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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6165 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4503/2025, promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in 72 Edwards Street BN20JR Brighton (Regno C.F._1
Unito), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avvocato Michele Galati (c.f.
) presso il cui studio in Mascalucia, Via G. Marconi n. C.F._2
90/A, è elettivamente domiciliato
Attore opponente
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._3
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
), residente in [...]; CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), residente in [...]; C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Scalia (c.f. C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Mascia Scalia (c.f.
), presso il cui studio in Catania, Via G. A. Costanzo n. 41, C.F._7 sono elettivamente domiciliati;
Convenuti opposti
E nei confronti di nato a [...] il [...] (c.f. CP_4
), residente in [...] C.F._8
Terzo pignorato - contumace
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
A seguito dell'assegnazione del termine per il deposito di note scritte sino al giorno
1.10.2025 in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. – le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.04.2025, ha riassunto nel Parte_1 merito l'opposizione proposta nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi portante il n. 1859/2024 R.G.M., con cui aveva contestato l'impignorabilità delle somme staggite.
Il pignoramento opposto è stato azionato da , e Controparte_1 CP_2 [...]
sulla scorta della sentenza n. 2642/2021 emessa dal Tribunale di CP_3
Catania in data 09.06.2021, che aveva condannato al pagamento della Parte_1 somma di euro 12.500,00 ciascuno, oltre interessi dal 07.09.2015 sino al soddisfo.
Il Giudice dell'Esecuzione, a definizione della fase sommaria, ha disposto l'assegnazione della somma complessiva di euro 55.623,85, oltre interessi, in favore dei creditori procedenti, mediante il pagamento dei canoni di locazione mensilmente dovuti al debitore dal terzo pignorato, CP_4
Riproponendo le medesime doglianze svolte in fase cautelare, l'opponente ha chiesto al Tribunale di volere così disporre: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. accertare e dichiarare l'impignorabilità dei canoni di locazione sottoposti a pignoramento per le causali di cui in narrativa;
2. annullare, dichiarare nullo e/o inefficace con qualunque altra statuizione l'atto di pignoramento presso terzi notificato a
[...]
in data 08.05.2024 per i motivi di cui in narrativa;
3. revocare l'ordinanza Pt_1 resa in data 18.02.2025 dal Tribunale di Catania nella persona del Sig. Giudice dell'Esecuzione Dott. Sergio Centaro in seno al procedimento n. 1859/2024
Pag. 2 di 7 ordinando la restituzione e/o lo svincolo delle somme pignorate presso il terzo;
4.
Condannare i creditori al pagamento delle spese del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, nonostante la regolarità delle notifiche, non si è costituito il terzo pignorato, mentre si sono costituiti in giudizio i CP_4 creditori, , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Questi ultimi hanno evidenziato le precarie condizioni economiche del tanto Pt_1 da essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sia nella procedura esecutiva- fase cautelare, sia, ancor prima nel giudizio di cognizione, svoltosi innanzi al
Tribunale di Catania, III Sezione Civile, da cui è originato il titolo esecutivo;
hanno, altresì, dedotto che l'opponente fosse unico percettore di reddito del nucleo familiare
(nel 2015 pari ad euro 7.200,00) e che i debiti fossero stati dallo stesso contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, eccependo – di conseguenza - l'inapplicabilità della disposizione dell'art. 170 c.c. nonchè il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul debitore circa l'estraneità dell'obbligazione contratta ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore.
Hanno, quindi, concluso per il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Successivamente all'udienza di comparizione delle parti, in assenza di memorie ex art. 171-ter c.p.c., in data 19.11.2025 la causa è stata rimessa per la decisione.
****
1.) Preliminarmente va dichiarata la contumacia del terzo pignorato, CP_4 regolarmente citato, ma non costituitosi in lite.
2.) L'attore ha contestato l'impignorabilità delle somme dovutegli a titolo di canoni di locazione dell'immobile sito in Mascalucia, contrada Scala Pesce, Via Etnea n.
398, locato a con contratto dell'01.02.2021. CP_4
Più in dettaglio, il ha evidenziato che il terreno con annesso fabbricato rurale Pt_1 era stato conferito nel fondo patrimoniale costituito con atto rogato in data
25.05.2010 (n. rep. 7750, n. racc. 3096), regolarmente registrato ed annotato a margine dell'atto di matrimonio presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Mascalucia in data 10.06.2010.
