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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARINO
[...] C.F._1
AN (C.F. ) e dell'Avv. GUARDI ROSARIO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
VIA GIOVANNI GIOLITTI 7 80026 CASORIA giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA G. MARCONI, 3/5
22032 ALBESE CON CASSANO, rappresentata e difesa dall'Avv. TRIONI
CH CH. (C.F. ) ed elettivamente CP_2 C.F._4
domiciliata presso il suo Studio in VIA GIULINI N. 12 COMO, giusta delega in atti;
pagina 1 di 25 -APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 868/2024, pubblicata il 17/07/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
Per TIT. DELLA Parte_1 Parte_1
:
[...]
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 868/2024 emessa dal
Tribunale di Como, sezione seconda civile, dott. Paolo Bertollini, nell'ambito del giudizio n. RG. 1465/2022, depositata e pubblicata in data 17 luglio 2024, notificata a mezzo pec in data 16 settembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) “Rigettare la domanda formulata dalla perché Controparte_1
destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto;
b) Per effetto, accertato e dichiarato il comportamento scorretto ed in mala fede della , condannare la stessa al risarcimento Controparte_1
dei danni, da quantificarsi di ufficio, in applicazione dell'art. 96 c.p.c.;
c) Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre rimborso forfettario
e gli oneri accessori;
Di converso, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito cosi provvedere:
d) Accertare e dichiarare l'effettuazione da parte della i Parte_1 [...]
dei lavori- prestazioni d'opera a beneficio della Parte_1 [...]
indicati nelle offerte n. 2704 del 31 maggio 2021 e n. 809 dell'8 CP_1
settembre 2021;
e) Accertare e dichiarare, in applicazione della mora del creditore, il comportamento omissivo della per la definizione Controparte_1
e conclusione dell'offerta n. 2704 del 31 maggio 2021 (fase di rimontaggio); pagina 2 di 25 f) Per effetto condannare la al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 13.000,00 (tredicimila) oltre iva di cui € 7.000,00
(settemila) per le causali accertate e dichiarate al predetto punto d) ed €
6.000,00 (seimila) a titolo di risarcimento danni per le causali accertate e dichiarate al predetto punto e);
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Como per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c secondo termine, non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva nel presente atto di appello e nello specifico chiede di essere ammesso alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. “Vero è che verso la metà del mese di maggio 2021 il legale rappresentante della ed il signor per la Controparte_1 Controparte_3 [...]
di si recarono presso un cantiere sito a Trento per Pt_1 Parte_1
visionare ed eventualmente acquistare dei pannelli ed un impianto frigorifero comprensivo di celle ?”;
2. “Vero è che dopo la verifica effettuata la decise Controparte_1
di voler acquistare un certo quantitativo di pannelli oltre l'impianto frigorifero comprensivo di n. 2 celle, chiedendo alla di predisporre un Parte_1
preventivo-offerta dei costi ?”.
3. “Vero è che in data 31 maggio 2021 la i Parte_1 Parte_1
inviava alla l'offerta n. 2704 nella quale si Controparte_1
determinavano le operazioni necessarie che prevedevano i seguenti passaggi: - smontaggio dei pannelli e dell'impianto frigorifero comprensivo di n. 2 celle presso il cantiere di Trento;
- carico dei pannelli ed impianto frigorifero pagina 3 di 25 comprensivo delle celle sui camion per essere trasportati presso la sede della sito a Genova;
- consegna della merce presso la sede Controparte_1
di Genova;
- rimontaggio del materiale presso locali della Controparte_1
nella sede di Genova ?”;
[...]
4. “Vero è che il costo complessivo fu quantificato e determinato in €
42.000,00 (pari a mq. 2000 al costo unitario al mq di € 21,00) oltre iva da pagarsi nelle seguenti modalità: - € 10.000,00 più iva a titolo di acconto;
- € 10.000,00 più iva inizio montaggio e carico della merce;
- € 10.000,00 più iva inizio consegne;
- € 12.000,00 più iva per saldo a fine lavoro (rimontaggio presso la sede di Genova)?”;
5. “Vero è che dopo vari solleciti inoltrati, in data 20 luglio 2021 la
[...]
inviava, debitamente controfirmata, l'accettazione dell'offerta n. CP_1
2704 (modificandola nella modalità di pagamento)?”;
6. “Vero è che soltanto in data 22 luglio 2021 la Controparte_1
provvedeva al pagamento dell'acconto mediante bonifico di € 12.200,00 (pari alla somma concordata di acconto oltre iva)?”;
7. “Vero è che nelle more la provvedeva Parte_1 Parte_1
già ad acquistare i pannelli presso il cantiere di Trento (allegato n. 6) mentre, di propria iniziativa, senza alcun avviso ed in difformità dell'accordo, la CP_1
provvedeva ad acquistare direttamente presso il cantiere di Trento n.
[...]
2 celle frigorifero pagando la somma di € 17.000,00 (diciassettemila)?”;
8. “Vero è che nonostante tutto la di Parte_1 Parte_1
provvedeva, agli inizi del mese di settembre 2021, a caricare su n. 2 autoarticolati, presso il cantiere di Trento, tutta la merce acquistata, a trasportare il tutto (da
Trento a Genova) e a consegnare la merce presso la sede della
[...]
in Genova ?”; CP_1
9. “Vero è che dopo la consegna della merce la i Parte_1 Parte_1
per la indisponibilità e reperibilità di appositi locali, non fu messa nelle
[...]
condizioni di effettuare il rimontaggio dei pannelli e dell'impianto frigorifero e pagina 4 di 25 quindi a definire e concludere in tutte le fasi il contratto indicato nell'offerta n.
2704 del 31 maggio 2021?”;.
10. “Vero è che una volta che la di è giunta a Parte_1 Parte_1
Genova, presso la sede della , per scaricare tutto il Controparte_1
materiale trasportato da Trento e per rimontarlo nei locali appositamente indicati, non potendo concludere il contratto per l'indisponibilità degli stessi, la
[...]
, in persona del legale rappresentante, approfittando della presenza CP_1
degli operai qualificati della ha chiesto ed ottenuto di svolgere Parte_1
altra e diversa prestazione consistente nel risistemare e rimontare pannelli installati precedentemente da altra ditta (come indicato nell'offerta n. 809 dell'8 settembre 2021)?”;
11. “Vero è che da una verifica effettuata si constatava, infatti, che il montaggio non era stato effettuato a regola d'arte e per tale motivo bisognava rimediare ai molteplici errori commessi smontando i pannelli, modificando e rimontando gli stessi secondo il disegno predisposto oltre al montaggio degli scaffali già acquistati dalla ?.”; Controparte_1
12. “Vero è che tali lavori risultavano necessari alla Controparte_1
per mettere in funzione una cella frigorifera?”;
13. “Vero è che i suddetti lavori furono iniziati nonostante l'attesa di ricevere l'offerta n. 809 dell'8 settembre 2021 debitamente controfirmata per accettazione dalla ?”. Controparte_1
Per tutte le circostanze si indicano a testi i signori:
residente in [...]
n. 3;
1. con domicilio presso la sede della in CP_4 Parte_1
Lugo (RA) alla Via La Viola n. 32;
2. nella persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con sede in Castenaso (BO) alla Via Bruno
Tosarelli n. 322.
pagina 5 di 25 3. Inoltre, riportandosi alle note ex art. 183, VI comma, c.p.c., terzo termine, chiede, nella malaugurata ipotesi di ammissione della prova testimoniale sulle circostanze indicate da controparte e comunque ritenute ammissibili, di essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati da controparte e con i propri testi.
S.J.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, previe le declaratorie di rito e di Legge del caso, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in conferma della sentenza n. 868/2024 del
Tribunale di Como – Dott. Paolo Bertollini:
In via pregiudiziale:
Dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello proposto da
[...]
titolare dell'impresa individuale con ditta i Parte_1 Parte_1 [...]
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per le Parte_1
motivazioni svolte in atti.
In principale e nel merito:
Respingere le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 868/2024, pronunciata dal Tribunale di
Como – Dott. P. Bertollini in data 17.07.2024, per tutte le ragioni esposte, nonché per quelle di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, unitamente alle istanze in essi contenute, ivi comprese quelle istruttorie, come oltre riprodotte.
Nel merito, in via di appello incidentale: riformare la sentenza impugnata n. 868/2024,
pubblicata in data 17 luglio 2024, del Tribunale di Como, II Sez. Civile, Giudice
Dott. Paolo Bertollini, R.G. 1465/2022, al capo 3, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, conseguentemente condannare il Sig. al pagamento della somma di € 20.000,00, salvo Parte_1
un diverso importo maggiore o minore da stabilirsi a titolo di risarcimento del pagina 6 di 25 danno, con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e di secondo grado;
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c. secondo termine, non ammesse e/o rigettate in primo grado, come di seguito:
Senza inversione dell'onere della prova, in via istruttoria si chiede l'ammissione di interrogatorio formale del Sig. , quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale convenuta nonché prova testimoniale, sui seguenti Parte_1
capitoli:
1) Vero che il Sig. legale rappresentante di Persona_1 [...]
aveva conosciuto il sig. tramite il sig. CP_1 CP_3 [...]
in occasione della valutazione di alcuni pannelli (Frigogenova), poi Tes_2
acquistati, con relativo smontaggio e rimontaggio eseguito dal medesimo sig.
[...]
; CP_3
2) Vero che, a maggio 2021, il sig. si recava a Trento, su Persona_1
indicazione di e con il medesimo, per visionare alcuni pannelli CP_3
e frigoriferi in un capannone di proprietà della società IL;
3) Vero che la società IL intendeva vendere tali beni, già utilizzati per cella da mele e non più in uso, per avere il capannone vuoto;
4) Vero che tali beni (pannelli e frigoriferi) servivano per il magazzino della
a Genova;
CP_1
5) Vero che interveniva anche il sig. (della OL di Controparte_6
Trento) per supervisionare la vendita a tutela della IL, proprietaria anche dei pannelli e dei frigoriferi;
6) Vero che fece conoscere la società IL alla CP_3 CP_1
7) Vero che si propose al sig. come gestore CP_3 CP_1
dell'operazione di acquisto/smontaggio /rimontaggio, a seguito di mandato ricevuto da IL per occuparsi della vendita dei frigoriferi e dei pannelli;
pagina 7 di 25 8) Vero che si era accordato con IL per vendere i beni a CP_3
smontarli a Trento e rimontarli a Genova, incassare il corrispettivo CP_1
e girare a IL la sua quota;
Part 9) Vero che in data 31.05.21 inviò via fax alla la CP_3 CP_1
proposta contrattuale n. 2704 a nome della relativa ai Parte_1
pannelli e all'impianto frigo, con piano di pagamento di € 30.000,00 oltre Iva, con saldo a fine lavoro (doc. n. 2);
10) Vero che, ai primi di Giugno 2021, e il sig. CP_3 [...]
si recarono a Budrio per vedere alcune scaffalature presso la ditta Per_1
Pt_2
11) Vero che il Sig. acquistò tali scaffalature per € 9.800,00 Persona_1
(doc n. 9-10);
12) Vero che, fra giugno e luglio 2021, il sig. cercò di contattare e CP_1
sollecitare via telefono;
CP_3
13) Vero che si rese irreperibile;
CP_3
14) Vero che la società aveva necessità sia dei pannelli, sia dei CP_1
frigoriferi, sia degli scaffali per il suo nuovo stabilimento di Genova;
15) Vero che, in data 20.07.2021, e stipularono il CP_3 CP_1
successivo contratto in pari data relativo all'offerta n. 2704 (doc. n. 3);
16) Vero che ivi le Parti concordarono € 30.000,00 oltre Iva per montaggio e ricevimento di tutti i beni, pannelli, porte e motori, con saldo a fine lavoro e con acconto di € 10.000,00 + Iva (doc. n. 3); Parte
17) Vero che eseguì il bonifico in favore della di € 10.000,00 CP_1
oltre Iva, per totali € 12.200,00 in data 22.07.21 (doc. n. 4);
18) Vero che emise e inviò la fattura alla il 17.08.21 Parte_1 CP_1
(doc. n. 5);
19) Vero che si rese irreperibile tra la fine di luglio e i primi CP_3
giorni di agosto 2021;
pagina 8 di 25 20) Vero che e la incassarono l'importo CP_3 Parte_1
suddetto in acconto di € 12.200,00 versato da senza versarlo alla CP_1
IL, proprietaria dei frigoriferi e dei pannelli oggetto di compravendita;
21) Vero che inviò alla IL e al suo incaricato CP_3 CP_6
contabili di bonifici con esito negativo e assegni impagati (doc. n. 17-18);
22) Vero che riferì alla IL, al sig. e al Sig. CP_3 CP_6
di avere problemi con la banca;
CP_1
23) Vero che, nonostante l'avvenuto incasso di tale acconto di € 12.200,00,
[...]
non provvedeva ad eseguire né lo smontaggio, nè la Controparte_7
consegna, né il traporto, né il rimontaggio dei pannelli e dell'impianto frigorifero;
24) Vero che IL trattenne i pannelli e i frigoriferi di sua proprietà, già pagati in Parte acconto da a;
CP_1
25) Vero che ai primi di agosto 2021 IL contattò e la invitò a pagare CP_1
ad essa i pannelli di sua esclusiva proprietà, già pagati in acconto da CP_1
a ; CP_3
26) Vero che IL e concordarono di proseguire nel contratto, con CP_1
rivalsa e salvezza di azione nei confronti di (doc. n. 17); CP_3
27) Vero che IL e concordarono che: -lo smontaggio dei pannelli e CP_1
impianti a Trento sarebbe stato di competenza totale di IL;
-il carico dei pannelli sarebbe stato di competenza di IL, con incarico della stessa al
[...]
; - il tir del trasporto sarebbe stato gestito da parte di - il CP_3 CP_1
rimontaggio a Genova sarebbe stato gestito da CP_1
28) Vero che pagò a IL i pannelli, i frigoriferi, lo smontaggio e il CP_1
caricamento sui Tir, tramite primo acconto di € 17.000,00 oltre Iva, come da fattura del 9.08.21 (doc. n. 11);
29) Vero che pagò a IL per tali voci il saldo di € 4.000,00 come da CP_1
fattura del 10.11.21 (doc. n. 12);
pagina 9 di 25 30) Vero che pagò due volte a distanza di venti giorni € 10.000,00 il CP_1
Parte 22.07.221 a ed € 17.0000,00 a IL il 9.08.21 per i medesimi beni e servizi
(acquisto pannelli usati e prime obbligazioni del contratto);
31) Vero che dovette effettuare molteplici ricerche per trovare i tir CP_1
del trasporto, dato il periodo feriale agostano;
32) Vero che versò alla per il trasporto € 6.000,00 + CP_1 CP_8
iva, come da fattura del 31.08.21 (doc. n. 13);
33) Vero che effettuò a fine agosto 2021, su ordine della IL, il CP_3
caricamento a Trento della merce venduta da IL a sui tir pagati da CP_1
quest'ultima;
34) Vero che il rimontaggio dei pannelli e dei frigoriferi a Genova venne eseguito dalla con pagamento da parte di di Controparte_9 CP_1
€ 25.000,00 come da fattura del 30.11.21 (doc. n. 14);
35) Vero che il Sig. ai primi di settembre 2021, considerato il credito CP_1
di € 12.200,00 vantato chiese a di montare a Genova le CP_3
scaffalature acquistate a giugno 2021 a Budrio dalla società Pt_2
36) Vero che la aveva fornito alla le Pt_2 Controparte_1
scaffalature di errata misura (troppo elevata);
37) Vero che la aveva incaricato di tagliare e limare i tiranti Pt_2 CP_3
degli scaffali errati in altezza, presso la di Né Genova;
Controparte_1
38) Vero che la si accollava il pagamento in favore di per tale Pt_2 CP_3
incarico e servizio di riparazione dei tiranti;
39) Vero che si recò a Genova presso la e in data CP_3 CP_1
9.09.21 iniziò a tagliare e limare i tiranti e a montare gli scaffali con due operai per una sola mezza giornata;
40) Vero che, durante tale lavoro, venne chiamato per un altro CP_3
cantiere e andò via da Genova insieme ai suoi operai;
41) Vero che il montaggio degli scaffali venne eseguito solo per la fase iniziale da;
CP_3
pagina 10 di 25 42) Vero che il montaggio degli scaffali venne poi eseguito e completato dalla come da fatture per € 2.460,00 oltre Iva (doc. n. 15-16); Pt_2
43) Vero che a non risulta ricevuto il preventivo LDM dell'8.09.21, CP_1
con numero offerta 0809 (doc. 5 ctp);
44) Vero che non ha sottoscritto tale preventivo dell'8.09.21; CP_1
45) Vero che si rendevano irreperibili e non rispondevano Controparte_10
né alla diffida con risoluzione del contratto del 29.09.21 (doc. n. 6), né a quella successiva del 18.10.21 (doc. n. 7), né alla istanza di negoziazione (doc. n. 8);
46) Vero che il ritardo nella fornitura dei pannelli e dei frigoriferi da parte di
[...]
Parte
e di , nonché nel montaggio delle scaffalature, ha causato lo CP_3
slittamento dell'apertura e dell'operatività del nuovo stabilimento della di Genova Nè; CP_1
47) Vero che aveva previsto di aprire il nuovo stabilimento di Genova CP_1
Né entro il dicembre 2021;
48) Vero che esso venne aperto e reso operativo a far data dal 5.04.2022 (doc. n.
20);
49) Vero che la società ha versato costi extra ai vari fornitori rispetto CP_1
al preventivo LMD, data l'urgenza e con difficoltà per reperirli;
50) Vero che il sig. ha causato danni alla società per i CP_3 CP_1
ritardi nella consegna, installazione e montaggio dei pannelli, dei frigoriferi e delle scaffalature;
51) Vero che ha subito danni per tali ritardi nella consegna e CP_1
montaggio dei pannelli, dei frigoriferi e delle scaffalature, nonché nell'allestimento dell'opificio di Genova, con conseguente incapacità o ritardata capacità produttiva e mancato guadagno;
52) Vero che i fatturati della società nei primi sei mesi dall'apertura CP_1
nell'aprile 2022 dall'opificio sito a Né Genova sono stati quelli di cui al riepilogo allegato (doc. n. 19).
pagina 11 di 25 Si indicano a testi: 1) Sig. c/o PA PI Testimone_3 CP_1
Né, via S. Biagio 1-2-3 Genova;
2) Sig. c/o I.T. Frigoriferi
[...] Tes_2
Industriali srl, via F.lli Canepa 140 Serra Riccò, Genova;
3) Sig. CP_6
c/o OL srl, via ai Vodi 46 Lavis (Tn); 4) Sig. c/o
[...] Tes_4
Via S. Vitale 22, Budrio. All'occorrenza, qualora ritenuto necessario, si Pt_2
chiede che venga disponga c.t.u. relativa alle linee telefoniche dei cellulari delle parti in merito alle questioni e ai fatti di causa, al fine di produrre tutti i numerosi messaggi whatsapp intercorsi fra le Parti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e spese tutte di lite oltre ad accessori di Legge sia del presente giudizio che del primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 20.04.2024, la
[...]
