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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/05/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5301/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5301/2020 R.G. promossa da:
(nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, via Domenichino n.5 (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo BONALUME
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio della P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO di CATANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite note depositate da parte attrice, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(poi denominata cfr. preverbale del Parte_2 Parte_1
03.05.2021 e visura camerale allegata alle memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.) (di seguito
Parte anche: conveniva in giudizio l'" Controparte_1
" (di seguito anche: IC AR) chiedendo la condanna del convenuto al
[...]
pagamento delle somme dovute a titolo di sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e indennità per ritardato pagamento.
Parte La difesa di parte attrice esponeva che era divenuta titolare, per effetto di contratti di cessione pro soluto, di crediti originariamente vantati dalla società " " Parte_3 Pt_1
nei confronti dell'Istituto Convenuto. Tali crediti, per un importo capitale di € 11.419,03, derivavano da fatture emesse per prestazioni di servizi di pulizia e forniture erogate in favore dell . Nonostante le intimazioni di pagamento, l non aveva provveduto al saldo. CP_1 CP_1
Parte Ciò premesso, la difesa sosteneva che avesse diritto:
1. al pagamento della sorte capitale di € 11.419,03;
2. al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi su tale sorte capitale, calcolati ai sensi del d.lgs. 231/02 (tasso BCE + 8 punti percentuali) dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo (quantificati in € 4.991,96 alla data del 20 aprile
2020);
3. al pagamento degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto, con medesima decorrenza e tasso degli interessi moratori;
4. al pagamento dell'importo di € 200,00 (pari a € 40 per ciascuna delle 5 fatture insolute oggetto del giudizio) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/02 come novellato dal d.lgs. 192/12, a titolo di risarcimento forfettario per il ritardato pagamento,
e chiedeva, in via principale:
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• accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_2
dei crediti;
• condannare l al Controparte_1
pagamento in favore di di: Parte_2
I. € 11.419,03 per sorte capitale.
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, come sopra specificati (€ 4.991,96 alla data del 20 aprile 2020);
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto, con decorrenza dalla notifica medesima;
IV. € 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02;
• in via subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta;
• in via ulteriormente subordinata, in caso di contestazioni, la condanna a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
§§§§§
L di si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, Controparte_2 CP_1
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
in via preliminare di merito, di CP_1
dichiarare la prescrizione dei crediti;
e nel merito, di rigettare le domande avversarie in quanto infondate, con vittoria di spese ed onorari.
La difesa dell di esponeva che l'attrice aveva richiesto il Controparte_2 CP_1
pagamento di somme relative a fatture per servizi di pulizia asseritamente resi dalla ditta i cui crediti erano stati ceduti all'attrice. L' convenuto, Controparte_3 CP_1
tuttavia, aveva sin dall'origine contestato l'effettiva e corretta esecuzione di tali servizi da parte pagina 3 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
di MANITAL, evidenziando notevoli disservizi e una prestazione solo parziale rispetto a quanto contrattualmente previsto (ad esempio, pulizia di una superficie significativamente inferiore a quella pattuita). L'Istituto aveva comunicato tali inadempienze a CP_3
chiedendo la rimodulazione delle fatture, ma l'azienda aveva ignorato le contestazioni, continuando ad inviare fatture per l'intero importo e, successivamente, cedendo i crediti.
L sosteneva di non aver mai trattenuto somme indebitamente e che i fondi ministeriali CP_1
erano stati gestiti correttamente.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
1. vi fosse un difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Scolastico, in quanto, nonostante la personalità giuridica, esso opera come organo dello Stato (MIUR), che sarebbe il soggetto titolare passivo del rapporto obbligatorio, non avendo l'istituto un patrimonio autonomo per far fronte a tali condanne;
2. fosse intervenuta la prescrizione dei crediti sottostanti alle fatture;
Parte
3. fossero opponibili al cessionario ( tutte le eccezioni che l avrebbe potuto CP_1
opporre al cedente ( ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, incluse CP_3
quelle relative alla mancata o parziale/difettosa esecuzione delle prestazioni, puntualmente contestate nel corso del rapporto.
e chiedeva:
1. in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
di ; Controparte_2 CP_1
2. in via preliminare di merito: ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti;
3. nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto;
4. con vittoria di spese ed onorari.
§§§§§
pagina 4 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. ribadendo le rispettive posizioni e producendo ulteriore documentazione a sostegno di quanto esposto.
Indi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite note depositate da parte attrice, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento formulata da
[...]
(poi denominata , quale cessionaria dei crediti Parte_2 Parte_1
originariamente vantati dalla società nei confronti dell Controparte_4 [...]
