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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4599/2022, riservata in decisione all'udienza del
2.4.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dall'avv. Michele Marra (c.f. , presso il C.F._2 cui studio, sito in Caserta (CE) alla Via Guido Dorson n.16, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3
allagata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Emmanuele De Lucia (c.f.
), presso il cui studio, sito in Santa Maria a Vico (CE) alla Via C.F._4
Appia n.624, è elettivamente domiciliato
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28.5.2018, conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere onde sentir accertare Controparte_1
RGn°4599/2022-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la comproprietà dell'androne del portone di accesso di Via Bracciale n.29 in Santa Maria a
Vico; per l'effetto, chiedeva condannarsi il convenuto alla rimozione degli ostacoli all'utilizzo di detto androne e ad astenersi dal parcheggio dell'autovettura nonché al risarcimento dei danni subiti.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale al fine di accertare l'inesistenza della servitù di passaggio sull'androne e sul cortile in favore della proprietà attorea e sentir condannare
[...] alla cessazione di qualsiasi turbativa al diritto di proprietà dell'esponente nonché Pt_1 alla chiusura dei vani di accesso aperti dall'attore sul cortile e alla rimozione delle pensiline sporgenti sul cortile medesimo.
1.3 Istruita la causa con le prove orali, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3480/2022, ha rigettato la domanda attorea negando il diritto di comproprietà sull'androne del portone di accesso di Via Bracciale n.29; in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che dal titolo di acquisto in capo ai danti causa dell'attore (atto notarile del
5.8.1951), risulta la costituzione di una mera servitù di passaggio sull'androne e non già di un diritto di comproprietà sullo stesso;
ha nel contempo escluso che nella specie sia applicabile una presunzione di comunione ai sensi dell'art. 1117 c.c., attesa la mancanza di elementi per ritenere che gli immobili delle parti facciano parte di un unico complesso condominiale.
1.4 Quanto alle domande riconvenzionali, il Tribunale ha accolto la negatoria della servitù di passaggio relativamente all'androne, ritenendo che il relativo diritto, seppur costituito in forza dell'atto del 5.8.1951, si sia estinto a seguito della costruzione, sul terreno compravenduto, di un fabbricato destinato a civile abitazione, evenienza per la quale i contraenti avevano stabilito l'apertura di un autonomo accesso dotato di cancelletto a cura e spese dell'acquirente; ha rigettato, invece, la negatoria servitutis riferita al cortile, ritenendo non provati né dalla perizia di parte né dai testi escussi il passaggio e l'apertura di vani sull'area cortilizia;
ha ritenuto, infine, sopravvenuta nel corso del giudizio la rimozione delle pensiline appoggiate sul suolo del cortile e dichiarato inammissibile la nuova domanda di occupazione dello spazio aereo formulata dal negli scritti conclusionali. CP_1
RGn°4599/2022-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 6.10.2022, con atto di citazione notificato il
2.11.2022 ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante impugna l'iter logico-motivazionale in forza del quale il Tribunale ha escluso la comproprietà dell'androne; adduce che dall'atto notarile del
5.8.1951 emerge che la zona acquistata da e poi pervenuta alla sua dante causa Persona_1
confina con l'androne del portone d'ingresso di via Brecciale, che deve, Persona_2 pertanto, considerarsi comune alle parti ed il cui utilizzo deve parimenti ritenersi consentito sia al deducente sia a;
insiste, pertanto, affinché si dichiari l'illegittimità Controparte_1 dell'uso esclusivo, da parte dell'appellato, di detto spazio a fini di parcheggio in violazione dell'art. 1102 c.c., in quanto detta forma di utilizzo impedisce il passaggio dell'esponente comunista.
1.7 Con il secondo motivo, articolato in subordine rispetto al primo mezzo, l'appellante censura la decisione con cui il giudice a quo, qualificato il diritto costituito in forza dell'atto del 5.8.1951 come servitù di passaggio, ha ritenuto che lo ius in re aliena si sia estinto al momento della edificazione, sul terreno originario, di un fabbricato adibito a civile abitazione, ipotesi per la quale i contraenti avevano previsto che l'acquirente Persona_1 dovesse aprire un autonomo accesso al fondo trasferitogli;
in particolare, avversa il ragionamento del primo giudice sulla verificazione di una causa estintiva, adducendo che nel corso degli anni il passaggio è sempre stato pacificamente esercitato e che negli atti di compravendita e donazione susseguiti al titolo costitutivo non è mai stata riportata l'estinzione del diritto.
1.8 Con comparsa depositata in data 26.1.2023 si è costituito in giudizio , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a due motivi.
1.9 Con il primo motivo denuncia il travisamento del materiale Controparte_1
istruttorio in cui è incorso il giudice a quo nel ritenere non acquisita la prova dell'apertura di vani sul cortile di sua esclusiva proprietà e di cui egli ha chiesto la chiusura con l'actio negatoria servitutis esperita in via riconvenzionale;
richiama l'ampia documentazione prodotta (querela, rilievi fotografici, consulenza tecnica di parte) dalla quale si evince l'apertura, nel muro del fabbricato di proprietà di , di tre porte che menano Parte_1
RGn°4599/2022-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sul cortile, circostanza, peraltro, mai contestata dalla controparte;
insiste, dunque, nella chiusura di detti AR, funzionali al transito del sul cortile di sua proprietà Pt_1 esclusiva, in conseguenza della accertata insussistenza della servitù di passaggio in favore del fabbricato alieno.
