Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5769/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 5769 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con provvedimento del 5.11.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Delle Donne ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Tuscolana n. 1426
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Simonetta Nardi e Angela Raimondo ed elettivamente domiciliata in Roma, Corso di Francia n. 182, presso lo studio dell'Avv. Simonetta
Nardi
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(già (C.F. e P. IVA: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Silvia Macchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palestrina (RM),
Via Colle Belvedere della Stazione n. 41.
APPELLATA
1
D'APPELLO DI ROMA
Avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
1918/2020 pubblicata in data 29/01/2020 e non notificata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, dichiarare: A) Riformare integralmente la sentenza n. 1918/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – sezione XII - Colleggio - nel procedimento R.G. 76620/2017, pubblicata il 29/01/2020 e non notificata (doc. 1) perché ingiusta illegittima ed infondata per tutti i motivi sopraindicati e per l'effetto: B)
In via preliminare si fa istanza all'Eccell.mo Giudice adito di ammettere tutte le richieste istruttorie articolate dall'attore nelle memorie difensive ex art. 183 del c.p.c. e segnatamente l'interrogatorio formale del l.r.p.t. dell' Controparte_4
e del l.r.p.t. di già ed
[...] Controparte_5 Controparte_6 all'esito della prova per interpello, ammettere la prova per testimoni con i nominativi indicati, sigg.ri e;
C) In via subordinata, senza Testimone_1 Testimone_2 che ciò valga rinuncia anche tacita a quanto sopra richiesto, ammettere l'acquisizione agli atti del verbale suddetto allegato e, per l'affetto, accertare e dichiarare la falsità delle dichiarazioni di cui al verbale di contestazione di incidente, nelle seguenti parti: nella pagina 2, alla riga 11 “AL SUOLO, ASCIUTTO, NON ERANO VISIBILI
TRACCE DI FRENATA”, nonché sempre nella medesima pagina alla riga 53 “l'F.P.M.
SCRIVENTE DOPO AVER PRESO VISIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL
CONDUCENTE DEL VEICOLO A PUO' CONFERMARE CHE SUL MANTO
STRADALE DI VICOLO DELLA BASILICA NON ERANO PRESENTI TRACCE
OLEOSE” accogliendo altresì, le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e quindi la querela di falso e, pertanto, eliminare dal medesimo atto pubblico le predette espressioni o frasi, ordinando la cancellazione di tale dichiarazione dall'originale del documento impugnato, nonché escludere dalle fonti probatorie le dichiarazioni rese dall'Agente accertatore bel detto atto pubblico”; D) Con la condanni delle parti appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile adita, ogni CP_1
contraria istanza ed eccezione disattesa a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal Sig. , ai sensi e per gli Parte_1
2 effetti degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., per tutti i motivi esposti in premessa;
b) nel merito, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 1918/2020, emessa il 24.01.2020 e pubblicata in data 29.01.2020 e conseguentemente rigettare l'appello promosso dal Sig. in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i Parte_1
motivi esposti in narrativa;
c) con vittoria di spese competenze ed onorari oltre IVA,
CPA e spese generali.
Sulle richieste istruttorie dell'appellante La difesa dell'Amministrazione capitolina appellata, si oppone all'ammissione di tutte le richieste istruttorie avanzate dall'appellante e articolate nelle memorie difensive di primo grado ex art.183 VI comma c.p.c. perché inammissibili, generiche, indefinite, astratte, tardive e ininfluenti ai fini del decidere, come statuito dal Giudice di prime cure, e ne chiede di conseguenza il rigetto;
Si oppone altresì all'ammissione in atti del Rapporto redatto dalla Polizia
Municipale Prot. n. 2242/2006/I – Protocollo Comunale n. 62099, perché tardiva ed inammissibile per tutte le ragioni spiegate nella narrativa del presente atto.
L'amministrazione capitolina chiede pertanto disporsi lo stralcio del suddetto documento, depositato irritualmente nel giudizio di gravame. In caso di ammissione dell'istanze istruttorie avanzate dall'appellante, la difesa dell'amministrazione capitolina reitera le proprie richieste istruttorie formulate in primo grado, nella memoria ex art.183 VI comma II termine c.p.c e le proprie opposizioni all'ammissione delle prove ex adverso formulate così come argomentate nella memoria ex art.183 VI comma III termine c.p.c.”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis Controparte_2 rejectis, così giudicare:
1.In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis, 1°co., c.p.c. dell'appello proposto avverso la sentenza n. 1918/20 perchè privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.
