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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
AN NC, Relatore
LISI PIETRO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 3 - Sede Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT N 17593 RU AN ZI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'ordinanza emessa il 27.11.2024 dall'ADM di Brindisi, ai sensi dell'art. 19 Legge n. 689/81, con contestuale atto di irrogazione di sanzione e di confisca, notificatagli in pari data, in relazione al verbale di contestazione e sequestro cautelare amministrativo reso ai sensi dell'art. 13
L. n. 689/1981, prot. n. 13912 /RU del 18.9.2024. Espone che, in data 10.8.2024, il veicolo FORD KUGA con targa spagnola 5353KRR, di sua proprietà, era stato sottoposto a controllo da parte dei funzionari doganali e del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Brindisi, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 43/1973.
L'accertamento aveva rilevato a suo carico condotte riconducibili all'illecito di contrabbando, a causa del mancato pagamento dei diritti doganali e dell'IVA, avendo egli omesso di dichiarare la merce all'Autorità doganale al momento della sua reintroduzione nel territorio dell'UE, proveniente dall'Albania, con conseguente violazione degli artt. 282-292 del T.U.L.D. e degli artt. 1 e 70 del D.P.R. n. 633/1972.
A fondamento del ricorso deduce che: 1) il documento DAE (Export Accompanying Document), nonostante l'indicazione contenuta nella sezione “Office at Exit”, di per sè non proverebbe in alcun modo la effettiva uscita della merce dall'autorità portuale di Ancona, verso il porto di Durazzo, trattandosi poi di un documento privo di qualsiasi sottoscrizione o autenticazione e pertanto inidoneo sul piano probatorio;
2) difetterebbe qualsiasi indicazione concernente i criteri adottati per individuare il valore del mezzo confiscato nella misura di € 9.900,00. Trattandosi di veicolo già immatricolato, dal valore accertato dovevano essere comunque detratti i diritti doganali e si doveva tenere conto di eventuali danni estetici alla carrozzeria, ai cristalli, ai cerchioni, agli interni, alla selleria, ecc.; 3) il D.Lgs. n. 141 del 26.9.2024 ha abrogato le disposizioni del vecchio T.U.L.D., con efficacia immediata, attesa la loro natura sanzionatoria, e ciò sulla scorta della giurisprudenza della Corte costitituzionale.
Conclude quindi per l'annullamento della ordinanza impugnata e per la revoca della confisca ovvero, in via subordinata, per la rideterminazione del valore del mezzo e della relativa sanzione, mercè la disapplicazione delle norme di cui all'abrogato D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.) e l'applicazione di quelle, più miti, previste dal
D.Lgs. 141/2024, sempre nel minimo edittale;
in ogni caso, con la restituzione del mezzo e con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Brindisi, contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, dev'essere disatteso.
Assume in principalità il ricorrente che il documento D.A.E., che per l'Agenzia costituisce la prova dell'illecito,
è stato rilasciato per finalità di uscita, ma non dimostra che l'autovettura è effettivamente uscita dal territorio dell'Unione Europea il giorno 1.8.2024. Egli, infatti, era in possesso del documento DAE poiché aveva in animo di esportare l'autoveicolo dal porto di Ancona verso l'Albania, ma aveva poi desistito dal proposito non avendo rinvenuto biglietti a prezzi tali da consentirgli l'acquisto.
In proposito, deve tuttavia osservarsi che l'autoveicolo è effettivamente uscito dal territorio dell'Unione
Europea in data 1.8.2024, ed è stato poi rinvenuto in circolazione sul territorio italiano in data 10.8.2024. La circostanza deve dirsi appurata, oltre che in forza della bolletta doganale di esportazione DAE Export MRN
24SI001913606506B8, anche mediante l'interrogazione dell'applicativo AES 2.0, in uso alla resistente, che ha accertato l'uscita del mezzo in data 1.8.2024, con esito conforme alla bolletta di esportazione DAE Export
MRN 24SI001913606506B8. L'Ufficio delle Dogane di Ancona, con nota del 26.8.2024, ha poi rimarcato:
"Si precisa, altresì, che relativamente all'MRN di cui trattasi, la consultazione del sistema applicativo consente la rilevazione delle seguenti evidenze: caricamento dell'MRN 6 sul manifesto n. 24ITQXCD00556767M8, al progressivo spedizione riga 104 della Motonave AF MARINA;
presenza del “visto uscire” in data
01.08.2024; descrizione della merce di cui alla citata riga 104, per quanto di interesse: “FORD KUGA TEL. Numero_1” targa dell'automezzo che trasportava l'autovettura: “Targa_1. Si precisa, inoltre, che dalla consultazione dell'applicativo “AES 2.0” il movimento di esportazione in esame risulta esitato:
“Considerato Conforme” Per completezza istruttoria, si allega l'attestazione redatta dai militari della GdF operanti all'imbarco".
Nessun dubbio può dunque nutrirsi in ordine all'effettiva esportazione del veicolo.
