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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3904/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Specializzata per l'Immigrazione, per la Protezione Internazionale e la Libera Circolazione dei
Cittadini Europei
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Ajello Presidente relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3904/2023 promossa da:
( nato a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASTELLANI EMILIANO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
OGGETTO: riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così precisato le conclusioni:
“- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di diniego emesso in data 17.07.2023 dal Questore della Provincia di Pordenone, notificato il successivo 24.08.2023, con il quale l'organo suddetto ha decretato il rigetto dell'istanza nr. 22PN012373 presentata dal ricorrente, tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto disporne l'annullamento e/o la revoca e/o
l'inefficacia;
- sentite le parti ed assunti tutti i mezzi di prova necessari, riconoscere al sig. la Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 D.Lgs. 286/1998 e ss.mm., ordinando alla competente
Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno”. pagina 1 di 5 La parte resistente ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis,
Rigettare l'avverso ricorso
Con vittoria di spese e onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino del Pakistan ha fatto ingresso in Italia nel 2018 e ha qui presentato Parte_1 domanda per il riconoscimento della protezione internazionale.
Successivamente, il ricorrente ha formulato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998. La domanda è stata presentata in data 06.09.2022.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 17.07.2023 e notificato il giorno
24.08.2023, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale ha espresso parere negativo.
ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato, proponendo altresì Parte_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata rigettata dal Collegio in considerazione dell'insussistenza del requisito del periculum in mora.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte. Controparte_1
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018.
Con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie1, il D.L. 130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare,
l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della
“tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione 1 La domanda è stata proposta in data 24.11.2022 come riferito dalla stessa parte resistente pagina 2 di 5 umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio peraltro la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020).
Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
pagina 3 di 5 1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità
- può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n.
12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale,
3. Rilevato nel caso di specie che
ha lasciato il proprio Paese nel 2018, anno nel quale è anche giunto in Italia, Parte_1 ove, da allora, si trova senza essersi mai allontanato.
Il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione da cui risultano le seguenti circostanze:
- ha iniziato a lavorare nel 2021 nel settore agricolo con regolare contratto di lavoro;
- dal 2023 lavora con regolare contratto più volte prorogato per la stessa impresa italiana come operaio nel settore edile;
- il lavoro reperito gli permette di percepire un reddito mensile di circa 1.200,00, aspetto che gli consente di sostenersi autonomamente provvedendo a tutte le necessità.
Il ricorrente ha altresì dichiarato di vivere a Legnano insieme ad un amico e che, sul territorio italiano, si trova anche il di lui fratello, che vive a Castellanza e frequenta regolarmente.
Il ricorrente, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dimostrato di conoscere la lingua italiana, ancorchè a livello elementare.
4. Ritenuto pertanto che
La domanda proposta in via principale di riconoscimento della protezione speciale possa essere accolta, in considerazione del tempo trascorso in Italia (ormai sette anni), dell'attività lavorativa che pagina 4 di 5 presta regolarmente sin dal 2021 e dell'impegno dimostrato nell'intessere nuove relazioni sociali e nel percorso di integrazione.
In ragione dell'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, va dichiarata estinta la domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 7 quinquies comma 5 secondo periodo D.L. 20/23 e L. 50/23
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 553/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di;
Parte_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Specializzata per l'Immigrazione, per la Protezione Internazionale e la Libera Circolazione dei
Cittadini Europei
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Ajello Presidente relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3904/2023 promossa da:
( nato a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CASTELLANI EMILIANO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
OGGETTO: riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così precisato le conclusioni:
“- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di diniego emesso in data 17.07.2023 dal Questore della Provincia di Pordenone, notificato il successivo 24.08.2023, con il quale l'organo suddetto ha decretato il rigetto dell'istanza nr. 22PN012373 presentata dal ricorrente, tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, per l'effetto disporne l'annullamento e/o la revoca e/o
l'inefficacia;
- sentite le parti ed assunti tutti i mezzi di prova necessari, riconoscere al sig. la Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 D.Lgs. 286/1998 e ss.mm., ordinando alla competente
Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno”. pagina 1 di 5 La parte resistente ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis,
Rigettare l'avverso ricorso
Con vittoria di spese e onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino del Pakistan ha fatto ingresso in Italia nel 2018 e ha qui presentato Parte_1 domanda per il riconoscimento della protezione internazionale.
Successivamente, il ricorrente ha formulato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998. La domanda è stata presentata in data 06.09.2022.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 17.07.2023 e notificato il giorno
24.08.2023, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale ha espresso parere negativo.
ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato, proponendo altresì Parte_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata rigettata dal Collegio in considerazione dell'insussistenza del requisito del periculum in mora.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte. Controparte_1
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018.
Con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie1, il D.L. 130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare,
l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della
“tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione 1 La domanda è stata proposta in data 24.11.2022 come riferito dalla stessa parte resistente pagina 2 di 5 umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio peraltro la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020).
Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
pagina 3 di 5 1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità
- può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n.
12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale,
3. Rilevato nel caso di specie che
ha lasciato il proprio Paese nel 2018, anno nel quale è anche giunto in Italia, Parte_1 ove, da allora, si trova senza essersi mai allontanato.
Il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione da cui risultano le seguenti circostanze:
- ha iniziato a lavorare nel 2021 nel settore agricolo con regolare contratto di lavoro;
- dal 2023 lavora con regolare contratto più volte prorogato per la stessa impresa italiana come operaio nel settore edile;
- il lavoro reperito gli permette di percepire un reddito mensile di circa 1.200,00, aspetto che gli consente di sostenersi autonomamente provvedendo a tutte le necessità.
Il ricorrente ha altresì dichiarato di vivere a Legnano insieme ad un amico e che, sul territorio italiano, si trova anche il di lui fratello, che vive a Castellanza e frequenta regolarmente.
Il ricorrente, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dimostrato di conoscere la lingua italiana, ancorchè a livello elementare.
4. Ritenuto pertanto che
La domanda proposta in via principale di riconoscimento della protezione speciale possa essere accolta, in considerazione del tempo trascorso in Italia (ormai sette anni), dell'attività lavorativa che pagina 4 di 5 presta regolarmente sin dal 2021 e dell'impegno dimostrato nell'intessere nuove relazioni sociali e nel percorso di integrazione.
In ragione dell'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, va dichiarata estinta la domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 7 quinquies comma 5 secondo periodo D.L. 20/23 e L. 50/23
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 553/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di;
Parte_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
pagina 5 di 5