(di seguito IC AR), per prestazioni di servizi Controparte_1
di pulizia e forniture.
Parte chiede la condanna dell'IC AR al pagamento della sorte capitale originariamente richiesta in € 11.419,03 (derivante da n. 5 fatture emesse da , oltre interessi Controparte_4
moratori ex d.lgs. 231/02 (quantificati in € 4.991,96 al 20/04/2020 e maturandi), interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e l'importo di € 200,00 a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6, Parte co. 2, d.lgs. 231/02. In via subordinata, ha formulato domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Le fatture oggetto di causa sono:
• N. 13524 del 30/04/2014 per € 2.463,72 (imponibile € 2.019,44)
• N. 14427 del 26/05/2014 per € 2.463,72 (imponibile € 2.019,44)
• N. 15437 del 27/06/2014 per € 2.463,72 (imponibile € 2.019,44)
• N. 106398 del 27/05/2015 per € 2.463,72 (imponibile € 2.019,44)
• N. 107535 del 30/06/2015 per € 2.463,72 (imponibile € 2.019,44)
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L'IC AR si è costituito eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva, in via preliminare di merito la prescrizione dei crediti e, nel merito, l'infondatezza della domanda per contestazioni relative all'esecuzione delle prestazioni da parte della cedente
Parte
, opponibili alla cessionaria e l'insussistenza di un indebito Parte_3
arricchimento.
§§§§§
1. Sulla legittimazione passiva dell'IC AR.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'IC AR, secondo cui l opererebbe quale mero organo del MIUR (soggetto titolare passivo del rapporto), è CP_1
infondata e va rigettata.
Secondo orientamento di questo Tribunale (cfr. sentenze che hanno definito i giudizi iscritti ai nn. 9950/2020, 9835/2020, 9949/2020), gli Istituti Scolastici, a seguito della normativa sull'autonomia scolastica (in particolare, D.P.R. 275/99, art. 14; L. 59/97, art. 21; d.lgs.
165/2001, art. 25), sono dotati di personalità giuridica e autonomia negoziale. Essi hanno propri organi di rappresentanza (il Dirigente Scolastico) e capacità di assumere obbligazioni e stare in giudizio. Nel caso di specie, il contratto per cui è causa risulta stipulato dall (come da CP_1
Parte doc. 8 prodotto da corrispondente al "Contratto Attuativo per l'affidamento dei servizi di
Parte pulizia" allegato). La stessa nota MIUR Prot. N. 7267 del 9/11/2001, citata da e richiamata anche in alcuni precedenti, riconosce la legittimazione processuale dei dirigenti scolastici.
Pertanto, l'IC AR deve considerarsi legittimato passivo nel presente giudizio.
§§§§§
2. Sull'eccezione di prescrizione dei crediti.
L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
L'IC AR ha sollevato l'eccezione in termini generici.
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Parte attrice ha replicato che non sarebbe decorso il termine decennale e che, in ogni caso, la prescrizione sarebbe stata efficacemente interrotta mediante intimazioni di pagamento.
I crediti derivano da prestazioni di servizi commerciali, per i quali si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), salvo diverse specifiche disposizioni non allegate né Parte provate nel caso di specie. ha affermato di aver inviato intimazioni di pagamento (come riconosciuto dalla controparte a pag. 7 della comparsa di costituzione, secondo quanto dedotto Parte da nella memoria ex art. 183 c.p.c.), atti idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
L'eccezione non può, pertanto, trovare accoglimento.
§§§§§
3. Sull'opponibilità della cessione del credito.
La questione dell'opponibilità della cessione del credito all'IC AR, pur non specificamente eccepita in questi termini dal convenuto ma implicitamente rilevante per l'efficacia della pretesa attorea, deve ritenersi positivamente risolta.
Anche in questo caso, secondo orientamento di questo Tribunale (cfr. sentenza che hanno definito i giudizi iscritti ai nn. 9950/2020 e 9835/2020), può affermarsi che, sebbene la cessione di crediti verso la P.A. sia soggetta a discipline speciali (artt. 69-70 R.D. 2440/1923), tali normative possono essere derogate o superate da leggi successive. In particolare, si è fatto riferimento al d.lgs. 163/2006 (ora d.lgs. 50/2016, art. 106, comma 13) che consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, qualora il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario
Parte finanziario, come è Inoltre, le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti (L.
130/1999) prevedono specifiche forme di opponibilità.
Parte Nel caso di specie, la cessione è stata notificata e è una banca.
Non risultano elementi per ritenere la cessione inefficace nei confronti dell'IC AR.
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§§§§§
4. Nel merito: sulla sussistenza del credito.
Parte La domanda di merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Parte Parte ha prodotto le fatture (cfr. allegati 7, 12, 13 dei documenti corrispondenti ad elenco fatture, fatture elettroniche n. 107535 del 30/06/2015 e n. 106398 del 27/05/2015, e le fatture
Parte n. 13524, 14427, 15437 del 2014), il contratto sottostante (doc. 8 e gli atti di CP_3
Parte cessione (doc. 10, 14 .
L'art. 1263 c.c. stabilisce che il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ma anche con le eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cedente. L'onere della prova del credito grava sull'attore cessionario, il quale deve dimostrare non solo la titolarità del credito (cessione) ma anche la sua esistenza e il suo ammontare, soprattutto a fronte di specifiche contestazioni del debitore ceduto relative all'inadempimento del cedente.
A) Fatture relative all'anno 2014 (n. 13524, n. 14427, n. 15437)
Per quanto concerne le fatture emesse nell'anno 2014, l'IC AR ha fornito prova documentale di aver specificamente e tempestivamente contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte di . Parte_3
In particolare, con nota Prot. n. 3328/C3f del 16/06/2014 (Allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta IC), l' ha comunicato a "parziale assolvimento delle CP_1 CP_3
operazioni da parte del personale preposto" e "copertura di mq. 320 a fronte dei 1.467,82 previsti dal contratto", invitando a "non voler incorrere anche per il mese di giugno CP_3
2014 nelle previste decurtazioni contrattuali".
Successivamente, con nota Prot. n. 3943/C3f del 28/08/2014 (parte dell'Allegato 7 alla comparsa IC), l'Istituto, facendo seguito a precedenti comunicazioni e contestazioni, ha formalmente invitato "a voler riemettere le fatture rimodulandole in base al servizio CP_3
pagina 8 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
effettivamente reso", con specifico riferimento alle fatture n. 13524 e n. 14427. Tali contestazioni, ritualmente comunicate alla cedente prima della cessione a Parte_3
Parte Parte
o comunque relative al periodo di servizio coperto da tali fatture, sono opponibili a
A fronte di tali specifiche e documentate contestazioni relative alla parziale o difettosa Parte esecuzione dei servizi per il periodo coperto dalle fatture del 2014, non ha fornito prova idonea a superarle, ovvero a dimostrare l'esatto adempimento da parte di . Parte_3
La semplice produzione delle fatture non è sufficiente in tal senso.
Pertanto, la domanda di pagamento relativa alle fatture n. 13524/2014, n. 14427/2014 e n.
15437/2014 (quest'ultima implicitamente inclusa nel contesto delle contestazioni di giugno
2014) deve essere rigettata.
Va evidenziato che l' convenuto aveva contestato la esecuzione dei servizi per la quasi CP_1
integralità dell'area oltre che per la qualità e che né all'epoca delle Parte_3
Parte contestazioni né hanno inteso svolgere quantificazioni subordinate del credito.
B) Fatture relative all'anno 2015 (n. 106398, n. 107535)
Diversa valutazione merita la pretesa relativa alle fatture n. 106398 del 27/05/2015 (servizi maggio 2015) e n. 107535 del 30/06/2015 (servizi giugno 2015).
Per tali fatture, l'IC AR non ha prodotto contestazioni specifiche e tempestive, coeve al periodo di erogazione del servizio o immediatamente successive, analoghe a quelle prodotte per l'annualità 2014.
Le difese dell'IC, pur menzionando una persistenza dei disservizi, non sono supportate, per questo specifico periodo (maggio-giugno 2015), da documentazione che attesti formali contestazioni inviate a riguardo la quantità o qualità del servizio reso in quei Parte_3
mesi.
La nota dell' del 25/08/2014 (parte dell'Allegato 7 IC) e le contestazioni ivi riferite CP_1
sono antecedenti e non possono coprire prestazioni future dell'anno successivo.
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Parte Assume particolare rilevanza la circostanza, allegata da e non specificamente contestata da
IC, che l ha provveduto al pagamento integrale della fattura n. 104998/2015, relativa CP_1
ai servizi di pulizia per il mese di aprile 2015.
Sebbene il pagamento di una fattura non costituisca di per sé riconoscimento di debito per prestazioni future o rinuncia a future contestazioni, esso rappresenta un significativo indice del fatto che, quantomeno per il periodo immediatamente precedente a quello oggetto delle fatture
2015 qui in esame, la prestazione era stata accettata o comunque ritenuta conforme (con superamento delle criticità che avevano giustificato le specifiche contestazioni formalizzate nel
2014), tanto da giustificarne il pieno pagamento.
