Sentenza 8 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 魯 0 19 25 /0 3 IN NO DELI POL TALL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: : Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 25398/( Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron.445, Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud 25/11/02 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: D'EI RA elettivamente domiciliato in ROMA I P.ZZA DEL FANTE 10. presso lo studio dell'avvocato ORFEO CELATA, che lo rappresenta e difende, giusta dolega in atti;
ricorrente
contro
: NI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 4806 avverso la sentenza n. 33180/00 del Tribunale di ROMA, -1- h depositata il 24/10/00 - 51763/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato CELATA;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DESTRO, che ha concluso per Generale Dott. CARLO rigetto del ricorso. : -2- R.G. n.25398/01 Svolgimento del processo Il sig. LE De AN, ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epi- grafe, del Tribunale di Roma che, confermando quella di primo grado, ha respinto la sua domanda volta ad ottenerc, con conseguente ordine di reintegrazione e risarci- mento dei danni, l'annullamento del licenziamento comunicatogli il 29 agosto '91 dal- la AN srl, che l'aveva invitato, con lettera del 21 luglio '91, a riprendere servizio dal 26 successivo con mansioni di cuoco / pizzaiolo ed orario da lui immediatamente contestati in seguito ad ordinanza del Pretore di Roma, resa su suo ricorso ex art. 700, cod. proc. civ., mediante la quale, ritenuto illegittimo il licenziamento del 6 marzo '91, disposto nei suoi confronti per assenze ingiustificate, era stato reintegrato nel po- sto di lavoro. La sentenza impugnata ha argomentato (dopo aver ricordato che in una precedente vicenda risalente all'89/90 era stato a suo tempo reintegrato in sede d'articolo "700", con adibizione alle mansioni di cuoco/pizzaiolo, sebbene avesse sempre lavorato co- me gastronomo, in relazione al suo licenziamento del novembre '89, poi dichiarato il- legittimo dal Pretore in sede di merito,) che la cessazione del ricostituito rapporto non era conseguente ad un licenziamento, men che mai disciplinare, come eccepito, cs- sendosi verificata "in maniera automatica" ai sensi dell'art. 18, 5°comma, dello Statu- to dei lavoratori, non avendo il lavoratore ouemperato all'invito del datore di lavoro di riprendere servizio. Osservava, ancora, il Tribunale che "l'eventuale legittimità del rifiuto del lavoratore a riprendere servizio, attesa la non conformità del correlativo invito del datore di lavoro al contenuto del provvedimento", non incideva tanto sul termine di riferimento di trenta giorni, non prevedendo ciò l'art. 18, cit., quanto perché aveva accertato che il Dc AN all'epoca del licenziamento su cui era intervenuto il secondo provvedi- mento ex art. 700, cod.proc.civ., "svolgeva le mansioni di cui alla lettera d'invito" (ovvero quelle di cuoco e pizzaiolo) e non quelle di gastronomo. In particolare, la sentenza rimarcava che all'atto del (secondo) "licenziamento" il De AN non svolgeva più le dedotte mansioni di gastronomo, bensì quelle di cuoco e pizzaiolo assegnategli all'esito della precedente vicenda giudiziaria, con riferimento alle quali non era stata provata la dequalificazione e che "lo spostamento di quaranta minuti del tumo mattutino" era irrilevante, né era stata provata alcuna correlazione fra la sua pacifica attività di rappresentante sindacale e l'estromissione dal posto di lavo- то Contro questa sentenza la difesa del ricorrente espone un motivo di ricorso per cassa- zionc, di cui la società intimata ipotizza, nel controricorso e, poi, nella memoria ex art. 378, cod. proc.civ., l'inammissibilità. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso per cassazione, contestato dalla difesa della srl AN che oppone la novità della deduzione, il ricorrente illustra la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori osservando che, sebbene la fattispecie non poteva essere inquadrata sotto il profilo del licenziamento, tuttavia "i Giudici do- vevano accortare se il rifiuto condizionato del lavoratore (a riprendere servizio nelle mansioni specifiche e con l'orario di lavoro sempre osservato) giustificava l'evento ri- solutorio comunicato dal datore di lavoro...in esecuzione di un provvedimento di ur- genza (non di una sentenza ndr: in grassetto nel ricorso)", in considerazione della diversa ■ natura e dei presupposti dei provvedimenti. La questione dedotta in questa sede non è stata mai prima affrontata nelle sedi di me- rito, come si evince dalla sentenza impugnata, che non ne fa cenno, né se ne deduce l'omissione, censurando la decisione per mancata pronuncia in ordine a questo profi- lo, rispetto alla domanda originaria c al suo appello. D'altra parte, per completezza d'esposizione, è appena il caso di segnalare che i prov- vedimenti cautelari emessi ai sensi dell'art. 700, cod. proc. civ., hanno natura strumen- tale atipica, nel senso che essi hanno lo scopo di assicurare provvisoriamente gli ef- fetti della decisione di merito, senza che ciò implichi necessariamente un'anticipazio- ne del contenuto della sentenza medesima (Cass., 10 febbraio 1987, n. 1390). Costituisce corollario di quest'impostazione, condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Cass., 20 gennaio 1997, n. 55 le quanto ivi richiamato in motiva- zione) l'osservazione secondo cui il provvedimento d'urgenza con cui si ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore, il cui licenziamento appaia interi- nalmente illegittimo, non ha contenuto ed efficacia analoghi a quelli propri dell'ordine di reintegrazione cmesso, all'esito del giudizio di merito ai sensi dell'art. 18 della log- ge n. 300 del 1970, con automatica estensione di quanto ivi previsto nel 5° comma. Questo, tuttavia, non significa che il datore di lavoro, mancando un'esplicita norma di raccordo o un diverso dictum dell'ordinanza cautelare, non possa conformarsi a quella disposizione e ritenernc, in favore del lavoratore, l'estensione, riconoscendogli un corrispondente spanum deliberandi in caso di suo rifiuto, per le più varie ragioni, ad oltempcrare all'invito di riprendere servizio, soprattutto in un caso, come questo, in cui l'opposizione era fondata sulla non corrispondenza delle mansioni di destinazione rispetto a quelle escrcitato, di cui, in punto di fatto, la sentenza del Tribunale ha tutta- via fatto giustizia rilevandone l'identità, come riferito in narrativa. Anche sotto questo profilo, pertanto, le circostanze che il ricorrente espone nel ricor- so non intaccano l'asse portante della ratio decidendi che si basa sui fatti significativi posti a base della decisionc. Le spese processuali di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza c si li- quidano come da dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condamna il ricorrente alle spese proces- suali di questo giudizio di legittimità che liquida in € 16,50 oltre a€ 2.000 " (duemila) per onorari. Così deciso in Roma il 25 novembre 2002 Il Consigliere Il Presidente Rubin nuva STA DI BOLLO, DI A SEESA, TASSA 1. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelloria oggi, 8 F 2003 IL CANALILERE