Decreto cautelare 29 novembre 2021
Sentenza breve 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 14/05/2025, n. 9205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9205 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12138/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12138 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Elmi e Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
del Commissario straordinario per l’emergenza covid-19 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
AD DI :
del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Elmi e Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della nota tecnica -OMISSIS- e della presupposta nota di trasmissione con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni operative relative all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19 in ambito scolastico, limitatamente alle indicazioni riportate nelle Tabelle 3 e 4;
- della nota di accompagnamento e di trasmissione del documento tecnico a firma del Capo Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali presso il Ministero dell’Istruzione e della nota tecnica prot.n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di estremi ignoti;
quanto ai motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 22/12/2021:
- della nota a firma congiunta tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero della Salute del -OMISSIS- con la quale è stata revocata la Circolare prot.n. -OMISSIS- “Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”;
- ove necessario, della Nota -OMISSIS- con la quale la struttura commissariale ha comunicato la disponibilità ad incrementare l’attività di verifica rapida di eventuali casi di infezione da SARS-CoV2 all’interno delle classi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di estremi ignoti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Vincenzo Rossi, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella loro qualità di docenti dipendenti dell’Amministrazione dell’Istruzione, hanno impugnato - con ricorso notificato il 28 novembre 2021 e depositato il -OMISSIS- - la Nota Tecnica -OMISSIS-, affidandosi ai motivi di censura così rubricati:
- « I.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE PROT.N. 0034628 DELL’11.8.2021; VIOLAZIONE ART. 32 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART. 3 COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO; CONTRADDITTORIETA’; ABNORMITA’; INGIUSTIZIA MANIFESTA; PERPLESSITA’; SVIAMENTO ED IRRAGIONEVOLEZZA »;
- « II.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE PROT.N. 0034628 DELL’11.8.2021; VIOLAZIONE ART. 32 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART. 3 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE VERBALE N.39 DEL 5.8.2021 DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO; VIOLAZIONE ART. 9 D.L. 52/2021 CONV. L.N. 87/2021; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’; DIFFETTO DI ISTRUTTORIA; ABNORMITA’; INGIUSTIZIA MANIFESTA; PERPLESSITA’; SVIAMENTO »;
- « III.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 10 PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO DELL’A.S. 2021/2022; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE PROT.N. 0034628 DELL’11.8.2021; VIOLAZIONE RAPPORTO ISS N.58/2020; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’; DIFFETTO DI ISTRUTTORIA; ABNORMITA’; INGIUSTIZIA MANIFESTA; PERPLESSITA’; SVIAMENTO ».
In estrema sintesi, i ricorrenti sostengono, sotto diversi profili, che le diverse determinazioni assunte dall’Amministrazione, per favorire lo svolgimento della didattica in presenza, risultano lesive del loro diritto alla salute.
1.1. I ricorrenti hanno avanzato istanza cautelare, anche in via monocratica.
2. Quest’ultima istanza è stata respinta con decreto n. -OMISSIS- pubblicato il -OMISSIS-, che ha contestualmente fissato la camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 per la discussione collegiale.
3. Con successivo atto notificato il 21 dicembre 2021 e depositato il 22 dicembre 2021, gli stessi ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti la Nota a firma congiunta tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero della Salute del -OMISSIS-, nella parte in cui ha consentito di mantenere il programma di testing di cui al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, censurandola con la doglianza così rubricata:
- « VIOLAZIONE RAPPORTO ISS COVID-19 N. 59/2020; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’; DIFFETTO DI MOTIVAZIOONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA; ABNORMITA’; INGIUSTIZIA MANIFESTA; PERPLESSITA’; SVIAMENTO ED IRRAGIONEVOLEZZA ».
I ricorrenti hanno ribadito la loro prospettazione difensiva, anche alla luce dei contenuti della Circolare prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dello stesso Ministero resistente, sostanzialmente smentiti dal provvedimento del giorno successivo.
4. Con atti notificati e depositati il 5 gennaio 2022, il Comitato “-OMISSIS-” ed altri docenti sono intervenuti ad adiuvandum .
5. In pari data si è costituito in giudizio il Ministero, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, al fine di resistere al ricorso.
Successivamente, la difesa erariale ha depositato una memoria a confutazione della proposta impugnazione.
6. I ricorrenti hanno, poi, rinunciato alla domanda di tutela cautelare, tenuto conto dell’entrata in vigore del D.L. 1/2022, che è intervenuto nella materia controversa.
7. Fissata l’udienza di discussione, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per esaurimento temporale degli effetti dei provvedimenti gravati.
8. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 9 maggio 2025, il ricorso è stato discusso e posto in decisione.
9. Il Collegio reputa assistita da giuridico fondamento l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale, posto che:
- per un verso, i provvedimenti impugnati hanno effettivamente esaurito i loro effetti a livello temporale (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 20 febbraio 2025, nn. 3877, 3878 e 3879);
- per altro verso, i ricorrenti non hanno dichiarato, entro i termini di cui all’art. 73 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8), di avere interesse alla decisione a fini risarcitori.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile.
10. Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti, tenuto conto della chiusura in rito del giudizio e dell’eccezionalità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Monica Gallo, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.