Ciò incide significativamente su quanto sostenuto da parte convenuta circa una continuità di disservizi gravi e non risolti che si sarebbero protratti identici nel 2015, in assenza di nuove e specifiche contestazioni per tale periodo.
In mancanza di specifiche e documentate contestazioni da parte dell'IC AR relative all'esecuzione dei servizi nei mesi di maggio e giugno 2015, e tenuto conto del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) riguardo all'effettuazione generica del servizio come contrattualizzato, nonché dell'intervenuto pagamento per il mese di aprile 2015, la domanda di
Parte per le fatture n. 106398/2015 e n. 107535/2015 merita accoglimento per la sorte capitale.
L'importo imponibile di ciascuna di tali fatture è pari a € 2.019,44. Pertanto, la sorte capitale dovuta è di € 4.038,88 (€ 2.019,44 x 2).
§§§§§
5. Sulle richieste accessorie (interessi moratori, anatocistici, indennità d.lgs. 231/02) relative alle fatture del 2015.
Poiché la domanda principale relativa alla sorte capitale per le fatture n. 106398/2015 e n.
107535/2015 è fondata, devono essere esaminate le richieste accessorie.
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• Interessi moratori: Ai sensi del d.lgs. 231/02, sono dovuti gli interessi moratori dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo effettivo, al tasso legale di mora per le transazioni commerciali.
o Fattura n. 106398 del 27/05/2015, imponibile € 2.019,44, scadenza pagamento
27/06/2015.
o Fattura n. 107535 del 30/06/2015, imponibile € 2.019,44, scadenza pagamento
30/07/2015.
• Interessi anatocistici: Ai sensi dell'art. 1283 c.c., sono dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi dalla data della domanda giudiziale.
• Indennità per costi di recupero: Con riguardo all'ulteriore credito vantato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, si rileva che: a) il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere
i costi di assistenza per il recupero del credito”; b) tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio
2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6
– dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”; c)
l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo
“è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Conseguentemente, essendo due le fatture del 2015 per le quali è riconosciuto il credito capitale, l'importo dovuto a tale titolo è pari a € 80,00 (€ 40,00 x 2).
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Il rigetto della domanda principale relativa alle fatture del 2014 comporta l'assorbimento e il rigetto delle relative domande accessorie.
§§§§§
6. Sulla domanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
La domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata, è infondata.
L'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e può essere esperita solo quando manchi ogni altra azione specifica.
Per le fatture del 2014, avendo l'IC AR validamente contestato l'esecuzione delle prestazioni, non si configura un "arricchimento senza giusta causa" dell . CP_1
Per le fatture del 2015, essendo stata accolta la domanda principale su base contrattuale,
l'azione ex art. 2041 c.c. è assorbita.
Inoltre, l'IC AR ha specificato che il corrispettivo non erogato a Parte_3
sarebbe "immobilizzato" in cassa e, in caso di esito positivo del contenzioso per l CP_1
(riconoscimento del mancato pagamento come legittimo), tale somma "dovrà essere restituita al
", escludendo quindi un arricchimento proprio dell . CP_5 CP_1
Va infine affermato che l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. è soggetta a rigorosi limiti, specie quando l'assenza di un valido titolo contrattuale o il mancato riconoscimento del debito derivi da specifiche previsioni normative o da contestazioni sull'esecuzione.
§§§§§
7. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, che vede un accoglimento parziale della domanda attorea (accolta per due fatture su cinque), le spese vengono liquidate come in pagina 12 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dispositivo, secondo i medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della domanda effettivamente accolta, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda principale proposta da Parte_1
nei confronti dell e, per l'effetto, Controparte_1
2. CONDANNA l al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di € 4.038,88 a titolo di sorte capitale per le fatture n. Parte_1
106398/2015 e n. 107535/2015, oltre: o interessi moratori ex d.lgs. 231/02 sulla somma di € 2.019,44 dalla data del
27/06/2015 sino al saldo effettivo;
o interessi moratori ex d.lgs. 231/02 sulla somma di € 2.019,44 dalla data del
30/07/2015 sino al saldo effettivo;
o interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti, dalla domanda giudiziale al saldo;
o la somma di € 80,00 a titolo di indennità per costi di recupero ex art. 6 d.lgs.
231/02.
3. RIGETTA la domanda principale proposta da per la restante parte Parte_1
(relativa alle fatture n. 13524/2014, n. 14427/2014 e n. 15437/2014).
4. RIGETTA la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta da
[...]
