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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/04/2024, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1492/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi,
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza calendarizzata al 10 aprile 2024 con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte depositate dalle parti;
visto l'art. 127 ter c.p.c., che fa coincidere il termine ultimo per il deposito di note con la data di udienza «a tutti gli effetti», senza alcuna scissione temporale (come invece avveniva con l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020) tra udienza e termine per il deposito delle note, e che prevede l'adozione del provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note (ovvero dalla data dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.);
richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui: “Nella sede dell'udienza
“cartolare”, a trattazione scritta, prevista prima dalla disciplina emergenziale e oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario con l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., i provvedimenti devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la
pagina 1 di 14 conoscenza di tali provvedimenti avviene all'esito della comunicazione di cancelleria”
(Cass. civ., sez. I, ord., 18 maggio 2023, n. 13735);
pronuncia, di seguito, sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 2 di 14 N. R.G. 1492/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1492/2021, promossa da:
, nato il [...], residente in [...], Olbia (SS) Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv.to Mario Ghezzo (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in C.F._2
Tempio Pausania, Via Marsala nr. 19;
Attore in opposizione
contro con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo nr. 156, sede Controparte_1
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà nr. 8, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino e Codice Fiscale , Partita IVA , in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Bassu
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in C.F._3
Olbia, Via Torino nr. 40;
Convenuta in opposizione
pagina 3 di 14
con sede legale in via Via Alfieri nr. 1, Conegliano (TV), CAP Controparte_2
31015, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso -
Belluno , rappresentata da con sede in Milano, P.IVA_3 Controparte_3
Bastioni di Porta Nuova nr. 19, codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi n. , R.E.A. n. MI - 2521466, in persona del P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Bassu (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
C.F._3
Intervenuta, ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 12 ottobre 2021, quale Parte_1
erede del defunto , citava nel presente giudizio la Persona_1 [...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo a questo CP_4
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, In via preliminare: Revocare il
Decreto ingiuntivo n. 518 / 2021, R.G. 1088/ 2021, Tribunale di Tempio Pausania, per i motivi di cui ai capi A), oppure B), oppure C) del presente atto;
Nel merito, Previa
Revoca del Decreto Ingiuntivo n. 518 / 2021, Tribunale di Tempio Pausania:
> In accoglimento dei capi A) e B), e comunque perché infondata in fatto e diritto, respingere ogni richiesta di pagamento di . Controparte_5
pagina 4 di 14 In via subordinata, in accoglimento del capo C) Dichiarare prescritto il Credito azionato.
In via ulteriormente subordinata, In accoglimento del capo D) Dichiarare vessatorie le clausole e di conseguenza nulle e prive di conseguenze giuridiche, con tasso di mora applicabile al ritardo nel pagamento da individuarsi nel tasso legale e non in quello ben più alto predisposto unilateralmente dalla banca ai sensi dell'art. 3 del contratto di finanziamento.
> Con Vittoria di Spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara sussistenti i requisiti di cui all'art. 93 c.p.c.”.
A sostegno delle proprie difese, parte opponente rilevava:
- di non conoscere la sottoscrizione, e la scrittura del defunto , Persona_1
presente sui documenti prodotti dall'Istituto di Credito in sede monitoria, ed in particolare: sul doc. 1., avente ad oggetto copia del contratto di finanziamento del
05.10.2006; sul doc. 2, avente ad oggetto copia del documento di sintesi;
nonché di disconoscere le copie fotostatiche dei medesimi documenti, oltreché della contabile di erogazione, di cui al doc. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
- la nullità del decreto ingiuntivo, per essere stato emesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 50 del T.U.B.;
- la prescrizione del credito;
- la vessatorietà delle clausole contrattuali.
Si costituiva nel presente giudizio contestando tutto quanto Controparte_4
dedotto da controparte, e chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ogni contraria, domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
2) Rigettarsi l'opposizione proposta da perché infondata in Parte_1
fatto e diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 518/2021 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 20.07.2021, R.G. 1088/2021; In subordine:
pagina 5 di 14 3) Condannare al pagamento della somma di €. 66.645,11, o Parte_1
della differente somma accertanda, oltre gli interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito, maturati e maturandi dal 01.07.2021 sino al pagamento effettivo;
4) Con vittoria di competenze e spese di giudizio”.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva nel presente giudizio CP_2
rappresentata da quale cessionaria del credito per cui è
[...] Controparte_3
causa, che richiamava tutto quanto già allegato e dedotto dalla cedente Controparte_4
[...]
Con ordinanza del 23 maggio 2023, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo Giudice, verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2, e 3 c.p.c., e rinviava la causa per ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 1 marzo 2024, questo Giudice, rigettata l'istanza di estromissione dal giudizio presentata nell'interesse di nonché l'istanza di Controparte_4
verificazione di scrittura privata, e le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte opposta, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., al 10 aprile 2024, assegnando alle parti termine per il deposito di sintetiche note conclusionali e di replica, e disponendo la sostituzione dell'udienza calendarizzata al 10 aprile 2024 con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. .
*****
Deve essere analizzata la doglianza relativa all'apocrifia delle firme apposte in calce alla copia del contratto di finanziamento, e del relativo documento di sintesi, apparentemente riconducibili alla persona del de cuius . In particolare, nel caso Persona_1
di specie, occorre analizzare la questione relativa all'interazione fra il disconoscimento pagina 6 di 14 della conformità della copia fotostatica al documento originale, ai sensi dell'art. 2719
c.c., ed il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione dello stesso documento, ex art. 214 c.p.c. .
Questo in quanto l'opponente disconosceva la conformità delle copie informatiche prodotte dall'opposta, ed allo stesso tempo, in qualità di erede, dichiarava di non conoscere la firma dell'asserito autore delle medesime.
Preliminarmente, si richiama la lettera dell'art. 214 c.c.: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”.
Nel caso di specie, parte opponente, in qualità di erede del de cuius Persona_1
, sin dal proprio atto introduttivo, dichiarava di non conoscere la scrittura e la
[...]
sottoscrizione dell'asserito autore sui documenti indicati in premessa, e contestava l'autenticità delle copie fotostatiche dei medesimi, allegando altresì all'atto di citazione in opposizione dichiarazione personale sottoscritta dallo stesso, avente ad oggetto il predetto disconoscimento, che si ritiene inequivoco, tempestivo, e specifico, considerato che gli eredi (o aventi causa) non sono tenuti a conoscere la scrittura, o la sottoscrizione, del loro autore (e comunque potrebbero ignorarla in buona fede), per cui la norma di cui all'art. 214 c.p.c. consente loro di limitarsi ad una dichiarazione di "non conoscenza", che produce gli stessi effetti del disconoscimento. Trattasi, dunque, di una
“dichiarazione negativa di scienza”, per la quale non sono richieste forme sacramentali, purché la volontà della parte sia inequivoca, tempestiva, e definitiva, ovvero non sottoposta a condizioni e riserve.
Tali requisiti si ritengono sussistenti nel caso di specie, considerato che parte opponente deduceva il disconoscimento in via principale, preliminare e quale questione assorbente rispetto a tutte le altre, che chiariva essere dedotte in via subordinata, e comunque ai fini pagina 7 di 14 di un pieno adempimento del diritto di difesa.
Neppure si può ritenere generico il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., in quanto la dichiarazione di non conoscere la sottoscrizione dell'autore indica già un elemento specifico di falsità del documento, mentre, con riferimento alla contabile di erogazione,
l'opponente rilevava che la riproduzione della medesima era tale da renderne la consultazione e comprensione difficoltosa.
Orbene, sul punto va rilevato che, a fronte di un formale disconoscimento, l'opposta ha formulato istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., omettendo, tuttavia, non solo di depositare, od indicare, le scritture di comparazione, ma di produrre in giudizio l'originale dei documenti su cui verte l'istanza di verificazione.
La richiesta stessa dei mezzi di prova, previsti dalla norma di cui all'art. 216 c.p.c., presuppone la legittima instaurazione della procedura di verificazione della scrittura disconosciuta. Fondamentale, al riguardo, è la produzione in giudizio, da parte del soggetto che intende avvalersi della scrittura, dell'originale del documento su cui verte l'istanza di verificazione, essendo irrilevante il fatto che il disconoscimento sia stato effettuato nei confronti di una semplice copia fotostatica (vedi in questo senso Corte di
Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9971/14).
