Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.5062 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...] Vill. , C.F._1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Selene Arcidiacono (C.F.
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._2
Messina, Via Lenzi n° 5 presso lo studio del procuratore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax: 090.713559 e indirizzo pec: PARTE Email_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in CP_1
ME RE (ME) in Via Giampaolo II, cod. fisc.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Carbonaro C.F._3
(C.F.: ) del Foro di Messina ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo studio sito in Messina, Via dei Mille n. 243, giusta
1
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 05/12/2024, premesso che da una Parte_1
relazione sentimentale tra l'istante e era nata a [...] il CP_1
13.11.2022 la figlia che dopo la nascita della figlia Persona_1
le parti avevano intrapreso una vera e propria convivenza, fissando la comune dimora a Messina;
che a causa di incompatibilità caratteriali la relazione era cessata e nel mese di ottobre 2023 la si era CP_1
allontanata dalla casa familiare trasferendosi insieme alla figlia nel Comune di ME;
che dopo qualche mese dalla cessazione della relazione sentimentale anche i rapporti tra padre e figlia erano stati compromessi, costituendo motivo di discussione tra gli ex compagni, tanto che ormai egli incontrava la figlia in modo sporadico;
che la percepiva per intero CP_1
l'assegno unico mentre egli versava alla stessa per il mantenimento della bambina la somma mensile di € 150,00, in considerazione delle proprie disagiate condizioni economiche;
che occorreva disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia;
tutto ciò premesso, chiedeva che la figlia minore fosse affidata in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
che fossero disciplinati i tempi di permanenza della figlia con il padre stabilendo due incontri infrasettimanali dalle ore 13,00 alle ore 17,00 del lunedì e del mercoledì, nonchè un ulteriore incontro della durata di tre ore, la domenica mattina a settimane alterne e nelle principali festività
2 sempre con il criterio dell'alternanza, nonchè infine quindici giorni non consecutivi nel periodo estivo;
dichiarava, infine, di essere disponibile a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 150,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie, ferma restando la percezione da parte della per intero dell'assegno unico. CP_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07/14.01.2025.
Instaurato il contraddittorio con comparsa depositata il 10.02.2025 si costituiva che non si opponeva all'affidamento condiviso CP_1
della figlia con domiciliazione presso la madre, ma chiedeva che gli incontri tra padre e figlia si potessero svolgere solo in sua presenza nella giornata del venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00. Chiedeva, poi, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno Parte_1
mensile di € 150,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie e che fosse attribuito a lei l'intero importo dell'assegno unico.
All'udienza del 18.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti: “1) la figlia minore nata a Persona_1
Messina il 13.11.2022, viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
2) il padre potrà vedere la figlia una volta a settimana in un luogo che verrà concordato dalle parti in modo da assicurare la presenza di entrambi i genitori e la possibilità per il di instaurare una relazione con la figlia in modo libero;
Parte_1
detti incontri avranno la durata di due ore e mezza dalle 17,30 alle 20,00; le parti potranno, comunque, concordare modalità diverse di incontro se ritenute più rispondenti alle esigenze della figlia e degli stessi genitori;
3) si obbliga a corrispondere a a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di Per_1
3 € 150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2024; 4) le spese straordinarie nell'interesse della figlia, individuate sulla base delle Linee Guida del CNF, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina dell'affidamento della prole minorenne, dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento, formalizzato all'udienza del 18.03.2025, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, disciplinando in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia. Va,
d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. L'esame del Tribunale risulta, pertanto, elettivamente diretto solo alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto
4 dalla Novella n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 18.03.2025 e trascritto in parte motiva in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia
; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Per_1
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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