1.10 Con il secondo motivo l'appellante incidentale critica la declaratoria di inammissibilità della domanda di rimozione delle pensiline installate nella proprietà e sporgenti sul Pt_1 cortile di sua esclusiva titolarità, siccome introdotta per la prima volta in fase conclusionale;
protesta che il primo giudice ha, in primo luogo, mal interpretato le deposizioni dei testi, i quali hanno riferito non dell'avvenuta rimozione delle pensiline, bensì soltanto che queste, inizialmente poggiate a terra sull'area cortilizia, sono state poi installate sopra i AR delle porte, così occupando lo spazio aereo sovrastante il cortile di proprietà esclusiva del comparente;
soggiunge che detta installazione si ricava obiettivamente dai rilievi fotografici allegati alla querela sporta per denunziare l'iniziativa illegittimamente intrapresa da controparti, scattati al momento della posa in opera delle pensiline;
argomenta sulla conseguente ammissibilità della domanda, che, seppur “nuova” rispetto a quella originaria, con cui l'istante aveva chiesto rimuoversi le pensiline all'epoca posizionate a terra, si è imposta per adeguare la tutela alla situazione modificatasi in corso di causa, richiamando, altresì, il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU 12310/2015), secondo cui è ammessa la proposizione di una domanda che rechi un petitum e una causa petendi diversi da quelli originari, purché essa sia connessa alla medesima vicenda sostanziale e si “sostituisca” alla domanda inizialmente proposta.
1.11 All'udienza del 2.4.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 2.11.2022, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 10.10.2022.
2.1 Il primo motivo dell'appello principale è inammissibile.
Il giudice a quo ha escluso la sussistenza di una comunione sull'androne del portone di ingresso da via Brecciale sulla base dell'interpretazione dell'atto del 5.8.1951, indicato dal
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quale titolo costitutivo del diritto di comproprietà. In particolare, il Tribunale ha Pt_1 valorizzato l'espressione testuale utilizzata dai contraenti, i quali descrivevano la piccola zona di terreno ceduta (all'epoca inedificata) come porzione che “..confina con l'androne del portone comune”. Il ragionamento seguito, seppur non compiutamente esplicitato, si è basato evidentemente sulla considerazione per cui “confinante” è, secondo il significato proprio della parola, ciò che è finitimo ad una proprietà aliena e che, essendo, nella specie, siffatta proprietà aliena l'“androne”, con cui confina il terreno acquistato dal dante causa dell'odierno istante, deve escludersi che i contraenti avessero inteso costituire sullo stesso una comproprietà.
Il Tribunale ha, altresì, negato la configurabilità dell'alternativa ipotesi di una
“condominialità” dell'androne, sul presupposto che gli immobili in rispettiva proprietà dei contendenti non insistono nel medesimo fabbricato ai fini dell'operatività della presunzione di appartenenza comune delle parti esemplificativamente elencate dall'art. 1117 c.c., tra cui, in astratto, è annoverabile l'androne.
A fronte di tale iter logico motivazionale l'appellante ha insistito nella propria originaria pretesa, evidenziando che la domanda ha ad oggetto “esclusivamente l'androne”, che “è quel luogo di passaggio interposto tra il portone dell'edificio e le scale condominiali e che ha la funzione di mettere in collegamento la pubblica via con le scale condominiali, i locali della portineria ed in generale altre parti dell'edificio”; ha, quindi, richiamato la clausola riportata all'art. 7 della donazione e vendita del 28/12/2004 a proprio favore che così recita:
“ogni donazione e la vendita sono fatte a corpo ..con proporzionale diritto sulle cose comuni e condominiali secondo legge, giusta i precedenti titoli che si abbiano per ripetuti e trascritti”.
Il motivo così ritrascritto è manifestamente inidoneo ad attingere le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata. Sotto il profilo di una comunione volontaria, fondata su un titolo costitutivo negoziale, il richiamo all'oggetto della propria domanda (“androne”) e alla funzione tipica che questa parte assolve in un fabbricato (collegamento tra la strada e le scale) lascia impregiudicato il rilievo del primo giudice sulla interpretazione della volontà delle parti trasfusa nell'atto del 5/8/1951 in un senso incompatibile con la costituzione di una comunione sull'androne di cui è causa.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Sotto il secondo profilo, l'appellante non ha confutato la circostanza che i fabbricati di proprietà delle parti siano strutturalmente autonomi, ciò che ha costituito la premessa del ragionamento in base al quale il primo giudice ha escluso l'applicabilità della presunzione di condominialità, ai sensi dell'art. 1117 c.c., di quelle parti che, per caratteristiche obiettive e destinazione funzionale, siano destinate al servizio delle porzioni di piano in proprietà solitaria insistenti in uno stabile.
Sono conseguentemente assorbite le doglianze reiterate dall'appellante sulla illegittimità della pratica di parcheggio nell'androne esercitata dalla controparte, siccome esorbitante dai limiti cui l'art. 1102 c.c subordina il pari uso della cosa “comune”. Una volta, invero, negata la comproprietà dell'area in questione, diventa inconferente il richiamo alla disciplina dettata dalla suindicata disposizione, che consente a ciascun comunista di fare un utilizzo anche più intenso del bene comune, sempre che ciò non alteri la destinazione funzionale dello stesso e non sia incompatibile con il concorrente godimento dell'altro comproprietario.
2.2 E', altresì, infondato il secondo motivo dell'appello principale, con cui Parte_1 censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato una causa di estinzione della servitù di passaggio, pure originariamente costituita dall'atto del 5/8/1951.
