Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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Sentenza 435/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 65 /2025 del Tribunale di Como iscritta al n. r.g.254/2025, estensore
Giudice Dr. Ortore, discussa all'udienza collegiale del 22 maggio
2025, promossa da
Parte_1 Parte_2
NAZ.LE ASSICURAZIONE (C.F.
), con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDA ITALO e P.IVA_1
dell'avv. , domiciliato in MILANO presso la sede dell'Avvocatura regionale INAIL Viale Mazzini 7
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10
Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
CASTRONOVO FRANCA MILENA e dell'avv. ZAMMITTI FABRIZIA , elettivamente domiciliato in VIALE VARESE, 83 22100 COMO presso il difensore avv. CASTRONOVO FRANCA MILENA
APPELLATO
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Illustrissima Corte di Appello di Milano – Pt_1
Giudice del Lavoro – in riforma della sentenza di primo grado, assolvere l' dalle domande avversarie siccome infondate. In caso Pt_1
di accoglimento del presente appello, compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PER Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Controparte_1
Sezione Lavoro, contrariis rejectis,rige�are l'avversa impugnazione per tu�e le ragioni esposte nella presente memoria e per l'effe�o confermare integralmente la sentenza n. 65 / 2025 Tribunale del
Lavoro di Como con il rige�o di tu�e le domande dell'appellante. Con vittoria di spese anche del secondo grado da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art 93 cpc che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito gli onorari.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda con cui ha CP_1
chiesto la concessione della rendita vitalizia in quanto vedova di dipendente comunale, deceduto il 23 11 2020 per CO, Persona_1
chiedendo dichiararsi la natura professionale della malattia .
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E' stata espletata CTU e prova orale. Si è appurato che il
[...]
è avvenuto presumibilmente tra il 12 ed il 27 ottobre Parte_3
2020, che lo stesso lavorava in front office, che in ufficio erano state prese tutte le misure di legge , comprese l'installazione di uno schermo di plexigas, per la prevenzione;
che l'accesso dell'utenza era stato regolamentato in modo da ridurre il numero delle persone presenti in ufficio.
Il primo Giudice ha osservato che, in ambiente chiuso, i dispositivi di sicurezza non necessariamente riducono a 0 il rischio di contagio ,come confermato anche in CTU. D'altra parte, non erano emersi probabili altri luoghi di contagio. Il non frequentava Per_1
altri ambienti oltre a quello lavorativo , evitava luoghi affollati,
e usava i mezzi propri per andare al lavoro. Il primo Giudice ha richiamato la circolare 13/2020 e ha ritenuto che Pt_1
l'impossibilità di accertare con “ certezza assoluta” il contagio in ufficio nulla toglieva alla relativa presunzione, che ha ritenuto applicabile.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si illustrano Pt_1
resiste difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato e va accolto.
L'appellante, dopo una ricostruzione teorica delle linee guida dettate per il riconoscimento del nesso eziologico tra insorgenza dell'infezione CO e attività lavorativa, esclusa la appartenenza di alle categorie di personale per le quali è stata stabilita Per_1
una presunzione ex lege, contesta l'iter logico seguito dal primo
Giudice, ritenuta incoerente anche con le conclusioni del CTU.
Questi, secondo la lettura dell'appellant, avrebbe escluso la pagina 3 di 10 pell sussistenza del nesso eziologico. Nega che sarebbe stato onere Pt_1
provare luogo e ora dell'infezione COVID.
Ripercorre poi le osservazioni formulate dal CTP in sede di consulenza tecnica e rammenta i principi giurisprudenziali cui l'interprete deve rifarsi in materia di infermità di multieziologia . Nega quindi che sia stato accertato con sufficiente grado di probabilità il nesso tra ambiente di lavoro e patologia, secondo i principi di cui all'art 41 cp. Nel caso di specie, afferma, il CTU ha concluso che il poteva aver contratto la malattia sia Per_1
in ambito professionale sia in ambito extralavorativo.
Gli assunti su cui basa le proprie doglianze non sono corretti. Pt_1
Non è, invero, corretta la lettura della CTU e la ricostruzione delle conseguenze derivanti dalle risultanze delle prove testi.
Intanto occorre ricordare che il CO non è, tecnicamente, una patologia a multieziologia;
semmai si tratta di patologia ad eziologia unica, nel senso che deriva da unico virus. Trattandosi di virus a trasmissione aerea, ossia trasmesso essenzialmente dalle persone infette o dagli oggetti da queste toccati, l'elemento da individuare nel caso di specie è la fonte di contagio, per stabilire se essa ha operato in ambito lavorativo o extralavorativo.
