Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6527/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE
…………………………. MOBILI, pendente TRA
, in persona dell'omonimo titolare Parte_1 Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_1 corrente in Capaccio Paestum (SA) alla Loc. Scalo Viale della Repubblica Mercato Ortofrutticolo Stand n. 25 (P. Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Carmine Francia ( e presso lo studio del medesimo CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Capaccio Paestum (SA) alla Via S. D'Acquisto n. 7, giusta procura in atti APPELLANTE E (Part. I.V.A.: ) in liquidazione, Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t. Sig. nato in [...] Controparte_1
OR (SA) il 26/11/1962, domiciliato per la carica nella sede della Società in San TI OR (SA) alla Via Vetice n. 78 ed elettivamente in GR (SA) alla via Messina n. 6, nello studio dell'Avv. Antonio Pentangelo (C.F.: C.F._3
) dal quale la Società stessa è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale
[...] in atti APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente, , in qualità di titolare della Parte_1 omonima ditta individuale, impugnava la sentenza n. 3311/2018, depositata in data 19/4/2018 dal Giudice di Pace di Sarno che rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2016 del 14/1/2016. Parte appellante premetteva quanto segue: con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 30/12/2015, la premesso Controparte_1
N.R.G. 6527/2018- G.M. 1 Controparte_2
in accoglimento della domanda monitoria, il G.d.P., con Decreto Ingiuntivo n. 10/2016, ingiungeva alla odierna appellante il pagamento della somma di € 3.527,36, oltre interessi legali dal 28.12.2015 e spese di procedura per € 350,00, oltre accessori;
detto decreto ingiuntivo veniva spedito per la notifica in data 07/03/2016; con atto di citazione tempestivamente notificato in data 15/04/2016, la proponeva articolata opposizione avverso il precisato Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10/2016 (225/15 R.G.), impugnando estensivamente il contenuto del presupposto ricorso e della spiegata domanda, in uno alla esibita documentazione, in quanto destituiti di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto;
in particolare, precisata la natura del rapporto intercorrente tra le parti, in nessun modo riconducibile alla Compravendita, quanto piuttosto alla Commissione ex art. 1731 e ss c.c., eccepiva l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e, nel merito, la assoluta infondatezza della domanda con riferimento a ciascuna delle fatture poste a fondamento del ricorso;
la causa, iscritta al n. 390/16 R.G., veniva assegnata al Giudice di Pace avv. provvedeva a costituirsi nel Controparte_3 precisato giudizio la società opposta, la quale, con comparsa depositata in data 26/7/2016 in occasione della prima udienza, non solo ammetteva la reale natura del rapporto intercorso tra le parti in causa, riconducibile come detto al contratto di Commissione e non di Compravendita, ma riconosceva la consuetudine, nel corso del medesimo, di effettuare pagamenti in contanti, concludendo, però, per il rigetto dell'opposizione affermandone l'infondatezza; alla prima udienza del 26/7/2016, il G.d.P. si riservava di decidere sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dalla parte opposta;
a scioglimento della precitata riserva, con ordinanza in pari data il primo giudice, considerato tra l'altro che l'asserito creditore non aveva fornito piena prova del credito, rigettava l'istanza e rinviava, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., alla successiva udienza del 27/9/2016; in quest'ultima sede, l'odierna appellante, in via istruttoria, deferiva interrogatorio formale, articolava prova per testi ed allegava ulteriore documentazione;
richiedeva, altresì, il differimento nello stato della lite attesa la mancata comunicazione all'opposta dell'ordinanza innanzi precisata;
alla successiva udienza del 18/10/2016, parte opponente si riportava alle proprie richieste istruttorie già formulate alla precedente udienza e parte opposta articolava, a sua volta, prova per testi;
riservatasi qualsiasi decisione in merito, con termine di giorni 7 per note, il Giudice di Pace con Ordinanza in data 08/11/2016, ritenute già provate documentalmente le circostanze dedotte, respingeva le richieste di prova costituenda e rinviava per conclusioni e discussione all'udienza del 20/12/2016; in occasione di siffatta udienza, l'odierna appellante concludeva riportandosi a tutti gli scritti difensivi già versati in atti ed alle richieste ivi formulate con riguardo anche alle istanze in via istruttoria avanzate nel corso del giudizio, chiedendone l'integrale accoglimento;
