di 7 Il giudice autorizzava la chiamata di che si costituiva eccependo che quanto ai Controparte_4 contributi del 2021 era stata presentata domanda di definizione agevolata ad , Controparte_5 diversamente da quanto detto da ma che le rate erano state pagate solo fino al 2024 in quanto CP_3 successivamente la società era stata posta in liquidazione volontaria, sicchè era sua intenzione fare richiesta di rimessione in termini;
quanto ai contributi del 2022 si rimetteva alla decisione dell in quanto il CP_6 contratto di outsourcing non era stato rinnovato, ed era stato stipulato contratto di collaborazione commerciale strategica con;
sulla restante somma eccepiva la invalidità ed illegittimità del verbale di CP_7 accertamento ispettivo posto che risultava violato l'art 14 L 689/81.
La causa era rimessa in decisione con fissazione di udienza di discussione ai sensi dell' art 127 ter cpc.
Si osserva.
L'eccezione di difetto di legittimazione di è' fondata per le ragioni esposte da che non possono CP_3 CP_3 non condividersi.
Quanto ai rapporti e emerge dalla documentazione versata in atti che la Parte_1 Controparte_4 prima è stata unica committente di svolgente attività di call center, grazie a pochi lavoratori Controparte_4 subordinati e circa 200 unità di co.co.co nel corso del tempo;
in questo modo ha Parte_1 esternalizzato il servizio di call center per la diffusione di prodotti commerciali;
al riguardo va ricordato che il D. Lgs. n. 81 del 2015, recante disposizioni sul riordino della disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, ha apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, l'art. 2, comma 1, del decreto ha disposto che, a far data dal 1° gennaio 2016, trova applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Pertanto che il rapporto sia qualificabile e qualificato come di outsourcing o di collaborazione –non impinge effetti sulla applicabilità del d.lgs 276/2003 posto che tale norma ha come scopo quello di rafforzare le garanzie di adempimento delle obbligazioni contributive, a favore in primo luogo delle parti deboli nel contratto di lavoro, ma altresì delle casse pubbliche tenute a corrispondere ai lavoratori assicurati le prestazioni loro riconoscibili, sulla base del principio di automaticità, anche in carenza di effettivo versamento della contribuzione accertata: e poiché nel caso non è negato che la avesse CP_4 dipendenti per l'espletamento di mansioni nell'interesse di e dalla stessa richiesta, Parte_1 non essendovi stata cessione di azienda, non rimane che ritenere configurabile, al di là delle definizioni date dalle parti, contratto di appalto, rilevante ai sensi della citata disposizioni normativa.
E' quindi irrilevante che i contributi afferiscano al 2021 o al 2022, per i quali non sono fondate le giustificazioni date dalle parti convenuta e terzo. pagina 6 di 7 Così come non rileva che la abbia fatto ricorso o no alla definizione agevolata (rottamazione) CP_4 posto che la stessa parte ha dato atto di aver pagato solo alcune tranches in quanto dal 2024 posta in liquidazione;
ovviamente se la- allo stato- futura e ipotetica rimessione in termini del debitore sarà accolta, soggetto istituzionale- provvederà allo sgravio di somme eventualmente pagate in eccesso dai CP_8 debitori.
Infine le censure di al verbale di accertamento ispettivo sotto il profilo della violazione dell'art CP_4
14 L 689/81 appaiono infondate se sol si considera la ampiezza della attività di indagine espletata da CP_3 come riferita nel verbale che ha comportato la acquisizione presso più soggetti di innumerevoli documenti, necessariamente dilatando i tempi di accertamento.
L'opposizione va quindi respinta.
Spese come da soccombenza liquidate secondo i parametri del DM 147/22 per n. 4 fasi secondo il valore della lite, per sole due fasi (studio/introduzione) per il rapporto e per il Parte_3 rapporto tra opponente e terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara il difetto di legittimazione processuale di , condannando l'opponente al pagamento CP_3 delle spese di lite sostenute dalla parte in questione che si liquidano in euro 5.000,00 oltre rimborsi e accessori di legge.
- Respinge l'opposizione al D.I 15/2024 e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite di liquidate in euro 15.986,00 oltre rimborsi e accessori di legge CP_3
- Dichiara tenuta e condanna a tenere indenne di quanto dalla Controparte_4 Parte_1 predetta tenuta a versare a sulla base del D.I. n. 15/24 nonché delle spese di lite come sopra CP_3 liquidate nonché delle spese processuali per la chiamata liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori e rimborsi di legge.
Cuneo, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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