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Como il Parte_3
Sig. titolare dell'impresa individuale i Pt_1 CP_3 Parte_1 [...]
chiedendo la restituzione della somma di € 12.200,00 oltre interessi Parte_1
moratori e il risarcimento dei danni, quantificati in euro 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A sostegno della domanda la deduceva: Controparte_1
di aver concluso un contratto di prestazione d'opera con l'attuale appellante, avente per oggetto la fornitura di pannelli e di un impianto frigorifero (completo di cella) visionati presso un cantiere di Trento, il relativo trasporto e montaggio presso la sede dell'attrice, sita a Genova;
di aver ricevuto l'offerta (31 maggio 2021) e di averla sottoscritta in 20 luglio
2021;
di aver provveduto in data 22 luglio 2021 al pagamento dell'acconto pari ad €
12.200,00 e di aver ricevuto in data 17 agosto 2021 la relativa fattura elettronica;
di non aver ricevuto alcuna controprestazione (smontaggio, trasposto e rimontaggio dei pannelli e impianto frigorifero) nonostante l'acconto pagato;
di essersi dovuta avvalere di altro fornitore;
pagina 12 di 25 di aver comunicato l'avvenuta risoluzione contrattuale con raccomandata AR del 18 ottobre 2021 e di aver chiesto la restituzione dell'acconto versato, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva , titolare dell'impresa individuale della ditta Parte_1 [...]
che chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice Parte_1
e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 13.000,00 Controparte_1
(tredicimila) oltre Iva.
Ammetteva l'intervenuta conclusione del contratto d'opera con la controparte al complessivo prezzo di euro 42.000,00 più IVA;
negava, tuttavia, ogni inadempimento atteso che era stata la a non averlo messo in Controparte_1
condizione di adempiere la propria prestazione in quanto, dopo aver restituito la proposta contrattuale controfirmata ed una volta effettuato il pagamento dell'acconto, la aveva provveduto ad acquistare Controparte_1
autonomamente il materiale, di propria iniziativa e senza alcun accordo direttamente presso il cantiere di Trento, versando a terzi la somma di euro
17.000,00.
Nonostante ciò, nel mese di settembre 2021, il aveva provveduto a CP_3
caricare la merce e a trasportarla presso la sede della a Genova, che CP_1
nulla gli aveva riconosciuto per tale prestazione, né quest'ultima gli aveva consentito di procedere al montaggio dei pannelli e dell'impianto frigorifero in violazione delle previsioni contrattuali.
Premessa, quindi, l'applicazione della mora del creditore di cui all'art. 1206 c.c., concludeva per il rigetto della domanda di parte ricorrente ed, in via riconvenzionale chiedeva la condanna della al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 13.000,00 di cui € 3.000,00 (tremila) oltre iva, relativamente all'offerta n. 2704 del 31 maggio 2021, a titolo di differenza – saldo tra il dovuto ed il pagato per la prestazione in oggetto ( euro
30.000,00- euro 27.000,00), oltre al pagamento della somma di € 6.000,00
pagina 13 di 25 (seimila) a titolo di risarcimento danni causati per il mancato guadagno dovuto dal comportamento omissivo (mora del creditore) che aveva impedito il rimontaggio ed il completamento delle fasi concordate, oltre ad € 3.750,00
(tremilasettecentocinquanta) oltre iva e ad € 250,00 (duecentocinquanta) per spese di viaggi, relativamente all'offerta n. 809 dell'8 settembre 2021.
All'esito della prima udienza del 5.07.2022, veniva disposto il mutamento del rito
(da sommario ad ordinario) e la trattazione della causa proseguiva con il deposito da entrambe le Parti delle tre memorie scritte ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Le parti in corso di causa tentavano di addivenire alla composizione bonaria delle questioni, senza esito.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, il Tribunale di Como con sentenza n. 868/2024 pubblicata in data 17 luglio 2024 così provvedeva:
1) Dichiara la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra
[...]
e , per il grave inadempimento del convenuto;
CP_1 Pt_1 CP_3
2) condanna alla restituzione, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 12.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla CP_1
data della mora (29.09.2021) al pagamento effettivo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla
[...]
nei confronti di;
CP_1 Parte_1
4) rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta;
5) condanna alla refusione delle spese processuali, a favore della Parte_1
che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 4.327,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per Legge;
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., proposta dal convenuto.”
In sintesi il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto inter partes per grave inadempimento del precisando che tale domanda, seppur non CP_3
esplicitamente formulata, doveva ritenersi contenuta nella richiesta della pagina 14 di 25 di restituzione di quanto versato a titolo di acconto, Controparte_1
oltre al risarcimento del danno subito.
Accertava poi il grave inadempimento del per non aver provveduto CP_3
all'acquisto e alla fornitura della merce, costringendo la a Controparte_1
procurarsi aliunde la merce rivolgendosi direttamente al fornitore, al quale aveva versato un corrispettivo di euro 17.000,00, nonché a commissionare a terzi sia la prestazione di trasporto, al prezzo di euro 6.000,00 più Iva, sia quella di montaggio.
Ha poi ritenuto che non potesse trovare applicazione la disciplina invocata dal
[...]
circa la c.d. “mora del creditore”, in quanto il non aveva provato CP_3 CP_3
di aver svolto alcuna offerta formale della prestazione, né di aver consegnato le cose mobili con offerta reale e in ogni caso, ciò non avrebbe comportato l'estinzione del rapporto obbligatorio.
Ha poi rigettato la domanda di parte attrice di condanna della controparte al risarcimento del danno quantificato in euro 20.000,00 così argomentando: “Non vi è prova, infatti, che la abbia subito un ulteriore Controparte_1
danno, a seguito del dedotto adempimento, non potendosi imputare al convenuto il maggior prezzo, praticato da altri operatori economici, per il conseguimento della medesima prestazione. La misura del corrispettivo contrattuale è, d'altra parte, influenzata da una pluralità di contingenze economiche e di logiche di mercato, che in buona parte prescindono dall'operato del debitore inadempiente, non trattandosi dunque di conseguenze immediate e dirette che discendono dal suo inadempimento.”
Da ultimo ha rigettato le domande riconvenzionali del , in quanto “ il CP_3
venir meno del rapporto esclude, d'altra parte, che il convenuto abbia titolo tanto per il pagamento del compenso, quanto per il risarcimento del danno che avrebbe subito. Va detto, peraltro, che l'attrice ha contestato che l'attività di carico della merce sia stata da lei commissionata, giacchè la citata prestazione sarebbe stata
pagina 15 di 25 svolta, piuttosto, su richiesta della e, a fronte di tale deduzione, alcuna Parte_4
prova è stata fornita da parte convenuta.
Quanto, invece, all'ulteriore domanda, relativo al pagamento del compenso per la prestazione di montaggio degli scaffali, eseguita in sostituzione delle attività dovute sulla base del primo contratto, va detto che il convenuto non ha compiutamente allegato né il tipo di prestazione, da lui eseguita, né tantomeno il criterio di quantificazione del relativo compenso, essendosi limitato a svolgere generiche considerazioni sul numero degli operai e delle ore impiegate”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il titolare della Parte_1
ditta i chiedendo l'accoglimento delle domande Parte_1 Parte_1
in epigrafe trascritte.
Si è costituita la società che, in via preliminare, ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Ha poi proposto appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni subiti, quantificati in via equitativa in euro 20.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza dell'8 aprile 2025 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 30 settembre 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 30 settembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO di , titolare della ditta di Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_1
pagina 16 di 25 L'appellante ha affidato il gravame a due motivi di censura.
Con il primo motivo rubricato “SULLA PRESUNTA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO D'OPERA PER INADEMPIMENTO – VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 c.p.c.” l'appellante si duole che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., abbia dichiarato la risoluzione del contratto d'opera per inadempimento in assenza di specifica domanda, avendo la Controparte_1
semplicemente chiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la
[...]
restituzione della somma pagata in acconto.
In ogni caso contesta la sussistenza del grave inadempimento e censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che nessuna prestazione fosse stata da lui resa, ad eccezione del pagamento di un semplice acconto di euro 7.000,00 relativo all'acquisto del materiale oggetto di fornitura.
Afferma, invece, che la prova del suo adempimento era stata data dalla fattura di acquisto del 28 luglio 2021 ( doc.6), dalle foto del carico della merce effettuata ( doc.3), nonché della sua consegna presso la sede di Genova, oltre che dal mancato montaggio della merce per il comportamento omissivo della e CP_1
l'avvenuta prestazione di montaggio di altra merce come indicata nell'offerta 809 dell'8 settembre 2021.
Censura, quindi, la mancata applicazione della cosiddetta “mora del creditore” argomentata dal Tribunale, tenuto conto che la prestazione oltre alla consegna della merce prevedeva anche il rimontaggio della stessa e gli operai erano presenti sul luogo.
Con il secondo motivo rubricato “SULLA RESPINTA DELLE DOMANDE
RICONVENZIONALI”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato le sue domande riconvenzionali.
Afferma, invece, di aver diritto ad ottenere la somma di euro 13.000,00 di cui euro
9.000,00 relativa all'offerta n. 2704 del 31 maggio 2021 ed euro 4.000,00 di cui all'offerta n. 809 dell'8 settembre 2021 per prestazioni d'opera del tutto nuove e richieste dalla Parte_5
pagina 17 di 25 APPELLO INCIDENTALE della Controparte_1
La società ha proposto appello incidentale Controparte_1
lamentando che il Tribunale abbia rigettato la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quantificato in via equitativa in euro 20.000,00.
Afferma, invece, che a causa dell'inadempimento del ha dovuto CP_3
sostenere, per ottenere la medesima prestazione, l'importo maggiore di euro
58.460,00, oltre Iva (nello specifico : TT € 10.000 + iva, € CP_3
12.200,00 (doc. n. 5) TT IL € 17.000,00 + iva, € 20.740,00 (doc. n. 11)
TT IL saldo € 4.000,00 + iva, € 4.880,00 (doc. n. 12) Montaggio celle
Professional € 25.000,00 (doc. n. 14) Montaggio scaffalature € 2.460,00 CP_9
+ Iva, € 3.001,20 (doc. n. 15-16), a fronte di quello contrattualmente pattuito di €
30.000,00 oltre Iva e saldo a fine lavoro (doc. n. 2-3 1^ gr).
