Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 629 /2024 , promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio CP_1 dell'avv. MARIANI FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio CP_2 dell'avv. BERNARDINI BEATRICE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Con ricorso proposto in data 4.4.2024, ha chiesto la disciplina CP_1 delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia nata dalla relazione con
La ricorrente ha esposto: CP_3
-di aver intrattenuto una relazione sentimentale con dall'agosto 2022 CP_2 fino all'agosto 2023;
- che dalla loro unione, in data 20.10.2022, è nata la figlia Persona_1
- che entrambe le parti sono impiegate presso una residenza protetta, la ricorrente con la qualifica di operatrice socio sanitaria, percependo reddito mensile di circa € 1.100, e il resistente con qualifica di infermiere con reddito mensili di circa € 1.500,00;
- che cessata la convivenza la ricorrente si è trasferita a vivere con la figlia presso l'abitazione della madre in Allerona, per poi trasferirsi sempre con la figlia in un appartamento condotto in locazione, con canone mensile di € 330,00, oltre ad essere gravata da rata per acquisto dell'auto per € 227,50 mensili;
tanto premesso la ricorrente ha concluso nei termini seguenti:
- disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso Per_1
l'abitazione della madre in Allerona (TR) viale Carducci, 13;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che vorrà previo accordo preventivo con la madre e comunque: a) ogni fine settimana alternati con pernotto dal venerdì sera alle 19,30 fino al lunedì mattina, quando accompagnerà la figlia all'asilo nido;
b) un pomeriggio a settimana con pernotto da quando il padre andrà a prendere la bambina all'asilo nido fino alla mattina successiva, quando il padre accompagnerà la bambina al nido, da stabilirsi secondo gli impegni lavorativi del padre;
c) per le vacanze natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza, così come anche per le vacanze estive e quelle invernali, che tuttavia saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori;
e comunque la bambina trascorrerà con ciascun genitore i periodi sopra indicati ad anni alterni, dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
così anche per le vacanze estive, durante le quali la minore soggiornerà, alternativamente presso ciascun genitore, per almeno 10 giorni anche continuativi, essendo la bambina ancora molto piccola, per poi passare, al compimento del terzo anno di età, a 15 giorni anche non consecutivi presso ciascun genitore;
3) porre a carico del sig. ed in favore della ricorrente CP_2 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia un assegno di mantenimento di € 450,00 Per_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
4) disporre che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre come da regolare richiesta dalla stessa presentata all' . CP_4
Si è costituito il quale ha contestato le allegazioni della controparte CP_2
e ha formulato le seguenti conclusioni: in via principale: disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_1 presso la casa del padre in Castel Giorgio (TR), Via Giovanni Falcone n. 2; disporre che la madre possa vedere e tenere con sé ogni volta che vorrà e potrà, Per_1 previo accordo tra i genitori tenendo conto delle particolari esigenze lavorative di entrambi e delle necessità della bambina;
disporre che nessun assegno a titolo di mantenimento per la figlia venga versato Per_1 dal padre nei confronti della madre né viceversa;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; disporre che l'assegno unico universale erogato dall' venga percepito dal padre, in CP_4 quanto genitore collocatario.
In subordine: disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocamento paritario presso Per_1 entrambi i genitori;
disporre che i genitori possano vedere e tenere con sé ogni volta che vorranno e Per_1 potranno, previo accordo tra i genitori tenendo conto delle particolari esigenze lavorative di entrambi e delle necessità della bambina;
dato il collocamento paritario, disporre che, a mero titolo di contributo giustificato dalle minori entrate della madre, il padre versi alla madre un assegno a titolo di mantenimento per la figlia dell'importo di € 100,00 mensili;
Per_1 porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; disporre che l'assegno unico universale erogato dall' venga percepito da entrambi i CP_4 genitori nella misura del 50% in forza del collocamento paritario.
In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale volesse concedere il collocamento prevalente presso la casa della madre: disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_1 presso la casa della madre;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé ogni volta che vorrà e potrà, Per_1 previo accordo tra i genitori tenendo conto delle particolari esigenze lavorative di entrambi e delle necessità della bambina, rispettando un minimo di tre giornate e tre pernotti a settimana, quantomeno quando la piccola non trascorrerà i week end con il padre;
porre a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento della figlia Per_1 dell'importo di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; disporre che l'assegno unico universale erogato dall' venga percepito dalla madre in CP_4 quanto genitore collocatario.
All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha dichiarato di risiedere in immobile in locazione con canone di 330,00, e di percepire reddito di € 1300 per 13 mensilità, di essere gravata da due finanziamenti uno di € 230 per auto;
uno da € 62 mensili per cure veterinarie;
il resistente di risiedere in immobile di proprietà dei genitori conviventi, di percepire reddito mensile di € 1500/1600 per 13 mensilità. All'esito dell'udienza la Presidente delegata ha formulato la seguente proposta conciliativa: tempi di permanenza della minore sostanzialmente paritetici in considerazione dei turni dei genitori;
assegno unico al 100% alla madre, contributo a carico del padre per il mantenimento della minore di € 100 mensili;
spese straordinarie al 50% ripartendo al 50% le spese di baby sitter qualora la minore debba permanere nella casa materna per evitare eccessivi spostamenti.
Alla successiva udienza le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo quanto alle modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1. affidamento condiviso della figlia minore;
2. tempi di permanenza della minore sostanziamele paritetici presso ciascun genitore tali da considerare i rispettivi turni di lavoro, accordandosi di volta in volta;
3. l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
4. il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre euro 100 mensili, oltre Istat, con Bonifico bancario entro il giorno 1 di ogni mese con decorrenza dal mese di aprile 2024, data della domanda;
5. le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo sottoscritto dal Tribunale, saranno ripartite fra i genitori al 50%; le parti si accordano a che le spese di babysitter qualora la minore debba permanere nella casa materna per evitare eccessivi spostamenti siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. spese di lite compensate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti