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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
NT RD, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FAIELLA
ALESSANDRA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
IN RD, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti
MONTECUOLLO AMELIA e COLETTA SANDRA, le quali lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
DOLORES DI DUCA, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Alimenti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, il ricorrente esponeva: - di essere sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, in ragione del procedimento penale su lui pendente;
- di essere affetto da “grave infezione cutanea su ulcera arto inferiore non responsiva a trimetorpim-sulfametossazolo in HCV e linfoma a cellule T”; - di dover sostenere notevoli esborsi economici per gli accertamenti medici e le cure necessarie;
- che la madre
1 non è più in grado di sostenere da sola tali spese;
- che il resistente non ha osservato i propri doveri di padre nei confronti del ricorrente;
- che lo stato di tossicodipendenza e la sussistenza di carichi e condanne sui di lui pendenti, sono circostanze che gli causano uno stato di abbandono e di emarginazione tali da non consentirgli la ricerca di un lavoro dignitoso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto disporsi in favore del ricorrente ed a carico del resistente un assegno alimentare provvisorio di €400,00; accertarsi lo stato di bisogno del ricorrente e la capacità economica dei genitori del ricorrente, nonché accertarsi e dichiararsi il diritto agli alimenti del ricorrente a carico dei genitori e per l'effetto condannarsi il resistente con decorrenza dalla costituzione in mora del 14.10.2024, a corrispondere in favore del ricorrente l'assegno alimentare di € 400,00 e condannarsi la resistente sig.ra OR Di UC ad accogliere e mantenere il ricorrente presso la propria abitazione.
Con comparsa di risposta, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine, qualora il
Tribunale ritenesse sussistente lo stato di bisogno del ricorrente, ha chiesto riconoscersi a suo carico un assegno alimentare di 250,00 € e, di imporre il versamento del predetto assegno alimentare in misura equitativa ad entrambi i coniugi.
Previo rinvio per consentire alle parti di depositare l'accordo raggiunto dalle stesse, all'udienza cartolare del 04/04/2025 la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente sig.ra OR Di UC.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 04/04/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- PUNTO N. 1) PREMESSA E MODALITA' DI REDAZIONE DELL'ATTO - La premessa è parte integrante del presente accordo il quale è redatto in n. 3 originali e consta di numero 7 pagine, con timbro di congiunzione e con sottoscrizione delle parti per ogni foglio e in calce
(Cfr. accordo di conciliazione in atti)
- PUNTO N. 2) OBBLIGO DEL PADRE, QUANTUM, MODALITA' DI PAGAMENTO E
TERMINE DI ADEMPIMENTO - Le parti NZ AR e NI AR, per effetto dell'intesa conciliativa intercorsa, concordano di indicare, per quanto previsto dagli artt. art. 433 e segg. C.c., in € 300,00 (trecento/00) al mese, e per ogni mese, l'importo dovuto dal sig. NZ AR, padre, a titolo di assegno alimentare, importo che il predetto Sig. NZ AR si impegna ed obbliga a versare, in favore del predetto
Sig. NI AR, entro il giorno 6 di ogni mese, utilizzando il seguente IBAN
[...]. Convengono altresì le parti che l'assegno mensile in questione sarà oggetto di rivalutazione ISTAT su base annua.
- PUNTO N. 3) OBBLIGO DELLA MADRE E MODALITA' DI ADEMPIMENTO - La madre,
2 sig.ra OR Di UC, pur non essendo parte costituita in giudizio, con la sottoscrizione del presente atto è a confermare quanto già dichiarato con nota depositata agli atti il 06.03.2025
e, pertanto, si impegna ed obbliga ad accogliere nella propria casa il figlio NI, a sostenere i costi delle relative utenze e, ove possibile, a far fronte alla spesa per i di lui bisogni primari, così contribuendo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 433 e segg. c.c..
- PUNTO N. 4) COMPENSAZIONE SPESE LEGALI – Le parti costituite, inoltre, convengono di compensare le spese legali, nel senso che ognuna autonomamente provvederà al pagamento del proprio difensore, dando atto, però, che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da deliberazione in atti.
- PUNTO N. 5) DEPOSITO ACCORDO E FORMULAZIONE CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Le parti ritualmente costituite in giudizio, infine, si impegnano ed obbligano ad allegare il presente accordo alle note scritte da depositarsi entro il giorno dell'udienza già fissato al
04.04.2025, e, per l'effetto, a formulare conclusioni identiche e compatibili con il contenuto dei patti di cui ai punti da 1 a 4.