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, il Sig. Parte_1
venga condannato al pagamento della somma di € 20.000,00, salvo un diverso importo maggiore o minore da stabilirsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno.
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. sollevata dalla è priva di Controparte_1
pregio e va, pertanto, respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n.
18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di pagina 18 di 25 contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Osserva poi la Corte come la rimessione della causa al Collegio, disposta alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., anche questa sollevata nel processo.
Ciò detto l'appello di , titolare della ditta di Parte_1 Parte_1 [...]
è infondato. Parte_1
Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che debba essere condivisa la valutazione del Tribunale.
Ed, infatti, la società nel chiedere, nell'atto Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, la restituzione dell'acconto ed il risarcimento del danno derivanti dall'inadempimento del ha CP_3
implicitamente domandato la risoluzione del contratto.
Infatti, la restituzione dell'acconto presuppone necessariamente la caducazione del vincolo contrattuale: se il contratto fosse rimasto efficace, non vi sarebbe stato alcun obbligo di restituzione. Parimenti la richiesta di risarcimento danni per inadempimento comporta l'accertamento della gravità dell'inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.
Secondo costante giurisprudenza “la domanda di restituzione delle somme versate
e di risarcimento danni implica, anche se non espressamente formulata, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento” ( Cfr. Cassazione n.
19513 del 18.09.2020; Cass. civ., sez. II, n. 14482/2018; Cass. Civ., sez. III, n.
20713/2013).
Il Tribunale, quindi, non ha pronunciato oltre i limiti della domanda, ma ha correttamente qualificato la pretesa della , in ossequio Controparte_1
al principio iura novit curia (art. 113 c.p.c).
Va, peraltro, osservato che quest'ultima aveva comunicato l'avvenuta risoluzione del contratto con raccomandata del 18.10.2021.
pagina 19 di 25 Ciò detto il ha contestato di essere inadempiente;
tale affermazione, CP_3
tuttavia, non può essere condivisa.
In diritto va premesso che la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741). Per cui va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza per il quale il creditore che agisce per l'adempimento -come per la risoluzione o per il risarcimento del danno- deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione della Controparte_1
dell'inadempimento, il non ha dimostrato, il proprio esatto CP_3
adempimento.
Va, infatti, considerato che nel caso di specie il contratto tra le parti prevedeva da parte del l'acquisto della fornitura, il trasporto ed il montaggio presso CP_3
la sede a Genova della Controparte_1
E' pacifico che la prima obbligazione gravante sul , ossia quella di CP_3
procurare alla l'acquisto di quanto stabilito contrattualmente - ossia di CP_1
tutti i pannelli (2000 metri quadrati) e dell'impianto frigorifero completo della prima cella frigo (doc. n. 2 fasc. 1^gr.) - non risulta essere stata adempiuta, essendosi il limitato a produrre un mero acconto parziale a soggetto CP_3
terzo IL, (doc. n. 6ctp 1^ gr.).
Tale circostanza non lascia dubbi non solo sulla sussistenza dell'inadempimento, ma anche sulla sua rilevanza, essendo rimasta completamente inadempiuta la prestazione principale il nucleo sostanziale degli accordi tra le parti, riflettente nel contempo l'essenza dell'interesse del cliente committente, determinante pagina 20 di 25 nell'economia dell'affare, e l'obbligazione primaria del prestatore d'opera, che in questo caso consiste anche in uno specifico risultato.
Pertanto, rimasta inadempiuta la prima, primaria, antecedente e necessaria obbligazione di provvedere al tempestivo acquisto della merce da parte del
[...]
si verificava la definitiva perdita di fiducia del cliente, che si determinava CP_3
a contestare la risoluzione per inadempimento.
A quel punto, per la realizzazione di quanto occorrente, per la
[...]
è stato necessario rivolgersi ad altro fornitore. Controparte_1
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha affermato:
“Infine, a ben vedere, la prestazione che il convenuto sostiene essere stata rifiutata dalla creditrice non attiene alla fornitura della merce, pacificamente effettuata da un terzo, bensì al montaggio dei pannelli e dell'impianto frigorifero;
prestazione, questa, che le parti avevano, tuttavia, intesa come inscindibile correlata alla previa attività di fornitura dei materiali e di trasporto degli stessi,
a spese del prestatore d'opera, presso la sede della committente. In altri termini, del tutto legittimamente, l'attrice ha rifiutato l'esecuzione dell'attività di montaggio, giacché il convenuto avrebbe dovuto preliminarmente effettuare la fornitura.”.
Quanto alla presunta mora del creditore a cui fa riferimento il CP_3
correttamente il Tribunale l'ha esclusa in quanto “non vi è prova che egli abbia effettuato l'offerta della prestazione nel rispetto delle formalità prescritte dall'art. 1209 cc, ovvero, vertendosi in materia di consegna di cose mobili da effettuare presso il domicilio del creditore, mediante la c.d. offerta reale (primo comma), prima di rendersi a propria volta inadempiente. Peraltro, occorre rammentare che la mora del creditore non comporta alcuna forma di estinzione del rapporto obbligatorio, che presuppone inevitabilmente il ricorso alle procedure di liberazione coattiva del deposito liberatorio ( art. 1210 c.c.) o del sequestro liberatorio ( art. 1216 c.c.), avendo per il resto unicamente l'effetto di trasferire sul creditore il rischio dell'impossibilità sopravvenuta, di limitare le
pagina 21 di 25 responsabilità del debitore ai soli interessi e frutti effettivamente percepiti e di determinare l'obbligo, per il creditore, di risarcire il danno subito, dal debitore
e di sopportare le spese di custodia e di conservazione della cosa dovuta ( art.
1207 c.c.)”.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo di appello con cui il CP_3
lamenta che il Tribunale non abbia accolto le sue domande riconvenzionali.
Ed infatti una volta accertato l'inadempimento, rilevante a fini risolutori, da parte del , consegue, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il cosiddetto effetto retroattivo CP_3
tra le parti, sicché, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, le prestazioni eseguite vanno restituite.
Il ha chiesto il pagamento - integrale o parziale- delle prestazioni che CP_3
ritiene dovute, e, comunque, la condanna al pagamento delle somme richieste;
somme che non gli sono, tuttavia, in alcuna misura dovute, come già correttamente valutato dal Tribunale, per effetto della risoluzione del contratto.
Infatti, è il che va condannato, come in effetti è stato condannato, alla CP_3
restituzione di quanto ricevuto;
mentre la domanda di pagamento delle prestazioni, svolta dal , non può essere accolta sia per effetto della CP_3
risoluzione, sia perché le prestazioni che la sarebbe tenuta a Controparte_1
pagare sono state contestate.
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale laddove sul punto ha affermato:
“Vanno invece respinte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto.
Quelle relative al pagamento del corrispettivo contrattuale per l'attività di carico da lui svolta, sulla base del contratto del 20.07.2021 e di risarcimento del danno meritano, infatti, di essere respinte alla luce dell'accoglimento della domanda
(pregiudiziale) di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice: il venir meno del rapporto esclude, d'altra parte, che il convenuto abbia titolo tanto per il pagamento del compenso, quanto per il risarcimento del danno che avrebbe subito.
pagina 22 di 25 “Quanto, invece, all'ulteriore domanda, relativa al pagamento del compenso per la prestazione di montaggio degli scaffali, eseguita in sostituzione delle attività dovute sulla base del primo contratto, va detto che il convenuto non ha compiutamente allegato né il tipo di prestazione da lui eseguita, né tantomeno il criterio di quantificazione del relativo compenso, essendosi limitato a svolgere generiche considerazioni sul numero degli operai e delle ore impiegate. È
d'altronde pacifico tra le parti che la citata attività non è stata conclusa e il
[...]
ne ha cessato lo svolgimento, prima ancora che pervenisse l'accettazione CP_3
della sua proposta. Deve, pertanto, ritenersi che il convenuto non abbia fornito la prova del titolo negoziale, posto a fondamento della sua ulteriore domanda di condanna”.
Venendo all'esame dell'APPELLO INCIDENTALE resta da valutare la sussistenza dei danni da inadempimento contrattuale, lamentati dalla
[...]
e riferiti ai maggiori costi sostenuti. Controparte_1
Ritiene la Corte il motivo infondato.
E' vero che ai sensi dell'art. 1223 c.c. il creditore ha diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; tuttavia, incombe sulla parte che agisce l'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare del pregiudizio (art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie il costo di realizzazione della prestazione da parte di altro fornitore non è un danno conseguente all'inadempimento del primo fornitore, anche perché in ogni caso il costo di realizzazione della prestazione sarebbe stato sostenuto dal cliente;
se mai, è solo il maggior costo sostenuto per essersi dovuto rivolgere a un diverso fornitore, rispetto al costo che avrebbe dovuto sostenere con il fornitore inadempimento, ma di una simile differenza non vi è prova certa, anche perché non è detto che si tratti di prestazioni equivalenti.
Ed, infatti, non è stata fornita la prova che le forniture acquistate in sostituzione fossero identiche o comunque comparabili a quelle oggetto del contratto risolto;
pagina 23 di 25 manca la dimostrazione che i costi sostenuti fossero in linea con i prezzi di mercato e dunque ragionevoli.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate l'appello principale e quello incidentale vanno rigettati con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'esito della controversia consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto dalla
[...] [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 868/2024, Controparte_1
pubblicata il 17/07/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dal titolare della ditta Parte_1 [...]
nonché l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_1
impugnata;
2) Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso, in Milano il 6 ottobre 2025 pagina 24 di 25 Il Consigliere estensore
Dott. Elena Mara Grazioli
Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARINO
[...] C.F._1
AN (C.F. ) e dell'Avv. GUARDI ROSARIO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._3
VIA GIOVANNI GIOLITTI 7 80026 CASORIA giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA G. MARCONI, 3/5
22032 ALBESE CON CASSANO, rappresentata e difesa dall'Avv. TRIONI
CH CH. (C.F. ) ed elettivamente CP_2 C.F._4
domiciliata presso il suo Studio in VIA GIULINI N. 12 COMO, giusta delega in atti;
pagina 1 di 25 -APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 868/2024, pubblicata il 17/07/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
Per TIT. DELLA Parte_1 Parte_1
:
[...]