Parte_2
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5. CONDANNA l alla rifusione in favore Controparte_1
di che liquida in euro € 1.992,00 (di cui € 291,00 per spese vive), Parte_1
oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Catania, 25 maggio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5301/2020 R.G. promossa da:
(nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, via Domenichino n.5 (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo BONALUME
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio della P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO di CATANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite note depositate da parte attrice, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(poi denominata cfr. preverbale del Parte_2 Parte_1
03.05.2021 e visura camerale allegata alle memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.) (di seguito
Parte anche: conveniva in giudizio l'" Controparte_1
" (di seguito anche: IC AR) chiedendo la condanna del convenuto al
[...]
pagamento delle somme dovute a titolo di sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e indennità per ritardato pagamento.
Parte La difesa di parte attrice esponeva che era divenuta titolare, per effetto di contratti di cessione pro soluto, di crediti originariamente vantati dalla società " " Parte_3 Pt_1
nei confronti dell'Istituto Convenuto. Tali crediti, per un importo capitale di € 11.419,03, derivavano da fatture emesse per prestazioni di servizi di pulizia e forniture erogate in favore dell . Nonostante le intimazioni di pagamento, l non aveva provveduto al saldo. CP_1 CP_1
Parte Ciò premesso, la difesa sosteneva che avesse diritto:
1. al pagamento della sorte capitale di € 11.419,03;
2. al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi su tale sorte capitale, calcolati ai sensi del d.lgs. 231/02 (tasso BCE + 8 punti percentuali) dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo (quantificati in € 4.991,96 alla data del 20 aprile
2020);
3. al pagamento degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto, con medesima decorrenza e tasso degli interessi moratori;
4. al pagamento dell'importo di € 200,00 (pari a € 40 per ciascuna delle 5 fatture insolute oggetto del giudizio) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/02 come novellato dal d.lgs. 192/12, a titolo di risarcimento forfettario per il ritardato pagamento,
e chiedeva, in via principale:
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• accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_2
dei crediti;
• condannare l al Controparte_1
pagamento in favore di di: Parte_2
I. € 11.419,03 per sorte capitale.
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, come sopra specificati (€ 4.991,96 alla data del 20 aprile 2020);
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto, con decorrenza dalla notifica medesima;
IV. € 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02;
• in via subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta;
• in via ulteriormente subordinata, in caso di contestazioni, la condanna a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
§§§§§
L di si costituiva in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, Controparte_2 CP_1
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
in via preliminare di merito, di CP_1
dichiarare la prescrizione dei crediti;
e nel merito, di rigettare le domande avversarie in quanto infondate, con vittoria di spese ed onorari.
La difesa dell di esponeva che l'attrice aveva richiesto il Controparte_2 CP_1
pagamento di somme relative a fatture per servizi di pulizia asseritamente resi dalla ditta i cui crediti erano stati ceduti all'attrice. L' convenuto, Controparte_3 CP_1
tuttavia, aveva sin dall'origine contestato l'effettiva e corretta esecuzione di tali servizi da parte pagina 3 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
di MANITAL, evidenziando notevoli disservizi e una prestazione solo parziale rispetto a quanto contrattualmente previsto (ad esempio, pulizia di una superficie significativamente inferiore a quella pattuita). L'Istituto aveva comunicato tali inadempienze a CP_3
chiedendo la rimodulazione delle fatture, ma l'azienda aveva ignorato le contestazioni, continuando ad inviare fatture per l'intero importo e, successivamente, cedendo i crediti.
L sosteneva di non aver mai trattenuto somme indebitamente e che i fondi ministeriali CP_1
erano stati gestiti correttamente.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che:
1. vi fosse un difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Scolastico, in quanto, nonostante la personalità giuridica, esso opera come organo dello Stato (MIUR), che sarebbe il soggetto titolare passivo del rapporto obbligatorio, non avendo l'istituto un patrimonio autonomo per far fronte a tali condanne;
2. fosse intervenuta la prescrizione dei crediti sottostanti alle fatture;
Parte
3. fossero opponibili al cessionario ( tutte le eccezioni che l avrebbe potuto CP_1
opporre al cedente ( ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, incluse CP_3
quelle relative alla mancata o parziale/difettosa esecuzione delle prestazioni, puntualmente contestate nel corso del rapporto.
e chiedeva:
1. in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
di ; Controparte_2 CP_1
2. in via preliminare di merito: ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti;
3. nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto;
4. con vittoria di spese ed onorari.
§§§§§
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In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. ribadendo le rispettive posizioni e producendo ulteriore documentazione a sostegno di quanto esposto.
Indi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite note depositate da parte attrice, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento formulata da
[...]
(poi denominata , quale cessionaria dei crediti Parte_2 Parte_1
originariamente vantati dalla società nei confronti dell Controparte_4 [...]
