Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza n. __________
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 1.7.2021 al numero
1214/2021 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 187/2021 del Tribunale di Firenze pubblicata il 28.1.21 e non notificata pendente fra
(P. IVA: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, Con il patrocinio dall'Avv. FEDERICO ANGELINI
PARTE APPELLANTE contro
(P.IVA: ) con il TR P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. EMILIANO GORACCI
PARTE APPELLATA sulle conclusioni precisate all'udienza del:
Parte appellante:
[note scritte udienza del 13.3.2024] Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, l'accoglimento per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 187/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Dott. Mario Ferreri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12793/2017, depositata in cancelleria in data 27.01.2021 e pubblicata in data 28.01.2021 accogliere tutte le conclusioni pagina 1 di 14
l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2987/2017 pubblicato dal
Tribunale di Firenze in data 20.06.2017; In via subordinata: accertare come dovuto in favore di , per tutte le causali di cui al presente giudizio, l'importo di € 15.106,37 Parte_1 oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno del dovuto al saldo effettivo ed oltre alle spese tutte del procedimento monitorio;
per l'effetto condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta del suddetto importo o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare un credito in favore dell'odierna opponente effettuare la dovuta compensazione tra le suddette somme, condannando la parte debitrice al pagamento della eventuale differenza”; 2) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Firenze per tutti i motivi esposti nel presente atto e condannare la Sig. alla restituzione TR dell'importo percepito di € 3.547,57. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata:
[Comparsa conclusionale di replica del 16.7.24] “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, Rigettare la domanda avversaria e confermare la Sentenza n. 187/2021 del Tribunale di Firenze, depositata in data 27.01.2021
e pubblicata in data 28.01.2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69)
*
1. Gli antefatti
1.1 In data 15 dicembre 2015, , in TR persona della legale rappresentante , sottoscriveva modulo di TR adesione per fornitura energia elettrica con . Detta fornitura aveva Parte_1 inizio in data 1 aprile 2016.
pagina 2 di 14 1.2 In data 9.9.2016 dopo aver corrisposto i pagamenti per i CP_1 primi mesi di fornitura, sollevava formali contestazioni nei confronti di in ordine agli importi fatturati, a suo dire significativamente superiori Pt_1 rispetto al precedente fornitore, e richiedeva una verifica dei consumi nonché una revisione delle condizioni contrattuali.
1.3 Successivamente in data 30.9.24, a mezzo del proprio legale, CP_1 reiterava le contestazioni alle fatture emesse da precisando
[...] Pt_1 che gli importi richiesti non erano in alcun modo dovuti in quanto il contratto di somministrazione doveva ritenersi nullo perché primo di sottoscrizione nella parte relativa alle condizioni economiche applicate.
1.4 non dava seguito alle suddette contestazioni ed anzi sollecitava il Pt_1 pagamento delle fatture emesse e non ancora saldate.
1.5 In data 20.10.2016 , quale legale rappresentante di TR [...]
depositava quindi formale denuncia-querela presso la Procura CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, paventando la sussistenza di ipotesi di reato nel comportamento tenuto da prima e dopo la Parte_1 sottoscrizione del contratto. Più in particolare lamentava la CP_1 carenza di una informazione chiara e completa circa le condizioni generali del contratto ed il prezzo applicato e di un generale comportamento scorretto tenuto da in tutte le fasi del rapporto. Nella fattispecie, veniva eccepito, che le Pt_1 condizioni generali, inclusa la clausola relativa al prezzo, non erano state oggetto di specifica sottoscrizione.
1.6 Le indagini preliminari condotte dalla Guardia di Finanza concludevano che non erano ravvisabili ipotesi penalmente rilevanti nei fatti accaduti, evidenziando tuttavia che la querelante avrebbe potuto far valere le proprie pretese eventualmente in sede civile.
1.7 In data 29.3.2017 introduceva procedimento di CP_1 mediazione presso l'organismo di Grossetto ma poi, nel primo CP_2 incontro fissato, non prestava il proprio consenso al proseguo della procedura che quindi aveva esito negativo.