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 868/2024 emessa dal
Tribunale di Como, sezione seconda civile, dott. Paolo Bertollini, nell'ambito del giudizio n. RG. 1465/2022, depositata e pubblicata in data 17 luglio 2024, notificata a mezzo pec in data 16 settembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) “Rigettare la domanda formulata dalla perché Controparte_1
destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto;
b) Per effetto, accertato e dichiarato il comportamento scorretto ed in mala fede della , condannare la stessa al risarcimento Controparte_1
dei danni, da quantificarsi di ufficio, in applicazione dell'art. 96 c.p.c.;
c) Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre rimborso forfettario
e gli oneri accessori;
Di converso, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito cosi provvedere:
d) Accertare e dichiarare l'effettuazione da parte della i Parte_1 [...]
dei lavori- prestazioni d'opera a beneficio della Parte_1 [...]
indicati nelle offerte n. 2704 del 31 maggio 2021 e n. 809 dell'8 CP_1
settembre 2021;
e) Accertare e dichiarare, in applicazione della mora del creditore, il comportamento omissivo della per la definizione Controparte_1
e conclusione dell'offerta n. 2704 del 31 maggio 2021 (fase di rimontaggio); pagina 2 di 25 f) Per effetto condannare la al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 13.000,00 (tredicimila) oltre iva di cui € 7.000,00
(settemila) per le causali accertate e dichiarate al predetto punto d) ed €
6.000,00 (seimila) a titolo di risarcimento danni per le causali accertate e dichiarate al predetto punto e);
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Como per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c secondo termine, non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva nel presente atto di appello e nello specifico chiede di essere ammesso alla prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. “Vero è che verso la metà del mese di maggio 2021 il legale rappresentante della ed il signor per la Controparte_1 Controparte_3 [...]
di si recarono presso un cantiere sito a Trento per Pt_1 Parte_1
visionare ed eventualmente acquistare dei pannelli ed un impianto frigorifero comprensivo di celle ?”;
2. “Vero è che dopo la verifica effettuata la decise Controparte_1
di voler acquistare un certo quantitativo di pannelli oltre l'impianto frigorifero comprensivo di n. 2 celle, chiedendo alla di predisporre un Parte_1
preventivo-offerta dei costi ?”.
3. “Vero è che in data 31 maggio 2021 la i Parte_1 Parte_1
inviava alla l'offerta n. 2704 nella quale si Controparte_1
determinavano le operazioni necessarie che prevedevano i seguenti passaggi: - smontaggio dei pannelli e dell'impianto frigorifero comprensivo di n. 2 celle presso il cantiere di Trento;
- carico dei pannelli ed impianto frigorifero pagina 3 di 25 comprensivo delle celle sui camion per essere trasportati presso la sede della sito a Genova;
- consegna della merce presso la sede Controparte_1
di Genova;
- rimontaggio del materiale presso locali della Controparte_1
nella sede di Genova ?”;
[...]
4. “Vero è che il costo complessivo fu quantificato e determinato in €
42.000,00 (pari a mq. 2000 al costo unitario al mq di € 21,00) oltre iva da pagarsi nelle seguenti modalità: - € 10.000,00 più iva a titolo di acconto;
- € 10.000,00 più iva inizio montaggio e carico della merce;
- € 10.000,00 più iva inizio consegne;
- € 12.000,00 più iva per saldo a fine lavoro (rimontaggio presso la sede di Genova)?”;
5. “Vero è che dopo vari solleciti inoltrati, in data 20 luglio 2021 la
[...]
inviava, debitamente controfirmata, l'accettazione dell'offerta n. CP_1
2704 (modificandola nella modalità di pagamento)?”;
6. “Vero è che soltanto in data 22 luglio 2021 la Controparte_1
provvedeva al pagamento dell'acconto mediante bonifico di € 12.200,00 (pari alla somma concordata di acconto oltre iva)?”;
7. “Vero è che nelle more la provvedeva Parte_1 Parte_1
già ad acquistare i pannelli presso il cantiere di Trento (allegato n. 6) mentre, di propria iniziativa, senza alcun avviso ed in difformità dell'accordo, la CP_1
provvedeva ad acquistare direttamente presso il cantiere di Trento n.
[...]
2 celle frigorifero pagando la somma di € 17.000,00 (diciassettemila)?”;
8. “Vero è che nonostante tutto la di Parte_1 Parte_1
provvedeva, agli inizi del mese di settembre 2021, a caricare su n. 2 autoarticolati, presso il cantiere di Trento, tutta la merce acquistata, a trasportare il tutto (da
Trento a Genova) e a consegnare la merce presso la sede della
[...]
in Genova ?”; CP_1
9. “Vero è che dopo la consegna della merce la i Parte_1 Parte_1
per la indisponibilità e reperibilità di appositi locali, non fu messa nelle
[...]
condizioni di effettuare il rimontaggio dei pannelli e dell'impianto frigorifero e pagina 4 di 25 quindi a definire e concludere in tutte le fasi il contratto indicato nell'offerta n.
2704 del 31 maggio 2021?”;.
10. “Vero è che una volta che la di è giunta a Parte_1 Parte_1
Genova, presso la sede della , per scaricare tutto il Controparte_1
materiale trasportato da Trento e per rimontarlo nei locali appositamente indicati, non potendo concludere il contratto per l'indisponibilità degli stessi, la
[...]
, in persona del legale rappresentante, approfittando della presenza CP_1
degli operai qualificati della ha chiesto ed ottenuto di svolgere Parte_1
altra e diversa prestazione consistente nel risistemare e rimontare pannelli installati precedentemente da altra ditta (come indicato nell'offerta n. 809 dell'8 settembre 2021)?”;
11. “Vero è che da una verifica effettuata si constatava, infatti, che il montaggio non era stato effettuato a regola d'arte e per tale motivo bisognava rimediare ai molteplici errori commessi smontando i pannelli, modificando e rimontando gli stessi secondo il disegno predisposto oltre al montaggio degli scaffali già acquistati dalla ?.”; Controparte_1
12. “Vero è che tali lavori risultavano necessari alla Controparte_1
per mettere in funzione una cella frigorifera?”;
13. “Vero è che i suddetti lavori furono iniziati nonostante l'attesa di ricevere l'offerta n. 809 dell'8 settembre 2021 debitamente controfirmata per accettazione dalla ?”. Controparte_1
Per tutte le circostanze si indicano a testi i signori:
residente in [...]
n. 3;
1. con domicilio presso la sede della in CP_4 Parte_1
Lugo (RA) alla Via La Viola n. 32;
2. nella persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con sede in Castenaso (BO) alla Via Bruno
Tosarelli n. 322.
pagina 5 di 25 3. Inoltre, riportandosi alle note ex art. 183, VI comma, c.p.c., terzo termine, chiede, nella malaugurata ipotesi di ammissione della prova testimoniale sulle circostanze indicate da controparte e comunque ritenute ammissibili, di essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati da controparte e con i propri testi.
S.J.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, previe le declaratorie di rito e di Legge del caso, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in conferma della sentenza n. 868/2024 del
Tribunale di Como – Dott. Paolo Bertollini:
In via pregiudiziale:
Dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello proposto da
[...]
titolare dell'impresa individuale con ditta i Parte_1 Parte_1 [...]
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per le Parte_1
motivazioni svolte in atti.
In principale e nel merito:
Respingere le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 868/2024, pronunciata dal Tribunale di
Como – Dott. P. Bertollini in data 17.07.2024, per tutte le ragioni esposte, nonché per quelle di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, unitamente alle istanze in essi contenute, ivi comprese quelle istruttorie, come oltre riprodotte.
Nel merito, in via di appello incidentale: riformare la sentenza impugnata n. 868/2024,
pubblicata in data 17 luglio 2024, del Tribunale di Como, II Sez. Civile, Giudice
Dott. Paolo Bertollini, R.G. 1465/2022, al capo 3, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, conseguentemente condannare il Sig. al pagamento della somma di € 20.000,00, salvo Parte_1
un diverso importo maggiore o minore da stabilirsi a titolo di risarcimento del pagina 6 di 25 danno, con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e di secondo grado;
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c. secondo termine, non ammesse e/o rigettate in primo grado, come di seguito:
Senza inversione dell'onere della prova, in via istruttoria si chiede l'ammissione di interrogatorio formale del Sig. , quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale convenuta nonché prova testimoniale, sui seguenti Parte_1
capitoli:
1) Vero che il Sig. legale rappresentante di Persona_1 [...]
aveva conosciuto il sig. tramite il sig. CP_1 CP_3 [...]
in occasione della valutazione di alcuni pannelli (Frigogenova), poi Tes_2
acquistati, con relativo smontaggio e rimontaggio eseguito dal medesimo sig.
[...]