Giova premettere che con l'atto in esame le parti così stabilivano: “il compratore per accedere alla zona acquistata ha il diritto di ingresso dal portone sito su via Bracciale;
il compratore stesso nel caso che volesse costruire nella zona acquistata e non appena vi avrà dato inizio, dovrà aprire un ingresso e munirlo di cancello o portoncino a sue spese nel muro che a sua volta confina con il giardino dei signori ”. Nella successiva Per_3 clausola di cui all'art. 6 si legge, poi, quanto segue: “dichiara il compratore che l'acquisto è stato da lui compiuto allo scopo di poter costruire sulla zona comprata una chiesa che sarà aperta al culto dei fedeli evangelici. In tal caso avranno diritto di accedervi sia dal portone principale sia dall'ingresso del viottolo tutti i detti fedeli, senza che nulla potrà obiettare la venditrice e il figliuolo potendo gli stessi fedeli usare di tutti i diritti e comodità CP_1 che saranno per essi costruiti… lo stesso si riserva il diritto di poter far Persona_1
sostare automezzi o carri agricoli di proprietà dei fedeli sotto l'androne del portone, limitatamente però al tempo che essi si fermeranno nella chiesa per le funzioni”.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ebbene, è preliminarmente corretta la qualificazione operata dal primo giudice del diritto costituito in favore del terreno alienato a risalente dante causa dell'attuale Persona_1 appellante- in termini di servitù di passaggio, a conferma, peraltro, della esclusione della costituzione di una comunione sull'androne, ché, in tal caso, la previsione di un diritto di ingresso dal portone sarebbe stata pleonastica, in quanto facoltà normalmente ricompresa nella comunione, ed in coerenza con il principio nemini res sua servit.
Va, altresì, confermata la conclusione cui è addivenuto il primo giudice, secondo cui le parti avevano previsto una causa di cessazione del passaggio attraverso l'androne nell'ipotesi, poi avveratasi, che l'acquirente avesse costruito sul terreno-inedificato all'epoca della compravendita-un fabbricato adibito a civile abitazione.
Depone in tal senso la clausola contrattuale con cui si stabiliva che , laddove Persona_1 avesse edificato un corpo di fabbrica per civile abitazione e anzi immediatamente all'atto dell'intrapresa edilizia, avrebbe dovuto aprire, nel muro di sua proprietà, un autonomo varco dotato di cancello o portoncino. La previsione di siffatta apertura in termini di “doverosità” per l'acquirente (“dovrà aprire un ingresso”) ha significato soltanto nella prospettiva che l'autonomo accesso dalla strada, di cui l'acquirente era tenuto a dotarsi, sarebbe stato l'unico praticabile, perché, una volta costruito il fabbricato, sarebbe venuto meno, per concorde volontà delle parti, il passaggio attraverso l'androne, originariamente costituito a favore del terreno inedificato, intercluso rispetto alla via pubblica. L'imposizione serviva cioè ad esplicitare l'intenzione per cui il confinante, a seguito della edificazione del fabbricato ad uso abitativo, si sarebbe dovuto procurare un autonomo ingresso per non rimanere intercluso rispetto alla pubblica via e che questo fosse il senso della clausola si ricava, altresì, dalla considerazione che, nell'alternativa ipotesi in cui i contraenti avessero inteso mantenere fermo il passaggio attraverso l'androne, l'apertura di un (secondo) varco sarebbe stata meramente facoltativa e in quanto tale non avrebbe richiesto alcuna specifica previsione, rientrando nei legittimi poteri del proprietario.
La bontà dell'opzione ermeneutica trova conferma nel confronto con la regolamentazione dettata dalle parti all'art. 6 dell'atto del 5/8/1951 per il caso che avesse Persona_1
destinato il terreno acquistato alla costruzione di una chiesa evangelica. Tra i canoni ermeneutici della volontà contrattuale figura, invero, l'art. 1363 c.c., a norma del quale le
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Ebbene, per la diversa evenienza poi invece non concretizzatasi, i contraenti avevano espressamente stabilito che il passaggio attraverso l'androne sarebbe stato conservato, onde consentire ai fedeli di fruire di un accesso aggiuntivo e/o alternativo a quello praticabile dal cancelletto aperto a cura e spese del nel muro di sua proprietà, acconsentendo, altresì, Per_1 la proprietaria del fondo servente al parcheggio di automezzi per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alle funzioni religiose.
La comparazione tra le due previsioni, l'una destinata ad operare per il caso della costruzione adibita a civile abitazione, in cui era fatto obbligo all'acquirente di dotarsi di un autonomo ingresso dalla via pubblica e nulla era detto sulla conservazione di un
“cumulativo” passaggio attraverso l'androne, e l'altra regolante la diversa ipotesi della costruzione di una chiesa evangelica, per la quale era espressamente stabilito che l'accesso sarebbe potuto avvenire “sia dal portone principale sia dall'ingresso del viottolo”, avalla la tesi interpretativa secondo cui, laddove era stata intenzione delle parti salvaguardare il passaggio attraverso il cortile, esse lo avevano previsto apertamente e ciò era stato limitato all'evenienza della costruzione di una chiesa evangelica, evidentemente ritenuta dall'alienante-proprietaria del fondo servente-rispondente ad un proprio specifico interesse, seppur di natura non economica.
Chiarito che la volontà delle parti era stata quella di prevedere una causa di cessazione del diritto di servitù di passaggio sull'androne, laddove l'acquirente avesse costruito sul terreno un corpo di fabbrica adibito a civile abitazione, la clausola dal contenuto siffatto integra, a ben vedere, l'apposizione di una condizione risolutiva per la circostanza da esse considerata.
Come è noto, la condizione è un evento futuro ed incerto, che può dipendere anche dalla volontà di una parte (cosiddetta condizione “potestativa”), dal cui avveramento i contraenti fanno discendere il verificarsi (condizione sospensiva) o il venir meno degli effetti del contratto (risolutiva).
La qualifica della previsione negoziale in esame come condizione è coerente con il tenore testuale della clausola (“nel caso che volesse costruire nella zona acquistata”), da cui risulta che le parti avevano attribuito rilievo ad una circostanza eventuale e futura, sia pure rimessa alla volontà di una delle parti (segnatamente del proprietario del fondo dominante),
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda facendone dipendere la risoluzione degli effetti della servitù di passaggio originariamente costituita sul terreno inedificato.
A riguardo giova rimarcare che la costituzione di una servitù volontaria ben può essere subordinata a condizione risolutiva, che non è incompatibile con la costituzione di una servitù poiché non incide sul requisito della permanenza, connaturale al contenuto reale dell'asservimento tra due fondi, ma si risolve in un modo convenzionale di estinzione della servitù stessa. Tale condizione è valida anche se meramente potestativa, in quanto l'art. 1355 c.c. limita la nullità, nell'ambito delle condizioni meramente potestative, a quelle sospensive (Cass. 9879/2018; 6107/1981).
Inoltre, non è significativo che, come obiettato dal , la causa di estinzione non sia Pt_1
stata riportata nei titoli successivi e/o che il passaggio sia stato materialmente esercitato anche dopo la ritenuta estinzione del diritto.
Il venir meno degli effetti che i contraenti facciano dipendere dalla condizione risolutiva opera, invero, automaticamente al realizzarsi dell'evento dedotto in condizione (nella specie inizio della costruzione del fabbricato ad uso abitativo), senza necessità di alcuna successiva
“negoziazione” che, laddove inserita negli atti seguenti, avrebbe avuto un valore meramente ricognitivo dell'effetto automaticamente già prodottosi in forza della causa di estinzione convenzionale.
Quanto al secondo aspetto, una volta venuto meno il titolo legittimante il passaggio, questo, quand'anche materialmente esercitato, si presenta abusivo appunto perché non sorretto più da alcuna giustificazione causale.
In conclusione deve essere confermato il capo b) della sentenza impugnata con cui è stata accertata l'insussistenza della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà Pt_1 sull' “androne” di cui è causa.
2.3 Deve essere, invece, accolto il primo motivo di appello incidentale, con cui CP_1
si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto
[...]
condannarsi alla chiusura di tre porte, una che mena direttamente Parte_1 sull'androne e le altre due che danno sul cortile di proprietà esclusiva del deducente.
Sul punto, l'affermazione del primo giudice sul mancato raggiungimento della prova della apertura di dette porte travisa le risultanze documentali, dalle quali emerge l'esistenza di tali
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AR (vedi rilievi fotografici allegati alla relazione tecnica di parte e alla querela sporta dall'appellante incidentale in data 29/10/2019).
Appurata la presenza delle tre porte che consentono di entrare ed uscire da e sul cortile di proprietà e dichiarata cessata la servitù di passaggio originariamente costituita a CP_1 favore del terreno acquistato dal dante causa del , deve essere disposta la loro Pt_1
chiusura, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, la funzione precipua della porta è il transito da un luogo all'altro ed essa rappresenta, appunto, un “peso” gravante sul fondo alieno a titolo di servitù di passaggio (Cass. 10746/2010).
2.4 È, altresì, fondato il secondo motivo di appello incidentale, con cui si attinge la declaratoria di inammissibilità della domanda di rimozione delle pensiline installate sulla proprietà , sporgenti sul cortile di proprietà esclusiva di . Pt_1 Controparte_1
I testi escussi hanno riferito, in maniera convergente e con dichiarazioni riscontrate obiettivamente dai rilievi fotografici prodotti, che aveva, in un primo Parte_1 momento, appoggiato per terra sul cortile di proprietà alcune pensiline, che erano CP_1
ivi rimaste per 4/5 mesi;
successivamente egli le ha installate sull'entrata della propria abitazione, in maniera tale da sporgere sul cortile di proprietà aliena.
Alla luce della attendibile ricostruzione dei testi, suffragata, si ribadisce, dai reperti fotografici che raffigurano, dapprima, le pensiline posizionate a terra sul cortile e successivamente installate sull'ingresso dell'abitazione di (vedi Parte_1
documentazione allegata alla denuncia relativa appunto all'episodio di abusivo montaggio), deve ritenersi che, come sostenuto dall'appellante incidentale, la modifica della domanda
(da abusiva occupazione di suolo ad illegittima occupazione di spazio aereo) si è imposta per un mutamento dello stesso quadro fattuale sopravvenuto in corso di causa. L'attore in riconvenzionale non è, allora, incorso in alcuna preclusione a sé imputabile, avendo provveduto soltanto ad adeguare la richiesta di tutela giuridica alla novità della situazione fattuale determinatasi in pendenza del giudizio. E ciò anche ove si consideri che, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite 12310/2015, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa, come nella specie, alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga, bensì sostituisca, la domanda originaria.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In riforma del capo c) della sentenza va, dunque, accolta la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l'effetto, deve essere condannato alla Controparte_1 Parte_1 chiusura delle tre porte di cui è causa che menano, l'una, direttamente sull'androne e, le altre due, sul cortile di proprietà dell'appellante incidentale nonché alla eliminazione delle pensiline sporgenti sul predetto cortile.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto dell'integrale rigetto della domanda attorea principale e dell'accoglimento di quella riconvenzionale, le spese del doppio grado seguono l'esclusiva soccombenza di . Parte_1
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla bassa complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 3480/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma i capi a) e b) della statuizione di primo grado;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo c) della statuizione impugnata, condanna alla chiusura delle tre porte che menano, una, Parte_1 direttamente sull'androne e, le altre due, sul cortile di proprietà di Controparte_1
nonché alla eliminazione delle pensiline sporgenti sul predetto cortile;
3) condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 237,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 355,50 per spese ed € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4599/2022-sentenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4599/2022, riservata in decisione all'udienza del
2.4.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dall'avv. Michele Marra (c.f. , presso il C.F._2 cui studio, sito in Caserta (CE) alla Via Guido Dorson n.16, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3
allagata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Emmanuele De Lucia (c.f.
), presso il cui studio, sito in Santa Maria a Vico (CE) alla Via C.F._4
Appia n.624, è elettivamente domiciliato
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28.5.2018, conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere onde sentir accertare Controparte_1
RGn°4599/2022-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la comproprietà dell'androne del portone di accesso di Via Bracciale n.29 in Santa Maria a
Vico; per l'effetto, chiedeva condannarsi il convenuto alla rimozione degli ostacoli all'utilizzo di detto androne e ad astenersi dal parcheggio dell'autovettura nonché al risarcimento dei danni subiti.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale al fine di accertare l'inesistenza della servitù di passaggio sull'androne e sul cortile in favore della proprietà attorea e sentir condannare
[...] alla cessazione di qualsiasi turbativa al diritto di proprietà dell'esponente nonché Pt_1 alla chiusura dei vani di accesso aperti dall'attore sul cortile e alla rimozione delle pensiline sporgenti sul cortile medesimo.
1.3 Istruita la causa con le prove orali, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3480/2022, ha rigettato la domanda attorea negando il diritto di comproprietà sull'androne del portone di accesso di Via Bracciale n.29; in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che dal titolo di acquisto in capo ai danti causa dell'attore (atto notarile del
5.8.1951), risulta la costituzione di una mera servitù di passaggio sull'androne e non già di un diritto di comproprietà sullo stesso;
ha nel contempo escluso che nella specie sia applicabile una presunzione di comunione ai sensi dell'art. 1117 c.c., attesa la mancanza di elementi per ritenere che gli immobili delle parti facciano parte di un unico complesso condominiale.
1.4 Quanto alle domande riconvenzionali, il Tribunale ha accolto la negatoria della servitù di passaggio relativamente all'androne, ritenendo che il relativo diritto, seppur costituito in forza dell'atto del 5.8.1951, si sia estinto a seguito della costruzione, sul terreno compravenduto, di un fabbricato destinato a civile abitazione, evenienza per la quale i contraenti avevano stabilito l'apertura di un autonomo accesso dotato di cancelletto a cura e spese dell'acquirente; ha rigettato, invece, la negatoria servitutis riferita al cortile, ritenendo non provati né dalla perizia di parte né dai testi escussi il passaggio e l'apertura di vani sull'area cortilizia;
ha ritenuto, infine, sopravvenuta nel corso del giudizio la rimozione delle pensiline appoggiate sul suolo del cortile e dichiarato inammissibile la nuova domanda di occupazione dello spazio aereo formulata dal negli scritti conclusionali. CP_1
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 6.10.2022, con atto di citazione notificato il
2.11.2022 ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante impugna l'iter logico-motivazionale in forza del quale il Tribunale ha escluso la comproprietà dell'androne; adduce che dall'atto notarile del
5.8.1951 emerge che la zona acquistata da e poi pervenuta alla sua dante causa Persona_1
confina con l'androne del portone d'ingresso di via Brecciale, che deve, Persona_2 pertanto, considerarsi comune alle parti ed il cui utilizzo deve parimenti ritenersi consentito sia al deducente sia a;
insiste, pertanto, affinché si dichiari l'illegittimità Controparte_1 dell'uso esclusivo, da parte dell'appellato, di detto spazio a fini di parcheggio in violazione dell'art. 1102 c.c., in quanto detta forma di utilizzo impedisce il passaggio dell'esponente comunista.
1.7 Con il secondo motivo, articolato in subordine rispetto al primo mezzo, l'appellante censura la decisione con cui il giudice a quo, qualificato il diritto costituito in forza dell'atto del 5.8.1951 come servitù di passaggio, ha ritenuto che lo ius in re aliena si sia estinto al momento della edificazione, sul terreno originario, di un fabbricato adibito a civile abitazione, ipotesi per la quale i contraenti avevano previsto che l'acquirente Persona_1 dovesse aprire un autonomo accesso al fondo trasferitogli;
in particolare, avversa il ragionamento del primo giudice sulla verificazione di una causa estintiva, adducendo che nel corso degli anni il passaggio è sempre stato pacificamente esercitato e che negli atti di compravendita e donazione susseguiti al titolo costitutivo non è mai stata riportata l'estinzione del diritto.
1.8 Con comparsa depositata in data 26.1.2023 si è costituito in giudizio , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a due motivi.
1.9 Con il primo motivo denuncia il travisamento del materiale Controparte_1
istruttorio in cui è incorso il giudice a quo nel ritenere non acquisita la prova dell'apertura di vani sul cortile di sua esclusiva proprietà e di cui egli ha chiesto la chiusura con l'actio negatoria servitutis esperita in via riconvenzionale;
richiama l'ampia documentazione prodotta (querela, rilievi fotografici, consulenza tecnica di parte) dalla quale si evince l'apertura, nel muro del fabbricato di proprietà di , di tre porte che menano Parte_1
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sul cortile, circostanza, peraltro, mai contestata dalla controparte;
insiste, dunque, nella chiusura di detti AR, funzionali al transito del sul cortile di sua proprietà Pt_1 esclusiva, in conseguenza della accertata insussistenza della servitù di passaggio in favore del fabbricato alieno.
1.10 Con il secondo motivo l'appellante incidentale critica la declaratoria di inammissibilità della domanda di rimozione delle pensiline installate nella proprietà e sporgenti sul Pt_1 cortile di sua esclusiva titolarità, siccome introdotta per la prima volta in fase conclusionale;
protesta che il primo giudice ha, in primo luogo, mal interpretato le deposizioni dei testi, i quali hanno riferito non dell'avvenuta rimozione delle pensiline, bensì soltanto che queste, inizialmente poggiate a terra sull'area cortilizia, sono state poi installate sopra i AR delle porte, così occupando lo spazio aereo sovrastante il cortile di proprietà esclusiva del comparente;
soggiunge che detta installazione si ricava obiettivamente dai rilievi fotografici allegati alla querela sporta per denunziare l'iniziativa illegittimamente intrapresa da controparti, scattati al momento della posa in opera delle pensiline;
argomenta sulla conseguente ammissibilità della domanda, che, seppur “nuova” rispetto a quella originaria, con cui l'istante aveva chiesto rimuoversi le pensiline all'epoca posizionate a terra, si è imposta per adeguare la tutela alla situazione modificatasi in corso di causa, richiamando, altresì, il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU 12310/2015), secondo cui è ammessa la proposizione di una domanda che rechi un petitum e una causa petendi diversi da quelli originari, purché essa sia connessa alla medesima vicenda sostanziale e si “sostituisca” alla domanda inizialmente proposta.
1.11 All'udienza del 2.4.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 2.11.2022, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 10.10.2022.
2.1 Il primo motivo dell'appello principale è inammissibile.
Il giudice a quo ha escluso la sussistenza di una comunione sull'androne del portone di ingresso da via Brecciale sulla base dell'interpretazione dell'atto del 5.8.1951, indicato dal
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quale titolo costitutivo del diritto di comproprietà. In particolare, il Tribunale ha Pt_1 valorizzato l'espressione testuale utilizzata dai contraenti, i quali descrivevano la piccola zona di terreno ceduta (all'epoca inedificata) come porzione che “..confina con l'androne del portone comune”. Il ragionamento seguito, seppur non compiutamente esplicitato, si è basato evidentemente sulla considerazione per cui “confinante” è, secondo il significato proprio della parola, ciò che è finitimo ad una proprietà aliena e che, essendo, nella specie, siffatta proprietà aliena l'“androne”, con cui confina il terreno acquistato dal dante causa dell'odierno istante, deve escludersi che i contraenti avessero inteso costituire sullo stesso una comproprietà.
Il Tribunale ha, altresì, negato la configurabilità dell'alternativa ipotesi di una
“condominialità” dell'androne, sul presupposto che gli immobili in rispettiva proprietà dei contendenti non insistono nel medesimo fabbricato ai fini dell'operatività della presunzione di appartenenza comune delle parti esemplificativamente elencate dall'art. 1117 c.c., tra cui, in astratto, è annoverabile l'androne.
A fronte di tale iter logico motivazionale l'appellante ha insistito nella propria originaria pretesa, evidenziando che la domanda ha ad oggetto “esclusivamente l'androne”, che “è quel luogo di passaggio interposto tra il portone dell'edificio e le scale condominiali e che ha la funzione di mettere in collegamento la pubblica via con le scale condominiali, i locali della portineria ed in generale altre parti dell'edificio”; ha, quindi, richiamato la clausola riportata all'art. 7 della donazione e vendita del 28/12/2004 a proprio favore che così recita:
“ogni donazione e la vendita sono fatte a corpo ..con proporzionale diritto sulle cose comuni e condominiali secondo legge, giusta i precedenti titoli che si abbiano per ripetuti e trascritti”.
Il motivo così ritrascritto è manifestamente inidoneo ad attingere le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata. Sotto il profilo di una comunione volontaria, fondata su un titolo costitutivo negoziale, il richiamo all'oggetto della propria domanda (“androne”) e alla funzione tipica che questa parte assolve in un fabbricato (collegamento tra la strada e le scale) lascia impregiudicato il rilievo del primo giudice sulla interpretazione della volontà delle parti trasfusa nell'atto del 5/8/1951 in un senso incompatibile con la costituzione di una comunione sull'androne di cui è causa.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Sotto il secondo profilo, l'appellante non ha confutato la circostanza che i fabbricati di proprietà delle parti siano strutturalmente autonomi, ciò che ha costituito la premessa del ragionamento in base al quale il primo giudice ha escluso l'applicabilità della presunzione di condominialità, ai sensi dell'art. 1117 c.c., di quelle parti che, per caratteristiche obiettive e destinazione funzionale, siano destinate al servizio delle porzioni di piano in proprietà solitaria insistenti in uno stabile.
Sono conseguentemente assorbite le doglianze reiterate dall'appellante sulla illegittimità della pratica di parcheggio nell'androne esercitata dalla controparte, siccome esorbitante dai limiti cui l'art. 1102 c.c subordina il pari uso della cosa “comune”. Una volta, invero, negata la comproprietà dell'area in questione, diventa inconferente il richiamo alla disciplina dettata dalla suindicata disposizione, che consente a ciascun comunista di fare un utilizzo anche più intenso del bene comune, sempre che ciò non alteri la destinazione funzionale dello stesso e non sia incompatibile con il concorrente godimento dell'altro comproprietario.
2.2 E', altresì, infondato il secondo motivo dell'appello principale, con cui Parte_1 censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato una causa di estinzione della servitù di passaggio, pure originariamente costituita dall'atto del 5/8/1951.
Giova premettere che con l'atto in esame le parti così stabilivano: “il compratore per accedere alla zona acquistata ha il diritto di ingresso dal portone sito su via Bracciale;
il compratore stesso nel caso che volesse costruire nella zona acquistata e non appena vi avrà dato inizio, dovrà aprire un ingresso e munirlo di cancello o portoncino a sue spese nel muro che a sua volta confina con il giardino dei signori ”. Nella successiva Per_3 clausola di cui all'art. 6 si legge, poi, quanto segue: “dichiara il compratore che l'acquisto è stato da lui compiuto allo scopo di poter costruire sulla zona comprata una chiesa che sarà aperta al culto dei fedeli evangelici. In tal caso avranno diritto di accedervi sia dal portone principale sia dall'ingresso del viottolo tutti i detti fedeli, senza che nulla potrà obiettare la venditrice e il figliuolo potendo gli stessi fedeli usare di tutti i diritti e comodità CP_1 che saranno per essi costruiti… lo stesso si riserva il diritto di poter far Persona_1
sostare automezzi o carri agricoli di proprietà dei fedeli sotto l'androne del portone, limitatamente però al tempo che essi si fermeranno nella chiesa per le funzioni”.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ebbene, è preliminarmente corretta la qualificazione operata dal primo giudice del diritto costituito in favore del terreno alienato a risalente dante causa dell'attuale Persona_1 appellante- in termini di servitù di passaggio, a conferma, peraltro, della esclusione della costituzione di una comunione sull'androne, ché, in tal caso, la previsione di un diritto di ingresso dal portone sarebbe stata pleonastica, in quanto facoltà normalmente ricompresa nella comunione, ed in coerenza con il principio nemini res sua servit.
Va, altresì, confermata la conclusione cui è addivenuto il primo giudice, secondo cui le parti avevano previsto una causa di cessazione del passaggio attraverso l'androne nell'ipotesi, poi avveratasi, che l'acquirente avesse costruito sul terreno-inedificato all'epoca della compravendita-un fabbricato adibito a civile abitazione.
Depone in tal senso la clausola contrattuale con cui si stabiliva che , laddove Persona_1 avesse edificato un corpo di fabbrica per civile abitazione e anzi immediatamente all'atto dell'intrapresa edilizia, avrebbe dovuto aprire, nel muro di sua proprietà, un autonomo varco dotato di cancello o portoncino. La previsione di siffatta apertura in termini di “doverosità” per l'acquirente (“dovrà aprire un ingresso”) ha significato soltanto nella prospettiva che l'autonomo accesso dalla strada, di cui l'acquirente era tenuto a dotarsi, sarebbe stato l'unico praticabile, perché, una volta costruito il fabbricato, sarebbe venuto meno, per concorde volontà delle parti, il passaggio attraverso l'androne, originariamente costituito a favore del terreno inedificato, intercluso rispetto alla via pubblica. L'imposizione serviva cioè ad esplicitare l'intenzione per cui il confinante, a seguito della edificazione del fabbricato ad uso abitativo, si sarebbe dovuto procurare un autonomo ingresso per non rimanere intercluso rispetto alla pubblica via e che questo fosse il senso della clausola si ricava, altresì, dalla considerazione che, nell'alternativa ipotesi in cui i contraenti avessero inteso mantenere fermo il passaggio attraverso l'androne, l'apertura di un (secondo) varco sarebbe stata meramente facoltativa e in quanto tale non avrebbe richiesto alcuna specifica previsione, rientrando nei legittimi poteri del proprietario.
La bontà dell'opzione ermeneutica trova conferma nel confronto con la regolamentazione dettata dalle parti all'art. 6 dell'atto del 5/8/1951 per il caso che avesse Persona_1
destinato il terreno acquistato alla costruzione di una chiesa evangelica. Tra i canoni ermeneutici della volontà contrattuale figura, invero, l'art. 1363 c.c., a norma del quale le
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Ebbene, per la diversa evenienza poi invece non concretizzatasi, i contraenti avevano espressamente stabilito che il passaggio attraverso l'androne sarebbe stato conservato, onde consentire ai fedeli di fruire di un accesso aggiuntivo e/o alternativo a quello praticabile dal cancelletto aperto a cura e spese del nel muro di sua proprietà, acconsentendo, altresì, Per_1 la proprietaria del fondo servente al parcheggio di automezzi per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alle funzioni religiose.
La comparazione tra le due previsioni, l'una destinata ad operare per il caso della costruzione adibita a civile abitazione, in cui era fatto obbligo all'acquirente di dotarsi di un autonomo ingresso dalla via pubblica e nulla era detto sulla conservazione di un
“cumulativo” passaggio attraverso l'androne, e l'altra regolante la diversa ipotesi della costruzione di una chiesa evangelica, per la quale era espressamente stabilito che l'accesso sarebbe potuto avvenire “sia dal portone principale sia dall'ingresso del viottolo”, avalla la tesi interpretativa secondo cui, laddove era stata intenzione delle parti salvaguardare il passaggio attraverso il cortile, esse lo avevano previsto apertamente e ciò era stato limitato all'evenienza della costruzione di una chiesa evangelica, evidentemente ritenuta dall'alienante-proprietaria del fondo servente-rispondente ad un proprio specifico interesse, seppur di natura non economica.
Chiarito che la volontà delle parti era stata quella di prevedere una causa di cessazione del diritto di servitù di passaggio sull'androne, laddove l'acquirente avesse costruito sul terreno un corpo di fabbrica adibito a civile abitazione, la clausola dal contenuto siffatto integra, a ben vedere, l'apposizione di una condizione risolutiva per la circostanza da esse considerata.
Come è noto, la condizione è un evento futuro ed incerto, che può dipendere anche dalla volontà di una parte (cosiddetta condizione “potestativa”), dal cui avveramento i contraenti fanno discendere il verificarsi (condizione sospensiva) o il venir meno degli effetti del contratto (risolutiva).
La qualifica della previsione negoziale in esame come condizione è coerente con il tenore testuale della clausola (“nel caso che volesse costruire nella zona acquistata”), da cui risulta che le parti avevano attribuito rilievo ad una circostanza eventuale e futura, sia pure rimessa alla volontà di una delle parti (segnatamente del proprietario del fondo dominante),
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda facendone dipendere la risoluzione degli effetti della servitù di passaggio originariamente costituita sul terreno inedificato.
A riguardo giova rimarcare che la costituzione di una servitù volontaria ben può essere subordinata a condizione risolutiva, che non è incompatibile con la costituzione di una servitù poiché non incide sul requisito della permanenza, connaturale al contenuto reale dell'asservimento tra due fondi, ma si risolve in un modo convenzionale di estinzione della servitù stessa. Tale condizione è valida anche se meramente potestativa, in quanto l'art. 1355 c.c. limita la nullità, nell'ambito delle condizioni meramente potestative, a quelle sospensive (Cass. 9879/2018; 6107/1981).
Inoltre, non è significativo che, come obiettato dal , la causa di estinzione non sia Pt_1
stata riportata nei titoli successivi e/o che il passaggio sia stato materialmente esercitato anche dopo la ritenuta estinzione del diritto.
Il venir meno degli effetti che i contraenti facciano dipendere dalla condizione risolutiva opera, invero, automaticamente al realizzarsi dell'evento dedotto in condizione (nella specie inizio della costruzione del fabbricato ad uso abitativo), senza necessità di alcuna successiva
“negoziazione” che, laddove inserita negli atti seguenti, avrebbe avuto un valore meramente ricognitivo dell'effetto automaticamente già prodottosi in forza della causa di estinzione convenzionale.
Quanto al secondo aspetto, una volta venuto meno il titolo legittimante il passaggio, questo, quand'anche materialmente esercitato, si presenta abusivo appunto perché non sorretto più da alcuna giustificazione causale.
In conclusione deve essere confermato il capo b) della sentenza impugnata con cui è stata accertata l'insussistenza della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà Pt_1 sull' “androne” di cui è causa.
2.3 Deve essere, invece, accolto il primo motivo di appello incidentale, con cui CP_1
si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto
[...]
condannarsi alla chiusura di tre porte, una che mena direttamente Parte_1 sull'androne e le altre due che danno sul cortile di proprietà esclusiva del deducente.
Sul punto, l'affermazione del primo giudice sul mancato raggiungimento della prova della apertura di dette porte travisa le risultanze documentali, dalle quali emerge l'esistenza di tali
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AR (vedi rilievi fotografici allegati alla relazione tecnica di parte e alla querela sporta dall'appellante incidentale in data 29/10/2019).
Appurata la presenza delle tre porte che consentono di entrare ed uscire da e sul cortile di proprietà e dichiarata cessata la servitù di passaggio originariamente costituita a CP_1 favore del terreno acquistato dal dante causa del , deve essere disposta la loro Pt_1
chiusura, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, la funzione precipua della porta è il transito da un luogo all'altro ed essa rappresenta, appunto, un “peso” gravante sul fondo alieno a titolo di servitù di passaggio (Cass. 10746/2010).
2.4 È, altresì, fondato il secondo motivo di appello incidentale, con cui si attinge la declaratoria di inammissibilità della domanda di rimozione delle pensiline installate sulla proprietà , sporgenti sul cortile di proprietà esclusiva di . Pt_1 Controparte_1
I testi escussi hanno riferito, in maniera convergente e con dichiarazioni riscontrate obiettivamente dai rilievi fotografici prodotti, che aveva, in un primo Parte_1 momento, appoggiato per terra sul cortile di proprietà alcune pensiline, che erano CP_1
ivi rimaste per 4/5 mesi;
successivamente egli le ha installate sull'entrata della propria abitazione, in maniera tale da sporgere sul cortile di proprietà aliena.
Alla luce della attendibile ricostruzione dei testi, suffragata, si ribadisce, dai reperti fotografici che raffigurano, dapprima, le pensiline posizionate a terra sul cortile e successivamente installate sull'ingresso dell'abitazione di (vedi Parte_1
documentazione allegata alla denuncia relativa appunto all'episodio di abusivo montaggio), deve ritenersi che, come sostenuto dall'appellante incidentale, la modifica della domanda
(da abusiva occupazione di suolo ad illegittima occupazione di spazio aereo) si è imposta per un mutamento dello stesso quadro fattuale sopravvenuto in corso di causa. L'attore in riconvenzionale non è, allora, incorso in alcuna preclusione a sé imputabile, avendo provveduto soltanto ad adeguare la richiesta di tutela giuridica alla novità della situazione fattuale determinatasi in pendenza del giudizio. E ciò anche ove si consideri che, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite 12310/2015, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa, come nella specie, alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga, bensì sostituisca, la domanda originaria.
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In riforma del capo c) della sentenza va, dunque, accolta la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l'effetto, deve essere condannato alla Controparte_1 Parte_1 chiusura delle tre porte di cui è causa che menano, l'una, direttamente sull'androne e, le altre due, sul cortile di proprietà dell'appellante incidentale nonché alla eliminazione delle pensiline sporgenti sul predetto cortile.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto dell'integrale rigetto della domanda attorea principale e dell'accoglimento di quella riconvenzionale, le spese del doppio grado seguono l'esclusiva soccombenza di . Parte_1
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla bassa complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 3480/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma i capi a) e b) della statuizione di primo grado;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo c) della statuizione impugnata, condanna alla chiusura delle tre porte che menano, una, Parte_1 direttamente sull'androne e, le altre due, sul cortile di proprietà di Controparte_1
nonché alla eliminazione delle pensiline sporgenti sul predetto cortile;
3) condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 237,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 355,50 per spese ed € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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