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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3594/23 R.G.
tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Putignano come da Parte_1 procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
- in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato come da procura generale alle liti indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di lavorare sin dal 2001 come autista di scuolabus per la Lupiae Servizi s.r.l.; di essersi trovato esposto, a causa della lunga permanenza a bordo di automezzi dal lunedì al venerdì per sette ore al giorno, a vibrazioni comportanti sollecitazioni biomeccaniche;
di aver contratto le patologie indicate in atti (spondilodiscoartrosi lombo- sacrale con ernie discali multiple) ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale delle CP_1 patologie denunciate e concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs.n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
"tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari
o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. (( Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ad oggetto l'accertamento della natura professionale delle malattie denunciate all' in data 01.12.2020, asseritamente contratte dall'assicurato nell'esercizio dell'attività CP_1 lavorativa di autista di scuolabus.
Espletata CTU medico-legale, il dott. ha ricostruito il quadro patologico che caratterizza il Persona_1 ricorrente e riferito che le patologie dalle quali egli risulta affetto (Spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple) non possono considerarsi contratte a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 21.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell , in CP_1 presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3594/23 R.G.
tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Putignano come da Parte_1 procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
- in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato come da procura generale alle liti indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di lavorare sin dal 2001 come autista di scuolabus per la Lupiae Servizi s.r.l.; di essersi trovato esposto, a causa della lunga permanenza a bordo di automezzi dal lunedì al venerdì per sette ore al giorno, a vibrazioni comportanti sollecitazioni biomeccaniche;
di aver contratto le patologie indicate in atti (spondilodiscoartrosi lombo- sacrale con ernie discali multiple) ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale delle CP_1 patologie denunciate e concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs.n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
"tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari
o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. (( Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ad oggetto l'accertamento della natura professionale delle malattie denunciate all' in data 01.12.2020, asseritamente contratte dall'assicurato nell'esercizio dell'attività CP_1 lavorativa di autista di scuolabus.
Espletata CTU medico-legale, il dott. ha ricostruito il quadro patologico che caratterizza il Persona_1 ricorrente e riferito che le patologie dalle quali egli risulta affetto (Spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple) non possono considerarsi contratte a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 21.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell , in CP_1 presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)