; CP_3
2) Vero che, a maggio 2021, il sig. si recava a Trento, su Persona_1
indicazione di e con il medesimo, per visionare alcuni pannelli CP_3
e frigoriferi in un capannone di proprietà della società IL;
3) Vero che la società IL intendeva vendere tali beni, già utilizzati per cella da mele e non più in uso, per avere il capannone vuoto;
4) Vero che tali beni (pannelli e frigoriferi) servivano per il magazzino della
a Genova;
CP_1
5) Vero che interveniva anche il sig. (della OL di Controparte_6
Trento) per supervisionare la vendita a tutela della IL, proprietaria anche dei pannelli e dei frigoriferi;
6) Vero che fece conoscere la società IL alla CP_3 CP_1
7) Vero che si propose al sig. come gestore CP_3 CP_1
dell'operazione di acquisto/smontaggio /rimontaggio, a seguito di mandato ricevuto da IL per occuparsi della vendita dei frigoriferi e dei pannelli;
pagina 7 di 25 8) Vero che si era accordato con IL per vendere i beni a CP_3
smontarli a Trento e rimontarli a Genova, incassare il corrispettivo CP_1
e girare a IL la sua quota;
Part 9) Vero che in data 31.05.21 inviò via fax alla la CP_3 CP_1
proposta contrattuale n. 2704 a nome della relativa ai Parte_1
pannelli e all'impianto frigo, con piano di pagamento di € 30.000,00 oltre Iva, con saldo a fine lavoro (doc. n. 2);
10) Vero che, ai primi di Giugno 2021, e il sig. CP_3 [...]
si recarono a Budrio per vedere alcune scaffalature presso la ditta Per_1
Pt_2
11) Vero che il Sig. acquistò tali scaffalature per € 9.800,00 Persona_1
(doc n. 9-10);
12) Vero che, fra giugno e luglio 2021, il sig. cercò di contattare e CP_1
sollecitare via telefono;
CP_3
13) Vero che si rese irreperibile;
CP_3
14) Vero che la società aveva necessità sia dei pannelli, sia dei CP_1
frigoriferi, sia degli scaffali per il suo nuovo stabilimento di Genova;
15) Vero che, in data 20.07.2021, e stipularono il CP_3 CP_1
successivo contratto in pari data relativo all'offerta n. 2704 (doc. n. 3);
16) Vero che ivi le Parti concordarono € 30.000,00 oltre Iva per montaggio e ricevimento di tutti i beni, pannelli, porte e motori, con saldo a fine lavoro e con acconto di € 10.000,00 + Iva (doc. n. 3); Parte
17) Vero che eseguì il bonifico in favore della di € 10.000,00 CP_1
oltre Iva, per totali € 12.200,00 in data 22.07.21 (doc. n. 4);
18) Vero che emise e inviò la fattura alla il 17.08.21 Parte_1 CP_1
(doc. n. 5);
19) Vero che si rese irreperibile tra la fine di luglio e i primi CP_3
giorni di agosto 2021;
pagina 8 di 25 20) Vero che e la incassarono l'importo CP_3 Parte_1
suddetto in acconto di € 12.200,00 versato da senza versarlo alla CP_1
IL, proprietaria dei frigoriferi e dei pannelli oggetto di compravendita;
21) Vero che inviò alla IL e al suo incaricato CP_3 CP_6
contabili di bonifici con esito negativo e assegni impagati (doc. n. 17-18);
22) Vero che riferì alla IL, al sig. e al Sig. CP_3 CP_6
di avere problemi con la banca;
CP_1
23) Vero che, nonostante l'avvenuto incasso di tale acconto di € 12.200,00,
[...]
non provvedeva ad eseguire né lo smontaggio, nè la Controparte_7
consegna, né il traporto, né il rimontaggio dei pannelli e dell'impianto frigorifero;
24) Vero che IL trattenne i pannelli e i frigoriferi di sua proprietà, già pagati in Parte acconto da a;
CP_1
25) Vero che ai primi di agosto 2021 IL contattò e la invitò a pagare CP_1
ad essa i pannelli di sua esclusiva proprietà, già pagati in acconto da CP_1
a ; CP_3
26) Vero che IL e concordarono di proseguire nel contratto, con CP_1
rivalsa e salvezza di azione nei confronti di (doc. n. 17); CP_3
27) Vero che IL e concordarono che: -lo smontaggio dei pannelli e CP_1
impianti a Trento sarebbe stato di competenza totale di IL;
-il carico dei pannelli sarebbe stato di competenza di IL, con incarico della stessa al
[...]
; - il tir del trasporto sarebbe stato gestito da parte di - il CP_3 CP_1
rimontaggio a Genova sarebbe stato gestito da CP_1
28) Vero che pagò a IL i pannelli, i frigoriferi, lo smontaggio e il CP_1
caricamento sui Tir, tramite primo acconto di € 17.000,00 oltre Iva, come da fattura del 9.08.21 (doc. n. 11);
29) Vero che pagò a IL per tali voci il saldo di € 4.000,00 come da CP_1
fattura del 10.11.21 (doc. n. 12);
pagina 9 di 25 30) Vero che pagò due volte a distanza di venti giorni € 10.000,00 il CP_1
Parte 22.07.221 a ed € 17.0000,00 a IL il 9.08.21 per i medesimi beni e servizi
(acquisto pannelli usati e prime obbligazioni del contratto);
31) Vero che dovette effettuare molteplici ricerche per trovare i tir CP_1
del trasporto, dato il periodo feriale agostano;
32) Vero che versò alla per il trasporto € 6.000,00 + CP_1 CP_8
iva, come da fattura del 31.08.21 (doc. n. 13);
33) Vero che effettuò a fine agosto 2021, su ordine della IL, il CP_3
caricamento a Trento della merce venduta da IL a sui tir pagati da CP_1
quest'ultima;
34) Vero che il rimontaggio dei pannelli e dei frigoriferi a Genova venne eseguito dalla con pagamento da parte di di Controparte_9 CP_1
€ 25.000,00 come da fattura del 30.11.21 (doc. n. 14);
35) Vero che il Sig. ai primi di settembre 2021, considerato il credito CP_1
di € 12.200,00 vantato chiese a di montare a Genova le CP_3
scaffalature acquistate a giugno 2021 a Budrio dalla società Pt_2
36) Vero che la aveva fornito alla le Pt_2 Controparte_1
scaffalature di errata misura (troppo elevata);
37) Vero che la aveva incaricato di tagliare e limare i tiranti Pt_2 CP_3
degli scaffali errati in altezza, presso la di Né Genova;
Controparte_1
38) Vero che la si accollava il pagamento in favore di per tale Pt_2 CP_3
incarico e servizio di riparazione dei tiranti;
39) Vero che si recò a Genova presso la e in data CP_3 CP_1
9.09.21 iniziò a tagliare e limare i tiranti e a montare gli scaffali con due operai per una sola mezza giornata;
40) Vero che, durante tale lavoro, venne chiamato per un altro CP_3
cantiere e andò via da Genova insieme ai suoi operai;
41) Vero che il montaggio degli scaffali venne eseguito solo per la fase iniziale da;
CP_3
pagina 10 di 25 42) Vero che il montaggio degli scaffali venne poi eseguito e completato dalla come da fatture per € 2.460,00 oltre Iva (doc. n. 15-16); Pt_2
43) Vero che a non risulta ricevuto il preventivo LDM dell'8.09.21, CP_1
con numero offerta 0809 (doc. 5 ctp);
44) Vero che non ha sottoscritto tale preventivo dell'8.09.21; CP_1
45) Vero che si rendevano irreperibili e non rispondevano Controparte_10
né alla diffida con risoluzione del contratto del 29.09.21 (doc. n. 6), né a quella successiva del 18.10.21 (doc. n. 7), né alla istanza di negoziazione (doc. n. 8);
46) Vero che il ritardo nella fornitura dei pannelli e dei frigoriferi da parte di
[...]
Parte
e di , nonché nel montaggio delle scaffalature, ha causato lo CP_3
slittamento dell'apertura e dell'operatività del nuovo stabilimento della di Genova Nè; CP_1
47) Vero che aveva previsto di aprire il nuovo stabilimento di Genova CP_1
Né entro il dicembre 2021;
48) Vero che esso venne aperto e reso operativo a far data dal 5.04.2022 (doc. n.
20);
49) Vero che la società ha versato costi extra ai vari fornitori rispetto CP_1
al preventivo LMD, data l'urgenza e con difficoltà per reperirli;
50) Vero che il sig. ha causato danni alla società per i CP_3 CP_1
ritardi nella consegna, installazione e montaggio dei pannelli, dei frigoriferi e delle scaffalature;
51) Vero che ha subito danni per tali ritardi nella consegna e CP_1
montaggio dei pannelli, dei frigoriferi e delle scaffalature, nonché nell'allestimento dell'opificio di Genova, con conseguente incapacità o ritardata capacità produttiva e mancato guadagno;
52) Vero che i fatturati della società nei primi sei mesi dall'apertura CP_1
nell'aprile 2022 dall'opificio sito a Né Genova sono stati quelli di cui al riepilogo allegato (doc. n. 19).
pagina 11 di 25 Si indicano a testi: 1) Sig. c/o PA PI Testimone_3 CP_1
Né, via S. Biagio 1-2-3 Genova;
2) Sig. c/o I.T. Frigoriferi
[...] Tes_2
Industriali srl, via F.lli Canepa 140 Serra Riccò, Genova;
3) Sig. CP_6
c/o OL srl, via ai Vodi 46 Lavis (Tn); 4) Sig. c/o
[...] Tes_4
Via S. Vitale 22, Budrio. All'occorrenza, qualora ritenuto necessario, si Pt_2
chiede che venga disponga c.t.u. relativa alle linee telefoniche dei cellulari delle parti in merito alle questioni e ai fatti di causa, al fine di produrre tutti i numerosi messaggi whatsapp intercorsi fra le Parti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e spese tutte di lite oltre ad accessori di Legge sia del presente giudizio che del primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 20.04.2024, la
[...]
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Como il Parte_3
Sig. titolare dell'impresa individuale i Pt_1 CP_3 Parte_1 [...]
chiedendo la restituzione della somma di € 12.200,00 oltre interessi Parte_1
moratori e il risarcimento dei danni, quantificati in euro 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A sostegno della domanda la deduceva: Controparte_1
di aver concluso un contratto di prestazione d'opera con l'attuale appellante, avente per oggetto la fornitura di pannelli e di un impianto frigorifero (completo di cella) visionati presso un cantiere di Trento, il relativo trasporto e montaggio presso la sede dell'attrice, sita a Genova;
di aver ricevuto l'offerta (31 maggio 2021) e di averla sottoscritta in 20 luglio
2021;
di aver provveduto in data 22 luglio 2021 al pagamento dell'acconto pari ad €
12.200,00 e di aver ricevuto in data 17 agosto 2021 la relativa fattura elettronica;
di non aver ricevuto alcuna controprestazione (smontaggio, trasposto e rimontaggio dei pannelli e impianto frigorifero) nonostante l'acconto pagato;
di essersi dovuta avvalere di altro fornitore;
pagina 12 di 25 di aver comunicato l'avvenuta risoluzione contrattuale con raccomandata AR del 18 ottobre 2021 e di aver chiesto la restituzione dell'acconto versato, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva , titolare dell'impresa individuale della ditta Parte_1 [...]
che chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice Parte_1
e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 13.000,00 Controparte_1
(tredicimila) oltre Iva.
Ammetteva l'intervenuta conclusione del contratto d'opera con la controparte al complessivo prezzo di euro 42.000,00 più IVA;
negava, tuttavia, ogni inadempimento atteso che era stata la a non averlo messo in Controparte_1
condizione di adempiere la propria prestazione in quanto, dopo aver restituito la proposta contrattuale controfirmata ed una volta effettuato il pagamento dell'acconto, la aveva provveduto ad acquistare Controparte_1
autonomamente il materiale, di propria iniziativa e senza alcun accordo direttamente presso il cantiere di Trento, versando a terzi la somma di euro
17.000,00.
Nonostante ciò, nel mese di settembre 2021, il aveva provveduto a CP_3
caricare la merce e a trasportarla presso la sede della a Genova, che CP_1
nulla gli aveva riconosciuto per tale prestazione, né quest'ultima gli aveva consentito di procedere al montaggio dei pannelli e dell'impianto frigorifero in violazione delle previsioni contrattuali.
Premessa, quindi, l'applicazione della mora del creditore di cui all'art. 1206 c.c., concludeva per il rigetto della domanda di parte ricorrente ed, in via riconvenzionale chiedeva la condanna della al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 13.000,00 di cui € 3.000,00 (tremila) oltre iva, relativamente all'offerta n. 2704 del 31 maggio 2021, a titolo di differenza – saldo tra il dovuto ed il pagato per la prestazione in oggetto ( euro
30.000,00- euro 27.000,00), oltre al pagamento della somma di € 6.000,00
pagina 13 di 25 (seimila) a titolo di risarcimento danni causati per il mancato guadagno dovuto dal comportamento omissivo (mora del creditore) che aveva impedito il rimontaggio ed il completamento delle fasi concordate, oltre ad € 3.750,00
(tremilasettecentocinquanta) oltre iva e ad € 250,00 (duecentocinquanta) per spese di viaggi, relativamente all'offerta n. 809 dell'8 settembre 2021.
All'esito della prima udienza del 5.07.2022, veniva disposto il mutamento del rito
(da sommario ad ordinario) e la trattazione della causa proseguiva con il deposito da entrambe le Parti delle tre memorie scritte ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Le parti in corso di causa tentavano di addivenire alla composizione bonaria delle questioni, senza esito.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, il Tribunale di Como con sentenza n. 868/2024 pubblicata in data 17 luglio 2024 così provvedeva:
1) Dichiara la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra
[...]
e , per il grave inadempimento del convenuto;
CP_1 Pt_1 CP_3
2) condanna alla restituzione, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 12.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla CP_1
data della mora (29.09.2021) al pagamento effettivo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla
[...]
nei confronti di;
CP_1 Parte_1
4) rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta;
5) condanna alla refusione delle spese processuali, a favore della Parte_1
che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 4.327,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per Legge;
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., proposta dal convenuto.”
In sintesi il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto inter partes per grave inadempimento del precisando che tale domanda, seppur non CP_3
esplicitamente formulata, doveva ritenersi contenuta nella richiesta della pagina 14 di 25 di restituzione di quanto versato a titolo di acconto, Controparte_1
oltre al risarcimento del danno subito.
Accertava poi il grave inadempimento del per non aver provveduto CP_3
all'acquisto e alla fornitura della merce, costringendo la a Controparte_1
procurarsi aliunde la merce rivolgendosi direttamente al fornitore, al quale aveva versato un corrispettivo di euro 17.000,00, nonché a commissionare a terzi sia la prestazione di trasporto, al prezzo di euro 6.000,00 più Iva, sia quella di montaggio.
Ha poi ritenuto che non potesse trovare applicazione la disciplina invocata dal
[...]
circa la c.d. “mora del creditore”, in quanto il non aveva provato CP_3 CP_3
di aver svolto alcuna offerta formale della prestazione, né di aver consegnato le cose mobili con offerta reale e in ogni caso, ciò non avrebbe comportato l'estinzione del rapporto obbligatorio.
Ha poi rigettato la domanda di parte attrice di condanna della controparte al risarcimento del danno quantificato in euro 20.000,00 così argomentando: “Non vi è prova, infatti, che la abbia subito un ulteriore Controparte_1
danno, a seguito del dedotto adempimento, non potendosi imputare al convenuto il maggior prezzo, praticato da altri operatori economici, per il conseguimento della medesima prestazione. La misura del corrispettivo contrattuale è, d'altra parte, influenzata da una pluralità di contingenze economiche e di logiche di mercato, che in buona parte prescindono dall'operato del debitore inadempiente, non trattandosi dunque di conseguenze immediate e dirette che discendono dal suo inadempimento.”
Da ultimo ha rigettato le domande riconvenzionali del , in quanto “ il CP_3
venir meno del rapporto esclude, d'altra parte, che il convenuto abbia titolo tanto per il pagamento del compenso, quanto per il risarcimento del danno che avrebbe subito. Va detto, peraltro, che l'attrice ha contestato che l'attività di carico della merce sia stata da lei commissionata, giacchè la citata prestazione sarebbe stata
pagina 15 di 25 svolta, piuttosto, su richiesta della e, a fronte di tale deduzione, alcuna Parte_4
prova è stata fornita da parte convenuta.
Quanto, invece, all'ulteriore domanda, relativo al pagamento del compenso per la prestazione di montaggio degli scaffali, eseguita in sostituzione delle attività dovute sulla base del primo contratto, va detto che il convenuto non ha compiutamente allegato né il tipo di prestazione, da lui eseguita, né tantomeno il criterio di quantificazione del relativo compenso, essendosi limitato a svolgere generiche considerazioni sul numero degli operai e delle ore impiegate”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il titolare della Parte_1
ditta i chiedendo l'accoglimento delle domande Parte_1 Parte_1
in epigrafe trascritte.
Si è costituita la società che, in via preliminare, ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Ha poi proposto appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni subiti, quantificati in via equitativa in euro 20.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza dell'8 aprile 2025 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 30 settembre 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 30 settembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO di , titolare della ditta di Parte_1 Parte_1 [...]
Parte_1
pagina 16 di 25 L'appellante ha affidato il gravame a due motivi di censura.
Con il primo motivo rubricato “SULLA PRESUNTA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO D'OPERA PER INADEMPIMENTO – VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 c.p.c.” l'appellante si duole che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., abbia dichiarato la risoluzione del contratto d'opera per inadempimento in assenza di specifica domanda, avendo la Controparte_1
semplicemente chiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la
[...]
restituzione della somma pagata in acconto.
In ogni caso contesta la sussistenza del grave inadempimento e censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che nessuna prestazione fosse stata da lui resa, ad eccezione del pagamento di un semplice acconto di euro 7.000,00 relativo all'acquisto del materiale oggetto di fornitura.
Afferma, invece, che la prova del suo adempimento era stata data dalla fattura di acquisto del 28 luglio 2021 ( doc.6), dalle foto del carico della merce effettuata ( doc.3), nonché della sua consegna presso la sede di Genova, oltre che dal mancato montaggio della merce per il comportamento omissivo della e CP_1
l'avvenuta prestazione di montaggio di altra merce come indicata nell'offerta 809 dell'8 settembre 2021.
Censura, quindi, la mancata applicazione della cosiddetta “mora del creditore” argomentata dal Tribunale, tenuto conto che la prestazione oltre alla consegna della merce prevedeva anche il rimontaggio della stessa e gli operai erano presenti sul luogo.
Con il secondo motivo rubricato “SULLA RESPINTA DELLE DOMANDE
RICONVENZIONALI”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato le sue domande riconvenzionali.
Afferma, invece, di aver diritto ad ottenere la somma di euro 13.000,00 di cui euro
9.000,00 relativa all'offerta n. 2704 del 31 maggio 2021 ed euro 4.000,00 di cui all'offerta n. 809 dell'8 settembre 2021 per prestazioni d'opera del tutto nuove e richieste dalla Parte_5
pagina 17 di 25 APPELLO INCIDENTALE della Controparte_1
La società ha proposto appello incidentale Controparte_1
lamentando che il Tribunale abbia rigettato la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quantificato in via equitativa in euro 20.000,00.
Afferma, invece, che a causa dell'inadempimento del ha dovuto CP_3
sostenere, per ottenere la medesima prestazione, l'importo maggiore di euro
58.460,00, oltre Iva (nello specifico : TT € 10.000 + iva, € CP_3
12.200,00 (doc. n. 5) TT IL € 17.000,00 + iva, € 20.740,00 (doc. n. 11)
TT IL saldo € 4.000,00 + iva, € 4.880,00 (doc. n. 12) Montaggio celle
Professional € 25.000,00 (doc. n. 14) Montaggio scaffalature € 2.460,00 CP_9
+ Iva, € 3.001,20 (doc. n. 15-16), a fronte di quello contrattualmente pattuito di €
30.000,00 oltre Iva e saldo a fine lavoro (doc. n. 2-3 1^ gr).