Pag. 3 di 7 Sostiene quindi l'attore – posto che i canoni di locazione costituiscono frutti di un bene costituito in fondo patrimoniale – che l'esecuzione non potrebbe avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).
3.) La decisione della controversia postula una premessa in diritto.
Il fondo patrimoniale implica la costituzione su beni immobili o mobili registrati o titoli di credito da parte di uno o di entrambi i coniugi o anche di un terzo, con convenzione matrimoniale assoggettata a particolari oneri formali (art. 167, 1° com.,
c.c.) e pubblicitari (art. 162, 4° com., c.c. e art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000), di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
La destinazione ai bisogni della famiglia ha come corollario che l'esecuzione sui beni del fondo non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati assunti per scopi estranei ai bisogni di famiglia (art. 170 c.c.).
L'art. 170 c.c. disciplina, pertanto, l'efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi (cfr. Cass. 5/03/2013, n. 5385).
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura – ex contractu o ex delicto - delle obbligazioni (cfr. Cass., 26/07/2005, n. 15603; Cass.,
18/07/2003. n. 11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può essere consentita, qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (cfr. Cass., 08/07/2003, n. 11230: Cass., 31/05/2006. n. 12998; da ultimo,
Cass., 19/06/2018, n. 16176, Cass., 07/07/2009, n. 15862).
La giurisprudenza maggioritaria ha fornito un'interpretazione estensiva della nozione di “bisogni della famiglia”, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensiva anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (cfr. Cass. n. 20998/2018; nello stesso senso Cass. n.
21800/2016; Cass. n. 4011/2013), così da includervi le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare (cfr. Cass. n. 29983/2021).
Pag. 4 di 7 Ciò premesso, l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava sul debitore opponente, il che vale a dire che chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
inoltre deve provare la ricorrenza dell'elemento soggettivo, e cioè la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore.
In altri termini, l'esenzione dall'esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale postula la prova (il cui onere grava sull'opponente) di un fatto negativo - cioè che il debito non venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia - mentre non è affatto richiesta la prova positiva della diversa specifica finalità concretamente perseguita nell'assunzione del debito stesso.
Sul punto va condiviso il principio sancito dalla giurisprudenza in base al quale:
“…l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (Cass. n.
4011/2013).
4.) Venendo alla fattispecie in esame, si rileva che l'opponente ha fornito la prova della regolare costituzione del fondo patrimoniale mentre non ha offerto sufficienti
Pag. 5 di 7 elementi di prova atti a dimostrare l'estraneità del debito controverso ai bisogni della famiglia né, tantomeno, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai creditori.
Il si è, infatti, limitato a sostenere che le esigenze familiari venissero Pt_1 soddisfatte dai ricavi provenienti dalla di cui era socio, e dai frutti Controparte_5 dell'immobile di sua proprietà, concesso in locazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, dalla stessa visura camerale della dal medesimo prodotta, emerge un capitale sociale pari a 10,00 Controparte_6 euro e che l'impresa è inattiva, sicché non può dirsi che l'attività sociale costituisca fonte di sostentamento e di soddisfacimento delle esigenze familiari del debitore opponente.
Giova precisare che le scadenze dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. di cui al decreto reso il 18.6.2025 (non soggetti alla sospensione feriale, trattandosi di opposizione all'esecuzione) erano, rispettivamente, quelle dell'8.08.2025, del
28.08.2025 e del 05.09.2025: ne deriva che la produzione documentale depositata telematicamente dall'attore solo in data 16.09.2025 risulta inammissibile (e non può quindi essere considerata in alcun modo) in quanto tardivamente prodotta in atti.
Per completezza, va evidenziato come sia del tutto irrilevante la circostanza in base alla quale le somme, dovute ai signori , sarebbero state trattenute Persona_1 dall'odierno attore “…per regolare precedenti rapporti creditizi tra il e la Pt_1 madre, e gli altri fratelli” (come si assume in seno all'atto di citazione); CP_2 né dalle ricevute di IT TE (prodotte dall'attore) è possibile evincere eventuali rapporti di dare-avere tra le parti.
