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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 26/03/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 20346/2024
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. SALDICCO ALESSIA , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, alla via Tuscolana n. 874, per procura in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. GIORDANO CRISTIANA, per procura generale alle liti in atti, elett.te domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell' in via Cesare Controparte_2
Beccaria n. 29; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il in contraddittorio con Parte_1
l' , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1 verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, e dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Il che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. Parte_1 ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato il 27/05/2024, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1
confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. 2
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza del 27/03/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che
[...]
sia affetta dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di Parte_1
consulenza tecnica, da intendersi richiamata.
Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92, dalla data della domanda non determinano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nè l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza il bisogno di una assistenza continua, e nemmeno integrano gli estremi per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Non sono soddisfatti, pertanto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Spese irripetibili ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.
(così come modificato dall'articolo 42, comma 11, della Legge 24 novembre 2003 n. 326 di conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269), atteso che il ricorrente ha dichiarato, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, di aver percepito un reddito familiare inferiore ai limiti di legge.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. a CP_ carico dell'
Roma,27/03/2025.
Il giudice
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 26/03/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 20346/2024
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. SALDICCO ALESSIA , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, alla via Tuscolana n. 874, per procura in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. GIORDANO CRISTIANA, per procura generale alle liti in atti, elett.te domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell' in via Cesare Controparte_2
Beccaria n. 29; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il in contraddittorio con Parte_1
l' , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1 verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, e dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Il che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. Parte_1 ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato il 27/05/2024, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1
confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. 2
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza del 27/03/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che
[...]
sia affetta dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di Parte_1
consulenza tecnica, da intendersi richiamata.
Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92, dalla data della domanda non determinano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nè l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza il bisogno di una assistenza continua, e nemmeno integrano gli estremi per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Non sono soddisfatti, pertanto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Spese irripetibili ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.
(così come modificato dall'articolo 42, comma 11, della Legge 24 novembre 2003 n. 326 di conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269), atteso che il ricorrente ha dichiarato, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, di aver percepito un reddito familiare inferiore ai limiti di legge.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite, ponendo quelle di c.t.u. a CP_ carico dell'
Roma,27/03/2025.
Il giudice