1.7 A seguito del perdurare dell'inadempimento, depositava ricorso Pt_1 per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Firenze.
2. Il giudizio di primo grado pagina 3 di 14 2.1. In data 27.07.2017 notificava a Parte_1 TR
Decreto Ingiuntivo n. 2987/2017 emesso in data 19.06.2017 dal
[...]
Tribunale di Firenze.
2.2. In data 22.8.2017 notificava a TR sua volta ad atto di citazione in opposizione eccependo in via Parte_1 pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze e nel merito la nullità/annullabilità del contratto di somministrazione con conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo emesso. Nel proprio atto l'opponente chiedeva altresì, in via riconvenzionale, sempre in ragione dell'asserita nullità/annullabilità del contratto stipulato, la restituzione degli importi già corrisposti ad . Pt_1
2.3. Più in particolare, l'opponente sosteneva che nessun CP_1 importo era dovuto per la fornitura di energia elettrica. A tal riguardo, deduceva che il contratto stipulato con era affetto da nullità assoluta per la Parte_1 mancanza della sottoscrizione nella pagina recante le condizioni generali di contratto, inclusa l'indicazione del prezzo. Tale omissione, a detta dell'opponente, rendeva l'accordo del tutto inefficace e privo dei requisiti essenziali di validità, con la conseguente illegittimità delle richieste avanzate tramite il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, l'asserita nullità assoluta del contratto legittimava CP_1
a chiedere la restituzione delle somme già corrisposte a titolo di
[...] pagamento per le fatture emesse dal maggio al settembre 2016
2.4. si costituiva in giudizio, chiedendo invece il rigetto Parte_1 dell'opposizione, sostenendo la validità ed efficacia del contratto stipulato e delle relative fatture. In via subordinata chiedeva altresì che, nella denegata Pt_1 ipotesi fosse risultato un credito in favore dell'opponente, fosse effettuata la compensazione tra le suddette somme, condannando al CP_1 pagamento della eventuale differenza
2.5. ribadiva la legittimità del proprio operato e delle tariffe Parte_1 applicate. La società convenuta evidenziava che il contratto era stato debitamente sottoscritto su un unico foglio formato A5, contenente sia il modulo di adesione che le condizioni economiche pattuite, inclusa la tariffa applicata. Sottolineava, altresì, che le prime contestazioni erano emerse solo cinque mesi dopo l'avvio della fornitura, periodo durante il quale aveva regolarmente CP_1 corrisposto il pagamento delle fatture emesse, senza sollevare alcuna eccezione. Di
pagina 4 di 14 conseguenza, concludeva affermando che il contratto dovesse ritenersi Pt_1 pienamente valido ed efficace in quanto conosciuto dalla controparte e ciò sia per effetto della sottoscrizione, sia per l'avvenuta esecuzione senza riserve dello stesso mediante il pagamento delle prime 5 fatture.
2.6. Il Tribunale di Firenze negava la concessione della provvisoria esecutività e la causa veniva istruita con il solo scambio di memorie istruttorie e repliche ex art. 183
c.p.c..
2.7. Entrambe le parti precisavano le rispettive conclusioni come segue:
◦ parte opponente : “Voglia TR
l'illustrissimo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, premessi gli incombenti di legge: In via pregiudiziale Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, dichiarando la competenza del Tribunale di
Grosseto per i motivi esposti in narrativa;
Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, o l'annullabilità del Decreto Ingiuntivo opposto e per
l'effetto, revocarlo per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito Nella denegata ipotesi in cui non sia dichiarata l'incompetenza del Giudice adito, disporre la revoca del decreto ingiuntivo 2987/2017 emesso il 19.06.2017 dal
Tribunale di Firenze, notificato in data 27.07.2017, RG n. 9312/2017. In accoglimento della proposta domanda accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società unipersonale alla società TR Parte_1 in persona del legale rappresentante protempore in riferimento alle fatture azionate nel Decreto Ingiuntivo per la nullità e/o annullabilità del modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica n. 89.5136 del 05.12.2015.
Accertare e dichiarare che il modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica n. 895136 del 05.12.2015 è nullo e/o annullabile e per l'effetto dichiarare la inefficacia del contratto suddetto ab origine e conseguentemente dichiarare non dovuto il pagamento delle fatture n. 544149 del 10.10.2016 e la
n. 634058 del 10.11.2016 per una somma totale di 15.106,37 €. In via riconvenzionale Accertare e dichiarare il modulo di adesione per la fornitura di energia elettrica n. 895136 del 05.12.2015 è nullo e/o annullabile e per l'effetto condannare la predetta società alla restituzione di tutte le Pt_1 somme indebitamente corrisposte che si quantificano forfettariamente in €
pagina 5 di 14 5.200,00 ovvero quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
◦ Parte opposta “In via preliminare: concedere la provvisoria Parte_1
esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 2987/2017 pubblicato dal Tribunale di
Firenze in data 20.06.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: - In via principale: rigettare tutte le richieste attoree perché infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2987/2017 pubblicato dal Tribunale di
Firenze in data 20.06.2017; In via subordinata: accertare come dovuto in favore di , per tutte le causali di cui al presente giudizio, l'importo Parte_1 di € 15.106,37 oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno del dovuto al saldo effettivo ed oltre alle spese tutte del procedimento monitorio;
per l'effetto condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta del suddetto importo o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare un credito in favore dell'odierna opponente effettuare la dovuta compensazione tra le suddette somme, condannando la parte debitrice al pagamento della eventuale differenza;
In via istruttoria: con ogni riserva di dedurre, produrre, variare, modificare nonché articolare ulteriori mezzi istruttori nei termini di legge, tra cui l'articolazione di prove testimoniali. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, comprese spese generali, oltre accessori di legge”
2.8. Con sentenza n. 187/2021, il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione di così disponendo: “Accoglie l'opposizione proposta dalla CP_1 [...]
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2987/2027 emesso dal Tribunale di Firenze 2) Condanna altresì la parte opposta
a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3000,00 di cui € 216,50 per spese oltre spese generali ed accessori di legge”
2.9. Il Giudice a fondamento della propria decisione argomentava che: “Nel caso in esame parte opposta, come già emerso in fase cautelare, non ha fornito piena prova del credito attivato in sede monitoria ed in particolare è provato per
pagina 6 di 14 tabulas che il contratto/documento prodotto da entrambe e le parti recante
l'indicazione della tariffa applicata al rapporto non risulta sottoscritto dalla opponente per cui il credito non è data certezza e prova della sussistenza del credito reclamato dalla società opposta”
3. Il giudizio di appello
3.1. Con atto di citazione del 28.6.21, interponeva appello avverso Parte_1 la sentenza di primo grado n. 187/2021, resa dal Tribunale di Firenze, censurandone la motivazione e ritenendola viziata sotto molteplici profili.
3.2. In primo luogo, la società APPELLANTE lamenta l'erroneità della ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie operata dal giudice di primo grado. Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto non provata l'esistenza di un valido rapporto contrattuale, fondando tale conclusione sull'asserita assenza di sottoscrizione da parte della sig.ra
[...]
, legale rappresentante di nella pagina del contratto recante le CP_1 CP_1 condizioni economiche. Tale conclusione, secondo , contrasta con la Pt_1 documentazione prodotta, dalla quale emergerebbe invece, in modo chiaro ed inequivocabile, che il contratto di somministrazione, contenente tutte le clausole essenziali, era stato regolarmente sottoscritto e conosciuto dalla parte opponente.
3.3. In secondo luogo, denuncia l'illogicità del ragionamento seguito Pt_1
dal giudice di primo grado, il quale avrebbe omesso di considerare la condotta della parte opponente, che, per diversi mesi, aveva dato esecuzione al contratto mediante il pagamento delle fatture emesse senza sollevare alcuna contestazione. Tale comportamento, costituirebbe accettazione tacita delle condizioni contrattuali, inclusa la tariffa applicata. Il giudice avrebbe, dunque, dovuto attribuire rilevanza probatoria alla condotta concludente della parte opponente, giungendo a una diversa valutazione della validità del contratto.
3.4. Inoltre, evidenzia che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso Pt_1 la sussistenza del credito azionato, nonostante la documentazione prodotta – costituita dal contratto, dalle fatture emesse e dai dati di consumo certificati dal distributore locale – dimostrasse in modo inequivocabile la corrispondenza tra i consumi reali e gli importi fatturati. La sentenza impugnata, quindi, risulterebbe, a dire dell'APPELLANTE, non solo contraria alle risultanze documentali, ma anche viziata per difetto di motivazione, avendo omesso di considerare elementi probatori determinanti.
3.5. censura, infine, la condanna alle spese processuali, ritenendo che il Pt_1 giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare il contegno della parte opponente, che, pur pagina 7 di 14 avendo instaurato una procedura di mediazione obbligatoria, ne avrebbe poi interrotto lo svolgimento senza giustificato motivo, come rilevabile dai verbali di mediazione. Tale comportamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, avrebbe potuto giustificare quantomeno una compensazione delle spese di lite.
3.6. In data 9.11.2021 si costituiva TR sostenendo l'infondatezza dell'appello proposto da ed evidenziando invece Parte_1 come la sentenza impugnata si basi su una ricostruzione logica e coerente dei fatti di causa, in linea con le risultanze probatorie emerse. In particolare, il Tribunale di Firenze avrebbe correttamente accertato l'assenza di un valido contratto di somministrazione tra le parti, rilevando che la pagina del modulo contrattuale recante le condizioni generali, inclusa la tariffa applicata, non risultava sottoscritta dalla , legale rappresentante della CP_1
APPELLATA. Tale mancanza di sottoscrizione, che sarebbe stata attestata anche dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini preliminari, avrebbe correttamente portato il Giudice di primo grado a dichiarare la nullità del contratto per difetto di forma e mancanza dei requisiti essenziali.
3.7. Parte APPELLATA sottolineava inoltre come il contratto fosse stato proposto da un agente commerciale di non adeguatamente formato e incapace di fornire Pt_1 informazioni chiare e trasparenti in merito alle condizioni economiche applicabili.
L'atteggiamento dell'agente, unito all'assenza di risposte da parte di alle Pt_1 contestazioni e richieste di variazione contrattuale avanzate dalla parte APPELLATA, avrebbe evidenziato una condotta contraria ai principi di buona fede che dovrebbero invece presiedere la fase delle trattative contrattuali. Tale condotta, secondo la difesa della APPELLATA, giustificava ulteriormente la declaratoria di nullità del contratto pronunciata dal Tribunale.
3.8. La parte APPELLATA ha inoltre evidenziato come non avrebbe Pt_1 fornito prova adeguata e certa della sussistenza del credito vantato. In particolare, il Tribunale avrebbe correttamente rilevato che la documentazione prodotta dalla società appellante non consentiva di dimostrare in modo univoco la validità del contratto e l'applicazione della tariffa contestata. Di conseguenza, le richieste avanzate tramite decreto ingiuntivo erano state giustamente rigettate.
3.9. In ultimo parte APPELLATA sostiene l'infondatezza dell'appello anche nella parte in cui contesta la condanna alle spese di lite sottolineando come la decisione Pt_1 del Tribunale sia conforme ai principi di causalità e soccombenza. avrebbe infatti Pt_1 promosso un'azione monitoria basata su un contratto nullo e su un credito non provato senza pagina 8 di 14 fornire alcuna giustificazione valida per il proprio comportamento omissivo nella gestione delle contestazioni sollevate in sede stragiudiziale.
3.10. La Corte di Appello di Firenze con ordinanza del 2.11.2022 disponeva ex art. 5 comma 2 come modificato dalla l. n. 98/2013 che le parti, assistite dai difensori procedessero all'esperimento di un procedimento di mediazione presso un Organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 comma 1.