Quanto al valore del mezzo, che costituisce la base per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, esso è stato correttamente individuato sulla base dei sistemi Autoscout24 ed Eurotax, considerando che, all'epoca del sequestro, esso era immatricolato da meno di 6 anni, aveva percorso solo Km 72.461, e si trovava in buono stato di carrozzeria, sì come risulta dal verbale di ricognizione veicolo in atti. La valutazione minima, di
€ 9.900,00, appare, dunque, congrua.
Da ultimo, va rimarcato che l'art. 7 D.Lgs. 141/2024 prevede che le nuove sanzioni amministrative si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (4.10.2024).
Detto regime transitorio non contrasta con il principio del favor rei, da applicare anche al sistema amministrativo allorquando si sia in presenza di disposizioni aventi natura sanzionatoria, secondo quanto opinato dalla Corte costituzionale con le sentenza nn. 63/2019 e 68/2021.
Condivisibilmente, l'Agenzia rimarca quanto affermato di recente dal Supremo collegio con la sentenza n.
1274 del 2025 che, in riferimento al D.Lgs. n. 87/2024 (“Revisione del sistema sanzionatorio tributario ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”), ha ritenuto che le nuove disposizioni sanzionatorie tributarie non sono applicabili retroattivamente, ancorchè più miti, giacchè ricorrono interessi costituzionalmente rilevanti che giustificano la non operatività del principio del favor rei. In particolare, il principio di equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico rientrano tra gli interessi di rango costituzionale in grado di giustificare limitazioni alla retroattività, giacchè la riduzione delle sanzioni influisce sulle entrate previste e, di conseguenza, sull'azione degli apparati pubblici. La scelta di far valere le nuove sanzioni solo per le condotte poste in essere a partire da un dato termine è stata quindi considerata coerente con la necessaria gradualità della riforma e con la pianificazione dei conti pubblici. E' del tutto evidente che tali motivazioni sono perfettamente reiterabili in relazione al D.Lgs. n. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi), il cui art. 7 prevede, appunto, che le nuove sanzioni amministrative si applichino esclusivamente alle violazioni doganali commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (4.10.2024).
Alla stregua di quanto precede, il ricorso, nel suo complesso infondato, dev'essere rigettato.
Nel suo rigetto la ragione della condanna del ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Brindisi, Sezione 2: -Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia Dogane e Monopoli UADM Puglia 3 - Sede di Brindisi delle spese del giudizio, liquidate in
Euro 1.500,00. Così deciso in Brindisi il 12.02.2026 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
AN NC, Relatore
LISI PIETRO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 3 - Sede Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT N 17593 RU AN ZI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'ordinanza emessa il 27.11.2024 dall'ADM di Brindisi, ai sensi dell'art. 19 Legge n. 689/81, con contestuale atto di irrogazione di sanzione e di confisca, notificatagli in pari data, in relazione al verbale di contestazione e sequestro cautelare amministrativo reso ai sensi dell'art. 13
L. n. 689/1981, prot. n. 13912 /RU del 18.9.2024. Espone che, in data 10.8.2024, il veicolo FORD KUGA con targa spagnola 5353KRR, di sua proprietà, era stato sottoposto a controllo da parte dei funzionari doganali e del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Brindisi, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 43/1973.
L'accertamento aveva rilevato a suo carico condotte riconducibili all'illecito di contrabbando, a causa del mancato pagamento dei diritti doganali e dell'IVA, avendo egli omesso di dichiarare la merce all'Autorità doganale al momento della sua reintroduzione nel territorio dell'UE, proveniente dall'Albania, con conseguente violazione degli artt. 282-292 del T.U.L.D. e degli artt. 1 e 70 del D.P.R. n. 633/1972.
A fondamento del ricorso deduce che: 1) il documento DAE (Export Accompanying Document), nonostante l'indicazione contenuta nella sezione “Office at Exit”, di per sè non proverebbe in alcun modo la effettiva uscita della merce dall'autorità portuale di Ancona, verso il porto di Durazzo, trattandosi poi di un documento privo di qualsiasi sottoscrizione o autenticazione e pertanto inidoneo sul piano probatorio;
2) difetterebbe qualsiasi indicazione concernente i criteri adottati per individuare il valore del mezzo confiscato nella misura di € 9.900,00. Trattandosi di veicolo già immatricolato, dal valore accertato dovevano essere comunque detratti i diritti doganali e si doveva tenere conto di eventuali danni estetici alla carrozzeria, ai cristalli, ai cerchioni, agli interni, alla selleria, ecc.; 3) il D.Lgs. n. 141 del 26.9.2024 ha abrogato le disposizioni del vecchio T.U.L.D., con efficacia immediata, attesa la loro natura sanzionatoria, e ciò sulla scorta della giurisprudenza della Corte costitituzionale.
