Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00827/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2020, proposto da
Banda Musicale “Città di Ventimiglia”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Massacano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventimiglia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Orchestra Filarmonica Giovanile “Città di Ventimiglia”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 611 del 20 luglio 2020 avente ad oggetto “aggiudicazione all'orchestra filarmonica giovanile “Città di Ventimiglia dell'incarico per l'attuazione di un programma di promozione e diffusione della cultura musicale bandistica. Approvazione Bozza di Convenzione”;
della determinazione dirigenziale n. 437 dell'8 giugno 2020 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura;
del verbale di gara del 19 giugno 2020;
di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche endoprocedimentali, anche di
estremi e contenuto ignoti, attraverso i quali l'Amministrazione ha dato corso alla procedura impugnata;
per l'accertamento e la dichiarazione
di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della convenzione per gli anni 2020-2021- 2022 sottoscritta tra il Comune di Ventimiglia e l'Orchestra Filarmonica Giovanile “Città di Ventimiglia” di cui si ignorano gli estremi portante l'affidamento “per l'attuazione di un programma di promozione e diffusione della cultura musicale bandistica”
per l'accertamento
del diritto della Banda Musicale “Città di Ventimiglia” di essere dichiarata aggiudicataria della procedura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata il 12 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 luglio 2025 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, a seguito della predetta dichiarazione di parte ricorrente, non resti al collegio che dichiarare improcedibile il ricorso in esame, con irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR (Sezione Prima) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe, per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO