Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1607/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNINI Parte_1 C.F._1
ILARIA e con elezione di domicilio in presso il suo studio in Milano Via Podgora n. 15 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA e elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato presso l'Ufficio in Milano via Savarè n. 1 come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi CP_2
All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.2.2024, ha convenuto avanti al Parte_1
Tribunale di Milano, sezione lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“1) previo, ove occorrendo, eventuale annullamento o declaratoria di nullità dei provvedimenti CP_1
del 26 novembre 2024 - Prot.N. 4900.26/11/2024.0692014 e del 15 gennaio 2025, Delibera n. CP_1
2521991, nonché ogni eventuale provvedimento conseguente o collegato, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, che il sig. ha diritto di vedere riconosciuta dall' Parte_1 [...]
l'indennità di disoccupazione NASPI in misura integrale e quindi Controparte_3
accertare e dichiarare non dovuta da parte del ricorrente la somma di euro 1.495,39 richiesta da CP_1
pagina 1 di 5
2) annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento dell' del 4 ottobre 2024 n. indebito 19364915, CP_1 con ogni ulteriore conseguente migliore statuizione”. Con vittoria delle spese dil lite.
si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 16.4.2025 ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente lamenta l'illegittimità della richiesta di restituzione di indebito – di cui alla comunicazione del 4.10.2024 notificata il 18.10.2024 – riguardante la somma di euro 1.495,39 che ritiene indebitamente erogata al ricorrente per il periodo dal 22.3.2019 al 5.6.2019 in riferimento CP_1
alla indennità di disoccupazione (Naspi) precedentemente riconosciuta alla parte ricorrente.
In particolare, il ha dedotto che avrebbe dapprima chiesto la restituzione della Pt_2 CP_1 prestazione in quanto “non spettante per rioccupazione” (doc. 1 ric.) e poi, in sede di autotutela a seguito del ricorso proposto dal adducendo motivazione del tutto differente, perchè il ricorrente Pt_1
“tra il 22 marzo 2019 e il 5 giugno 2019 ha percepito indennità sostitutiva del preavviso e la prestazione non era spettante”.
Il ricorrente ha contestato di aver mai percepito l'indennità sostitutiva del preavviso da parte del datore di lavoro dando atto che avverso tale società aveva chiesto ed ottenuto dal Controparte_4
Tribunale di Milano il Decreto ingiuntivo. N. 1404/2019 per le spettanze di fine rapporto tra cui l'indennità sostituiva del preavviso;
che la società in data 8 gennaio 2020, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Monza, Fallimento n.12/2020 e che il ricorrente si era insinuato al passivo del fallimento ove il suo credito era stato ammesso dal Tribunale anche per l'importo di euro 6.566,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati proprio per l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. (doc. 6 ric.)
Il suo credito, come ha documentazione prodotta, era rimasto insoddisfatto, in quanto il fallimento era stato chiuso il 17.1.2024 ai sensi dell'art. 118 n. 3 L.F., dal Tribunale di Monza, sezione terza civile,
Pres. Dott.ssa (doc. 7 ric.), senza alcun riparto tra i creditori tanto che il Fondo di garanzia Persona_1
di aveva liquidato al ricorrente il credito a titolo di mensilità non pagate. CP_1
Di contro, ha dedotto che la prova dell'avvenuto pagamento della indennità sostitutiva del CP_1 preavviso in favore del si può desumere dall'estratto contributivo e dall'Uniemens inviato ad Pt_1
pagina 2 di 5 dal datore di lavoro dai quali risulterebbe la corresponsione a controparte di un importo a titolo di CP_1
indennità di mancato preavviso per il periodo 22.3.2019-5.6.2019.
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In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 3 legge n. 22/2015 dispone:
“La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa
e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
È pacifico che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha beneficiato della NASpI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la avvenuta in forza di dimissioni Controparte_4
per giusta causa del lavoratore.
La parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto da , ha dedotto di non aver mai percepito CP_1
l'indennità sostitutiva del preavviso dal proprio precedente datore di lavoro e di avere pertanto diritto alla NaSpI anche per il periodo (22.3.2019-5.6.2019) che a detta di sarebbe coperto dal CP_1
pagamento della indennità di mancato preavviso da parte del datore di lavoro.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano il
Decreto ingiuntivo. N. 1404/2019 per le spettanze di fine rapporto tra cui l'indennità sostituiva del preavviso;
che la società in data 8 gennaio 2020, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Monza,
Fallimento n.12/2020 e il ricorrente si è insinuato al passivo del fallimento ove il suo credito è stato ammesso dal Tribunale anche per l'importo di euro 6.566,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118
c.c. (doc. 6 ric.) e che tale credito è rimasto insoddisfatto, in quanto il fallimento è stato chiuso ai sensi dell'art. 118 n. 3 L.F., dal Tribunale di Monza, sezione terza civile, Pres. Dott.ssa (doc. 7 Persona_1
ric.), senza alcun riparto tra i creditori il 17.1.2024.
pagina 3 di 5 Il fatto che dall'estratto conto previdenziale e dall'Uniemens, inviato a dal datore di lavoro, CP_1
risulta la corresponsione a controparte di un importo a titolo di indennità da mancato preavviso in relazione al periodo 22.3.2019-5.6.2019 non costituisce, di per sé sola, prova dell'effettiva esistenza del pagamento, in favore del lavoratore creditore, delle somme ivi indicate.
L'esistenza di tale pagamento appare invero smentita dalla ulteriore documentazione in atti, dalla quale risulta che (a) la parte ricorrente nel 2019 ha agito in giudizio, in sede monitoria, per ottenere dal predetto datore di lavoro il pagamento delle somme esposte anche a titolo di indennità di preavviso
(doc. 5 bis); b) che il credito ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro anche a titolo di indennità di preavviso è rimasto insoddisfatto;
c) che la parte ricorrente ha ottenuto il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione esclusivamente tramite l'intervento del fondo di garanzia gestito da
(all. 8 fascicolo di parte ricorrente) e non dal datore di lavoro suindicato. CP_1
La giurisprudenza ha chiarito – in relazione alla normativa in materia di indennità di disoccupazione anteriore alla L. n. 92/2012 – che “l'art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito in L. n. 1155 del 1936, fissa sì la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore.
Ed infatti prevede all'ultimo comma che "qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione CP_1 6 è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate". Se ne deduce che l' viene sì esonerato dal pagamento dell'indennità di disoccupazione, CP_1
per tutto il periodo coperto dall'indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda.
Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore ne abbia o meno diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poiché tale differimento è previsto, come già detto, solo nel caso in cui "all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso" (nello stesso senso, in tema di trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla L. n. 1115 del 1968, art. 8 cfr. anche Cass. n. 3755/87)” (Cassazione civile sez. lav., 26/07/2017,
n.18503; nello stesso senso cfr. Cassazione civile, sez. lav., 28/12/2011, n. 29237, Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2012, n. 3836).
In breve, quindi, “L' è esonerato dal pagamento dell'indennità di disoccupazione e dell'indennità CP_1
di mobilità per tutto il periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso erogata da datore di lavoro, ma solo se il datore effettivamente la corrisponda. Viceversa, in caso di mancata erogazione,
pagina 4 di 5 anche se il lavoratore ne abbia diritto nei confronti del datore, ciò non è sufficiente per procrastinare la prestazione previdenziale a carico dell'Istituto” (Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2012, n. 3836).
I principi pretori appena illustrati sono applicabili analogicamente, per identità di struttura e di funzione, anche all'ipotesi in cui venga in rilievo la spettanza della di cui alla L. n. 92/2012 in CP_5 relazione al periodo di preavviso, laddove sia controverso l'avvenuto pagamento della correlata indennità sostitutiva.
Facendo quindi applicazione dei suddetti principi rispetto al caso di specie – e in assenza di prova dell'effettivo pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso per opera del datore di lavoro obbligato – va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere la prestazione Naspi anche per il periodo 22.3.2019 -5.6.20219, specularmente, deve essere dichiara l'insussistenza del diritto alla ripetizione dell'indebito (pari a euro 1.495,13) vantato dalla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente a mezzo della missiva datata 4.10.2024 e spedita in data
18.10.2024.
E' appena il caso di evidenziare che l'avvenuto versamento all'ente previdenziale, per opera del datore di lavoro, della quota di contributi correlati al periodo di preavviso non costituisce, di per sé sola, prova dell'avvenuto pagamento, in favore del lavoratore creditore, della indennità sostitutiva del medesimo preavviso: tale considerazione è tanto più vera laddove, come nel caso di specie, sussistono ulteriori elementi di prova attestanti, direttamente o indirettamente, che il pagamento della indennità sostitutiva in questione non è mai avvenuto.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto per la ragione sopra indicata, con conseguente assorbimento di tutte le altre domande e/o eccezioni presentate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione NASPI in misura integrale e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto alla ripetizione dell'indebito richiesto da con CP_1
provvedimento del 4 ottobre 2024 n. indebito 19364915;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, CP_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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