Art. 2248. Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. ((Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2027)) , in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi ((e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente)) .
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20 .
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20 .