Poiché non è tecnicamente possibile, nella maggior parte dei casi, individuare il momento specifico del contagio e/o il veicolo dello stesso , e poiché si opera in punto di individuazione del nesso di causalità civilistico,occorre dare applicazione al principio del c.d più probabile che non. Vale a dire, occorre individuare, tra le varie tesi astrattamente proponibili, quella che appare maggiormente probabile rispetto a quella/quelle secondarie. Tale tesi, una volta individuata, deve ritenersi provata.
Se, ipoteticamente, vi sono più cause idonee a determinare l'evento e quindi, in questo caso, più ipotetiche fonti di contagio, il pagina 4 di 10 pell
Giudice è tenuto ad eliminare quella meno probabile sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti derivanti dagli elementi di prova raccolti. Gli elementi posti alla base degli indizi non devono essere ipotetici, ma in grado di spiegare il fatto con maggiore probabilità
( cfr Cass 10978/2023), anche mediante ricorso alle presunzioni.
Occorre quindi in primo luogo esaminare le risultanze istruttorie di primo grado.
LA CTU ha collocato indicativamente il momento del contagio nei 15 giorni antecedenti l'esordio della malattia, manifestatasi in pieno il 29 ottobre 2020, il giorno prima del ricovero, ma preceduta da sintomatologia rilevante nei giorni precedenti. Il CTU ha concluso che, trattandosi di virus trasmissibile per via aerea, visto che all'epoca il virus attraversava una fase di enorme virulenza,che tra le attività del era presente quella di front office, è Per_1
possibile la “ semplice presunzione “ di contagio in ambiente di lavoro. Quindi, conclude “ appare valido il nesso causale”.
Aggiunge poi, per “ onestà intellettuale”, che vi era analoga possibilità di contagio in ambiente extralavorativo, e giustifica tale affermazione con la non credibilità di quanto dichiarato dalla vedova , e cioè che il defunto non fosse venuto a contatto con altre persone, non potendosi escludere che avesse effettuato passeggiate, o fosse andato a fare la spesa, nella domenica e nei due giorni di ferie di cui aveva goduto durante il periodo di presumibile contagio.
Tale ultima affermazione appartiene al campo dell'ipotetico, e pertanto non se ne può tener conto. Va invece valutata la risultanza della prova orale;
sostanzialmente infatti il CTU ha rimesso l'accertamento concreto della possibilità teorica di contagio in ambito lavorativo al Giudice.
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All'udienza del 4 giugno 2024 sono stati ascoltati i testi
[...]
, Sindaco del Comune dove prestava la sua attività , Tes_1 Per_1
ed il cognato del . Parte_4
Il Sindaco ha confermato che lavorava costantemente in front Per_1
office e a contatto col pubblico. Si è quindi appurato che il contatto con il pubblico non era una delle mansioni di ma Per_1
esauriva proprio la prestazione lavorativa che era chiamato a rendere.
Il Sindaco ha confermato che a tutti i dipendenti, compreso Per_1
erano stati dati dei dispositivi di sicurezza. Tuttavia, come osserva giustamente il primo Giudice, l'uso dei dispositivi riduce il rischio, ma non lo azzera – considerazione , quest'ultima, che vale per qualsiasi altro contatto in ambiente non lavorativo.
Il Sindaco ha riferito che, da ottobre 2020, si era adottata una misura di contenimento delle presenze in ufficio, mediante la predisposizione di un sistema di appuntamenti. Si conferma quindi attività in presenza , regolamentata in modo da ridurre al minimo possibile il rischio di contatti, pur sempre presente. Però si registra un contrasto. Il Sindaco ha riferito che le nuove misure erano entrate in vigore a ottobre, ma non precisa da quando, CP_1
teste ha invece affermato di ricordare che erano operative da novembre.
Il Sindaco ha confermato anche che uno dei compiti di era Per_1
presenziare alle sedute del Consiglio Comunale, anche se non ricordava se, dall'estate 2020, si fossero fatte sedute in presenza.
In sede di CTU la vedova aveva documentato almeno una seduta, datata
7 ottobre 2020. Quindi risulta che le sedute avvenivano in presenza, che almeno una era stata fatta ad ottobre, anche se non nel periodo di presumibile contagio del , ma comunque a ridosso dello stesso Per_1
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– si rammenta, come ricorda lo stesso CTU, che la stima del periodo di contagio sconta diverse variabili.
I dipendenti, compreso , non godevano di pausa pranzo. Restavano Per_1
in ufficio per tutto il tempo dell'orario lavorativo. Esclusa quindi la possibilità di contagio in orario di pausa pranzo.
Sia il Sindaco che sono concordi nell'affermare che CP_1 Per_1
non usava mezzi pubblici per spostarsi;
anche per andare al lavoro usava lo scooter.
Seguono poi due circostanze che il Collegio ritiene di estrema rilevanza.
testimonia che i familiari conviventi di si sono CP_1 Per_1
ammalati di CO , ma dopo che il loro congiunto aveva manifestato la malattia . Il che esclude ragionevolmente che egli possa aver contratto la malattia dalla moglie o dal figlio. Semmai, è stato a portare il virus tra i familiari. Per_1
E' escluso quindi il contagio in ambito familiare.
Si rammenta che sempre conferma che faceva una vita CP_1 Per_1
ritirata, nel senso che evitava i luoghi affollati e che la sua attività extra lavoro era rappresentata, in quel periodo, da passeggiate in montagna.
La seconda circostanza emerge dalla testimonianza del Sindaco, secondo cui vi sono stati casi di contagio tra i dipendenti comunali, anche se non riesce a ricordare il periodo esatto.
E' quindi provata la circolazione del virus in ambiente lavorativo.
Emerge quindi un quadro fattuale in cui il osservava una vita Per_1
estremamente ritirata , che aveva ridotto al minimo, anzi praticamente azzerato, i contatti esterni, esclusi quelli familiari, che era talmente cauto da non usare i mezzi pubblici per spostarsi,
pagina 7 di 10 pell che è stato il primo della famiglia ad ammalarsi, che altri colleghi sono caduti vittime del virus.
Quest'ultima è la circostanza che il Collegio intende valorizzare per individuare la tesi più probabile, in quanto prova che, se è vero, in generale, che il virus circolava ovunque, è però concretamente provato che si trovava specificatamente tra le mura del Comune dove lavorava. Per_1
Utilizzare il materiale probatorio così riassunto richiede il ricorso all'istituto della presunzione.
Ai sensi dell'art 2727 cc, le presunzioni sono le conseguenze che il
Giudice o la legge trae da fatto noto per risalire a fatto ignoto.
La presente fattispecie è caratterizzata dalla presenza di fatti notori, di fatti noti e di fatti provati.
I fatti notori sono: le modalità di trasmissione del virus;
la possibilità che il virus sia trasmesso anche da persone senza sintomi e quindi non necessariamente riconosciute come malate e infette;
la variabilità soggettiva delle persone al virus e la diversa durata dei periodi di contagio.
Fatti noti sono che ha contratto il virus, lo ha contratto nel Per_1
periodo di lavoro , ed è deceduto a causa del virus. Fatto sia noto che notorio è l'altissima circolazione in Lombardia, nel periodo indicato, del virus.
Altissima circolazione comporta elevato livello di rischio di imbattersi in un contagiato, più o meno sintomatico. Il luogo ove, secondo le testimonianze, era maggiore il pericolo per di Per_1
incontrare contagiati era l'ufficio.
Fatti provati sono che non aveva praticamente contatti con Per_1
altri che non fossero i familiari e gli utenti dell'ufficio; che familiari si sono ammalati dopo di lui;
che casi di contagio si sono pagina 8 di 10 pell verificati tra i dipendenti del Comune colleghi di Il Sindaco Per_1
non ricorda le date esatte, ma non esclude categoricamente, appunto per questo, che i periodi in cui i dipendenti si sono ammalati possano coincidere con quelli di presunto contagio di Per_1
Ciò consente di concludere che è stato esposto ad un rischio Per_1
certo di contagio per 8 ore al giorno durante tutto il mese di ottobre e che nel luogo di lavoro, dove appunto si trovava per 8 ore al giorno, si sono verificati contagi.
Certamente, è possibile che egli, in tesi, sia stato esposto anche ad altre occasioni di contagio nello svolgimento di attività extralavorative. Tuttavia, dalle risultanze delle prove orali queste occasioni di contagio non risultano;
anzi, risulta il contrario.
Si tratterebbe quindi di circostanze “ ipotetiche”, cioè possibili solo in astratto, come tali non suscettibili di essere prese in considerazione a fronte della maggiore probabilità del contagio in ufficio, dove, è provato, vi sono stati casi di colleghi ammalati.
Visto il complesso delle risultanze acquisite, si ritiene “ più probabile che non “ che si sia contagiato in ambiente Per_1
lavorativo, piuttosto che in ambiente non lavorativo, e che la sua malattia sia stata originata “molto più probabilmente” dall'attività di Assistente amministrativo servizi al cittadino addetto a front office.
Il nesso eziologico è quindi correttamente accertato e la sentenza va confermata .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico di . Se ne dispone la distrazione a favore Pt_1
del legale dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che nel dispositivo viene indicata la soccombenza a carico di e non di per errore di trascrizione CP_2 Pt_1
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PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Como
n 65/2025 .
Condanna alla refusione delle spese del grado che liquida in CP_2
euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge , disponendone la distrazione in favore del legale dell'appellata dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 22 maggio 2025
Il GA relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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