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, il Sig. Parte_1
venga condannato al pagamento della somma di € 20.000,00, salvo un diverso importo maggiore o minore da stabilirsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno.
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. sollevata dalla è priva di Controparte_1
pregio e va, pertanto, respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n.
18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di pagina 18 di 25 contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Osserva poi la Corte come la rimessione della causa al Collegio, disposta alla prima udienza, presupponga l'implicito rigetto della eccezione ex art. 348 bis c.p.c., anche questa sollevata nel processo.
Ciò detto l'appello di , titolare della ditta di Parte_1 Parte_1 [...]
è infondato. Parte_1
Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che debba essere condivisa la valutazione del Tribunale.
Ed, infatti, la società nel chiedere, nell'atto Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, la restituzione dell'acconto ed il risarcimento del danno derivanti dall'inadempimento del ha CP_3
implicitamente domandato la risoluzione del contratto.
Infatti, la restituzione dell'acconto presuppone necessariamente la caducazione del vincolo contrattuale: se il contratto fosse rimasto efficace, non vi sarebbe stato alcun obbligo di restituzione. Parimenti la richiesta di risarcimento danni per inadempimento comporta l'accertamento della gravità dell'inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.
Secondo costante giurisprudenza “la domanda di restituzione delle somme versate
e di risarcimento danni implica, anche se non espressamente formulata, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento” ( Cfr. Cassazione n.
19513 del 18.09.2020; Cass. civ., sez. II, n. 14482/2018; Cass. Civ., sez. III, n.
20713/2013).
Il Tribunale, quindi, non ha pronunciato oltre i limiti della domanda, ma ha correttamente qualificato la pretesa della , in ossequio Controparte_1
al principio iura novit curia (art. 113 c.p.c).
Va, peraltro, osservato che quest'ultima aveva comunicato l'avvenuta risoluzione del contratto con raccomandata del 18.10.2021.
pagina 19 di 25 Ciò detto il ha contestato di essere inadempiente;
tale affermazione, CP_3
tuttavia, non può essere condivisa.
In diritto va premesso che la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741). Per cui va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza per il quale il creditore che agisce per l'adempimento -come per la risoluzione o per il risarcimento del danno- deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione della Controparte_1
dell'inadempimento, il non ha dimostrato, il proprio esatto CP_3
adempimento.
Va, infatti, considerato che nel caso di specie il contratto tra le parti prevedeva da parte del l'acquisto della fornitura, il trasporto ed il montaggio presso CP_3
la sede a Genova della Controparte_1
E' pacifico che la prima obbligazione gravante sul , ossia quella di CP_3
procurare alla l'acquisto di quanto stabilito contrattualmente - ossia di CP_1
tutti i pannelli (2000 metri quadrati) e dell'impianto frigorifero completo della prima cella frigo (doc. n. 2 fasc. 1^gr.) - non risulta essere stata adempiuta, essendosi il limitato a produrre un mero acconto parziale a soggetto CP_3
terzo IL, (doc. n. 6ctp 1^ gr.).
Tale circostanza non lascia dubbi non solo sulla sussistenza dell'inadempimento, ma anche sulla sua rilevanza, essendo rimasta completamente inadempiuta la prestazione principale il nucleo sostanziale degli accordi tra le parti, riflettente nel contempo l'essenza dell'interesse del cliente committente, determinante pagina 20 di 25 nell'economia dell'affare, e l'obbligazione primaria del prestatore d'opera, che in questo caso consiste anche in uno specifico risultato.
Pertanto, rimasta inadempiuta la prima, primaria, antecedente e necessaria obbligazione di provvedere al tempestivo acquisto della merce da parte del
[...]
si verificava la definitiva perdita di fiducia del cliente, che si determinava CP_3
a contestare la risoluzione per inadempimento.
A quel punto, per la realizzazione di quanto occorrente, per la
[...]
è stato necessario rivolgersi ad altro fornitore. Controparte_1
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha affermato:
“Infine, a ben vedere, la prestazione che il convenuto sostiene essere stata rifiutata dalla creditrice non attiene alla fornitura della merce, pacificamente effettuata da un terzo, bensì al montaggio dei pannelli e dell'impianto frigorifero;
prestazione, questa, che le parti avevano, tuttavia, intesa come inscindibile correlata alla previa attività di fornitura dei materiali e di trasporto degli stessi,
a spese del prestatore d'opera, presso la sede della committente. In altri termini, del tutto legittimamente, l'attrice ha rifiutato l'esecuzione dell'attività di montaggio, giacché il convenuto avrebbe dovuto preliminarmente effettuare la fornitura.”.
Quanto alla presunta mora del creditore a cui fa riferimento il CP_3
correttamente il Tribunale l'ha esclusa in quanto “non vi è prova che egli abbia effettuato l'offerta della prestazione nel rispetto delle formalità prescritte dall'art. 1209 cc, ovvero, vertendosi in materia di consegna di cose mobili da effettuare presso il domicilio del creditore, mediante la c.d. offerta reale (primo comma), prima di rendersi a propria volta inadempiente. Peraltro, occorre rammentare che la mora del creditore non comporta alcuna forma di estinzione del rapporto obbligatorio, che presuppone inevitabilmente il ricorso alle procedure di liberazione coattiva del deposito liberatorio ( art. 1210 c.c.) o del sequestro liberatorio ( art. 1216 c.c.), avendo per il resto unicamente l'effetto di trasferire sul creditore il rischio dell'impossibilità sopravvenuta, di limitare le
pagina 21 di 25 responsabilità del debitore ai soli interessi e frutti effettivamente percepiti e di determinare l'obbligo, per il creditore, di risarcire il danno subito, dal debitore
e di sopportare le spese di custodia e di conservazione della cosa dovuta ( art.
1207 c.c.)”.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo di appello con cui il CP_3
lamenta che il Tribunale non abbia accolto le sue domande riconvenzionali.
Ed infatti una volta accertato l'inadempimento, rilevante a fini risolutori, da parte del , consegue, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il cosiddetto effetto retroattivo CP_3
tra le parti, sicché, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, le prestazioni eseguite vanno restituite.
Il ha chiesto il pagamento - integrale o parziale- delle prestazioni che CP_3
ritiene dovute, e, comunque, la condanna al pagamento delle somme richieste;
somme che non gli sono, tuttavia, in alcuna misura dovute, come già correttamente valutato dal Tribunale, per effetto della risoluzione del contratto.
Infatti, è il che va condannato, come in effetti è stato condannato, alla CP_3
restituzione di quanto ricevuto;
mentre la domanda di pagamento delle prestazioni, svolta dal , non può essere accolta sia per effetto della CP_3
risoluzione, sia perché le prestazioni che la sarebbe tenuta a Controparte_1
pagare sono state contestate.
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale laddove sul punto ha affermato:
“Vanno invece respinte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto.
Quelle relative al pagamento del corrispettivo contrattuale per l'attività di carico da lui svolta, sulla base del contratto del 20.07.2021 e di risarcimento del danno meritano, infatti, di essere respinte alla luce dell'accoglimento della domanda
(pregiudiziale) di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice: il venir meno del rapporto esclude, d'altra parte, che il convenuto abbia titolo tanto per il pagamento del compenso, quanto per il risarcimento del danno che avrebbe subito.
pagina 22 di 25 “Quanto, invece, all'ulteriore domanda, relativa al pagamento del compenso per la prestazione di montaggio degli scaffali, eseguita in sostituzione delle attività dovute sulla base del primo contratto, va detto che il convenuto non ha compiutamente allegato né il tipo di prestazione da lui eseguita, né tantomeno il criterio di quantificazione del relativo compenso, essendosi limitato a svolgere generiche considerazioni sul numero degli operai e delle ore impiegate. È
d'altronde pacifico tra le parti che la citata attività non è stata conclusa e il
[...]
ne ha cessato lo svolgimento, prima ancora che pervenisse l'accettazione CP_3
della sua proposta. Deve, pertanto, ritenersi che il convenuto non abbia fornito la prova del titolo negoziale, posto a fondamento della sua ulteriore domanda di condanna”.
Venendo all'esame dell'APPELLO INCIDENTALE resta da valutare la sussistenza dei danni da inadempimento contrattuale, lamentati dalla
[...]
e riferiti ai maggiori costi sostenuti. Controparte_1
Ritiene la Corte il motivo infondato.
E' vero che ai sensi dell'art. 1223 c.c. il creditore ha diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; tuttavia, incombe sulla parte che agisce l'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare del pregiudizio (art. 2697 c.c.).
Nel caso di specie il costo di realizzazione della prestazione da parte di altro fornitore non è un danno conseguente all'inadempimento del primo fornitore, anche perché in ogni caso il costo di realizzazione della prestazione sarebbe stato sostenuto dal cliente;
se mai, è solo il maggior costo sostenuto per essersi dovuto rivolgere a un diverso fornitore, rispetto al costo che avrebbe dovuto sostenere con il fornitore inadempimento, ma di una simile differenza non vi è prova certa, anche perché non è detto che si tratti di prestazioni equivalenti.
Ed, infatti, non è stata fornita la prova che le forniture acquistate in sostituzione fossero identiche o comunque comparabili a quelle oggetto del contratto risolto;
pagina 23 di 25 manca la dimostrazione che i costi sostenuti fossero in linea con i prezzi di mercato e dunque ragionevoli.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate l'appello principale e quello incidentale vanno rigettati con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'esito della controversia consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto dalla
[...] [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 868/2024, Controparte_1
pubblicata il 17/07/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dal titolare della ditta Parte_1 [...]
nonché l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_1
impugnata;
2) Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso, in Milano il 6 ottobre 2025 pagina 24 di 25 Il Consigliere estensore
Dott. Elena Mara Grazioli
Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto
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