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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 6126/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to BRUNACCINO FILIPPO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO;
Controparte_2
in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'avv. RAGANATI PASQUALE
[...]
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Conr ricorso del…. il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione alla intimazione di pagamento n. 071/2024/9018797321/000, notificata in data 23.04.2024 dall' Controparte_2
. che si impugna limitatamente alle pretese e alle sottostanti cartelle di pagamento: -
[...]
cartella di pagamento n. 071/2001/40003136616000 e ruolo sotteso, asseritamente notificata il
03.04.2014, relativa a contributi Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense” e “somme CP_1 aggiuntive” per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per un totale complessivo di euro 2.903,80 comprensivo di sanzioni, spese ed interessi;
- cartella di pagamento n. 071/2022/0172357850000 e ruolo sotteso, notificata il 18.01.2023, relativa a contributi Controparte_1
” e “somme ” per l'anno 2016, per un totale complessivo di euro
[...] Parte_2
1.547,58 comprensivo di sanzioni, spese ed interessi;
e la cartella di pagamento n. 071/2023/0012 066871000 e ruolo sotteso, notificata il 18.01.2023, relativa a Sanzioni Pecuniarie IVA, per l'anno
2017, per un totale complessivo di euro 139,54 comprensivo di sanzioni, spese ed interessi
Con i motivi di impugnazione il ricorrente lamentava la mancata notifica della prima cartella indicata e quindi la conseguente nullità della successiva intimazione;
eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale dei crediti maturati.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio le resistenti chiedevano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Cassa Forese spiegava inoltre domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento del ricorso nei confronti della CP_3
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Per quanto attiene alla prima cartella sottostante l'intimazione impugnata, nr
071/2001/40003136616000, costituendosi in giudizio le resistenti hanno allegato copia della Ricevuta
AR di comunicazione della stessa al ricorrente, con consegna il 22.4.2014 a mani della madre convivente.
La stessa cartella risulta poi compresa nell'AVA notificato il 18.10.2028, sempre a mani della madre convivente del ricorrente e del successivo AVA comunicato a mezzo PEC al ricorrente in data
28.3.2019.
Non risulta quindi maturato il termine di prescrizione, trattandosi di crediti maturati dal 2009 al 2012
Come noto la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla l. n. 335 del
1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla , Parte_3
per cui in tal caso il termine di prescrizione è decennale e si applica a tutti i contributi (ed alle sanzioni) per i quali non sia maturata la prescrizione quinquennale alla data di entrata in vigore della l.
n. 247 del 2012.
Quanto alle restanti cartelle indicate nella intimazione impugnata parte ricorrente non ha eccepito la mancata notifica delle stesse, ma nel corpo del ricorso si è limitato ad eccepire la prescrizione relativamente ad una cartella n rg 071/2024/9018797321/000 che non fa parte della intimazione impugnata
Il ricorso va quindi rigettato.
La domanda riconvenzionale risulta assorbita dalla pronuncia di rigetto
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate per ciascuno dei resistenti in complessivi euro 1450,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 10.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 6126/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to BRUNACCINO FILIPPO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO;
Controparte_2
in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'avv. RAGANATI PASQUALE
[...]
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Conr ricorso del…. il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione alla intimazione di pagamento n. 071/2024/9018797321/000, notificata in data 23.04.2024 dall' Controparte_2
. che si impugna limitatamente alle pretese e alle sottostanti cartelle di pagamento: -
[...]
cartella di pagamento n. 071/2001/40003136616000 e ruolo sotteso, asseritamente notificata il
03.04.2014, relativa a contributi Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense” e “somme CP_1 aggiuntive” per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per un totale complessivo di euro 2.903,80 comprensivo di sanzioni, spese ed interessi;
- cartella di pagamento n. 071/2022/0172357850000 e ruolo sotteso, notificata il 18.01.2023, relativa a contributi Controparte_1
” e “somme ” per l'anno 2016, per un totale complessivo di euro
[...] Parte_2
1.547,58 comprensivo di sanzioni, spese ed interessi;
e la cartella di pagamento n. 071/2023/0012 066871000 e ruolo sotteso, notificata il 18.01.2023, relativa a Sanzioni Pecuniarie IVA, per l'anno
2017, per un totale complessivo di euro 139,54 comprensivo di sanzioni, spese ed interessi
Con i motivi di impugnazione il ricorrente lamentava la mancata notifica della prima cartella indicata e quindi la conseguente nullità della successiva intimazione;
eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale dei crediti maturati.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio le resistenti chiedevano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Cassa Forese spiegava inoltre domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento del ricorso nei confronti della CP_3
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Per quanto attiene alla prima cartella sottostante l'intimazione impugnata, nr
071/2001/40003136616000, costituendosi in giudizio le resistenti hanno allegato copia della Ricevuta
AR di comunicazione della stessa al ricorrente, con consegna il 22.4.2014 a mani della madre convivente.
La stessa cartella risulta poi compresa nell'AVA notificato il 18.10.2028, sempre a mani della madre convivente del ricorrente e del successivo AVA comunicato a mezzo PEC al ricorrente in data
28.3.2019.
Non risulta quindi maturato il termine di prescrizione, trattandosi di crediti maturati dal 2009 al 2012
Come noto la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla l. n. 335 del
1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla , Parte_3
per cui in tal caso il termine di prescrizione è decennale e si applica a tutti i contributi (ed alle sanzioni) per i quali non sia maturata la prescrizione quinquennale alla data di entrata in vigore della l.
n. 247 del 2012.
Quanto alle restanti cartelle indicate nella intimazione impugnata parte ricorrente non ha eccepito la mancata notifica delle stesse, ma nel corpo del ricorso si è limitato ad eccepire la prescrizione relativamente ad una cartella n rg 071/2024/9018797321/000 che non fa parte della intimazione impugnata
Il ricorso va quindi rigettato.
La domanda riconvenzionale risulta assorbita dalla pronuncia di rigetto
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate per ciascuno dei resistenti in complessivi euro 1450,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 10.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo