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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10312/2023 + 16502/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10312/2023 tra Parte_1
-Parte Attrice opponente- e
Controparte_1
-Parte Convenuta opposta-
Oggi, 27 marzo 2025, ad ore 12.30 innanzi al Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, sono comparsi:
- per nessuno, Parte_1
- per l'avv. Edoardo FIORAMONTE del foro di Milano, in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Enrico PICCIONE, giusta delega verbale che dichiara di avere ricevuto,
- nonché l'Addetta per il processo, dott.ssa e per il tirocinio CP_2 formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 la dott.ssa e, per la pratica forense, il Persona_1 dott. . Persona_2
Si attende l'arrivo della Difesa dell'Attrice opponente. Ad ore 13.30 la Difesa della Convenuta opposta chiede tenersi udienza. Su invito del Giudice, la Convenuta opposta precisa le conclusioni come appresso, tratte da fogli di precisazione delle conclusioni, dimessi su Consolle e di seguito ricopiati.
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: Nel merito
1. rigettare tutte le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in atti ovvero con la diversa e migliore statuizione. Per l'effetto, confermare: (i) il decreto ingiuntivo n. 5989/2023 (R.G. n. 6909/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 15 marzo 2023, in ogni sua parte ovvero, in subordine, parzialmente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e (ii) il decreto ingiuntivo n. 2263/2023 (R.G. n. 47333/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 27 gennaio 2023, in ogni sua parte ovvero, in subordine, parzialmente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
2. in ogni caso condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore di dell'importo di Euro 42.556,80 oltre Controparte_1 agli interessi (da calcolarsi ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231); In ogni caso:
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3. emettere comunque ogni altro provvedimento del caso;
4. condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a imborsare a le spese del presente giudizio, incluse le fasi monitorie.” Controparte_1
Si dà atto che in atto di citazione in opposizione, la parte Attrice opponente ha formulato le seguenti conclusioni. Nella causa n. 10312/2023 R.G.: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: IN VIA PRELIMINARE - Non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante l'opposizione formulata poiché fondata su prova scritta (doc. 2-3-4) e di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE: revocare l'opposto decreto perché infondato in fatto ed in diritto;
Revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché difetta in termini assoluti la prova dell'avvenuta consegna della merce nel numero unilateralmente indicato dal creditore IN VIA SUBORDINATA: Limitare la condanna nei limiti del giusto e del provato anche a fronte degli inadempimenti indicati in narrativa e dell'applicazione del corretto prezzo per singola copia e della prova della merce effettivamente consegnata;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” Nella causa n. 16502/2023 R.G.: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: IN VIA PRELIMINARE - Sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante l'opposizione formulata poiché fondata su prova scritta (doc. 2-3-4) e di pronta soluzione nonché per le ragioni indicate al punto n.4 della narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: - revocare l'opposto decreto perché infondato in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: - Limitare la condanna nei limiti del giusto e del provato anche a fronte degli inadempimenti indicati in narrativa e dell'applicazione del corretto prezzo per singola copia;
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” La parte Convenuta opposta discute la causa il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione e la sentenza è allegata al presente verbale di udienza. il Giudice dott.ssa Ilaria Gentile
pagina 2 di 10 N. 10312 + 16502/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A nelle cause di primo grado, iscritte al n. 10312/2023 R.G. e n. 16502/2023 rispettivamente il 6.03.2023 e il 26.04.2023, riunite il 9.10.2024, promosse ambedue da:
C.F.: , corrente in Roma, via Diomede Pantaleoni 33, Parte_1 P.IVA_1 Parte in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ ” rappresentata e difesa dall'avv. Gino Michele Domenico ARNONE del foro di Torino, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II 96, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata agli atti di citazione in opposizione;
-Attrice opponente- contro C.F e P.I.: , corrente in Milano, piazzale Luigi Controparte_1 P.IVA_2
Cadorna 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico PICCIONE e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Carlo Freguglia 10, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
-Convenuta opposta- OGGETTO: compravendita di cose mobili. CONCLUSIONI: come da odierno verbale.
FATTO E DIRITTO 1. Verifica di ufficio della tempestività dell'opposizione. Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue: a) quanto al D.I. n. 2263/2023
- a seguito di conforme ricorso monitorio di , il Tribunale di Milano ha CP_1 Parte emesso il 18.01.2023 a carico di il decreto ingiuntivo n. 2263, pubblicato il Parte 27.01.2023, notificato da a il 27.01.2023 via PEC;
CP_1
pagina 3 di 10 - SC ha, a sua volta, notificato via PEC a l'atto di citazione in CP_1 opposizione avverso detto decreto il 28.02.2023 e si è costituita in giudizio in pari data. b) quanto al D.I. n. 5989/2023:
- a seguito di conforme ricorso monitorio di , il Tribunale di Milano ha CP_1 Parte emesso il 15.03.2023 a carico di il decreto ingiuntivo n. 5989, pubblicato il Parte 4.04.2023, notificato da a il 5.04.2023 via PEC;
CP_1
- SC ha, a sua volta, notificato via PEC a l'atto di citazione in CP_1 opposizione avverso detto decreto il 21.04.2023 e si è costituita in giudizio in pari data. Entrambe le opposizioni, pertanto, risultano procedibili ex artt. 165 e 647 cpc, posto che l'Attrice opponente le ha promosse entro il quarantesimo giorno dalla ricezione della notificazione dell'ingiunzione e si è costituita in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notificazione di ambo gli atti di citazione in opposizione, di talché risultano rispettati i doppi termini di cui agli artt. 165 e 647 cpc.
2. Allegazioni delle parti Parte
ha chiesto con ricorso monitorio e ottenuto la condanna di a pagare: CP_1
- con il decreto ingiuntivo n. 2263/2023, la somma di € 34.018,40, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la stampa di una rivista, portato da quattro fatture, segnatamente n. 3438/V1 del 31.05.2022, n. 4360/V1 del 30.06.2022, n. 5077/V1 del 30.07.2022 e n. 5738/V1 del 31.08.2022 (docc.
1-4 fasc. monitorio);
- con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5989/2023, la somma di € 8.538,40 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la stampa di una rivista, come portato dalla fattura n. 6875/V1 del 21.10.2022 (doc. 5 fasc. monitorio); Parte
ha tempestivamente opposto i detti decreti ingiuntivi, rassegnando identiche conclusioni e svolgendo difese di identico tenore, nella specie:
- la difformità del prezzo fatturato (€ 0,52) rispetto quello in tesi concordato (€ 0,47) come riportato nella “conferma ordine” (doc. 2 Opponente);
- la scarsa qualità delle stampe, con conseguenti danni di immagine nonché patrimoniali, stante l'impossibilità di commercializzare le copie viziate, come contestato (docc.
3-4 Opponente);
- la mancata prova della consegna delle stampe, non avendo l'Opposta prodotto i relativi DDT.
ha resistito, deducendo: CP_1
- il prezzo fatturato di € 0,52 è uguale a quello concordato tra le parti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 16.05.2022 e il 29.07.2022, nella quale Parte peraltro ha riconosciuto la debenza della fattura n. 3438/V1 del 31.05.2022 (doc. 3 fasc. Conv.);
- le contestazioni sulla qualità della fornitura sono relative a stampe precedenti, Parte fatturate nella fattura n. 1314/V1 del 28.02.2022, regolarmente pagata da;
- sono stati prodotti i DDT relativi alle forniture indicate nelle fatture oggetto di ingiunzione, sottoscritti dal vettore;
Parte
- ha accettato senza riserve le stampe, con i conseguenti effetti di cui agli artt. 1165 e 1167 cc.
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3. Trattazione del processo Quanto alla causa rubricata al n. 10312/2023 R.G., il Giudice, all'udienza ex art. 183 cpc, tenuta il 22.11.2023, ha dichiarato la contumacia della Convenuta opposta e ha assegnato i richiesti termini istruttori ex art. 183, co. 6, cpc, rinviando la causa all'udienza del 9.05.2024, poi rinviata su istanza attorea al 9.10.2024. Il 15.03.2024 si è costituita la Convenuta opposta, che ha chiesto la rimessione in termini. All'udienza del 9.10.2024 il Giudice ha: (i) dato atto della riunione a questa causa di quella connessa oggettivamente e soggettivamente n. 16502/2023; (ii) revocato la contumacia della Convenuta opposta;
(iii) ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la rimessione in termini della Convenuta opposta con conseguente regressione della causa alla fase della prima udienza di comparizione;
(iv) concesso la provvisoria esecuzione integrale ex art. 648 cpc del D.I. n. 2263/2023; (v) rigettato l'istanza ex art. 649 cpc proposta dall'Attrice opponente con riguardo al D.I. n. 5989/2023; (vi) assegnato i termini istruttori ex art. 183 cpc, co. 6, cpc, parzialmente fruiti dalle Parti, rinviando la causa all'udienza del 21.01.2025 per la discussione dei mezzi istruttori eventualmente articolati. A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa ad oggi per discussione orale e precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc, con termine alle parti sino al 20.03.2025 per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, della visura camerale e della nota spese, fruito solo dalla Convenuta opposta mentre l'attrice opponente non ha fruito del termine né è comparsa all'odierna udienza di discussione. Quanto alla causa rubricata al n. 16502/2023 R.G., il Giudice, alla prima udienza ex art. 183 cpc, tenuta il 18.06.2024, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva con il procedimento iscritto al n. 10312/2023 R.G., pendente innanzi all'odierno giudicante, ha rimesso ex art. 274 cpc la causa al Presidente del Tribunale, che ha assegnato la causa a questo Giudice, che il 9.10.2024 ha disposto la riunione della causa n. 16502/2023 R.G. a quella n. 10312/2023 R.G..
