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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15/2020
Successivamente, all'udienza del 17 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Anna
Zaccaria, sono comparsi: l'avv. Filomena Sigillino per l'attore , Parte_1 presente personalmente;
l'avv. AR Saponara per la convenuta Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti
[...] difensivi e chiedendone l'accoglimento. In particolare, l'avv. Sigillino ribadisce la fondatezza della domanda, come emerso a seguito dell'istruttoria orale e documentale.
L'avv. Saponara si riporta ai propri atti e in via preliminare chiede lo stralcio delle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 26.09.2025, perché eccedenti i limiti di contenuto e configurandosi quindi come memorie. Insiste sulle eccezioni preliminari e chiede il rigetto della domanda con condanna alle spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice decide come da sentenza che segue, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al N. 15 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti Maurizio Branchichella e Filomena Sigillino
ATTORE - OPPONENTE
contro pagina 1 di 7 (C.F. e P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Barbieri e Pier Giorgio Rebecchi
CONVENUTA - OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AR A. Saponara
ZA AM
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 597/2019 del Tribunale di Matera, con il quale è stato ingiunto il pagamento, a favore di Controparte_2 della somma di € 38.620,22 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), a titolo di corrispettivo della risoluzione del contratto di locazione finanziaria dell'autovettura
Porsche MA tg. FK188HE, conseguente al furto del veicolo verificatosi in data
06.05.2019. Ha chiesto preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa della
(ora al fine di essere Controparte_3 Controparte_1 manlevata e garantita, in virtù della polizza n. 30/153719273 che assicurava il veicolo contro il furto;
nel merito, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la condanna della Controparte_3 al pagamento del dovuto, oltre spese ed eventuali accessori, nonchè la condanna
[...] dell'opposta e/o della terza chiamata al pagamento delle spese processuali.
La causa è stata iscritta al n.r.g. 15/2020.
L'opposta costituendosi in giudizio, ha Controparte_2 contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto;
in via subordinata, ha chiesto la condanna di a Controparte_3 versare l'indennizzo direttamente a vinte le Controparte_2 spese.
Autorizzata la chiamata in causa della questa si è Controparte_3 costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda, per mancata preventiva attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
la nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo, ai sensi dell'art. 164 cpc, per mancanza pagina 2 di 7 assoluta dell'edictio actionis;
in subordine e nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 01.06.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e rinviando per la verifica all'udienza del 05.11.2021, rinviata d'ufficio al 22.02.2022.
Con separato atto di citazione notificato in data 08.11.2021, il sig. Parte_1 ha convenuto in giudizio la società chiedendone la condanna al Controparte_3 pagamento della somma di € 92.000,00 a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura Porsche MA tg. FK188HE, in virtù della polizza assicurativa n.
52962/30/153795027/1, oltre al risarcimento del danno a causa dell'inadempimento contrattuale da parte della compagnia assicuratrice e il risarcimento del danno ex art. 96 cpc, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa è stata iscritta al n. r.g. 2025/2021.
Si è costituita anche nel giudizio n. 2025/21 la soc. (ora Controparte_4 [...]
, la quale in via preliminare ha eccepito: l'inammissibilità e/o CP_5 improponibilità dell'azione promossa dal sig. per violazione del principio di Parte_1 infrazionabilità del credito;
la litispendenza della controversia iscritta al n. r.g.
2025/2021 con quella iscritta al n. r.g. 15/2020, riguardante i medesimi soggetti e avente ad oggetto la medesima causa petendi e parzialmente anche il medesimo petitum; la nullità dell'atto di citazione in ordine alla pretesa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale;
in subordine e nel merito ha contestato la domanda del sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum debeautur, contestando anche la Parte_1 richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc, nonché tutta la documentazione esibita a sostegno della sua pretesa risarcitoria.
Con sentenza non definitiva n. 330/2022 emessa il 22.04.2022 nella causa n. 15/2020 il
Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra Parte_1
e essendo intervenuto tra gli stessi un
[...] Controparte_6 accordo transattivo, e disposto la prosecuzione del giudizio tra il e la società Parte_1
All'udienza del 09.11.2022 il G.I. ha disposto la riunione del giudizio n. CP_3
2025/2021 a quello n. 15/2020, ex art. 274 c.p.c., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
pagina 3 di 7 Espletata l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda proposta dall'attore è infondata e deve essere rigettata.
Anche in tema di assicurazione, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato.
Qualora venga domandato l'adempimento di un contratto - nella fattispecie, quello di assicurazione - in caso di contestazione dell'oggetto di esso, spetta all'attore provare i fatti costituitivi della domanda di indennizzo e, specificamente, la verificazione del furto e delle circostanze della sua realizzazione.
Nella fattispecie in esame, non è contestata tra le parti l'esistenza di un rapporto assicurativo che ha tratto origine dalla stipula della polizza di assicurazione per i veicoli a motore relativa all'autovettura Porsche MA tg. FK188HE.
La compagnia assicurativa, invece, ha contestato il verificarsi dell'evento furto così come prospettato nella ricostruzione fornita dall'attore.
