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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2994/2023
Il giorno 17/07/2025, nella causa iscritta al n RG 2994 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2994/2023 promossa da:
LIQ. GIUDIZIALE N. 10/2022 - Parte_1
), in persona del Curatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CESI 72 00193 ROMA ITALIA con l'avv.
BONACCORSI DI PATTI DOMENICO , dal quale rappresentato e C.F._1 difeso giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
- Controparte_1 [...]
) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 2.11.2023, la Liquidazione giudiziale n.
10/2022 e ha agito in giudizio al fine di Parte_1 Parte_1 ottenere il riscatto della polizza n. 0808230000040 rilasciata da Zurich Investments Life s.p.a. in
2 di 4 favore di e trasferita in capo a Parte_1 Controparte_3
, avente ad oggetto il Piano pensionistico Individuale denominato
[...]
ViPensiono del valore di € 7.957,21 alla data del 2.2.2023.
A fondamento della domanda, ha dedotto che il riscatto deve ritenersi quale effetto legale dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico dell'aderente al Fondo.
La compagnia assicurativa convenuta è rimasta contumace e la causa, di natura documentale,
è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
2. La domanda è infondata.
Il Curatore ha invocato il diritto della procedura al riscatto della polizza previdenziale a suo tempo stipulata da in bonis, che deve ritenersi finalizzata a costituire una pensione Parte_1 di anzianità integrativa.
È dunque applicabile al caso di specie l'art. 11 del d.lgs. 252/2005, il quale al comma 10 stabilisce che: “Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni
a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità”.
Da tale disposizione si ricava il principio di impignorabilità del capitale maturato nei fondi pensione durante la fase di accumulo, cioè per il tempo intercorrente tra l'apertura del fondo e il riscatto del beneficiario, mentre solo al momento del riscatto (per raggiungimento dell'età pensionistica o in presenza delle altre condizioni previste dalla legge), l'importo corrispondente all'accredito sino a quel momento maturato potrà essere pignorato nei limiti di 1/5 dell'importo complessivamente percepito (art. 545 comma 7 c.p.c.).
Orbene, nel caso di specie la Curatela non ha allegato né tantomeno dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del riscatto (raggiungimento dell'età pensionistica o altro) non potendo ritenersi che l'intervenuto fallimento (liquidazione giudiziale) del beneficiario determini di per sé lo scioglimento del contratto assicurativo.
3 di 4 Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le "somme dovute", di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 cod. civ. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era "in bonis", non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, primo comma, n. 5 legge fall.
(oggi art. 146 c.c.i.i.), considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento (Cass. Sez. Un., n. 8271 del 31/03/2008).
Ne deriva il rigetto del ricorso.
3. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della compagnia convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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