4. Emergenze probatorie e thema decidendum La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti e l'istruzione svolta è idonea a decidere la lite. Tra gli altri, sono stati versati in causa i seguenti documenti: Parte
- cinque fatture emesse da a carico di nell'anno 2022 e azionate CP_1 nell'ambito dei due procedimenti monitori e, segnatamente, n. 3438/V1 del 31.05.2022, n. 4360/V1 del 30.06.2022, n. 5077/V1 del 30.07.2022, n. 5738/V1 del 31.08.2022 e n. 6875/V1 del 21.10.2022 (docc.
1-5 fasc. monitorio);
- d.d.t. relativi alla consegna della merce di cui alle fatture oggetto di ingiunzione, sottoscritti dal vettore (doc. 6 fasc. Opposta
- corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 16.05.2022 e il 28.07.2022, dalla quale Parte emerge che: a) il 16.05.2022 ha inviato a il nuovo listino prezzi;
b) il CP_1 Parte 27.07.2022 ha comunicato a che pensava che i nuovi prezzi sarebbero CP_1
pagina 5 di 10 stati applicati dal numero di luglio (mandato in stampa a giugno) e non già da quello di
Parte giugno (mandato in stampa a maggio); c) il 28.07.2022 ha risposto a CP_1 che c'era stato un equivoco e che i nuovi prezzi si applicavano già dal mese di maggio;
Parte contestualmente offriva uno sconto di € 500,00 per il disguido;
d) il 29.07.2022 ha risposto a , accettando lo sconto e dichiarando che avrebbe provveduto al CP_1 pagamento della fattura n. 3438 (doc. 3 Opposta).
Parte Quanto al thema decidendum, ha svolto contro in via monitoria una CP_1
Parte domanda contrattuale di adempimento, diretta alla condanna di al pagamento del corrispettivo per la stampa di una rivista.
Parte
ha proposto opposizione, eccependo: (i) la difformità tra il prezzo fatturato e il prezzo pattuito e (ii) la scarsa qualità della stampa eseguita.
ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e/o, in via subordinata, la condanna dell'Attrice opponente a pagare la somma di € 42.556,80 (€ 34.018,40 + € 8.538,40) oltre interessi commerciali moratori, producendo a sostegno dell'esistenza del contratto e della consegna della merce le fatture e i documenti di consegna delle stampe consegnate sottoscritti dal vettore.
5. Diritto Il Tribunale osserva che, come sancito da consolidate pronunce di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non riguarda tanto la legittimità dell'emanazione del decreto, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, ma, piuttosto, l'esistenza e consistenza del credito azionato dall'Opposta alla data della sentenza: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali…”1. Altresì, quanto al il criterio di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione, secondo consolidata giurisprudenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione2. Orbene, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di Parte adempimento, svolta da contro , è quello derivante dal combinato CP_1 disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto3.
Ancora, con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo dell'appalto, la Corte di legittimità ha sancito che l'onere della prova dei vizi e difetti dell'opus consegnato incombe al committente: “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente -che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera- proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.” (Cass. civ., sez. 2, n. 1701 del 23.01.2025). I criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato4. In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”5. Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore6.
6. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei princìpi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze di fatto, ha fornito sufficiente prova del preteso CP_1 Parte diritto di credito, azionato in giudizio, mentre non ha fornito evidenza di fatti idonei a paralizzare la pretesa di , onde l'opposizione è infondata e deve essere CP_1 rigettata per i seguenti motivi, con conseguente conferma dei due decreti ingiuntivi opposti di cui alle due cause riunite. Nella specie si tratta del decreto ingiuntivo n. 2263, emesso il 18.01.2023 e pubblicato il 27.01.2023, e del decreto ingiuntivo n. 5989, emesso Parte il 15.03.2023 e pubblicato il 4.04.2023, con cui il Tribunale ha ingiunto a di pagare a favore di a titolo di corrispettivo per copie stampate rispettivamente la CP_1 somma di € 34.018.40 e di € 8.538,40 per sorte, oltre interessi moratori commerciali ex d. lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo. In particolare, il Tribunale evidenzia che ha allegato che la merce fatturata è CP_1 Parte stata ordinata da e alla stessa consegnata, producendo a sostegno delle proprie 3 ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629; 4 ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594; 5 Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701; 6 Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del
26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525; pagina 7 di 10 deduzioni: l'ordine (doc. 3 fasc. Conv.), documenti di consegna della merce, sottoscritti dal vettore (doc. 6 fasc. Conv.), le fatture azionate e corrispondenza incontestatamente intercorsa tra le parti (doc. 3 Opposta). Parte