2.Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1918/20, pubblicata in data 29.01.2020.
3.Rigettare le istanze istruttorie formulate nell'atto di appello.
4.Con vittoria delle spese”.
Per il PROCURATORE GENERALE: rigetto della querela e conferma della sentenza di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha repinto la querela di falso di statuendone la condanna alla rifusione delle spese di lite e ad una Parte_1
3 pena pecuniaria di € 20.00.
La querela era stata proposta in via incidentale nel corso di un giudizio civile incardinato da dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei Parte_1
danni da questi subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 23.10.2006 a seguito dello sbandamento del proprio veiciolo causato dalla presenza di ingenti quantità di idrocarburi e macchie oleose sul manto stradale;
il Tribunale aveva respinto la domanda Roma con sentenza n. 24587/14 sul presupposto della mancata proposizione di querela di falso avevrso il verbale di intrervento della Polizia Stradale, al fine di contestarne le risultanze circa l'assenza di macchie olose sul manto stradale. Interposto quindi appello avverso la prima decisione, e riproposta in sede di gravame la querela di falso, la Corte di Appello di Roma dichiarava la sosspensione del giudizio rimettendo gli atti al Tribunale competente.
Lo riassumeva dunque il giudizio, chiedendo che fosse accertata la falsità Parte_1
delle dichiarazioni contenute nella Relazione di Incidente Stradale, avvenuto in data
23.12.2006, redatta dalla Polizia Municipale Prot. n. 2242/2006/I, Protocollo Comunale
n. 62099, nella parte in cui così riportava “il F.P.M. scrivente dopo aver preso visione della dichiarazione del conducente del veicolo A può confermare che sul manto stradale di Vicolo della Basilica non erano presenti tracce oleose”.
Istruito il giudizio, il Tribunale respingeva la domanda, così motivando:
“Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale” (cfr. Cass. n. 2126/2019). Ciò promesso relativamente all'onere probatorio, va altresì rimarcato che rientra nella discrezionalità del giudice {cfr. Cass. n.
19727/2003) l'acquisizione del documento oggetto di querela di falso. Nel caso in esame, a fronte della contestazione di una falsità di tipo ideologico, il giudice istruttore, con ordinanza in data 14 giugno 2018, non ha ritenuto necessario l'originale, atteso — per un verso — che non doveva essere sottoposto a verifica peritale e — per altro verso
— che il suddetto documento era già agli atti del procedimento principale pendente innanzi la Corte di Appello, nel cui ambito sono state già espletate le formalità di cui all'art. 223 c.p.c…. Passando all'applicazione dei richiamati principi al caso concreto, si osserva che parte querelante non ha soddisfatto l'onere probatorio sullo stesso gravante sotto un duplice profilo.
In primo luogo, ha omesso di depositare il documento contestato, rendendo
4 impossibile qualsiasi attività di verifica. Come sopra delineato, non sussiste l'obbligo del giudice di acquisire il documento avverso cui si indirizza la querela di falso, sicché
— soprattutto alla luce di quanto esposto nell'ordinanza in data 14 giugno 2018 — incombeva sul querelante tale produzione, almeno in copia. Peraltro, il fascicolo della causa principale ed il verbale relativo alle formalità di cui all'art. 223 c.p.c. espletate innanzi alla Corte di appello erano nella piena disponibilità della parte, sicché qualsiasi provvedimento istruttorio teso all'acquisizione avrebbe inammissibilmente supplito all'inerzia della parte stessa. A tal riguardo, giova rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 1484/2014), alla cui stregua la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli arti. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato non può sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori. Da quanto sopra esposto discende che parte querelante ha ingiustificatamente omesso la produzione del documento imprescindibile per effettuare qualsiasi valutazione in ordine alla proposta querela di falso. 32, Sotto diverso profilo, va rilevato che i mezzi di prova articolati dal querelante per superare l'accertamento della polizia locale sono risultati inammissibili ai sensi dell'art. 244 c.p.c. Invero,
l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c., anche con riferimento alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice (cfr. Cass. n. 3708/2019). Ebbene, i capitoli di prova testimoniali articolati sono stati diretti all'accertamento della dinamica del sinistro e non alla presenza di una macchia d'olio. In proposito, a nulla rileva che nella descrizione della dinamica del sinistro — come contenuta nei suddetti capitoli di prova
— si faccia riferimento anche ad una macchia di olio, poiché trattasi di un'individuazione del tutto generica ed indefinita. Per contro, con riferimento allo specifico oggetto della presente querela di falso, sarebbe stato necessario articolare capitoli che contenessero specifici riferimenti alla localizzazione (quanto più precisa possibile) della suddetta macchia d'olio rispetto alla carreggiata, sia sotto un profilo orizzontate che verticale, nonché alla sua estensione. Pertanto, va ribadito il carattere indefinito ed astratto dei capitoli di prova, per tali motivi inammissibili. Non merita diversa sorte il richiesto interrogatorio formale nei confronti dei legali rappresentanti degli enti convenuti, in quanto diretto a soggetti evidentemente non a conoscenza diretta degli eventi, già descritti compitamente nella relazione di sinistro stradale
5 contestata. Va, poi, aggiunto che dalla documentazione fotografica versata agli atti, che si assume scattata in sede di redazione di sinistro stradale, non è di per sé apprezzabile la presenza di macchie oleose sul manto stradale. Ne consegue che a fronte dell'inammissibilità delle prove articolate, il querelante non ha adempiuto all'onere della prova sullo stesso incombente in base ai principi sopra richiamati.”
Con atto di appello, notificato in data 2.11.2020, ha proposto un unico Parte_1
motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e fa rilevare l'errore del giudice nell'aver dichiarato che il “querelante ha omesso di depositare il documento contestato, rendendo impossibile qualsiasi attività di verifica”; nella parte in cui ha dichiarato che “per superare l'accertamento della polizia locale” non Parte_1 avrebbe fornito “mezzi di prova” idonei, al contrario, ritenuti “inammissibili” e
“generici”, in quanto secondo la errata ricostruzione del giudice di prima cure “i capitoli di prova articolati sono stati diretti all'accertamento della dinamica del sinistro e non alla presenza di una macchia d'olio”.
Con il primo motivo la parte - patrocinata in questo giudizio dall' Avvocato Delle
Donne, subentrato al precedente difensore nel giudizio di primo grado prima del deposito delle comparse conclusionali - chiede che la Corte ammetta la produzione, in questa fase, del verbale impugnato per falso con la querela di falso azionata in primo grado e pertanto allegato alla odierna costituzione in appello. A fondamento della istanza istruttoria, deduce la propria “buona fede” nell'avere presunto il documento fosse stato già prodotto “in via cartacea” dal precedente difensore. Inoltre, allega che la parte non ha potuto allegare il documento “per causa ad essa non impuitabile atteso che l'originale del documento, essendo custodito nella cassaforte della predetta Autorità, al precedente difensore, stante anche i termini brevi di cui all'art. 183 cpc non è stato messo nella condizione di poterlo produrre prima e nei predetti termini” ( pag. 7 appello).
Nel giudizio a quo la Corte di Appello, con ordinanza del 4.10.2016 aveva ordinato a l'esibizione del documento in originale mediante deposito in CP_1
cancelleria . Nella propria comparsa di costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale, aveva dedotto di avere a tanto provveduto giusto deposito in data CP_1
21.04.2017 nel fascisolo di appello e contestualmente chiesto nella propria comparsa l'acquisizione del fascicolo d'ufficio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma, sospeso nella more della querela, e contenente l'originale del documento.
Su questa premessa, chiede, con il motivo la riforma della prima sentenza nella parte in
6 cui ha accertato che il “querelante ha omesso di depositare il documento contestato”.
Il motivo è inammissibile, dato che la parte non ha impugnato l'ordinanza del giudice istruttore in data 14.06.2018 con la quale il Tribunale ha ritenuto “non necessario l'originale” dato che lo stesso era già acquisito al fascicolo della corte d'Appello e, per altro verso, non doveva essere sottoposto a verifica peritale.
Rilievo peraltro pienamente condivisible, trattandosi, nel caso di specie, di querela di falso ideologico.
Nel contesto del medesimo motivo, e senza formulae autonoma censura, l'appellante impugna la decisione del Tribunale di non ammettere le prove orali ( interpello e prova per testi) formulate dalla parte nella memorie ex art. 183 VI ocmma n. 1 cpc, con conseguente, grave lesione del diritto di difesa.
Sulle prove richieste, il Tribunale aveva accertato la inammisisiblità dei mezzi di prova per genericità ai sensi dell'art. 244 cpc, in particolare osservando che “a nulla rileva che nella decisione della dinamica dle sinistro - come contenuta nei suddetti capitoli di prova – si faccia riferimento anche ad una macchia d'olio, poiché trattasi di una indicazione del tutto generica e indefinita…Per contro, con riferimento allo specifico oggetto della presente querela di falso, sarebbe stato necessario articolare capitoli che contenessero specifici riferimenti alla localizzazione (quanto più precis apossibile) della suddetta macchia d'oliosia sotto un profilo orizzontgale che verticale, nonché alla sua estensione”.
Ad analoga conclusione di inammissibilità il Tribunale era pervenuto con riferimento all'interrogatorio formale, deferito a “soggetti evidentemente non a conoscenza diretta degli eventi, già compiutamente descritti nella relazione di sinistro stradale contestata”.
Anche dalla documentazione fotografica non era “apprezzabila la presenza di macchie oleose sul mano stradale”.
Il motivo presenta vari profili di inammissibilità.
Traendo la relativa formulazione dei capitoli di prova dalla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, riportata nell'atto di appello,, i termini della istanza di prova per testi relativa alla presenza di macchie oleose, sono i seguenti:
1) che il giorno 23/12/2006, alle ore 07.00 circa, nel Comune di Roma Vicolo della Basilica in prossimità della Appia Pignatelli, proveniente da Via Appia Antica
l'istante a bordo della autovettura Opel Tigra, Tg. CW 053 LR, di proprietà e condotta dallo stesso, a causa di ingenti quantità di idrocarburi e macchie di olii presenti sul
7 manto stradale, perdeva il controllo del mezzo ed andava a finire la corsa contro un albero sporgente sito sul margine sinistro della carreggiata;
2) che, tali idrocarburi e macchie di olii presenti sul manto stradale, non erano segnalati, né visibili né prevedibili, poiché erano posizionati subito dopo una curva destroite, e a causa della poca visibilità essendo ancora notte, e costituivano, così, grave insidia, pericolo occulto e trabocchetto;
Ebbene, già dal tenore dalla capitoli non si può che confermare il giudizio di assoluta genericità delle circostanze, rilevata dal primo giudice, stante la mancanza di qualsiasi specificazione fattuale utila a definire posizione e consistenze delle ipotetiche macchie.
Peraltro, la parte ha omesso di contrastare direttamente l'approdo del primo giudice in ordine alla rilevata genericità della capitolazione, tentando surrettiziamente
(con la segnalazione delle varie “contraddizioni” del verbale di sollecitare, del tutto inammissibilmente in questa sede, una nuova ricostruzione della intera dinamica del sinistro, con il focalizzare la censura su profili fattuali (quali la mancata descrizione del tratto iniziale di Vicolo della Basilica, la presenza di un dislivello stradale, coperto da terricio e foglie …) estranei al tema di causa, relativo alla sola attestazione di cui al verbale impugnato secondo cui “ … sul manto stradale non erano presenti tracce oleose”.
Ma la conclusione del primo Ufficio appare ineccepibile né può dirsi vinta dalle risultanze delle fotografie prodotte, ove non si rinviene la rappresentazione di macchie oleose sull'asfalto né, tantomeno dalla dichiarazione resa dall'interessato.
Alla reiezione del gravame per i rilievi svolti segue la condanna dell'appellante alle spese del grado, in favore di entrambe le parti appellate.
Inoltre, va dichiarata la ricorrenza a carico dell'appellante soccombente, delel condizioni per il pagamento ex art. 13 comma 1quater dm 30.05.2002 n. 115 di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avevrsola sentenza del Tribunale di Roma n. 1918/2020 pubblicata il 29.01.2020, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante alla rifusione, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del grado che liquida in € 3.900 per compensi, oltre Iva, cpa e spes egenerali
8 al 15%; dichiara la ricorrenza, a carico di parte appellante, delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater d.m. 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato per la impugnazione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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