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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori
composta dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Antonella Resta Consigliere
Dott. Simona Lo Iacono Consigliere rel. est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 284/24 R.G.F.A., avente ad oggetto: appello sentenza opposizione a precetto
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
CUFFARI ORNELLA appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] CF Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato TIRRO' C.F._2
ANTONINO, giusta procura in atti;
1 appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n.4683/2023 del 15.11.2023 del Tribunale Civile di Catania con la quale era stata rigettata la sua opposizione al precetto intimatogli da
[...]
per l'importo di E. 11.091,82 a titolo di mancato pagamento delle Controparte_1
somme dovute per il mantenimento dei figli.
Lamentava infatti che il Tribunale aveva errato a confermare quanto statuito nel titolo azionato (un'ordinanza presidenziale del 22.6.2012 resa nel procedimento di separazione dalla appellata) ossia la previsione di un assegno di mantenimento in euro
800,00 mensili a suo carico e nel non considerare esaurito il suo obbligo di mantenimento dei figli in esito all'assegnazione della casa coniugale e alla previsione del contributo al 50% delle spese straordinarie (stabilito dalla successiva sentenza che aveva chiuso il giudizio e aveva sostituito l' ordinanza presidenziale posta a base della intimazione).
Deduceva poi che il Tribunale aveva altresì errato nel rigettare la richiesta di compensazione da lui sollevata in quella sede e a non accogliere la sua richiesta di condanna della controparte ex articolo 96 c.p.c. ponendo a suo carico le spese legali.
Si costituiva in giudizio la quale faceva rilevare che Controparte_1
l'iniziativa giudiziaria dell'appellante era in contrasto con un precedente “Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ex articolo 710 c.p.c.” del 2023 avanzato sempre dal presso il Tribunale civile di Catania. Parte_1
2 Se da un lato infatti l'appellante contestava le determinazioni del primo giudice in ordine al riconoscimento dell'obbligo di mantenimento, dall'altro, ometteva di riferire di aver depositato un ricorso ex articolo 710 c.p.c., proprio per ottenere la modifica delle condizioni della separazione, chiedendo, a decorrere da quella data,
l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento a carico della madre ed in favore di entrambi i figli.
Indi evidenziava la correttezza della decisione emessa in primo grado, ove il Tribunale
aveva rilevato che non vi era contraddizione tra l'ordinanza presidenziale attivata e la seguente decisione, che confermava le statuizioni poste a base del provvedimento provvisorio (poi posto a base del precetto). Faceva poi rilevare che era altresì errata l'affermazione secondo cui la controparte non era tenuta al versamento di somme di denaro (in quanto, negli anni dal 2012 al 2018, aveva pagato “parte delle utenze”
della casa abitata dalla moglie e dai figli e/o che le somme di denaro corrisposte dallo stesso dopo il mese di Luglio 2015, avevano il significato di atti di liberalità e dovevano quindi “compensare” le somme di denaro portate dall'atto di precetto contestato). Evidenziava infatti che la compensazione non era invocabile dato il carattere alimentare delle somme statuite a titolo di mantenimento dei figli.
Chiedeva quindi il rigetto di tutte le istanze dell'appellante e la sua condanna alle spese.
All'esito della instaurazione del contraddittorio la Corte all'udienza del 5 giugno 2025,
concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto deve innanzi tutto rilevarsi che la costituzione della appellata è tardiva, essendo avvenuta il giorno antecedente alla prima udienza di comparizione, ma che tale rilievo non incide sulle sue difese, posto che la stessa non
3 ha sollevato eccezioni per le quali è prevista la decadenza né gravami incidentali,
limitandosi a esporre le ragioni della propria prospettazione.
Precisato ciò, è a dirsi che il proposto appello merita ampio rigetto.
Va innanzi tutto evidenziato che il giudizio di primo grado prendeva avvio da un atto di precetto con cui la signora intimava al signor il pagamento della CP_1 Parte_1
somma complessiva di euro 11.091,82, per assegni di mantenimento non compiutamente e correttamente versati dall'opponente. Nell'ambito del giudizio di separazione che aveva coinvolto i due coniugi era stata infatti emessa una prima ordinanza ex articolo 708 c.p.c. ( in data 22.6.2012, spedita in forma esecutiva il
27.6.2012 e notificata il 4.7.2012) con la quale veniva statuito tale obbligo e una successiva sentenza (la n.3942/2015 emessa nelle date del 21.7/6.10 del 2015, spedita in forma esecutiva l'8.11.2017 e notificata il 14.11.2017).
L'appellante quindi si duole del fatto che l'ordinanza sia stata superata dalla successiva decisione che a suo dire avrebbe un contenuto non confermativo di quanto statuito in sede presidenziale.
L'assunto è del tutto infondato.
Innanzi tutto giova precisare, così come fatto dal primo giudice, che l'atto di precetto opposto reca la data di notifica tanto dell'ordinanza presidenziale (spedita in forma esecutiva il 27/06/2012 e notificata il 04/07/2012) quanto della sentenza n.3942/2015
(spedita in forma esecutiva l'8/11/2017 e notificata il 14/11/2017) e pone a base della somma intimata, quindi, entrambi i titoli, chiaramente ritenuti non dissonanti.
Inoltre, va anche evidenziato che in presenza di un contenuto ambiguo o incerto di una decisione impiegata quale titolo esecutivo a fondamento dell'azione esecutiva opposta,
è obbligo del giudice procedere all'interpretazione del titolo (senza sovrapporre la
4 propria valutazione giuridica a quella del giudice di merito), operazione ermeneutica nella specie correttamente esplicata dal primo decidente che ha concluso per la conferma dell'obbligo del di versare il mantenimento nella somma di E. Parte_1
800,00 mensili.
E, infatti, il Tribunale ha preso atto che a pagina 6 della sentenza si legge testualmente: “Va altresì confermata la regolamentazione patrimoniale adottata in
seno all'ordinanza presidenziale. Il è socio, insieme al fratello di una Parte_1
ditta che lavora in marmo, il granito e la pietra lavica e sebbene la sua attività abbia
certamente risentito della crisi dell'edilizia, la documentazione reddituale depositata
non appare totalmente attendibile, tanto da fare ritenere non più congruo rispetto al
suo reddito, l'assegno di mantenimento di €800,00 in favore dei figli. Deve essere solo
rivisto l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie e in particolare alle spese
scolastiche straordinarie ed alle spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario
nazionale, che va fissato nella misura del 50%.”.
Ne ha quindi tratto la logica conseguenza che la decisione ha confermato l'obbligo del di versare in favore dei figli un assegno di mantenimento di Euro Parte_1
800,00 come peraltro già disposto nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. (“Va altresì
confermata la regolamentazione patrimoniale adottata in seno all'ordinanza
presidenziale”), conferma che era stata motivata dal giudice della separazione con l'inattendibilità della documentazione reddituale che non consentiva di ritenere “non più congruo rispetto al reddito” l'assegno di Euro 800,00.
Peraltro costituisce ulteriore riprova della sussistenza dell'obbligo del di Parte_1
corrispondere l'assegno di mantenimento l'affermazione contenuta nella sentenza:
5 “Deve essere solo rivisto l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie”, che viene ridotto al 50%, mentre la misura dell'assegno viene mantenuta in Euro 800,00.
Appare quindi del tutto coerente la conseguenza adottata dal primo decidente sulla scorta del dato testuale del titolo.
Ne deriva che il primo motivo di gravame merita ampio rigetto.
Del tutto infondato si palesa anche il secondo motivo.
E infatti del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta del di Parte_1
portare in compensazione con gli arretrati del mantenimento le somme da lui versate per il pagamento delle utenze della casa coniugale o con il credito risarcitorio allo stesso riconosciuto in sede penale.
Si deve infatti ribadire che “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di
mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non
operatività della compensazione del suo importo con altri crediti”. (Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n.11689).
Non essendo possibile la compensazione, segue il rigetto totale anche del secondo motivo d' appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo in base al valore della controversia (E. 11.091,82), dell'attività svolta e delle tabelle vigenti in favore del procuratore della appellata che si è dichiarato antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo,
6 Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida nei confronti del procuratore antistatario, Avv.to TIRRO' ANTONINO in E. 1984,00
oltre rimborso forfettario iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere Il Presidente
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
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