Gli odierni convenuti hanno, di contro, dimostrato le precarie condizioni economiche del tanto da essere stato ammesso al patrocinio dello Stato ed altresì che Pt_1 quest'ultimo – in sede esecutiva - avesse dichiarato di essere unico percettore di redditi “saltuari” e che il nucleo familiare fosse composto dalla moglie disoccupata e dalle due figlie, rispettivamente di anni 19 e 10, entrambe studentesse.
Ne deriva che le uniche risorse di cui dispone il sono quelle derivanti dal Pt_1 canone mensile di euro 400,00, corrisposto da per la locazione CP_4 dell'immobile di cui al punto 2, restando irrilevante – al fine di valutare la legittimità
Pag. 6 di 7 dell'avviata procedura esecutiva – la circostanza sopravvenuta della risoluzione (al
30.12.2024) del relativo contratto di locazione.
In assenza di altre fonti di reddito o della prova che le esigenze familiari fossero soddisfatte aliunde, può ragionevolmente desumersi che il debito contratto da
[...]
- resosi inadempiente alla restituzione delle somme riscosse dal Ministero Pt_1 della Salute anche per conto dei convenuti , e Controparte_1 CP_2 [...]
- fosse destinato a soddisfare le esigenze familiari. CP_3
5.) Ne viene che le contestazioni sollevate in ordine all'impignorabilità dei frutti civili di cui sopra non possono trovare accoglimento, dovendosi ritenere l'esecuzione legittima sicchè l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore degli opposti come da dispositivo (ex D.M. 147/2022, per le cause da € 52.001 a €
260.000- valori medi) omettendo la liquidazione della fase istruttoria in quanto non svoltasi.
Nulla sulle spese nei confronti del terzo pignorato, rimasto contumace.
Con separato decreto si provvede alla liquidazione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (in presenza dei necessari presupposti di legge).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4503/2025, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da e condanna quest'ultimo alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 8.433,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 22.12.2012
Il GIUDICE dott. Roberto Cordio
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4503/2025, promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in 72 Edwards Street BN20JR Brighton (Regno C.F._1
Unito), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avvocato Michele Galati (c.f.
) presso il cui studio in Mascalucia, Via G. Marconi n. C.F._2
90/A, è elettivamente domiciliato
Attore opponente
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._3
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
), residente in [...]; CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), residente in [...]; C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Scalia (c.f. C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Mascia Scalia (c.f.
), presso il cui studio in Catania, Via G. A. Costanzo n. 41, C.F._7 sono elettivamente domiciliati;
Convenuti opposti
E nei confronti di nato a [...] il [...] (c.f. CP_4
), residente in [...] C.F._8
Terzo pignorato - contumace
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
A seguito dell'assegnazione del termine per il deposito di note scritte sino al giorno
1.10.2025 in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. – le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.04.2025, ha riassunto nel Parte_1 merito l'opposizione proposta nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi portante il n. 1859/2024 R.G.M., con cui aveva contestato l'impignorabilità delle somme staggite.
Il pignoramento opposto è stato azionato da , e Controparte_1 CP_2 [...]
sulla scorta della sentenza n. 2642/2021 emessa dal Tribunale di CP_3
Catania in data 09.06.2021, che aveva condannato al pagamento della Parte_1 somma di euro 12.500,00 ciascuno, oltre interessi dal 07.09.2015 sino al soddisfo.
Il Giudice dell'Esecuzione, a definizione della fase sommaria, ha disposto l'assegnazione della somma complessiva di euro 55.623,85, oltre interessi, in favore dei creditori procedenti, mediante il pagamento dei canoni di locazione mensilmente dovuti al debitore dal terzo pignorato, CP_4
Riproponendo le medesime doglianze svolte in fase cautelare, l'opponente ha chiesto al Tribunale di volere così disporre: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. accertare e dichiarare l'impignorabilità dei canoni di locazione sottoposti a pignoramento per le causali di cui in narrativa;
2. annullare, dichiarare nullo e/o inefficace con qualunque altra statuizione l'atto di pignoramento presso terzi notificato a
[...]
in data 08.05.2024 per i motivi di cui in narrativa;
3. revocare l'ordinanza Pt_1 resa in data 18.02.2025 dal Tribunale di Catania nella persona del Sig. Giudice dell'Esecuzione Dott. Sergio Centaro in seno al procedimento n. 1859/2024
Pag. 2 di 7 ordinando la restituzione e/o lo svincolo delle somme pignorate presso il terzo;
4.
Condannare i creditori al pagamento delle spese del giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, nonostante la regolarità delle notifiche, non si è costituito il terzo pignorato, mentre si sono costituiti in giudizio i CP_4 creditori, , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Questi ultimi hanno evidenziato le precarie condizioni economiche del tanto Pt_1 da essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sia nella procedura esecutiva- fase cautelare, sia, ancor prima nel giudizio di cognizione, svoltosi innanzi al
Tribunale di Catania, III Sezione Civile, da cui è originato il titolo esecutivo;
hanno, altresì, dedotto che l'opponente fosse unico percettore di reddito del nucleo familiare
(nel 2015 pari ad euro 7.200,00) e che i debiti fossero stati dallo stesso contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, eccependo – di conseguenza - l'inapplicabilità della disposizione dell'art. 170 c.c. nonchè il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul debitore circa l'estraneità dell'obbligazione contratta ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore.
Hanno, quindi, concluso per il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Successivamente all'udienza di comparizione delle parti, in assenza di memorie ex art. 171-ter c.p.c., in data 19.11.2025 la causa è stata rimessa per la decisione.
****
1.) Preliminarmente va dichiarata la contumacia del terzo pignorato, CP_4 regolarmente citato, ma non costituitosi in lite.
2.) L'attore ha contestato l'impignorabilità delle somme dovutegli a titolo di canoni di locazione dell'immobile sito in Mascalucia, contrada Scala Pesce, Via Etnea n.
398, locato a con contratto dell'01.02.2021. CP_4
Più in dettaglio, il ha evidenziato che il terreno con annesso fabbricato rurale Pt_1 era stato conferito nel fondo patrimoniale costituito con atto rogato in data
25.05.2010 (n. rep. 7750, n. racc. 3096), regolarmente registrato ed annotato a margine dell'atto di matrimonio presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Mascalucia in data 10.06.2010.
Pag. 3 di 7 Sostiene quindi l'attore – posto che i canoni di locazione costituiscono frutti di un bene costituito in fondo patrimoniale – che l'esecuzione non potrebbe avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).
3.) La decisione della controversia postula una premessa in diritto.
Il fondo patrimoniale implica la costituzione su beni immobili o mobili registrati o titoli di credito da parte di uno o di entrambi i coniugi o anche di un terzo, con convenzione matrimoniale assoggettata a particolari oneri formali (art. 167, 1° com.,
c.c.) e pubblicitari (art. 162, 4° com., c.c. e art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000), di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
La destinazione ai bisogni della famiglia ha come corollario che l'esecuzione sui beni del fondo non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati assunti per scopi estranei ai bisogni di famiglia (art. 170 c.c.).
L'art. 170 c.c. disciplina, pertanto, l'efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi (cfr. Cass. 5/03/2013, n. 5385).
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura – ex contractu o ex delicto - delle obbligazioni (cfr. Cass., 26/07/2005, n. 15603; Cass.,
18/07/2003. n. 11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può essere consentita, qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (cfr. Cass., 08/07/2003, n. 11230: Cass., 31/05/2006. n. 12998; da ultimo,
Cass., 19/06/2018, n. 16176, Cass., 07/07/2009, n. 15862).
La giurisprudenza maggioritaria ha fornito un'interpretazione estensiva della nozione di “bisogni della famiglia”, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensiva anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (cfr. Cass. n. 20998/2018; nello stesso senso Cass. n.
21800/2016; Cass. n. 4011/2013), così da includervi le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare (cfr. Cass. n. 29983/2021).
Pag. 4 di 7 Ciò premesso, l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava sul debitore opponente, il che vale a dire che chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
inoltre deve provare la ricorrenza dell'elemento soggettivo, e cioè la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore.