- PUNTO N. 6) SOTTOSCRIZIONE AVVOCATI PER RINUNCIA AL VINCOLO DELLA
SOLIDARIETA'PASSIVA EX ART. 13, c. 8, L. N. 247/2012 Sottoscrivono il presente atto anche gli Avvocati Alessandra Faiella, Amelia Montecuollo e Sandra Coletta ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà passiva ex art. 13, c. 8, L. n. 247/2012.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 04/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
NT RD, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FAIELLA
ALESSANDRA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
IN RD, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti
MONTECUOLLO AMELIA e COLETTA SANDRA, le quali lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
DOLORES DI DUCA, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Alimenti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, il ricorrente esponeva: - di essere sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, in ragione del procedimento penale su lui pendente;
- di essere affetto da “grave infezione cutanea su ulcera arto inferiore non responsiva a trimetorpim-sulfametossazolo in HCV e linfoma a cellule T”; - di dover sostenere notevoli esborsi economici per gli accertamenti medici e le cure necessarie;
- che la madre
1 non è più in grado di sostenere da sola tali spese;
- che il resistente non ha osservato i propri doveri di padre nei confronti del ricorrente;
- che lo stato di tossicodipendenza e la sussistenza di carichi e condanne sui di lui pendenti, sono circostanze che gli causano uno stato di abbandono e di emarginazione tali da non consentirgli la ricerca di un lavoro dignitoso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto disporsi in favore del ricorrente ed a carico del resistente un assegno alimentare provvisorio di €400,00; accertarsi lo stato di bisogno del ricorrente e la capacità economica dei genitori del ricorrente, nonché accertarsi e dichiararsi il diritto agli alimenti del ricorrente a carico dei genitori e per l'effetto condannarsi il resistente con decorrenza dalla costituzione in mora del 14.10.2024, a corrispondere in favore del ricorrente l'assegno alimentare di € 400,00 e condannarsi la resistente sig.ra OR Di UC ad accogliere e mantenere il ricorrente presso la propria abitazione.
Con comparsa di risposta, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine, qualora il
Tribunale ritenesse sussistente lo stato di bisogno del ricorrente, ha chiesto riconoscersi a suo carico un assegno alimentare di 250,00 € e, di imporre il versamento del predetto assegno alimentare in misura equitativa ad entrambi i coniugi.
Previo rinvio per consentire alle parti di depositare l'accordo raggiunto dalle stesse, all'udienza cartolare del 04/04/2025 la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente sig.ra OR Di UC.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 04/04/2025 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- PUNTO N. 1) PREMESSA E MODALITA' DI REDAZIONE DELL'ATTO - La premessa è parte integrante del presente accordo il quale è redatto in n. 3 originali e consta di numero 7 pagine, con timbro di congiunzione e con sottoscrizione delle parti per ogni foglio e in calce
(Cfr. accordo di conciliazione in atti)
- PUNTO N. 2) OBBLIGO DEL PADRE, QUANTUM, MODALITA' DI PAGAMENTO E
TERMINE DI ADEMPIMENTO - Le parti NZ AR e NI AR, per effetto dell'intesa conciliativa intercorsa, concordano di indicare, per quanto previsto dagli artt. art. 433 e segg. C.c., in € 300,00 (trecento/00) al mese, e per ogni mese, l'importo dovuto dal sig. NZ AR, padre, a titolo di assegno alimentare, importo che il predetto Sig. NZ AR si impegna ed obbliga a versare, in favore del predetto
Sig. NI AR, entro il giorno 6 di ogni mese, utilizzando il seguente IBAN
[...]. Convengono altresì le parti che l'assegno mensile in questione sarà oggetto di rivalutazione ISTAT su base annua.
- PUNTO N. 3) OBBLIGO DELLA MADRE E MODALITA' DI ADEMPIMENTO - La madre,
2 sig.ra OR Di UC, pur non essendo parte costituita in giudizio, con la sottoscrizione del presente atto è a confermare quanto già dichiarato con nota depositata agli atti il 06.03.2025
e, pertanto, si impegna ed obbliga ad accogliere nella propria casa il figlio NI, a sostenere i costi delle relative utenze e, ove possibile, a far fronte alla spesa per i di lui bisogni primari, così contribuendo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 433 e segg. c.c..
- PUNTO N. 4) COMPENSAZIONE SPESE LEGALI – Le parti costituite, inoltre, convengono di compensare le spese legali, nel senso che ognuna autonomamente provvederà al pagamento del proprio difensore, dando atto, però, che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da deliberazione in atti.
- PUNTO N. 5) DEPOSITO ACCORDO E FORMULAZIONE CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Le parti ritualmente costituite in giudizio, infine, si impegnano ed obbligano ad allegare il presente accordo alle note scritte da depositarsi entro il giorno dell'udienza già fissato al
04.04.2025, e, per l'effetto, a formulare conclusioni identiche e compatibili con il contenuto dei patti di cui ai punti da 1 a 4.
- PUNTO N. 6) SOTTOSCRIZIONE AVVOCATI PER RINUNCIA AL VINCOLO DELLA
SOLIDARIETA'PASSIVA EX ART. 13, c. 8, L. N. 247/2012 Sottoscrivono il presente atto anche gli Avvocati Alessandra Faiella, Amelia Montecuollo e Sandra Coletta ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà passiva ex art. 13, c. 8, L. n. 247/2012.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 04/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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