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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2024, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 2034 dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1942, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Calabrese Francesco,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 3.07.1979, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Calabrese Francesco,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di separazione.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 14.11.2024.
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 14.11.2024 — hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Con riguardo alle restanti condizioni indicate nel ricorso, il Collegio non può che limitarsi a prenderne atto.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
— i quali hanno contratto matrimonio in CE (PA), in data Parte_2
29.01.2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2,
parte I, Uff.1 dell'anno 2014;
Pag. 2 di 3 PRENDE ATTO delle pattuizioni contenute nel ricorso;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 16/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 2034 dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1942, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Calabrese Francesco,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 3.07.1979, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Calabrese Francesco,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di separazione.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 14.11.2024.
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 14.11.2024 — hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Con riguardo alle restanti condizioni indicate nel ricorso, il Collegio non può che limitarsi a prenderne atto.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
— i quali hanno contratto matrimonio in CE (PA), in data Parte_2
29.01.2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2,
parte I, Uff.1 dell'anno 2014;
Pag. 2 di 3 PRENDE ATTO delle pattuizioni contenute nel ricorso;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 16/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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