L'attore, infatti, ha affermato di aver parcheggiato l'auto in data 06.05.2019 alle ore
15.30, in Trani alla via G. Festa, e di aver riscontrato alle 17.30 che la macchina era stata rubata da ignoti, sicché immediatamente si recava presso gli uffici della Legione dei Carabinieri di Trani per denunciare l'avvenuto furto.
A supporto della domanda, l'attore ha allegato la denuncia presentata ai Carabinieri della Compagnia di Trani dal intorno alle ore 18:56 del 06.05.2019 e le Parte_1 dichiarazioni rese dai due testimoni e , escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 07.06.2023.
Ha inoltre allegato che in data 10.04.2021, è stato emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trani, provvedimento di archiviazione del procedimento penale R.G. N. 2019/5946, sorto a seguito della presentazione della predetta denuncia, per essere ignoti gli autori del reato di furto del predetto veicolo.
Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la mera denuncia di furto non può ritenersi sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio, non rivestendo alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese all'autorità. In particolare, ad avviso della pagina 4 di 7 Suprema Corte, la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, atteso che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 1935 del 10.2.2003).
Le deposizioni dei testi escussi non appaiono, di per sé, sufficienti a dimostrare l'accaduto, atteso che gli stessi hanno riferito de relato actoris su fatti e circostanze apprese dallo stesso soggetto che ha intentato la causa e, quindi, la loro testimonianza è sostanzialmente nulla in quanto verte sulla dichiarazione di una parte in causa e non sul fatto da accertare, per cui la loro deposizione non ha alcun valore probatorio (Cass. ordinanza n. 14030/2024).
Infatti, nessuno dei due testi era presente al momento in cui il si sarebbe Parte_1 recato sul posto in cui aveva parcheggiato la propria autovettura e non l'avrebbe reperita, ma tale circostanza gli sarebbe stata riferita dal stesso. Parte_1
La compagnia assicuratrice, da parte sua, ha prodotto certificazione relativa ai dati di registrazione del dispositivo satellitare GPS della società Controparte_7
installato sul veicolo in questione, relativo al giorno 06.05.2019, dal quale risulta
[...] che la predetta autovettura non è mai stata a Trani e che, invece, è stata spenta per l'ultima volta alle ore 13:04 sulla S.P. 231 in agro di Andria (BT), ovvero ad una distanza (calcolando il percorso più breve) di oltre 18 km dalla via Giuseppe Festa in
Trani in cui sarebbe avvenuto il presunto furto (v. doc. 9 fasc. parte convenuta).
La compagnia ha, inoltre, prodotto attestazione della sopra citata società
[...]
proprietaria del dispositivo, nella quale si afferma testualmente: Controparte_7
“dal 05/05/2019 ore 16:00:00 al 07/05/2019 ore 16:00:00 il dispositivo era regolarmente attivo e non erano rilevate anomalie di funzionamento. Per questo intervallo temporale non è stato quindi riscontrato alcun malfunzionamento o guasto del sistema di autodiagnosi del terminale o dal nostro centro servizi e pertanto i sistemi preposti alla rilevazione di eventi di crash e delle percorrenze del veicolo risultavano correttamente operanti” (v. doc. 8 fasc. parte convenuta).
L'art. 145 bis del Codice delle assicurazioni, inserito dall'art. 1 comma 20 della legge n.
124/2017, stabilisce riguardo al valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici, che quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto pagina 5 di 7 equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
Secondo tale disposizione, quindi, i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono piena prova, salvo che la controparte, contro la quale sono stati prodotti, non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera.
Nella fattispecie in esame, l'attore non ha fornito elementi idonei a dimostrare che il dispositivo satellitare installato sul veicolo Porsche MA tg. FK188HE non fosse correttamente funzionante.
Si consideri, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio secondo cui a fronte di documenti o altri mezzi istruttori dotati di pari valore probatorio, il giudice ha facoltà di dare credito a quelli che ritiene più convincenti, sicché, nel caso di specie, le risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo di proprietà dell'odierno attore appaiono dotate di maggiore affidabilità e valore probatorio rispetto alla deposizione testimoniale dei testi escussi in corso di causa.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi che, in ragione delle risultanze istruttorie e degli specifici elementi probatori offerti dalla compagnia convenuta, la sola prova testimoniale assunta in giudizio non sia idonea a confermare le modalità di accadimento dell'evento descritte nell'atto introduttivo in ordine ai tempi ed alle modalità del furto, sicchè non può essere riconosciuto all'attore il diritto a conseguire l'indennizzo previsto dalla polizza.
Per le medesime ragioni, non può essere riconosciuto all'attore il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a causa dell'inadempimento contrattuale della Controparte_1
In conclusione, le domande proposte da devono essere rigettate. Parte_1
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti, anche in applicazione del principio della ragione più liquida.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri contenuti nel D.M. n. 147/2022, tenuto conto pagina 6 di 7 dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, pronunciando non definitivamente nella causa su indicata così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 di lite pari a € 7.000,00 oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Matera il 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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