Sentenza 9 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 09/06/2022, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2022
N. 01603/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01310/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2015, proposto da
C.M.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio eletto in RN, c.so Garibaldi,181;
contro
Comune di Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Gabriele, con domicilio eletto in RN, via L. Guercio,16 c/o Guadagno;
e con l'intervento di
ad opponendum :
De Clemente Conserve S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Brunella Merola, Marino Perongini, con domicilio eletto in RN, via Domenico Coda n.8;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n.4150 del 25/03/2015 con cui il Capo Area Tecnica del Comune di Fisciano ha rigettato l'istanza in sanatoria prot. 247 del 8/01/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 maggio 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Fisciano alla richiesta di rilascio del permesso a costruire in sanatoria relativamente ad un capannone ad uso deposito di proprietà della società ricorrente, già destinatario di una ordinanza di demolizione.
2. Nelle more della definizione del presente giudizio, il Tribunale di RN - III Sezione Penale, con sentenza n. 1522/2017 versata in atti dal Comune resistente, condannava il legale rappresentante dell’odierna ricorrente per i reati urbanistico-edilizi a lui ascritti con riferimento al manufatto abusivo di cui si controverte, disponendone la demolizione con conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
3. In esecuzione della predetta sentenza penale, passata in giudicato, e dell’Ordinanza n. 27/2013 del Comune di Fisciano, la ricorrente provvedeva alla demolizione dell’opera abusiva comunicandolo all’Amministrazione con nota del 24.11.2020, agli atti del giudizio.
4. In ragione dell’avvenuta demolizione del manufatto oggetto del diniego di sanatoria in questa sede impugnato, il Comune resistente ha eccepito, con memoria del 19 aprile 2022, la sopravvenuta carenza di interesse della società ricorrente alla decisione del ricorso nel merito.
5. All’udienza del 13 maggio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene che l’eccezione sollevata dal Comune resistente sia fondata e che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. L’avvenuta demolizione del manufatto oggetto dell’istanza di sanatoria oggetto della presente controversia impedisce evidentemente alla ricorrente di trarre una utilità diretta dall’eventuale accoglimento nel merito del ricorso in quanto la società non potrebbe ottenere il bene della vita perseguito, ossia il mantenimento del manufatto.
8. La ricorrente, inoltre, non ha svolto nel presente giudizio, né dichiarato di voler svolgere successivamente, una domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell’Amministrazione comunale, ragion per cui allo stato non sussiste nemmeno un interesse alla decisione del presente ricorso che sia strumentale alla delibazione di una pretesa risarcitoria.
9. Alla luce dei rilievi di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
10. In ragione della definizione in rito della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO