Sentenza 27 maggio 1982
Massime • 2
In tema di notificazione con consegna dell'atto a mano di persona qualificatasi addetta all'azienda - ed a maggior ragione allo studio - del destinatario, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla medesima all'ufficiale notificatore e da quest'ultimo riportate nella relata, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni (e la conseguente validità della notificazione) non possono essere contestate sulla sola base del difetto di un rapporto di lavoro subordinato, o comunque di una dipendenza, tra i predetto soggetti, essendo sufficiente, ai fini della ricorrenza dell'indicata qualità di "addetto", che il primo abbia ricevuto dal secondo (titolare dello studio o dell'azienda) l'incarico di rappresentarlo o sostituirlo nella gestione, anche se in via provvisoria, occasionale o precaria, e cioè che esista un rapporto tra consegnatario e destinatario idoneo a far presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo lo atto ricevuto. Ne' siffatta presunzione è superata dalla dichiarazione extraprocessuale di un privato che non presenti, neppure indirettamente, riferimenti obbiettivi di pari Rilevanza, neppure indirettamente, riferimenti obbiettivi di pari Rilevanza, come la dichiarazione rilasciata successivamente da un altro professionista, titolare di uno studio comune a quello del destinatario dell'atto, attestante che all'epoca della notificazione la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava alle sue esclusive dipendenze. ( V 594/82, mass n 418340 sulla prima parte; ( V 5159/81, mass n 415952 sulla prima parte; ( V 1404/81, mass n 412042; ( V 705/80, mass n 404140 sulla seconda parte).*
La notificazione di un atto - pure nell'ipotesi di elezione di domicilio in un determinato luogo, e segnatamente nello studio di un professionista - è valida, non potendo tale designazione topografica prevalere sull'elemento personale, anche se l'atto viene consegnato al procuratore legittimato a riceverlo in luogo diverso dal domicilio eletto. ( V 6281/79, mass n 403013; ( V 4026/75, mass n 378321; ( V 3569/72, mass n 361557).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/1982, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1982 |
Testo completo
La notificazione di un atto - pure nell'ipotesi di elezione di domicilio in un determinato luogo, e segnatamente nello studio di un professionista - è valida, non potendo tale designazione topografica prevalere sull'elemento personale, anche se l'atto viene consegnato al procuratore legittimato a riceverlo in luogo diverso dal domicilio eletto. ( V 6281/79, mass n 403013; ( V 4026/75, mass n 378321; ( V 3569/72, mass n 361557).*