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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/02/2025, assunto in decisione in data 20/02/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1987, con l'Avvocato BANFI MARINA MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato MORAMARCO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 4 novembre 2020.
1) I punti 1, 2, 4 e 7 dell'accordo di negoziazione assistita del 4 novembre 2020 non vengono modificati e quindi restano ancora in vigore fra le parti.
pagina 1 di 3 In relazione ai punti 5 e 6) si rappresenta che: Il datore di lavoro del sig. a seguito del procedimento Pt_2 di cui all'art. 8, terzo comma, L. 898/1970 - continuerà a versare alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Tale somma sarà omnicomprensiva e pertanto nulla verrà più chiesto al sig. a titolo di Pt_2 spese straordinarie relative ai minori di cui al punto nr. 6) dell'accordo del 4.11.2020. Tale rinuncia materna alle spese straordinarie dei minori sarà in vigore fino allo spirare del diritto all'assegno unico da parte della madre per ciascun figlio;
quindi, al termine del percepimento di tale beneficio, per ciascun figlio, tornerà ad essere applicato fra le parti il punto 6) dell'accordo del 4/11/2020.
Inoltre, il sig. ha dichiarato presso gli istituti competenti che l'assegno unico universale relativo ai Pt_2 minori e errà interamente versato alla sig.ra fino allo spirare del diritto Per_1 Persona_2 Parte_1 al suo percepimento.
2) A parziale modifica del punto 3) dell'accordo del 4/11/2020 i genitori acconsentono che durante la sospensione estiva delle lezioni scolastiche i minori passeranno con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di tre settimane che potranno essere trascorse non solo con gli stessi genitori ma anche con i parenti dei rispettivi rami familiari. Resta fermo che il periodo sarà concordato fra le parti entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno con indicazione del luogo dove i minori trascorreranno la vacanza.
3) Gli avv.ti Marina Banfi e Francesco Moramarco rinunciano al vincolo della solidarietà professionale.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 28.06.2014 Parte_1 Parte_2
a Urbania (PU);
- Dall'unione sono nati i figli (21.05.2014) e (02.05.2015); Per_1 Per_2
- è stata pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio tramite accordo di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica di Monza con provvedimento del 09.11.2020;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle precedenti condizioni di divorzio possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 05/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/02/2025, assunto in decisione in data 20/02/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1987, con l'Avvocato BANFI MARINA MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato MORAMARCO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 4 novembre 2020.
1) I punti 1, 2, 4 e 7 dell'accordo di negoziazione assistita del 4 novembre 2020 non vengono modificati e quindi restano ancora in vigore fra le parti.
pagina 1 di 3 In relazione ai punti 5 e 6) si rappresenta che: Il datore di lavoro del sig. a seguito del procedimento Pt_2 di cui all'art. 8, terzo comma, L. 898/1970 - continuerà a versare alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Tale somma sarà omnicomprensiva e pertanto nulla verrà più chiesto al sig. a titolo di Pt_2 spese straordinarie relative ai minori di cui al punto nr. 6) dell'accordo del 4.11.2020. Tale rinuncia materna alle spese straordinarie dei minori sarà in vigore fino allo spirare del diritto all'assegno unico da parte della madre per ciascun figlio;
quindi, al termine del percepimento di tale beneficio, per ciascun figlio, tornerà ad essere applicato fra le parti il punto 6) dell'accordo del 4/11/2020.
Inoltre, il sig. ha dichiarato presso gli istituti competenti che l'assegno unico universale relativo ai Pt_2 minori e errà interamente versato alla sig.ra fino allo spirare del diritto Per_1 Persona_2 Parte_1 al suo percepimento.
2) A parziale modifica del punto 3) dell'accordo del 4/11/2020 i genitori acconsentono che durante la sospensione estiva delle lezioni scolastiche i minori passeranno con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di tre settimane che potranno essere trascorse non solo con gli stessi genitori ma anche con i parenti dei rispettivi rami familiari. Resta fermo che il periodo sarà concordato fra le parti entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno con indicazione del luogo dove i minori trascorreranno la vacanza.
3) Gli avv.ti Marina Banfi e Francesco Moramarco rinunciano al vincolo della solidarietà professionale.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 28.06.2014 Parte_1 Parte_2
a Urbania (PU);
- Dall'unione sono nati i figli (21.05.2014) e (02.05.2015); Per_1 Per_2
- è stata pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio tramite accordo di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica di Monza con provvedimento del 09.11.2020;
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle precedenti condizioni di divorzio possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 05/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3