In altri termini, l'esenzione dall'esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale postula la prova (il cui onere grava sull'opponente) di un fatto negativo - cioè che il debito non venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia - mentre non è affatto richiesta la prova positiva della diversa specifica finalità concretamente perseguita nell'assunzione del debito stesso.
Sul punto va condiviso il principio sancito dalla giurisprudenza in base al quale:
“…l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (Cass. n.
4011/2013).
4.) Venendo alla fattispecie in esame, si rileva che l'opponente ha fornito la prova della regolare costituzione del fondo patrimoniale mentre non ha offerto sufficienti
Pag. 5 di 7 elementi di prova atti a dimostrare l'estraneità del debito controverso ai bisogni della famiglia né, tantomeno, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai creditori.
Il si è, infatti, limitato a sostenere che le esigenze familiari venissero Pt_1 soddisfatte dai ricavi provenienti dalla di cui era socio, e dai frutti Controparte_5 dell'immobile di sua proprietà, concesso in locazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, dalla stessa visura camerale della dal medesimo prodotta, emerge un capitale sociale pari a 10,00 Controparte_6 euro e che l'impresa è inattiva, sicché non può dirsi che l'attività sociale costituisca fonte di sostentamento e di soddisfacimento delle esigenze familiari del debitore opponente.
Giova precisare che le scadenze dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. di cui al decreto reso il 18.6.2025 (non soggetti alla sospensione feriale, trattandosi di opposizione all'esecuzione) erano, rispettivamente, quelle dell'8.08.2025, del
28.08.2025 e del 05.09.2025: ne deriva che la produzione documentale depositata telematicamente dall'attore solo in data 16.09.2025 risulta inammissibile (e non può quindi essere considerata in alcun modo) in quanto tardivamente prodotta in atti.
Per completezza, va evidenziato come sia del tutto irrilevante la circostanza in base alla quale le somme, dovute ai signori , sarebbero state trattenute Persona_1 dall'odierno attore “…per regolare precedenti rapporti creditizi tra il e la Pt_1 madre, e gli altri fratelli” (come si assume in seno all'atto di citazione); CP_2 né dalle ricevute di IT TE (prodotte dall'attore) è possibile evincere eventuali rapporti di dare-avere tra le parti.
Gli odierni convenuti hanno, di contro, dimostrato le precarie condizioni economiche del tanto da essere stato ammesso al patrocinio dello Stato ed altresì che Pt_1 quest'ultimo – in sede esecutiva - avesse dichiarato di essere unico percettore di redditi “saltuari” e che il nucleo familiare fosse composto dalla moglie disoccupata e dalle due figlie, rispettivamente di anni 19 e 10, entrambe studentesse.
Ne deriva che le uniche risorse di cui dispone il sono quelle derivanti dal Pt_1 canone mensile di euro 400,00, corrisposto da per la locazione CP_4 dell'immobile di cui al punto 2, restando irrilevante – al fine di valutare la legittimità
Pag. 6 di 7 dell'avviata procedura esecutiva – la circostanza sopravvenuta della risoluzione (al
30.12.2024) del relativo contratto di locazione.
In assenza di altre fonti di reddito o della prova che le esigenze familiari fossero soddisfatte aliunde, può ragionevolmente desumersi che il debito contratto da
[...]
- resosi inadempiente alla restituzione delle somme riscosse dal Ministero Pt_1 della Salute anche per conto dei convenuti , e Controparte_1 CP_2 [...]
- fosse destinato a soddisfare le esigenze familiari. CP_3
5.) Ne viene che le contestazioni sollevate in ordine all'impignorabilità dei frutti civili di cui sopra non possono trovare accoglimento, dovendosi ritenere l'esecuzione legittima sicchè l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore degli opposti come da dispositivo (ex D.M. 147/2022, per le cause da € 52.001 a €
260.000- valori medi) omettendo la liquidazione della fase istruttoria in quanto non svoltasi.
Nulla sulle spese nei confronti del terzo pignorato, rimasto contumace.
Con separato decreto si provvede alla liquidazione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (in presenza dei necessari presupposti di legge).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4503/2025, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da e condanna quest'ultimo alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 8.433,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 22.12.2012
Il GIUDICE dott. Roberto Cordio
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