Conclude quindi per l'annullamento della ordinanza impugnata e per la revoca della confisca ovvero, in via subordinata, per la rideterminazione del valore del mezzo e della relativa sanzione, mercè la disapplicazione delle norme di cui all'abrogato D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.) e l'applicazione di quelle, più miti, previste dal
D.Lgs. 141/2024, sempre nel minimo edittale;
in ogni caso, con la restituzione del mezzo e con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Brindisi, contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, dev'essere disatteso.
Assume in principalità il ricorrente che il documento D.A.E., che per l'Agenzia costituisce la prova dell'illecito,
è stato rilasciato per finalità di uscita, ma non dimostra che l'autovettura è effettivamente uscita dal territorio dell'Unione Europea il giorno 1.8.2024. Egli, infatti, era in possesso del documento DAE poiché aveva in animo di esportare l'autoveicolo dal porto di Ancona verso l'Albania, ma aveva poi desistito dal proposito non avendo rinvenuto biglietti a prezzi tali da consentirgli l'acquisto.
In proposito, deve tuttavia osservarsi che l'autoveicolo è effettivamente uscito dal territorio dell'Unione
Europea in data 1.8.2024, ed è stato poi rinvenuto in circolazione sul territorio italiano in data 10.8.2024. La circostanza deve dirsi appurata, oltre che in forza della bolletta doganale di esportazione DAE Export MRN
24SI001913606506B8, anche mediante l'interrogazione dell'applicativo AES 2.0, in uso alla resistente, che ha accertato l'uscita del mezzo in data 1.8.2024, con esito conforme alla bolletta di esportazione DAE Export
MRN 24SI001913606506B8. L'Ufficio delle Dogane di Ancona, con nota del 26.8.2024, ha poi rimarcato:
"Si precisa, altresì, che relativamente all'MRN di cui trattasi, la consultazione del sistema applicativo consente la rilevazione delle seguenti evidenze: caricamento dell'MRN 6 sul manifesto n. 24ITQXCD00556767M8, al progressivo spedizione riga 104 della Motonave AF MARINA;
presenza del “visto uscire” in data
01.08.2024; descrizione della merce di cui alla citata riga 104, per quanto di interesse: “FORD KUGA TEL. Numero_1” targa dell'automezzo che trasportava l'autovettura: “Targa_1. Si precisa, inoltre, che dalla consultazione dell'applicativo “AES 2.0” il movimento di esportazione in esame risulta esitato:
“Considerato Conforme” Per completezza istruttoria, si allega l'attestazione redatta dai militari della GdF operanti all'imbarco".
Nessun dubbio può dunque nutrirsi in ordine all'effettiva esportazione del veicolo.
Quanto al valore del mezzo, che costituisce la base per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, esso è stato correttamente individuato sulla base dei sistemi Autoscout24 ed Eurotax, considerando che, all'epoca del sequestro, esso era immatricolato da meno di 6 anni, aveva percorso solo Km 72.461, e si trovava in buono stato di carrozzeria, sì come risulta dal verbale di ricognizione veicolo in atti. La valutazione minima, di
€ 9.900,00, appare, dunque, congrua.
Da ultimo, va rimarcato che l'art. 7 D.Lgs. 141/2024 prevede che le nuove sanzioni amministrative si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (4.10.2024).
Detto regime transitorio non contrasta con il principio del favor rei, da applicare anche al sistema amministrativo allorquando si sia in presenza di disposizioni aventi natura sanzionatoria, secondo quanto opinato dalla Corte costituzionale con le sentenza nn. 63/2019 e 68/2021.
Condivisibilmente, l'Agenzia rimarca quanto affermato di recente dal Supremo collegio con la sentenza n.
1274 del 2025 che, in riferimento al D.Lgs. n. 87/2024 (“Revisione del sistema sanzionatorio tributario ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”), ha ritenuto che le nuove disposizioni sanzionatorie tributarie non sono applicabili retroattivamente, ancorchè più miti, giacchè ricorrono interessi costituzionalmente rilevanti che giustificano la non operatività del principio del favor rei. In particolare, il principio di equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico rientrano tra gli interessi di rango costituzionale in grado di giustificare limitazioni alla retroattività, giacchè la riduzione delle sanzioni influisce sulle entrate previste e, di conseguenza, sull'azione degli apparati pubblici. La scelta di far valere le nuove sanzioni solo per le condotte poste in essere a partire da un dato termine è stata quindi considerata coerente con la necessaria gradualità della riforma e con la pianificazione dei conti pubblici. E' del tutto evidente che tali motivazioni sono perfettamente reiterabili in relazione al D.Lgs. n. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi), il cui art. 7 prevede, appunto, che le nuove sanzioni amministrative si applichino esclusivamente alle violazioni doganali commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (4.10.2024).
Alla stregua di quanto precede, il ricorso, nel suo complesso infondato, dev'essere rigettato.
Nel suo rigetto la ragione della condanna del ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Brindisi, Sezione 2: -Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia Dogane e Monopoli UADM Puglia 3 - Sede di Brindisi delle spese del giudizio, liquidate in
Euro 1.500,00. Così deciso in Brindisi il 12.02.2026 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)