N.R.G. 6527/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 controparte, invece, si limitava a concludere per il rigetto della opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della minore somma indicata e precisata nelle note conclusionali che contestualmente allegava;
il G.d.P., preso atto, assegnava la causa a sentenza;
la causa veniva, quindi, decisa con l'impugnata sentenza, con la quale il giudicante, con motivazione solo apparente e comunque illogica, rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 600,00, oltre accessori come per legge;
detta sentenza giammai è stata comunicata dalla Cancelleria all'appellante, atteso che, come risulta dalla nota di “asserita” trasmissione a mezzo fax, detta trasmissione non andava a buon fine, anche perché inoltrata a numero di fax non appartenente al difensore;
la singolarità della precisata circostanza, che non ha indotto essa cancelleria ad effettuare nuovamente la comunicazione, valutata unitamente alle ulteriori costituite dall'avvenuta trasmissione delle Ordinanze rese nel corso del giudizio al numero di fax corretto nonché la mancata messa in esecuzione del titolo, per legge immediatamente esecutivo, sino quasi allo spirare del termine per proporre appello e, quindi, al passaggio in giudicato della sentenza, hanno indotto la odierna appellante ad inoltrare denuncia alla competente Procura della Repubblica. Parte appellante eccepiva l'erronea qualificazione, ad opera del primo giudice del rapporto giuridico intercorso tra le parti;
l'erronea applicazione dell'art 2967 c.c. con conseguente erroneo accertamento della sussistenza del credito di parte opposta;
la mancata ammissione dei mezzi istruttori in spregio delle risultanze processuali e delle stesse ammissioni di parte opposta circa la consuetudine di rimesse in contanti, oltre che con assegni e/o bonifici. In particolare, con riguardo all'erronea qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, il primo giudice aveva erroneamente ritenuto di trovarsi al cospetto di un mero contratto di compravendita, laddove il rapporto de quo si caratterizzava inequivocabilmente quale Commissione ex art. 1731 c.c., omettendo il primo giudice di considerare che la titolare del posteggio contrassegnato con il n. 25 Parte_1 all'interno del Mercato Ortofrutticolo gestito dal Parte_2
, svolgeva la propria attività nel rispetto ed in conformità di quanto previsto
[...] dal Regolamento per il funzionamento del Mercato. Precisava che nello specifico, essa svolge l'attività di commissionaria nella cd. “vendita per conto” ex art. 39 del citato Regolamento, in virtù della quale i produttori o commercianti di prodotti ortofrutticoli effettuano la spedizione in “Conto Commissione” al Commissionario, tanto affinché quest'ultimo ne procuri la vendita a terzi;
per detta attività il Commissionario incamera una provvigione pari al 10% (Cfr, in tal senso, Regolamento cit.). Precisava che, pertanto, il Commissionario non si rende immediatamente acquirente della merce speditagli, ma, solo dopo averla venduta a terzi, diviene acquirente esclusivamente della merce (tutta o in parte) di cui ha procurato la vendita a terzi e sul cui corrispettivo incamera la provvigione. Per tali motivi, al momento della spedizione il produttore o commerciante emette “documento di trasporto” per la merce spedita in conto commissione;
poiché non v'è alcuna garanzia di vendita di tutta la merce
N.R.G. 6527/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 conferita dal produttore o commerciante, il Commissionario provvede successivamente ad emettere, a seconda dell'esito delle trattative con gli acquirenti e dello stato di conservazione, nelle more, della merce: 1) una nota di vendita, quanto alla merce effettivamente alienata a terzi (nella quale espressamente si legge: “Vi rimettiamo nota di vendita dei sottoelencati prodotti ortofrutticoli venduti per Vs. ordine e conto. Restiamo in attesa di Vs. regolare fattura”); 2) ovvero una nota di reso a fornitore, per la merce per la quale, viceversa, la vendita a terzi non si è concretizzata;
3) ovvero una nota di macerazione per la merce invenduta ed il cui stato di conservazione (dopo la sosta nel posteggio e la mancata vendita) impone al di Parte_2 disporne la distruzione poiché non più commerciabile. Alla luce di siffatte modalità di svolgimento del rapporto, il produttore o commerciante provvede ad emettere “fattura differita” esclusivamente per la merce sub 1) previo ricevimento della “nota di vendita” della merce della quale il Commissionario ha effettivamente procurato la vendita a terzi. Secondo parte appellante l'erronea qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti emergerebbe anche dalla comparsa di costituzione e risposta in cui l'opposta ammette la effettiva natura del rapporto intercorso tra le parti. Il primo giudice, ritenuto di trovarsi al cospetto di mero rapporto di compravendita, aveva completamente omesso di considerare le seguenti circostanze: il rapporto tra le parti risale all'anno 2008 e si è protratto sino all'anno 2011, allorquando i rapporti tra le parti si sono incrinati;
durante tali anni, il pagamento della merce conferita dalla ed effettivamente venduta a terzi da parte del odierno CP_1 Parte_3 appellante, è stato sempre da quest'ultimo effettuato sia in contanti, sia a mezzo assegno o bonifico bancario ovvero con modalità miste (parte in contanti e parte per il canale bancario) a seconda della propria disponibilità di liquidi. Tanto si è verificato sia con riferimento agli anni 2008-2010, non oggetto del presente contenzioso e nel corso dei quali, ad esempio, le fatture nn. 295/2008, 227/2009 e 262/2010 sono state regolate per contanti;
sia con riferimento all'anno 2011, alla cui epoca risalgono le fatture poste da controparte a fondamento della domanda. Siffatte modalità di pagamento sono state confermate dalla stessa controparte. Alla luce delle precisate modalità di svolgimento del rapporto, la merce effettivamente venduta a terzi dal Commissionario opponente, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di Pace, è stata sempre e puntualmente pagata. In particolare, quanto alle fatture poste a base dell'originario ricorso: con riferimento alla fattura n. 159/2011, la onferiva come da Documento CP_1 Parte_4 di Trasporto n. 1297 del 14.5.2011; di detta merce, la riusciva a Parte_3 vendere esclusivamente i peperoni, per un equivalente di € 135,51, giusta “nota di vendita” n. 44/2011 che provvedeva a saldare immediatamente per contanti;
la residua merce (aglio) non veniva venduta, ragione per la quale la Commissionaria la restituiva al conferente, giusta “nota di reso” n. 10/2011. Risulta quindi evidente che l'opponente non doveva e non deve corrispondere l'intero importo della fattura N. 159/2011, indebitamente emessa dalla C.O.S.V., ma esclusivamente l'equivalente della merce effettivamente venduta a terzi per € 135,51, come precisato pagato per contanti, giusta
N.R.G. 6527/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 le risultanze della precisata nota di vendita (giammai contestata da controparte, neppure nel corso del giudizio di primo grado); con riferimento alla fattura n. 195/2011, la conferiva una serie di prodotti (aglio, zucca, peperoni, CP_1 melanzane, ecc.) come da Documenti di Trasporto nn. 1216 del 5.5.2011, 1442 del 4.6.2011, 1471 del 8.6.2011 e 1558 del 20.6.2011. La riusciva a vendere Parte_3 tutta la predetta merce, per un equivalente di € 4.139,72, giusta “nota di vendita” n. 58/2011, in seguito alla quale veniva emessa dalla la precisata fattura, che è CP_1 stata integralmente pagata mediante acconti in contanti per € 1.950,00 e saldo a mezzo assegno bancario per € 2.193,00. Il pagamento di tutto o parte della merce per contanti, oltre che dalla abituale prassi del rapporto intercorso tra le parti, trova puntuale conferma sia in quanto espressamente riportato nella precisata nota di vendita (anch'essa giammai contestata da controparte nel corso del giudizio di primo grado), sia nel “singolare” importo dell'assegno; è evidente che se si fosse trattato di un pagamento in acconto (come falsamente affermato da controparte) lo stesso sarebbe risultato di cifra tonda, ad esempio € 2.000,00, e non certamente per € 2.193,00, che ha senso e si giustifica solo con riferimento all'esigenza di provvedere, a fronte degli acconti in contanti già corrisposti (per loro natura variabili a seconda delle disponibilità liquide del frangente), al pagamento del saldo della merce. Di siffatte incontestate circostanze il Giudice di Pace non ha tenuto conto alcuno, limitandosi a rilevare che agli atti del giudizio non vi erano ricevute. Peraltro, e con riferimento alle richiamate fatture, il G.d.P. ha pure erroneamente respinto la richiesta di prova testimoniale articolata dalla odierna appellante (sol perché ritenuta superflua poiché relativa a circostanze documentalmente provate), sebbene ampiamente ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2721, comma II, e 2726 c.c., atteso che, da un lato, il contratto di Commissione non necessita di prova scritta, e dall'altro, delle ammissioni di controparte. Detta richiesta istruttoria, veniva reiterata in sede di appello. Con riferimento alla fattura n. 227/2011, la conferiva esclusivamente zucca per CP_1 quasi 30 quintali come da Documenti di Trasporto nn. 1643 del 1.7.2011, 1703 del 9.7.2011 e 1726 del 12.7.2011; di detto enorme quantitativo di zucche, la riusciva a vendere all'incirca la metà, per un equivalente di € 597,28, Parte_3 giusta “nota di vendita” n. 83/2011 che provvedeva a saldare a mezzo assegno bancario di pari importo;
la residua partita di zucche in questione non veniva venduta ma, al contrario, di esse la Direzione del , a Parte_2 seguito di controlli ispettivi, con provvedimento prot. 00862 del 15.9.2011, accertatane la non ammissibilità alla commercializzazione, ne disponeva l'immediato ritiro dalla vendita ed avvio alla macerazione;
conseguentemente, la Controparte_4 emetteva “nota di macerazione” n. 11/2011. Parte_1
Risultava, quindi, di ogni evidenza come la pretesa della ricorrente di vedersi pagata integralmente la fattura n. 227/2011 si rappresentasse priva di ogni senso ed infondata, atteso che oltre la metà della merce conferita non veniva dalla Commissionaria venduta a terzi ma avviata alla macerazione poiché ormai inidonea alla commercializzazione. Trattasi di provvedimento assunto dalla Direzione del , rispetto al quale, Parte_2
N.R.G. 6527/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 diversamente da quanto ritenuto dal G.d.P., la odierna appellante nulla poteva eccepire né era tenuta a comunicare alcunché. L'avvenuta macerazione è stata anche comunicata e la pienamente a conoscenza dell'appartenenza della CP_1 Parte_1
al citato e, quindi, della sottoposizione alle relative regole e
[...] Parte_2 prescrizioni, non ricevendo per detta parte di merce alcuna “Nota di vendita” era, per contro, perfettamente a conoscenza della circostanza che non era stata ceduta a terzi dalla Commissionaria e che, stante il tempo trascorso, ormai non era più idonea alla commercializzazione. La mancata vendita a terzi, quindi, non risultava in alcun modo imputabile alla odierna appellante, tanto per cause di forza maggiore, con la conseguenza che nulla era dovuto alla per la merce non venduta a terzi. In questa circostanza i rapporti tra le parti CP_1 si sono incrinati, a fronte della pervicace pretesa della originaria ricorrente di vedersi pagata dalla Commissionaria non solo la merce venduta a terzi, ma anche quella invenduta ed avviata alla macerazione. L'odierna appellante, peraltro, nell'immediatezza del fatto, ha reiteratamente comunicato telefonicamente alla la disposta macerazione e, CP_1 successivamente, ha contestato la richiesta di pagamento dell'intero importo della fattura n. 227/11, dapprima telefonicamente e, successivamente, per iscritto a mezzo lettera raccomandata n. 14352081938 del 27/2/2012. Peraltro, con detta nota raccomandata l'odierna appellante ribadiva in chiusura che a quella data “…lo scrivente nulla più vi deve per i pregressi rapporti commerciali”. La non impugnava né contestava in alcun modo il contenuto della CP_1 richiamata lettera raccomandata, che sottolineava anche la pregressa comunicazione telefonica della disposta macerazione (anzi, nel corso del giudizio di primo grado, addirittura ne riconosceva l'esistenza), limitandosi dopo qualche giorno a minacciare telefonicamente il sig. nei seguenti termini: “se non paghi tutta la fattura, ti faccio Pt_1 cacciare quello e altro”. Solo dopo quasi 5 anni, improvvisamente, si è ricordata del presunto credito ed ha agito in monitorio Neppure di tali circostanze il G.d.P. ha tenuto il benché minimo conto, limitandosi ad affermare la inesistenza di comunicazioni inerenti la disposta macerazione, comunicazioni che, come già sottolineato, nel caso di specie non solo non erano necessarie ma, al contrario, erano state pur tuttavia effettuate. La domanda di pagamento per la quale si era ottenuta ingiunzione di pagamento era, quindi, manifestamente temeraria ed infondata, ragione per la quale il decreto ingiuntivo n. 10/2016 andava revocato e dichiarato improduttivo di qualsiasi effetto, con conseguente condanna della al pagamento delle spese di lite ed al CP_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. La , dunque concludeva chiedendo: Voglia l'On.le Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore, contrariis reiectis, per i motivi esposti, previa acquisizione del fascicolo processuale di primo grado ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: --- in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova articolati nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 27.9.2016; --- nel merito, accertare che l'odierna appellante nulla deve alla temeraria orginaria ricorrente in virtù degli
N.R.G. 6527/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 intercorsi rapporti commerciali e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto n. 10/2016 del Giudice di Pace di Sarno;
--- condannarsi la al risarcimento dei danni in favore della appellante ex art. 96 c.p.c., per aver agito in CP_1 giudizio con mala fede o colpa gravissima, e, per l'effetto, al pagamento della somma di € 1.000,00, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia dall'adito Giudicante;
--- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. Con ordinanza del 4/5/2020, il Giudice ammetteva in parte le richieste istruttorie. In data 08/11/2023 si costituiva l'appellata che evidenziava come l'appellante non avesse in alcun modo contestato le fatture emesse, limitandosi ad eccepire in parte il pagamento ed in parte l'avvenuta macerazione della merce, con conseguente pieno valore probatorio delle fatture non contestate. Eccepiva altresì che giammai tra le parti vi erano stati pagamenti in contanti, come confermato dagli assegni prodotti e dalla assoluta mancanza di ricevute attestanti il pagamento. Con riguardo all'eccepito smaltimento al rifiuto da parte della merce eccepiva l'assenza di ogni documento idoneo a dimostrare detto smaltimento. Chiedeva dunque il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Istruita la causa, escussi i testi ed effettuato l'interrogatorio formale di parte appellata, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito. Risulta pacificamente stipulato tra le parti un contratto di commissione. Il contratto di commissione previsto dall'art. 1731 c.c. è una figura particolare di mandato senza rappresentanza, in base al quale un soggetto, il commissionario, si impegna a concludere un contratto di acquisto o di vendita per conto di un altro soggetto, il committente. L'atto di acquisto concluso dal commissionario in esecuzione del contratto di commissione viene compiuto in nome proprio. Per tale motivo, ai fini del trasferimento della proprietà in capo al committente è necessario un ulteriore atto giuridico. La commissione, quindi, è un contratto con meri effetti obbligatori tra le parti. Trattandosi di un tipo specifico di mandato, la disciplina del contratto di commissione (artt. 1731-1736 c.c.) viene integrata dalle norme generali previste per il mandato (artt. 1703 ss.). La commissione si differenzia dal contratto di agenzia e dalla mediazione, perché in queste ultime l'oggetto dell'obbligazione è l'agevolazione dell'incontro tra due parti, mentre nella commissione la prestazione del commissionario consiste nella vera e
N.R.G. 6527/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 propria stipula di un contratto con un soggetto terzo. Il contratto di commissione è, inoltre, diverso dalla concessione di vendita, poiché il concessionario acquista dal committente dei beni che poi vende per conto proprio (si pensi ai concessionari di automobili), mentre il committente funge più propriamente da intermediario (agendo in nome proprio, ma per conto altrui: si pensi ai titoli acquistati da una banca per conto di un cliente). A fronte della propria prestazione d'opera, il commissionario ha diritto ad una provvigione, che può essere concordata dalle parti o, in mancanza, stabilita secondo gli usi (ad es.: tariffe) o dal giudice con decisione equitativa (art. 1733 c.c.). Tale provvigione può essere stabilita in misura maggiore, se il commissionario garantisce al committente la conclusione dell'affare: si tratta della fattispecie c.d. "star del credere", di cui all'art. 1736 c.c., in base alla quale il commissionario agisce, praticamente, da fideiussore, rispondendo con il proprio patrimonio in caso di mancata conclusione dell'affare. Quanto alla forma del contratto di commissione, generalmente libera, è richiesta la forma scritta nel caso in cui oggetto della compravendita siano beni immobili. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei
N.R.G. 6527/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Risulta provato, in base alle testimonianze rese, che i pagamenti avvenivano in parte per contanti ed in parte con assegni. Con riguardo alle fatture poste a base del credito, con riferimento alla fattura n. 159/2011, la onferiva aglio e peperoni come da Documento di Trasporto CP_1