(di seguito IC AR), per prestazioni di servizi Controparte_1
di pulizia e forniture.
Parte chiede la condanna dell'IC AR al pagamento della sorte capitale originariamente richiesta in € 11.419,03 (derivante da n. 5 fatture emesse da , oltre interessi Controparte_4
moratori ex d.lgs. 231/02 (quantificati in € 4.991,96 al 20/04/2020 e maturandi), interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e l'importo di € 200,00 a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6, Parte co. 2, d.lgs. 231/02. In via subordinata, ha formulato domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Le fatture oggetto di causa sono:
• N. 13524 del 30/04/2014 per € 2.463,72 (imponibile € 2.019,44)
• N. 14427 del 26/05/2014 per € 2.463,72 (imponibile € 2.019,44)
• N. 15437 del 27/06/2014 per € 2.463,72 (imponibile € 2.019,44)
• N. 106398 del 27/05/2015 per € 2.463,72 (imponibile € 2.019,44)
• N. 107535 del 30/06/2015 per € 2.463,72 (imponibile € 2.019,44)
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L'IC AR si è costituito eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva, in via preliminare di merito la prescrizione dei crediti e, nel merito, l'infondatezza della domanda per contestazioni relative all'esecuzione delle prestazioni da parte della cedente
Parte
, opponibili alla cessionaria e l'insussistenza di un indebito Parte_3
arricchimento.
§§§§§
1. Sulla legittimazione passiva dell'IC AR.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'IC AR, secondo cui l opererebbe quale mero organo del MIUR (soggetto titolare passivo del rapporto), è CP_1
infondata e va rigettata.
Secondo orientamento di questo Tribunale (cfr. sentenze che hanno definito i giudizi iscritti ai nn. 9950/2020, 9835/2020, 9949/2020), gli Istituti Scolastici, a seguito della normativa sull'autonomia scolastica (in particolare, D.P.R. 275/99, art. 14; L. 59/97, art. 21; d.lgs.
165/2001, art. 25), sono dotati di personalità giuridica e autonomia negoziale. Essi hanno propri organi di rappresentanza (il Dirigente Scolastico) e capacità di assumere obbligazioni e stare in giudizio. Nel caso di specie, il contratto per cui è causa risulta stipulato dall (come da CP_1
Parte doc. 8 prodotto da corrispondente al "Contratto Attuativo per l'affidamento dei servizi di
Parte pulizia" allegato). La stessa nota MIUR Prot. N. 7267 del 9/11/2001, citata da e richiamata anche in alcuni precedenti, riconosce la legittimazione processuale dei dirigenti scolastici.
Pertanto, l'IC AR deve considerarsi legittimato passivo nel presente giudizio.
§§§§§
2. Sull'eccezione di prescrizione dei crediti.
L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
L'IC AR ha sollevato l'eccezione in termini generici.
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Parte attrice ha replicato che non sarebbe decorso il termine decennale e che, in ogni caso, la prescrizione sarebbe stata efficacemente interrotta mediante intimazioni di pagamento.
I crediti derivano da prestazioni di servizi commerciali, per i quali si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), salvo diverse specifiche disposizioni non allegate né Parte provate nel caso di specie. ha affermato di aver inviato intimazioni di pagamento (come riconosciuto dalla controparte a pag. 7 della comparsa di costituzione, secondo quanto dedotto Parte da nella memoria ex art. 183 c.p.c.), atti idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
L'eccezione non può, pertanto, trovare accoglimento.
§§§§§
3. Sull'opponibilità della cessione del credito.
La questione dell'opponibilità della cessione del credito all'IC AR, pur non specificamente eccepita in questi termini dal convenuto ma implicitamente rilevante per l'efficacia della pretesa attorea, deve ritenersi positivamente risolta.
Anche in questo caso, secondo orientamento di questo Tribunale (cfr. sentenza che hanno definito i giudizi iscritti ai nn. 9950/2020 e 9835/2020), può affermarsi che, sebbene la cessione di crediti verso la P.A. sia soggetta a discipline speciali (artt. 69-70 R.D. 2440/1923), tali normative possono essere derogate o superate da leggi successive. In particolare, si è fatto riferimento al d.lgs. 163/2006 (ora d.lgs. 50/2016, art. 106, comma 13) che consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, qualora il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario
Parte finanziario, come è Inoltre, le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti (L.
130/1999) prevedono specifiche forme di opponibilità.
Parte Nel caso di specie, la cessione è stata notificata e è una banca.
Non risultano elementi per ritenere la cessione inefficace nei confronti dell'IC AR.
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§§§§§
4. Nel merito: sulla sussistenza del credito.
Parte La domanda di merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Parte Parte ha prodotto le fatture (cfr. allegati 7, 12, 13 dei documenti corrispondenti ad elenco fatture, fatture elettroniche n. 107535 del 30/06/2015 e n. 106398 del 27/05/2015, e le fatture
Parte n. 13524, 14427, 15437 del 2014), il contratto sottostante (doc. 8 e gli atti di CP_3
Parte cessione (doc. 10, 14 .
L'art. 1263 c.c. stabilisce che il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ma anche con le eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cedente. L'onere della prova del credito grava sull'attore cessionario, il quale deve dimostrare non solo la titolarità del credito (cessione) ma anche la sua esistenza e il suo ammontare, soprattutto a fronte di specifiche contestazioni del debitore ceduto relative all'inadempimento del cedente.
A) Fatture relative all'anno 2014 (n. 13524, n. 14427, n. 15437)
Per quanto concerne le fatture emesse nell'anno 2014, l'IC AR ha fornito prova documentale di aver specificamente e tempestivamente contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte di . Parte_3
In particolare, con nota Prot. n. 3328/C3f del 16/06/2014 (Allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta IC), l' ha comunicato a "parziale assolvimento delle CP_1 CP_3
operazioni da parte del personale preposto" e "copertura di mq. 320 a fronte dei 1.467,82 previsti dal contratto", invitando a "non voler incorrere anche per il mese di giugno CP_3
2014 nelle previste decurtazioni contrattuali".
Successivamente, con nota Prot. n. 3943/C3f del 28/08/2014 (parte dell'Allegato 7 alla comparsa IC), l'Istituto, facendo seguito a precedenti comunicazioni e contestazioni, ha formalmente invitato "a voler riemettere le fatture rimodulandole in base al servizio CP_3
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effettivamente reso", con specifico riferimento alle fatture n. 13524 e n. 14427. Tali contestazioni, ritualmente comunicate alla cedente prima della cessione a Parte_3
Parte Parte
o comunque relative al periodo di servizio coperto da tali fatture, sono opponibili a
A fronte di tali specifiche e documentate contestazioni relative alla parziale o difettosa Parte esecuzione dei servizi per il periodo coperto dalle fatture del 2014, non ha fornito prova idonea a superarle, ovvero a dimostrare l'esatto adempimento da parte di . Parte_3
La semplice produzione delle fatture non è sufficiente in tal senso.
Pertanto, la domanda di pagamento relativa alle fatture n. 13524/2014, n. 14427/2014 e n.
15437/2014 (quest'ultima implicitamente inclusa nel contesto delle contestazioni di giugno
2014) deve essere rigettata.
Va evidenziato che l' convenuto aveva contestato la esecuzione dei servizi per la quasi CP_1
integralità dell'area oltre che per la qualità e che né all'epoca delle Parte_3
Parte contestazioni né hanno inteso svolgere quantificazioni subordinate del credito.
B) Fatture relative all'anno 2015 (n. 106398, n. 107535)
Diversa valutazione merita la pretesa relativa alle fatture n. 106398 del 27/05/2015 (servizi maggio 2015) e n. 107535 del 30/06/2015 (servizi giugno 2015).
Per tali fatture, l'IC AR non ha prodotto contestazioni specifiche e tempestive, coeve al periodo di erogazione del servizio o immediatamente successive, analoghe a quelle prodotte per l'annualità 2014.
Le difese dell'IC, pur menzionando una persistenza dei disservizi, non sono supportate, per questo specifico periodo (maggio-giugno 2015), da documentazione che attesti formali contestazioni inviate a riguardo la quantità o qualità del servizio reso in quei Parte_3
mesi.
La nota dell' del 25/08/2014 (parte dell'Allegato 7 IC) e le contestazioni ivi riferite CP_1
sono antecedenti e non possono coprire prestazioni future dell'anno successivo.
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Parte Assume particolare rilevanza la circostanza, allegata da e non specificamente contestata da
IC, che l ha provveduto al pagamento integrale della fattura n. 104998/2015, relativa CP_1
ai servizi di pulizia per il mese di aprile 2015.
Sebbene il pagamento di una fattura non costituisca di per sé riconoscimento di debito per prestazioni future o rinuncia a future contestazioni, esso rappresenta un significativo indice del fatto che, quantomeno per il periodo immediatamente precedente a quello oggetto delle fatture
2015 qui in esame, la prestazione era stata accettata o comunque ritenuta conforme (con superamento delle criticità che avevano giustificato le specifiche contestazioni formalizzate nel
2014), tanto da giustificarne il pieno pagamento.
