Art. 2248. Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno ((2033)) , in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20 .
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20 .