Articolo 15 della Legge 12 giugno 1962, n. 567
Articolo 14Articolo 16
Versione
15 luglio 1962
Art. 15.
Il giudizio sulle controversie relative alla applicazione della presente legge e' di competenza del Tribunale, sezione specializzata per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici.
Contro le sentenze del Tribunale e' ammesso appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, o in mancanza di quello di un anno dal deposito, alle sezioni specializzate della Corte d'appello per le controversie agrarie relative all'affitto dei fondi rustici.
Contro le sentenze della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, ai sensi del Codice di procedura civile .
Avverso le sentenze del Tribunale, che non siano passate in giudicato all'entrata in vigore della presente legge, puo' essere proposto appello nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore stessa; nel caso che gia' sia stato proposto ricorso per Cassazione, la cancelleria della Corte d'appello richiedera' d'ufficio la rimessione del fascicolo.
Tutti gli atti e i documenti relativi alle controversie di cui ai precedenti commi sono esenti dall'imposta di bollo e registro.
Entrata in vigore il 15 luglio 1962
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