Ciò incide significativamente su quanto sostenuto da parte convenuta circa una continuità di disservizi gravi e non risolti che si sarebbero protratti identici nel 2015, in assenza di nuove e specifiche contestazioni per tale periodo.
In mancanza di specifiche e documentate contestazioni da parte dell'IC AR relative all'esecuzione dei servizi nei mesi di maggio e giugno 2015, e tenuto conto del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) riguardo all'effettuazione generica del servizio come contrattualizzato, nonché dell'intervenuto pagamento per il mese di aprile 2015, la domanda di
Parte per le fatture n. 106398/2015 e n. 107535/2015 merita accoglimento per la sorte capitale.
L'importo imponibile di ciascuna di tali fatture è pari a € 2.019,44. Pertanto, la sorte capitale dovuta è di € 4.038,88 (€ 2.019,44 x 2).
§§§§§
5. Sulle richieste accessorie (interessi moratori, anatocistici, indennità d.lgs. 231/02) relative alle fatture del 2015.
Poiché la domanda principale relativa alla sorte capitale per le fatture n. 106398/2015 e n.
107535/2015 è fondata, devono essere esaminate le richieste accessorie.
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• Interessi moratori: Ai sensi del d.lgs. 231/02, sono dovuti gli interessi moratori dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo effettivo, al tasso legale di mora per le transazioni commerciali.
o Fattura n. 106398 del 27/05/2015, imponibile € 2.019,44, scadenza pagamento
27/06/2015.
o Fattura n. 107535 del 30/06/2015, imponibile € 2.019,44, scadenza pagamento
30/07/2015.
• Interessi anatocistici: Ai sensi dell'art. 1283 c.c., sono dovuti gli interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi dalla data della domanda giudiziale.
• Indennità per costi di recupero: Con riguardo all'ulteriore credito vantato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, si rileva che: a) il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere
i costi di assistenza per il recupero del credito”; b) tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio
2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6
– dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”; c)
l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo
“è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Conseguentemente, essendo due le fatture del 2015 per le quali è riconosciuto il credito capitale, l'importo dovuto a tale titolo è pari a € 80,00 (€ 40,00 x 2).
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Il rigetto della domanda principale relativa alle fatture del 2014 comporta l'assorbimento e il rigetto delle relative domande accessorie.
§§§§§
6. Sulla domanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
La domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata, è infondata.
L'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e può essere esperita solo quando manchi ogni altra azione specifica.
Per le fatture del 2014, avendo l'IC AR validamente contestato l'esecuzione delle prestazioni, non si configura un "arricchimento senza giusta causa" dell . CP_1
Per le fatture del 2015, essendo stata accolta la domanda principale su base contrattuale,
l'azione ex art. 2041 c.c. è assorbita.
Inoltre, l'IC AR ha specificato che il corrispettivo non erogato a Parte_3
sarebbe "immobilizzato" in cassa e, in caso di esito positivo del contenzioso per l CP_1
(riconoscimento del mancato pagamento come legittimo), tale somma "dovrà essere restituita al
", escludendo quindi un arricchimento proprio dell . CP_5 CP_1
Va infine affermato che l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. è soggetta a rigorosi limiti, specie quando l'assenza di un valido titolo contrattuale o il mancato riconoscimento del debito derivi da specifiche previsioni normative o da contestazioni sull'esecuzione.
§§§§§
7. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, che vede un accoglimento parziale della domanda attorea (accolta per due fatture su cinque), le spese vengono liquidate come in pagina 12 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dispositivo, secondo i medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della domanda effettivamente accolta, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda principale proposta da Parte_1
nei confronti dell e, per l'effetto, Controparte_1
2. CONDANNA l al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di € 4.038,88 a titolo di sorte capitale per le fatture n. Parte_1
106398/2015 e n. 107535/2015, oltre: o interessi moratori ex d.lgs. 231/02 sulla somma di € 2.019,44 dalla data del
27/06/2015 sino al saldo effettivo;
o interessi moratori ex d.lgs. 231/02 sulla somma di € 2.019,44 dalla data del
30/07/2015 sino al saldo effettivo;
o interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti, dalla domanda giudiziale al saldo;
o la somma di € 80,00 a titolo di indennità per costi di recupero ex art. 6 d.lgs.
231/02.
3. RIGETTA la domanda principale proposta da per la restante parte Parte_1
(relativa alle fatture n. 13524/2014, n. 14427/2014 e n. 15437/2014).
4. RIGETTA la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta da
[...]
Parte_2
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5. CONDANNA l alla rifusione in favore Controparte_1
di che liquida in euro € 1.992,00 (di cui € 291,00 per spese vive), Parte_1
oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Catania, 25 maggio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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