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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 5953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5953 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 3-7-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 15-5- 2025, in data 21 luglio 2025. ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23841/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._1 dall'Avv. Diego Taiani, con cui elettivamente domicilia, in Napoli al Centro Direzionale is. F/12 Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
E
, con sede in Roma alla Via Grezar n.14, in Controparte_2 persona del procuratore speciale p.t. in virtù dei poteri conferiti per atto notarile, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Roberta Dominici, con cui elettivamente domicilia in Milano alla Piazza Borromeo 1 Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 6-11-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400036642000 notificata da in data 1- Controparte_2 10-2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 37120220014646825000 asseritamente notificato in data 20-11-2022, afferente il mancato pagamento di contributi relativi alle annualità 2018, CP_1 2021 e 2022 per un importo totale di € 6.390,67. Ha eccepito la decadenza, in quanto il Concessionario per la riscossione non avrebbe rispettato i termini di cui all'art. 25 del DPR n. 602/1973, nonché la prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui all'indicato Avviso di addebito. Indi ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che i resistenti non hanno alcun titolo per agire nei confronti del ricorrente, in quanto il presunto credito vantato non è esigibile per le motivazioni dedotte in premessa al presente ricorso;
2) ordinare alle resistenti, indi, la cancellazione del ruolo aperto a seguito dell'atto odierno impugnata dal ricorrente;
3) Condannare parti resistenti al pagamento di spese, onorari di causa e competenze professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva tempestivamente l' convenuta che si opponeva alla domanda che chiedeva, nel CP_2 merito, rigettarsi. Eccepiva l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'avviso di addebito n. 37120220014646825000 per essere la stessa già stata proposta nel giudizio n.r.g. 23305/23 innanzi al Tribunale di Napoli e rigettata con sentenza n. 4968/24 passata in giudicato, con conseguente
1 1 violazione del principio del ne bis in idem. Rappresentava che, in ogni caso, l'AVA sotteso all'odierna comunicazione di preavviso di fermo amministrativo era stato ritualmente notificato dall' , come documentato nel giudizio n.r.g. 23305/23. CP_1 Concludeva “in via principale 1- dichiarare inammissibili le domande della ricorrente per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata 2- in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al n. 1 rigettare le domande della ricorrente;
in ogni caso 3- condannare la ricorrente alla rifusione della spese di giudizio a favore di con distrazione dei relativi Controparte_3 importi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso onorari per l'opera prestata;
4- condannare la ricorrente al risarcimento del danno di una somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96, comma III, c.p.c.”. Si costituiva l' , che, in via preliminare, deduceva l'inammissibilità del ricorso, per carenza di CP_1 interesse ad agire, anche alla luce del sopravvenuto art. 3bis DL 146/2021. Concludeva nei seguenti termini: “RITENERE TEMPESTIVAMENTE COSTITUITO L' rigettando l'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei CP_ confronti dell' con vittoria di spese”. Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
In ordine all'interesse di agire deve rilevarsi come oggetto dell'impugnazione sia una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, ossia un atto con cui si invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, atto che costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge antecedentemente all'inizio della procedura esecutiva. Premesso, quindi, che il preavviso di fermo amministrativo non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente - costituendo la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, oltre a non essere un atto con natura esecutiva -, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso lo stesso non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Svolta questa premessa, ritiene il giudicante che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in adesione all'orientamento ripetuto in plurime sentenze dalla suprema Corte. In particolare, con recente pronuncia (cfr. n. 26275 dell'11.9.2023), la Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr. “la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da vverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il ricorso avente Pt_2 ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate”), richiamando l'orientamento da ultimo seguito (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) in materia di impugnazioni di estratti di ruolo, ha osservato:
“risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il
2 2 debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015;
8.- il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.,
o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";
9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
10. l'esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass. sez. un. 21691 del 2016, punto 16);
11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata”. Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione. Alla luce dei richiamati principi, assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ritenendo il
3 3 giudicante di doversi conformare a detto orientamento nella decisione della causa in oggetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi valide ragioni per doversi distaccare dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata. Le spese possono essere compensate per intero, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di impugnativa della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara il ricorso inammissibile;
- Compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, 21 luglio 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
4 4
