Articolo 15 della Legge 23 dicembre 1992, n. 501
Articolo 14Articolo 16
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13 gennaio 1993
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25 novembre 1993
Art. 15. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1993.
4. Per l'attuazione dell' articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166 .
(( 5-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione all' articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , nonche' all' articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ))
Entrata in vigore il 25 novembre 1993