, nelle sue difese, ha confermato espressamente l'esistenza del rapporto contrattuale allegato dall'Opposta e non ha contestato specificamente il fatto dell'avvenuta consegna della merce ordinata, con i conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, ha prodotto i DDT relativi alla merce di CP_1 cui alle fatture oggetto di ingiunzione debitamente sottoscritti dal vettore, a documentazione dell'avvenuta consegna, circostanza comunque anche pacifica. Parte Le contestazioni di sulla asserita scarsa qualità delle stampe consegnate sono relative a forniture antecedenti a quelle oggetto di causa, relative al mese di marzo 2022 mentre le fatture oggetto di causa sono relative a forniture eseguite a partire dal mese di giugno 2022, in relazione alle quali alcuna contestazione è stata allegata né provata. Parte Quanto precede a tacere che, ad ogni buon conto, non ha offerto, men che meno, fornito, alcuna prova in ordine agli asseriti vizi e difetti delle stampe consegnatele, men che meno ha fornito evidenza che le stampe fossero diverse, per qualità o caratteristiche, rispetto a quella concordata. Circa il quantum del credito azionato a titolo di corrispettivo dell'appalto, l'Attrice opponente ha lamentato la discrepanza in eccesso tra il prezzo fatturato (€ 0,52 per singola copia) e quello concordato (€ 0,47 per singola copia). La Convenuta opposta ha tuttavia adeguatamente fronteggiato tale doglianza mediante la produzione della corrispondenza telematica dell'epoca intercorsa tra le parti, da cui Parte emerge che era a conoscenza del nuovo listino prezzi applicato da e che CP_1 lo aveva accettato (doc. 3 fasc. Conv.). Difatti: Parte
- il 16.05.2022 ha inviato a il nuovo listino prezzi;
CP_1 Parte
- il 27.07.2022 ha comunicato a che pensava che i nuovi prezzi CP_1 sarebbero stati applicati dal numero di luglio (mandato in stampa a giugno) e non già da quello di giugno (mandato in stampa a maggio);
- il 28.07.2022 ha chiarito a SC che c'era stato un fraintendimento e CP_1 che i nuovi prezzi si applicavano già dal mese di maggio;
contestualmente offriva uno sconto commerciale di € 500,00 per il disguido;
Parte
- il 29.07.2022 ha risposto a , accettando lo sconto e dichiarando CP_1 che avrebbe provveduto al pagamento della fattura n. 3438. Orbene, le fatture oggetto di domande di ingiunzione sono tutte relative a forniture successive al mese di giugno 2022; peraltro, per la fattura n. 3438/2022, che è cronologicamente la prima tra quelle oggetto di ingiunzione, vi è anche stato Parte riconoscimento di debito da parte di , come risulta dalla corrispondenza prodotta (cfr. doc. 3 Opposta). Da ciò consegue che il prezzo fatturato da è conforme a quello concordato. CP_1
In definitiva, ha provato l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione sia CP_1 nell'an sia nel quantum debeatur.
pagina 8 di 10 Di conseguenza, sulla scorta delle ammissioni dell'Attrice opponente sia dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, sia dell'avvenuta consegna della merce ordinata, discende che ha fornito evidenza dell'esistenza del contratto inter partes di CP_1 appalto e dell'avvenuta esecuzione e, di conseguenza, del sorgere del suo diritto a ricevere il pagamento del corrispettivo. A fronte di tanto, l'Attrice opponente non ha allegato, né provato, elementi atti a paralizzare il credito dell'appaltatrice né, men che meno, ha allegato e provato di avere pagato.
7. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Parte Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di , che deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di . CP_1
Quanto alla liquidazione delle spese di relative al giudizio di opposizione, le CP_1 stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022. Segnatamente: a) per la causa n. 16502/2023 R.G., poi riunita con la causa n. 10312/2023 R.G., si liquidano i parametri medi per la fase di studio e introduttiva previsti dalla tabella n. 2 del citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e, quindi, in complessivi € 1.696,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta opposta. Per la causa n. 10312/2023 R.G., si liquidano i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e decisionale, dimezzati per la fase istruttoria perché solo documentale previsti dalla tabella n. 2 del citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e, quindi, in complessivi € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta opposta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta in quanto infondata l'opposizione proposta da contro Parte_1 CP_1 avverso:
[...]
(i) il decreto ingiuntivo telematico n. 2263/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 18.01.2023, pubblicato il 27.01.2023: (ii) il decreto ingiuntivo telematico n. 5989/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 15.03.2023, pubblicato il 4.04.2023; pagina 9 di 10 conferma gli anzidetti due decreti ingiuntivi n. 2263/2023 e n. 5989/2023, emessi a carico di
[...]
e a favore di il primo dichiarato provvisoriamente Parte_1 Controparte_1 esecutivo in corso di causa e il secondo emesso con clausola di provvisoria esecutorietà; letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore di titolo di refusione integrale Parte_1 Controparte_1 delle spese della causa di opposizione, la somma di € 5.933,00 (1.696,00 + 4.237,00) per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 27.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ. sez. 3 del 23.07.2014 n. 16767; conf.: Cass. civ.