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 3-7-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 15-5- 2025, in data 21 luglio 2025. ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23841/2024 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._1 dall'Avv. Diego Taiani, con cui elettivamente domicilia, in Napoli al Centro Direzionale is. F/12 Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
E
, con sede in Roma alla Via Grezar n.14, in Controparte_2 persona del procuratore speciale p.t. in virtù dei poteri conferiti per atto notarile, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Roberta Dominici, con cui elettivamente domicilia in Milano alla Piazza Borromeo 1 Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 6-11-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400036642000 notificata da in data 1- Controparte_2 10-2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 37120220014646825000 asseritamente notificato in data 20-11-2022, afferente il mancato pagamento di contributi relativi alle annualità 2018, CP_1 2021 e 2022 per un importo totale di € 6.390,67. Ha eccepito la decadenza, in quanto il Concessionario per la riscossione non avrebbe rispettato i termini di cui all'art. 25 del DPR n. 602/1973, nonché la prescrizione quinquennale del credito contributivo di cui all'indicato Avviso di addebito. Indi ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che i resistenti non hanno alcun titolo per agire nei confronti del ricorrente, in quanto il presunto credito vantato non è esigibile per le motivazioni dedotte in premessa al presente ricorso;
2) ordinare alle resistenti, indi, la cancellazione del ruolo aperto a seguito dell'atto odierno impugnata dal ricorrente;
3) Condannare parti resistenti al pagamento di spese, onorari di causa e competenze professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva tempestivamente l' convenuta che si opponeva alla domanda che chiedeva, nel CP_2 merito, rigettarsi. Eccepiva l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'avviso di addebito n. 37120220014646825000 per essere la stessa già stata proposta nel giudizio n.r.g. 23305/23 innanzi al Tribunale di Napoli e rigettata con sentenza n. 4968/24 passata in giudicato, con conseguente
1 1 violazione del principio del ne bis in idem. Rappresentava che, in ogni caso, l'AVA sotteso all'odierna comunicazione di preavviso di fermo amministrativo era stato ritualmente notificato dall' , come documentato nel giudizio n.r.g. 23305/23. CP_1 Concludeva “in via principale 1- dichiarare inammissibili le domande della ricorrente per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata 2- in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al n. 1 rigettare le domande della ricorrente;
in ogni caso 3- condannare la ricorrente alla rifusione della spese di giudizio a favore di con distrazione dei relativi Controparte_3 importi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso onorari per l'opera prestata;
4- condannare la ricorrente al risarcimento del danno di una somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96, comma III, c.p.c.”. Si costituiva l' , che, in via preliminare, deduceva l'inammissibilità del ricorso, per carenza di CP_1 interesse ad agire, anche alla luce del sopravvenuto art. 3bis DL 146/2021. Concludeva nei seguenti termini: “RITENERE TEMPESTIVAMENTE COSTITUITO L' rigettando l'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei CP_ confronti dell' con vittoria di spese”. Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
In ordine all'interesse di agire deve rilevarsi come oggetto dell'impugnazione sia una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, ossia un atto con cui si invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, atto che costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge antecedentemente all'inizio della procedura esecutiva. Premesso, quindi, che il preavviso di fermo amministrativo non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente - costituendo la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, oltre a non essere un atto con natura esecutiva -, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso lo stesso non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Svolta questa premessa, ritiene il giudicante che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in adesione all'orientamento ripetuto in plurime sentenze dalla suprema Corte. In particolare, con recente pronuncia (cfr. n. 26275 dell'11.9.2023), la Suprema Corte in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr. “la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da vverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il ricorso avente Pt_2 ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della notifica di preavviso di ipoteca;
nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate”), richiamando l'orientamento da ultimo seguito (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23) in materia di impugnazioni di estratti di ruolo, ha osservato:
“risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell'interesse ad agire in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa;
il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica;
il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione;
nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il
2 2 debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015;
8.- il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.; sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.,
o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";
9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;
10. l'esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass. sez. un. 21691 del 2016, punto 16);
11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata”. Nella specie parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione. Alla luce dei richiamati principi, assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ritenendo il
3 3 giudicante di doversi conformare a detto orientamento nella decisione della causa in oggetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi valide ragioni per doversi distaccare dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata. Le spese possono essere compensate per intero, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di impugnativa della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara il ricorso inammissibile;
- Compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Napoli, 21 luglio 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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