3.11. In data 10.11.2022 provvedeva ad attivare il procedimento di Pt_1 mediazione dinanzi all'Organismo di Conciliazione di Firenze. In esito al primo incontro del
1.2.23 veniva tuttavia appurata l'impossibilità di raggiugere un accordo tra le parti (vedi verbale allegato alle note di trattazione scritta di del 3.5.23) Pt_1
3.12. Preso atto di quanto sopra la Corte di Appello invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
3.13. con note di trattazione scritta tempestivamente depositate Pt_1 concludeva come segue: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1) IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, l'accoglimento per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
187/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Dott. Mario Ferreri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12793/2017, depositata in cancelleria in data 27.01.2021 e pubblicata in data 28.01.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano “Nel merito: - In via principale: rigettare tutte le richieste attoree perché infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per
l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2987/2017 pubblicato dal Tribunale di Firenze in data 20.06.2017; In via subordinata: accertare come dovuto in favore di , per tutte le causali di cui al Parte_1 presente giudizio, l'importo di € 15.106,37 oltre interessi di mora ai sensi del
d.lgs.vo 231/2001 dal giorno del dovuto al saldo effettivo ed oltre alle spese tutte del procedimento monitorio;
per l'effetto condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta del suddetto importo o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare un credito in favore dell'odierna opponente effettuare la dovuta compensazione tra le suddette somme, condannando la parte debitrice al pagamento della eventuale
pagina 9 di 14 differenza”; 2) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Firenze per tutti i motivi esposti nel presente atto e condannare la Sig. alla restituzione TR dell'importo percepito di € 3.547,57. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
3.14. non depositava note scritte in Controparte_3 sostituzione di udienza.
3.15. In data.
3.4.2024. la Corte di Appello tratteneva la causa in decisione con concessione di termini alle parti per memorie conclusionali e repliche.
*
4. L'appello è fondato e va pertanto accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata. n. 187/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
28.1.2021.
4.1. In primo luogo occorre rilevare che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto non provato il credito vantato da , trascurando di considerare sia Pt_1 la regolarità della documentazione prodotta sia la condotta concludente della parte
APPELLATA. ha infatti prodotto in giudizio documentazione esaustiva a Pt_1 supporto del credito azionato, inclusi il contratto di somministrazione, le fatture relative ai consumi di energia elettrica e i dati risultanti dal distributore locale.
Detta documentazione, assistita da presunzione di veridicità (vedi in ultimo
Cassazione Sent. N. 07045/2018), costituisce piena prova della sussistenza del credito ai sensi degli artt. 1218 e 2697 ciò soprattutto in considerazione del fatto che non ha mai sollevato, nel corso del giudizio, contestazioni in CP_1 merito alla correttezza della fornitura di energia elettrica né alla contabilizzazione dell'energia utilizzata.
4.2. Non appare rilevante, ai fini della decisione, il rilievo contenuto nella sentenza di primo grado secondo cui sarebbe provata "per tabulas" la mancata sottoscrizione del contratto nella parte recante l'indicazione della tariffa applicata al rapporto.
4.3. La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., sentenza n. 4715/1996; Cass. Sez. 1 Ordinanza 31315/2022; Cass. Sent.20267/2023) ha infatti chiarito che:” il contratto di somministrazione di energia elettrica pagina 10 di 14 non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam;
la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici”.
Tale contratto può quindi validamente concludersi anche per fatti concludenti, come ad esempio l'utilizzazione effettiva dell'energia elettrica fornita al cliente.
Pertanto, l'assenza di una specifica sottoscrizione delle condizioni economiche non pregiudica la validità del contratto quando vi siano comportamenti delle parti che dimostrino l'accettazione e l'esecuzione dell'accordo.
4.4. Nel caso di specie, ha pacificamente sottoscritto il modulo CP_1 di adesione per la fornitura di energia elettrica, il quale si trova sul medesimo foglio
A5 che riporta anche le condizioni economiche applicate. Questo elemento conferma che le condizioni economiche erano perfettamente conoscibili dalla parte appellata, trattandosi di un unico documento contenente sia la proposta contrattuale sia i dettagli relativi al prezzo.
4.5. Nel caso che occupa la sottoscrizione del modulo di adesione e soprattutto la regolare esecuzione del contratto, comprovata dal pagamento da parte di CP_1 delle prime cinque fatture emesse da senza alcuna riserva o
[...] Pt_1 contestazione, costituisce manifestazione inequivocabile dell'accettazione delle condizioni contrattuali, inclusa la tariffa applicata.
4.6. Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente l'assoluta infondatezza della richiesta dichiarazione di nullità del contratto per cui è causa. La nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., presuppone infatti una violazione di norme imperative, l'assenza di uno degli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c. oppure una causa illecita. Nessuna di tali condizioni è riscontrabile nel caso in esame.
4.7. Come già evidenziato infatti:
• il contratto è stato regolarmente sottoscritto da nella parte CP_1 recante il modulo di adesione e il medesimo documento contiene, sullo stesso foglio A5, le condizioni economiche applicate, rendendole pienamente conoscibili. La conoscibilità delle condizioni contrattuali esclude qualsiasi difetto di informazione che possa minare la validità del contratto (quanto meno sotto la specie della nullità).
pagina 11 di 14 • Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma ad substantiam e quindi anche un'eventuale mancata sottoscrizione non avrebbe comunque comportato di per sé la nullità del contratto soprattutto alla luce del comportamento tenuto da . L'APPELLATO ha usufruito della CP_1 fornitura di energia per diversi mesi e ha regolarmente saldato le prime cinque fatture emesse manifestando così accettazione di fatto del contratto e delle condizioni applicate.
4.8. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Corte ritiene che:
• Il credito azionato da è validamente comprovato dalla documentazione Pt_1 prodotta in giudizio.
• Il contratto di somministrazione si è validamente concluso, anche in ragione della condotta concludente della parte appellata.
• Il contratto è stato regolarmente eseguito dalla somministrante, che ha dunque diritto al pagamento del prezzo pattuito.
Le eccezioni sollevate dalla parte appellata non sono supportate da elementi probatori sufficienti e non pregiudicano la validità del contratto né l'obbligo di pagamento delle fatture emesse.
4.12 Le spese seguono la soccombenza secondo quanto sancito dall'art. 91 c.p.c.. Nel caso in esame, è risultata integralmente soccombente sia in primo grado sia in sede CP_1
d'appello. Di conseguenza, risulta conforme ai principi di diritto porre a suo carico tutte le spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio. Dette spese sono liquidate in base al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi, valore di causa pari alla somma controversa (15.106,37 mila euro, scaglione sino a 26 mila euro).
Pertanto, quanto al primo grado: € 919 ,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3, €
1.701,00 fase 4, in tutto € 5.077,00; quanto al secondo grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3, € 1.911,00 fase in tutto € 5.809,00;
4.13 Deve inoltre essere accolta la domanda di restituzione avanzata da nei Parte_1 confronti dell'APPELLATA relativamente alle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Tale obbligo discende dai principi generali in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, sanciti dall'art. 2033 c.c. e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, quando una sentenza non definitiva viene successivamente riformata o annullata,
pagina 12 di 14 le somme versate in forza di tale decisione devono essere restituite dalla parte che le ha percepite, con decorrenza degli interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo effettivo.
4.14 ha prodotto la ricevuta di pagamento in favore di Pt_1 TR dell'importo di Euro 3.547,57. l'APPELLATA nulla ha eccepito in merito e pertanto detta somma dovrà essere restituita.
Pertanto, si dispone la riforma integrale della sentenza di primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte appellata al pagamento delle somme insolute, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2001 e spese di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
*
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, nell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 TR
, ogni diversa istanza disattesa e in totale riforma sentenza n. 187/2021 emessa
[...] dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 28.01.2021,
• Rigettata l'opposizione proposta da , TR conferma il decreto ingiuntivo n. 2987/2017 pubblicato dal Tribunale di Firenze in data 20.06.2017, che dichiara esecutivo;
• Condanna a restituire a la TR Parte_1 somma di Euro 3.547,57 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo.
• Condanna al pagamento delle spese di TR entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in Euro 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in Euro 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre spese vive per Euro 382,50, rimborso forfettario al 15% iva e CPA come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE Carlo Breggia
pagina 13 di 14 Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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