8.03.2012 n. 3649; 2 cfr. in tal senso: Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del 30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. civ. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448; pagina 6 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10312/2023 tra Parte_1
-Parte Attrice opponente- e
Controparte_1
-Parte Convenuta opposta-
Oggi, 27 marzo 2025, ad ore 12.30 innanzi al Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, sono comparsi:
- per nessuno, Parte_1
- per l'avv. Edoardo FIORAMONTE del foro di Milano, in Controparte_1 sostituzione dell'avv. Enrico PICCIONE, giusta delega verbale che dichiara di avere ricevuto,
- nonché l'Addetta per il processo, dott.ssa e per il tirocinio CP_2 formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 la dott.ssa e, per la pratica forense, il Persona_1 dott. . Persona_2
Si attende l'arrivo della Difesa dell'Attrice opponente. Ad ore 13.30 la Difesa della Convenuta opposta chiede tenersi udienza. Su invito del Giudice, la Convenuta opposta precisa le conclusioni come appresso, tratte da fogli di precisazione delle conclusioni, dimessi su Consolle e di seguito ricopiati.
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: Nel merito
1. rigettare tutte le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in atti ovvero con la diversa e migliore statuizione. Per l'effetto, confermare: (i) il decreto ingiuntivo n. 5989/2023 (R.G. n. 6909/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 15 marzo 2023, in ogni sua parte ovvero, in subordine, parzialmente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e (ii) il decreto ingiuntivo n. 2263/2023 (R.G. n. 47333/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 27 gennaio 2023, in ogni sua parte ovvero, in subordine, parzialmente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
2. in ogni caso condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore di dell'importo di Euro 42.556,80 oltre Controparte_1 agli interessi (da calcolarsi ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231); In ogni caso:
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3. emettere comunque ogni altro provvedimento del caso;
4. condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a imborsare a le spese del presente giudizio, incluse le fasi monitorie.” Controparte_1
Si dà atto che in atto di citazione in opposizione, la parte Attrice opponente ha formulato le seguenti conclusioni. Nella causa n. 10312/2023 R.G.: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: IN VIA PRELIMINARE - Non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante l'opposizione formulata poiché fondata su prova scritta (doc. 2-3-4) e di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE: revocare l'opposto decreto perché infondato in fatto ed in diritto;
Revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché difetta in termini assoluti la prova dell'avvenuta consegna della merce nel numero unilateralmente indicato dal creditore IN VIA SUBORDINATA: Limitare la condanna nei limiti del giusto e del provato anche a fronte degli inadempimenti indicati in narrativa e dell'applicazione del corretto prezzo per singola copia e della prova della merce effettivamente consegnata;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” Nella causa n. 16502/2023 R.G.: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: IN VIA PRELIMINARE - Sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante l'opposizione formulata poiché fondata su prova scritta (doc. 2-3-4) e di pronta soluzione nonché per le ragioni indicate al punto n.4 della narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: - revocare l'opposto decreto perché infondato in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: - Limitare la condanna nei limiti del giusto e del provato anche a fronte degli inadempimenti indicati in narrativa e dell'applicazione del corretto prezzo per singola copia;
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” La parte Convenuta opposta discute la causa il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione e la sentenza è allegata al presente verbale di udienza. il Giudice dott.ssa Ilaria Gentile
pagina 2 di 10 N. 10312 + 16502/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A nelle cause di primo grado, iscritte al n. 10312/2023 R.G. e n. 16502/2023 rispettivamente il 6.03.2023 e il 26.04.2023, riunite il 9.10.2024, promosse ambedue da:
C.F.: , corrente in Roma, via Diomede Pantaleoni 33, Parte_1 P.IVA_1 Parte in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ ” rappresentata e difesa dall'avv. Gino Michele Domenico ARNONE del foro di Torino, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II 96, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata agli atti di citazione in opposizione;
-Attrice opponente- contro C.F e P.I.: , corrente in Milano, piazzale Luigi Controparte_1 P.IVA_2
Cadorna 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico PICCIONE e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Carlo Freguglia 10, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
-Convenuta opposta- OGGETTO: compravendita di cose mobili. CONCLUSIONI: come da odierno verbale.
FATTO E DIRITTO 1. Verifica di ufficio della tempestività dell'opposizione. Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue: a) quanto al D.I. n. 2263/2023
- a seguito di conforme ricorso monitorio di , il Tribunale di Milano ha CP_1 Parte emesso il 18.01.2023 a carico di il decreto ingiuntivo n. 2263, pubblicato il Parte 27.01.2023, notificato da a il 27.01.2023 via PEC;
CP_1
pagina 3 di 10 - SC ha, a sua volta, notificato via PEC a l'atto di citazione in CP_1 opposizione avverso detto decreto il 28.02.2023 e si è costituita in giudizio in pari data. b) quanto al D.I. n. 5989/2023:
- a seguito di conforme ricorso monitorio di , il Tribunale di Milano ha CP_1 Parte emesso il 15.03.2023 a carico di il decreto ingiuntivo n. 5989, pubblicato il Parte 4.04.2023, notificato da a il 5.04.2023 via PEC;
CP_1
- SC ha, a sua volta, notificato via PEC a l'atto di citazione in CP_1 opposizione avverso detto decreto il 21.04.2023 e si è costituita in giudizio in pari data. Entrambe le opposizioni, pertanto, risultano procedibili ex artt. 165 e 647 cpc, posto che l'Attrice opponente le ha promosse entro il quarantesimo giorno dalla ricezione della notificazione dell'ingiunzione e si è costituita in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notificazione di ambo gli atti di citazione in opposizione, di talché risultano rispettati i doppi termini di cui agli artt. 165 e 647 cpc.
2. Allegazioni delle parti Parte
ha chiesto con ricorso monitorio e ottenuto la condanna di a pagare: CP_1
- con il decreto ingiuntivo n. 2263/2023, la somma di € 34.018,40, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la stampa di una rivista, portato da quattro fatture, segnatamente n. 3438/V1 del 31.05.2022, n. 4360/V1 del 30.06.2022, n. 5077/V1 del 30.07.2022 e n. 5738/V1 del 31.08.2022 (docc.
1-4 fasc. monitorio);
- con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5989/2023, la somma di € 8.538,40 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la stampa di una rivista, come portato dalla fattura n. 6875/V1 del 21.10.2022 (doc. 5 fasc. monitorio); Parte
ha tempestivamente opposto i detti decreti ingiuntivi, rassegnando identiche conclusioni e svolgendo difese di identico tenore, nella specie:
- la difformità del prezzo fatturato (€ 0,52) rispetto quello in tesi concordato (€ 0,47) come riportato nella “conferma ordine” (doc. 2 Opponente);
- la scarsa qualità delle stampe, con conseguenti danni di immagine nonché patrimoniali, stante l'impossibilità di commercializzare le copie viziate, come contestato (docc.
3-4 Opponente);
- la mancata prova della consegna delle stampe, non avendo l'Opposta prodotto i relativi DDT.
ha resistito, deducendo: CP_1
- il prezzo fatturato di € 0,52 è uguale a quello concordato tra le parti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 16.05.2022 e il 29.07.2022, nella quale Parte peraltro ha riconosciuto la debenza della fattura n. 3438/V1 del 31.05.2022 (doc. 3 fasc. Conv.);
- le contestazioni sulla qualità della fornitura sono relative a stampe precedenti, Parte fatturate nella fattura n. 1314/V1 del 28.02.2022, regolarmente pagata da;
- sono stati prodotti i DDT relativi alle forniture indicate nelle fatture oggetto di ingiunzione, sottoscritti dal vettore;
Parte
- ha accettato senza riserve le stampe, con i conseguenti effetti di cui agli artt. 1165 e 1167 cc.
pagina 4 di 10
3. Trattazione del processo Quanto alla causa rubricata al n. 10312/2023 R.G., il Giudice, all'udienza ex art. 183 cpc, tenuta il 22.11.2023, ha dichiarato la contumacia della Convenuta opposta e ha assegnato i richiesti termini istruttori ex art. 183, co. 6, cpc, rinviando la causa all'udienza del 9.05.2024, poi rinviata su istanza attorea al 9.10.2024. Il 15.03.2024 si è costituita la Convenuta opposta, che ha chiesto la rimessione in termini. All'udienza del 9.10.2024 il Giudice ha: (i) dato atto della riunione a questa causa di quella connessa oggettivamente e soggettivamente n. 16502/2023; (ii) revocato la contumacia della Convenuta opposta;
(iii) ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la rimessione in termini della Convenuta opposta con conseguente regressione della causa alla fase della prima udienza di comparizione;
(iv) concesso la provvisoria esecuzione integrale ex art. 648 cpc del D.I. n. 2263/2023; (v) rigettato l'istanza ex art. 649 cpc proposta dall'Attrice opponente con riguardo al D.I. n. 5989/2023; (vi) assegnato i termini istruttori ex art. 183 cpc, co. 6, cpc, parzialmente fruiti dalle Parti, rinviando la causa all'udienza del 21.01.2025 per la discussione dei mezzi istruttori eventualmente articolati. A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa ad oggi per discussione orale e precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc, con termine alle parti sino al 20.03.2025 per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, della visura camerale e della nota spese, fruito solo dalla Convenuta opposta mentre l'attrice opponente non ha fruito del termine né è comparsa all'odierna udienza di discussione. Quanto alla causa rubricata al n. 16502/2023 R.G., il Giudice, alla prima udienza ex art. 183 cpc, tenuta il 18.06.2024, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva con il procedimento iscritto al n. 10312/2023 R.G., pendente innanzi all'odierno giudicante, ha rimesso ex art. 274 cpc la causa al Presidente del Tribunale, che ha assegnato la causa a questo Giudice, che il 9.10.2024 ha disposto la riunione della causa n. 16502/2023 R.G. a quella n. 10312/2023 R.G..