n. 1297 del 14.5.2011; di detta merce, la riusciva a vendere Parte_3 esclusivamente i peperoni, per un equivalente di € 135,51, giusta “nota di vendita” n. 44/2011. La residua merce (aglio) non veniva venduta, ragione per la quale la Commissionaria la restituiva al conferente, giusta “nota di reso” n. 10/2011. Pertanto, l'opponente doveva corrispondere, in relazione a detta fattura, esclusivamente l'equivalente della merce effettivamente venduta a terzi per € 135,51. Con riferimento alla fattura n. 195/2011, la conferiva una serie di prodotti CP_1
(aglio, zucca, peperoni, melanzane, ecc.) come da Documenti di Trasporto nn. 1216 del 5.5.2011, 1442 del 4.6.2011, 1471 del 8.6.2011 e 1558 del 20.6.2011. La riusciva a vendere tutta la predetta merce, per un equivalente di € Parte_3
4.139,72, giusta “nota di vendita” n. 58/2011, in seguito alla quale veniva emessa dalla la precisata fattura. CP_1
Con riferimento alla fattura n. 227/2011, la conferiva esclusivamente zucca per CP_1 quasi 30 quintali come da Documenti di Trasporto nn. 1643 del 1.7.2011, 1703 del 9.7.2011 e 1726 del 12.7.2011; di detto quantitativo di zucche, la Parte_3 riusciva a vendere all'incirca la metà, per un equivalente di € 597,28, giusta “nota di vendita” n. 83/2011. Risulta provato che la residua partita di zucche in questione non veniva venduta ma, al contrario, di esse la Direzione del , a seguito Parte_2 di controlli ispettivi, con provvedimento prot. 00862 del 15.9.2011, accertatane la non ammissibilità alla commercializzazione, ne disponeva l'immediato ritiro dalla vendita ed avvio alla macerazione;
conseguentemente, la Parte_5 emetteva “nota di macerazione” n. 11/2011. Ciò risulta documentalmente
[...] provato e confermato dal teste , direttore del Mercato ortofrutticolo, Testimone_1 che confermava di aver emesso il provvedimento di ritiro della zucca sopra indicato. L'avvenuta macerazione risulta anche comunicata e la per iscritto a mezzo CP_1 lettera raccomandata n. 14352081938 del 27/2/2012. A fronte, pertanto di un credito accertato dell'appellata di € 4872,51, parte appellante ha provato il pagamento a mezzi assegni la somma di € 2790,00, residuando un debito di € 2082,51. Non può però ritenersi provato il pagamento in contanti di tale somma, sia perché i testi escussi, pur riferendo di pagamenti in contanti, non hanno specificato né le somme corrisposte né le date di pagamento, sia perché, pur a fronte di un'affermata prassi di pagamento in contanti, appare inverosimile in mancato rilascio di ricevute di pagamento nei rapporti tra imprenditori. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita
N.R.G. 6527/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato, in parziale accoglimento dell'appello. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'appellato/opposto, attore in senso sostanziale, , in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, va condannato al pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 2082,51 oltre interessi ex art. 231/02, dalla scadenza delle
[...] singole fatture al soddisfo.
3.Sulle spese di lite. Con riguardo alle spese di lite, se il decreto ingiuntivo è revocato nel corso del giudizio di opposizione per debenza di una minore somma, va rilevato che, secondo la giurisprudenza "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito" (Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007). L'appellante è tenuto altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6527/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_1 provvede:
N.R.G. 6527/2018- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'appello e l'originaria opposizione;
per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto n. 10/2016 del 14/1/2016;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna , in qualità di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 al pagamento, in favore della della somma Controparte_1 di € 2082,51 oltre interessi ex art. 231/02, dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
5.condanna , in qualità di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_1 procedimento monitorio che si liquidano in € 70,00 per spese ed € 180,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario;
6. condanna , in qualità di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_1 giudizio di primo grado che si liquidano in € 450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario;
7. condanna , in qualità di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_1 giudizio di secondo grado che si liquidano in € 1500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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