In tema di disconoscimento di scrittura privata, dunque, quando la parte contro la quale sia prodotta la copia fotostatica/informatica (assimilabile a quella fotografica di cui all'articolo 2719 c.c.), non autenticata da pubblico ufficiale, di un documento dalla medesima (o dal de cuius/avente causa) almeno apparentemente sottoscritto, la disconosca come falsa e, comunque, come non conforme all'originale, nessuna delle parti può produrre l'istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. (istanza che concerne soltanto i documenti originali), ma incombe sulla controparte fornire, nei modi ordinari, la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta. Ne consegue che detta controparte è tenuta o ad esibire l'originale, e solo successivamente a chiedere la verificazione della scrittura, se l'avversario insisterà nel disconoscerla anche a seguito pagina 8 di 14 della produzione dell'originale, ovvero a fornire altre prove delle proprie deduzioni, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2724 c.c., n. 3), di avere senza sua colpa smarrito il documento (vedi in questo senso Tribunale Arezzo, 19/10/2017, (ud.
18/10/2017, dep. 19/10/2017), n.1173).
Ciò in quanto, come già chiarito, l'istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. concerne soltanto i documenti originali, o le copie non disconosciute. Sicché, qualora sia stata prodotta in giudizio solamente la copia fotostatica del documento, disconosciuta come falsa o, comunque, come non conforme all'originale, nessuna delle parti può proporre l'istanza di verificazione (Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216;
v. pure, non massimata Sez. 2, Sentenza n. 14804 del 30/06/2014).
Pertanto, l'Istituto di Credito che intendeva avvalersi della documentazione formalmente disconosciuta, dapprima doveva superare l'eccezione di difformità della copia all'originale, producendo quest'ultimo, e solo in seconda battuta richiedere la verificazione della sottoscrizione.
Avendo l'opponente operato il disconoscimento già con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'Istituto di Credito avrebbe dovuto produrre l'originale della documentazione contestata entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., posto che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 del D.L. 179 del 2012 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'articolo 52 del decreto- legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n.
114 e dall'art. 19 comma I del D.l. 83/2015 convertito con legge n. 132 del 2015), il
Giudice può autorizzare il deposito di copia cartacea di singoli atti, e documenti, per ragioni specifiche. Tale autorizzazione viene sempre rilasciata su specifica istanza della parte che debba depositare un documento in formato cartaceo o, comunque, non compatibile con il processo telematico. Tuttavia, parte opposta non formulava alcuna specifica istanza in tal senso, nei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (in pagina 9 di 14 questo senso Trib. Busto Arsizio, sez. III, ord., 20 luglio 2021).
Né si ritiene che il Giudice possa, o debba, sostituirsi all'inerzia della parte sulla quale grava l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., ed ordinare la produzione in giudizio di documenti che devono essere prodotti dalla parte interessata entro i termini previsti dal codice civile, allo spirare dei quali, inevitabilmente, maturano le preclusioni istruttorie, pena la violazione del principio di disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c..
Di fatto, è noto che nel processo civile sono previsti termini perentori per le articolazioni istruttorie delle parti. La previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., con conseguente decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
In particolare, i due momenti in cui il codice di rito prevede il potere-dovere delle parti di articolare le istanze istruttorie sono: 1) la fase introduttiva del giudizio: art. 163 n. 5 e art. 167 c.p.c.; 2) la fase immediatamente successiva al compimento delle attività concernenti la trattazione in senso stretto, e la definizione del thema decidendum (disciplinata dall'art. 183 c.p.c.).
Questo secondo momento disciplina proprio la fase di definizione del thema probandum, con la previsione di termini perentori, e con la conseguenza che la scadenza di tali termini preclude alle parti la possibilità di ulteriori richieste istruttorie.
Ebbene, né con la comparsa di costituzione e risposta, né con l'articolazione delle memorie nr. 1 e 2 ex art. 183, comma 6 c.p.c., parte convenuta allegava gli originali dei documenti oggetto di istanza di verificazione, ovvero li depositava in formato cartaceo in cancelleria, né formulava specifica istanza al Giudice di autorizzazione al deposito, indicando nella medesima le ragioni precise della richiesta.
Del resto, a parere dello scrivente, l'art. 16, comma 9 del D.L. 179/2012, nel momento in cui dispone che “Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”, non può essere interpretato nel senso che, laddove la pagina 10 di 14 parte abbia la necessità di depositare un documento non trasmissibile telematicamente, debba ottenere preventivamente l'autorizzazione del giudice.
Infatti, il PCT ha inteso obbligare il deposito telematico solo di ciò che può essere depositato telematicamente, e non di ciò che non può (non a caso, la norma fa riferimento solo alle “copie cartacee” di singoli atti e documenti). Il sistema, dunque, non può impedire il deposito di atti rilevanti solo perché tecnicamente non è possibile, pena la violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost.
Qualora le parti debbano depositare un documento (qui inteso in senso lato, cioè come cosa che dà la rappresentazione di un atto, o di un fatto) che non può essere trasmesso, sia perché obiettivamente non trasmissibile (trattandosi di una “cosa non cartacea”), sia perché, pur astrattamente trasmissibile, non possa essere depositato telematicamente per le sue specifiche (ad es. un video) o per le sue dimensioni non frazionabili, la parte potrà depositarlo in cancelleria, e dovrà farlo nei termini previsti dal codice civile, pena la decadenza dalla prova, senza necessità di richiedere l'autorizzazione. Tutt'al più, la parte sulla quale grava l'onere probatorio del caso, potrà chiedere l'autorizzazione contestualmente al deposito, che altro non è che una richiesta di ratifica, rispetto a quanto già adempiuto nei termini di legge.
Conseguentemente, in ragione della errata ed incompleta formulazione dell'istanza di verificazione, non è possibile l'utilizzazione in giudizio della documentazione prodotta, ovvero non è consentito riversare gli effetti giuridici della medesima nei confronti del soggetto che ne abbia disconosciuto, e non conosciuto, la sottoscrizione (negandone la paternità), e la genuinità.
Pertanto, la richiesta di pagamento manca del suo presupposto, ovvero della volontà e dell'assunto impegno dell'asserito contraente ad obbligarsi nei confronti dell'Istituto di
Credito opposto.
D'altra parte, l'opposta neppure indicava altre prove, anche testimoniali, nei limiti ordinari della loro ammissibilità, ovvero altre prove documentali da cui dedurre pagina 11 di 14 l'autenticità dei documenti disconosciuti, e tutto quanto sostenuto nelle proprie difese.
Parte opposta si limitava ad avanzare richiesta di C.T.U. (inammissibile, per i motivi già esposti), riservando al futuro, in via del tutto generica, la produzione di non meglio definite ed individuate scritture di comparazione che, certamente, insieme agli originali dei documenti per cui è causa, dovevano già essere oggetto di produzione agli atti nei termini previsti dal codice civile, trattandosi di onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 16/09/2014) 17-
10- 2014, n. 22078, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18/09/2019) 15-10-2019, n. 25953,
Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05/04/2022) 19-09-2022, n. 27381).
Non si ritengono rilevanti le contestazioni dell'opposta relativamente al documento nr.
3, avente ad oggetto la copia della contabile di erogazione, per due ordini di ragioni.
Preliminarmente, le medesime si ritengono tardive, in quanto dedotte soltanto in sede di note conclusionali, all'esito della spedizione a sentenza della causa, mentre l'opponente, sin dall'atto introduttivo, deduceva il disconoscimento della predetta copia.
Nel merito, per tutto quanto già motivato, disconosciuta formalmente la conformità all'originale dell'intero documento in copia, non la sua sottoscrizione, non si ritiene di dover dare corso all'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., e tale documento risulta inutilizzabile, non avendo la parte interessata offerto elementi di prova che possano far desumere, anche in via presuntiva, la conformità del documento medesimo all'originale
(in questo senso, Corte appello Venezia sez. IV, 28/02/2019, (ud. 12/02/2019, dep.
28/02/2019), n.731).
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che la decisione sul punto assorbe le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
pagina 12 di 14 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 8.433,00
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese devono essere distratte a favore dell'Avvocato Mario
GHEZZO, difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione, e per l'effetto;
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 13 di 14 CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo pari ad € 8.433,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione a favore dell'Avvocato Mario
GHEZZO, difensore dell'opponente, che si dichiara antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .
Tempio Pausania, 11 aprile 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 14 di 14