4. Emergenze probatorie e thema decidendum La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti e l'istruzione svolta è idonea a decidere la lite. Tra gli altri, sono stati versati in causa i seguenti documenti: Parte
- cinque fatture emesse da a carico di nell'anno 2022 e azionate CP_1 nell'ambito dei due procedimenti monitori e, segnatamente, n. 3438/V1 del 31.05.2022, n. 4360/V1 del 30.06.2022, n. 5077/V1 del 30.07.2022, n. 5738/V1 del 31.08.2022 e n. 6875/V1 del 21.10.2022 (docc.
1-5 fasc. monitorio);
- d.d.t. relativi alla consegna della merce di cui alle fatture oggetto di ingiunzione, sottoscritti dal vettore (doc. 6 fasc. Opposta
- corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 16.05.2022 e il 28.07.2022, dalla quale Parte emerge che: a) il 16.05.2022 ha inviato a il nuovo listino prezzi;
b) il CP_1 Parte 27.07.2022 ha comunicato a che pensava che i nuovi prezzi sarebbero CP_1
pagina 5 di 10 stati applicati dal numero di luglio (mandato in stampa a giugno) e non già da quello di
Parte giugno (mandato in stampa a maggio); c) il 28.07.2022 ha risposto a CP_1 che c'era stato un equivoco e che i nuovi prezzi si applicavano già dal mese di maggio;
Parte contestualmente offriva uno sconto di € 500,00 per il disguido;
d) il 29.07.2022 ha risposto a , accettando lo sconto e dichiarando che avrebbe provveduto al CP_1 pagamento della fattura n. 3438 (doc. 3 Opposta).
Parte Quanto al thema decidendum, ha svolto contro in via monitoria una CP_1
Parte domanda contrattuale di adempimento, diretta alla condanna di al pagamento del corrispettivo per la stampa di una rivista.
Parte
ha proposto opposizione, eccependo: (i) la difformità tra il prezzo fatturato e il prezzo pattuito e (ii) la scarsa qualità della stampa eseguita.
ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e/o, in via subordinata, la condanna dell'Attrice opponente a pagare la somma di € 42.556,80 (€ 34.018,40 + € 8.538,40) oltre interessi commerciali moratori, producendo a sostegno dell'esistenza del contratto e della consegna della merce le fatture e i documenti di consegna delle stampe consegnate sottoscritti dal vettore.
5. Diritto Il Tribunale osserva che, come sancito da consolidate pronunce di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non riguarda tanto la legittimità dell'emanazione del decreto, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, ma, piuttosto, l'esistenza e consistenza del credito azionato dall'Opposta alla data della sentenza: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali…”1. Altresì, quanto al il criterio di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione, secondo consolidata giurisprudenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione2. Orbene, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di Parte adempimento, svolta da contro , è quello derivante dal combinato CP_1 disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto3.
Ancora, con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo dell'appalto, la Corte di legittimità ha sancito che l'onere della prova dei vizi e difetti dell'opus consegnato incombe al committente: “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente -che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera- proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.” (Cass. civ., sez. 2, n. 1701 del 23.01.2025). I criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato4. In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”5. Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore6.
6. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei princìpi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze di fatto, ha fornito sufficiente prova del preteso CP_1 Parte diritto di credito, azionato in giudizio, mentre non ha fornito evidenza di fatti idonei a paralizzare la pretesa di , onde l'opposizione è infondata e deve essere CP_1 rigettata per i seguenti motivi, con conseguente conferma dei due decreti ingiuntivi opposti di cui alle due cause riunite. Nella specie si tratta del decreto ingiuntivo n. 2263, emesso il 18.01.2023 e pubblicato il 27.01.2023, e del decreto ingiuntivo n. 5989, emesso Parte il 15.03.2023 e pubblicato il 4.04.2023, con cui il Tribunale ha ingiunto a di pagare a favore di a titolo di corrispettivo per copie stampate rispettivamente la CP_1 somma di € 34.018.40 e di € 8.538,40 per sorte, oltre interessi moratori commerciali ex d. lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo. In particolare, il Tribunale evidenzia che ha allegato che la merce fatturata è CP_1 Parte stata ordinata da e alla stessa consegnata, producendo a sostegno delle proprie 3 ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629; 4 ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594; 5 Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701; 6 Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del
26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525; pagina 7 di 10 deduzioni: l'ordine (doc. 3 fasc. Conv.), documenti di consegna della merce, sottoscritti dal vettore (doc. 6 fasc. Conv.), le fatture azionate e corrispondenza incontestatamente intercorsa tra le parti (doc. 3 Opposta). Parte
, nelle sue difese, ha confermato espressamente l'esistenza del rapporto contrattuale allegato dall'Opposta e non ha contestato specificamente il fatto dell'avvenuta consegna della merce ordinata, con i conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, ha prodotto i DDT relativi alla merce di CP_1 cui alle fatture oggetto di ingiunzione debitamente sottoscritti dal vettore, a documentazione dell'avvenuta consegna, circostanza comunque anche pacifica. Parte Le contestazioni di sulla asserita scarsa qualità delle stampe consegnate sono relative a forniture antecedenti a quelle oggetto di causa, relative al mese di marzo 2022 mentre le fatture oggetto di causa sono relative a forniture eseguite a partire dal mese di giugno 2022, in relazione alle quali alcuna contestazione è stata allegata né provata. Parte Quanto precede a tacere che, ad ogni buon conto, non ha offerto, men che meno, fornito, alcuna prova in ordine agli asseriti vizi e difetti delle stampe consegnatele, men che meno ha fornito evidenza che le stampe fossero diverse, per qualità o caratteristiche, rispetto a quella concordata. Circa il quantum del credito azionato a titolo di corrispettivo dell'appalto, l'Attrice opponente ha lamentato la discrepanza in eccesso tra il prezzo fatturato (€ 0,52 per singola copia) e quello concordato (€ 0,47 per singola copia). La Convenuta opposta ha tuttavia adeguatamente fronteggiato tale doglianza mediante la produzione della corrispondenza telematica dell'epoca intercorsa tra le parti, da cui Parte emerge che era a conoscenza del nuovo listino prezzi applicato da e che CP_1 lo aveva accettato (doc. 3 fasc. Conv.). Difatti: Parte
- il 16.05.2022 ha inviato a il nuovo listino prezzi;
CP_1 Parte
- il 27.07.2022 ha comunicato a che pensava che i nuovi prezzi CP_1 sarebbero stati applicati dal numero di luglio (mandato in stampa a giugno) e non già da quello di giugno (mandato in stampa a maggio);
- il 28.07.2022 ha chiarito a SC che c'era stato un fraintendimento e CP_1 che i nuovi prezzi si applicavano già dal mese di maggio;
contestualmente offriva uno sconto commerciale di € 500,00 per il disguido;
Parte
- il 29.07.2022 ha risposto a , accettando lo sconto e dichiarando CP_1 che avrebbe provveduto al pagamento della fattura n. 3438. Orbene, le fatture oggetto di domande di ingiunzione sono tutte relative a forniture successive al mese di giugno 2022; peraltro, per la fattura n. 3438/2022, che è cronologicamente la prima tra quelle oggetto di ingiunzione, vi è anche stato Parte riconoscimento di debito da parte di , come risulta dalla corrispondenza prodotta (cfr. doc. 3 Opposta). Da ciò consegue che il prezzo fatturato da è conforme a quello concordato. CP_1
In definitiva, ha provato l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione sia CP_1 nell'an sia nel quantum debeatur.
pagina 8 di 10 Di conseguenza, sulla scorta delle ammissioni dell'Attrice opponente sia dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, sia dell'avvenuta consegna della merce ordinata, discende che ha fornito evidenza dell'esistenza del contratto inter partes di CP_1 appalto e dell'avvenuta esecuzione e, di conseguenza, del sorgere del suo diritto a ricevere il pagamento del corrispettivo. A fronte di tanto, l'Attrice opponente non ha allegato, né provato, elementi atti a paralizzare il credito dell'appaltatrice né, men che meno, ha allegato e provato di avere pagato.
7. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Parte Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di , che deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di . CP_1
Quanto alla liquidazione delle spese di relative al giudizio di opposizione, le CP_1 stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022. Segnatamente: a) per la causa n. 16502/2023 R.G., poi riunita con la causa n. 10312/2023 R.G., si liquidano i parametri medi per la fase di studio e introduttiva previsti dalla tabella n. 2 del citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e, quindi, in complessivi € 1.696,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta opposta. Per la causa n. 10312/2023 R.G., si liquidano i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e decisionale, dimezzati per la fase istruttoria perché solo documentale previsti dalla tabella n. 2 del citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e, quindi, in complessivi € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta opposta.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta in quanto infondata l'opposizione proposta da contro Parte_1 CP_1 avverso:
[...]
(i) il decreto ingiuntivo telematico n. 2263/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 18.01.2023, pubblicato il 27.01.2023: (ii) il decreto ingiuntivo telematico n. 5989/2023, emesso dal Tribunale di Milano il 15.03.2023, pubblicato il 4.04.2023; pagina 9 di 10 conferma gli anzidetti due decreti ingiuntivi n. 2263/2023 e n. 5989/2023, emessi a carico di
[...]
e a favore di il primo dichiarato provvisoriamente Parte_1 Controparte_1 esecutivo in corso di causa e il secondo emesso con clausola di provvisoria esecutorietà; letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore di titolo di refusione integrale Parte_1 Controparte_1 delle spese della causa di opposizione, la somma di € 5.933,00 (1.696,00 + 4.237,00) per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta opposta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 27.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ. sez. 3 del 23.07.2014 n. 16767; conf.: Cass. civ.
8.03.2012 n. 3649; 2 cfr. in tal senso: Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del 30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. civ. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448; pagina 6 di 10