Art. 30.
Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157 , e successive modificazioni sono estese ai civili infermi di mente per causa di guerra, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175 .
Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157 , e successive modificazioni sono estese ai civili infermi di mente per causa di guerra, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175 .