CASS
Ordinanza 23 agosto 2022
Ordinanza 23 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/08/2022, n. 25156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25156 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 31045-2020 proposto da: BO ROMINA, nella qualità di procuratrice della sig.ra ROMANO' MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BIANCHI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro COMUNE DI VERCEIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 49 presso lo c__ Civile Ord. Sez. U Num. 25156 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 23/08/2022 studio dell'avvocato ALESSANDRO DAL MOLIN - STUDIO LEGALE LEGISLAB, rappresentato e difeso dall'avvocato GINO AMBROSINI;
- controricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 83/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 20/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE 1.11 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano con la quale era stata dichiarata improponibile la domanda proposta da IN OL nei confronti di Comune di Verceia e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'accertamento della illegittimità dell'atto di ingiunzione di pagamento relativo a canoni per concessione demaniale (annualità dal 2001 al 2006) concernente l'occupazione di un'area attigua a terreni di proprietà della istante. 2. Il giudice di primo grado ritenne che fosse fondata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dal Comune, avendo la OL proposto il 3 settembre 2008 Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- ricorso in opposizione a cartella di pagamento emessa per il medesimo credito ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, con procedimento estintosi con provvedimento del 22 marzo 2017 per mancata riassunzione (a seguito della sospensione dovuta all'accertamento pregiudiziale conclusosi con sentenza passata in giudicato circa la demanialità delle aree). Osservò che il procedimento di opposizione alla cartella di pagamento era assimilabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, sicché, una volta estinto, non era più dato di contestare il credito mediante successivo giudizio, per essersi l'azione consumata con l'estinzione del procedimento, comportante il passaggio in giudicato del titolo di credito vantato, e ciò in quanto la specialità del procedimento impediva l'applicazione dell'art. 310 c.p.c. 3. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel confermare la decisione di primo grado, ha ricordato che la natura dell'ingiunzione fiscale partecipa delle caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto;
che la mancata impugnazione dell'ingiunzione e la decorrenza del termine per l'opposizione, determinando la decadenza dall'impugnazione, producono la irretrattabilità del credito, quale effetto sostanziale conseguente alla mancata impugnazione di un atto di riscossione coattiva, che le medesime conseguenze devono estendersi al caso dell'estinzione del giudizio di opposizione, in ragione della presunzione di legittimità che assiste il credito, e "una volta Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -3- che il relativo processo sia estinto, essendo stato il modo tipico di contrastare il provvedimento amministrativo delineato nel procedimento di opposizione ex art. 3 del citato r.d., l'estinzione del giudizio consuma l'azione, non essendo ammessa l'introduzione di un nuovo giudizio - all'infuori del procedimento ad hoc speciale predisposto dal legislatore - per ottenere ex novo l'accertamento della non debenza del credito, a fronte di un provvedimento ingiunzionale ormai divenuto definitivo"; ha concluso che la cartella è divenuta definitiva ed ogni questione sulla debenza o sulla prescrizione del diritto è preclusa, essendo irrilevante che la nuova pretesa riguardi una somma di poco superiore di quella originaria, trattandosi per la somma aggiuntiva, come chiarito dal giudice di primo grado, solo di sanzioni ed interessi per il protrarsi dell'occupazione e non assolvendo il ricorrente all'onere di specificare il quantum e contestare distintamente i crediti vantati, con la conseguenza che il ricorso deve essere ritenuto inammissibile anche per l'eccedenza. 4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione IN OL, sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. 5. Resiste con controricorso il Comune di Verceia, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce al solo fine della eventuale partecipazione alla fase di discussione. Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -4- CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 del RD 639/2010 e dell'art. 310 c.p.c., nonché omessa, parziale ed erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la proponibilità e ammissibilità della domanda quanto al capo di sentenza n. 83/2020 del Tribunale Superiore per le acque pubbliche. Rappresenta che il giudice di secondo grado si è discostato dal disposto degli artt. 4 e 5 R.D. n. 639 del 1910, che non fa alcun riferimento all'ipotesi di estinzione del processo a cui consegue l'efficacia esecutiva della pretesa creditoria. Rileva che, conseguentemente, in assenza di esplicita norma speciale in punto di estinzione del giudizio di opposizione, al provvedimento amministrativo in argomento si deve applicare la disciplina generale di cui all'art. 310 c.p.c., in forza della quale l'estinzione del processo non determina il venir meno del potere di azione, con la conseguenza che la domanda è riproponibile. Rileva che, in ogni caso, il provvedimento in questa sede impugnato è atto autonomo rispetto alla cartella di pagamento notificata il 31/7/2008, perché relativo a una pretesa creditoria diversa e in proposito il Tribunale Superiore, pur riconoscendo che l'ingiunzione di pagamento riguarda una nuova pretesa, relativa a una somma superiore, conclude nel senso che è mancata la prova del quantum maggiore rispetto al precedente atto, laddove Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -5- le sanzioni e gli interessi di mora applicati risultano specificati nell'atto amministrativo opposto. 2. Il motivo è fondato. 3. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il termine di cui all'art. 3 del R.D. n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, e, pertanto, il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (Cass. n.1571/1996; Cass. n. 13751/2003; Cass. n. 5923/2007; Cass. n. 20375/2008; Cass. n. 30/2020). 4. A tale richiamato orientamento, che valorizza la particolare natura della procedura di riscossione coattiva qui in discussione, queste Sezioni Unite intendono dare continuità, rilevando (si veda Cass. 18 settembre 2003, n. 13751) che il carattere meramente ordinatorio del termine per l'opposizione è coerente con la natura del giudizio che viene instaurato con l'opposizione, il quale è diretto all'accertamento dell'inesistenza del credito dell'amministrazione, in assenza di espressa previsione di decadenza o inammissibilità (contrariamente a quanto, invece, prescritto dall'art. 23 c. 1, I. 689/81 per l'inosservanza del termine fissato per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione in tema di sanzioni amministrative). Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -6- 5. Conseguentemente non può ritenersi preclusa la proposizione di una nuova azione a seguito dell'estinzione del processo, atteso che, a meno che si siano verificate ipotesi di decadenza, nella specie escluse, l'estinzione ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ. non estingue il diritto o l'azione, né quest'ultima si esaurisce solo perché è stata esercitata in un processo ove non abbia condotto ad un provvedimento sul merito. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento degli altri motivi, e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto enunciati.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 12/4/2022
- ricorrente -
contro COMUNE DI VERCEIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 49 presso lo c__ Civile Ord. Sez. U Num. 25156 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 23/08/2022 studio dell'avvocato ALESSANDRO DAL MOLIN - STUDIO LEGALE LEGISLAB, rappresentato e difeso dall'avvocato GINO AMBROSINI;
- controricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 83/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 20/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE 1.11 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano con la quale era stata dichiarata improponibile la domanda proposta da IN OL nei confronti di Comune di Verceia e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'accertamento della illegittimità dell'atto di ingiunzione di pagamento relativo a canoni per concessione demaniale (annualità dal 2001 al 2006) concernente l'occupazione di un'area attigua a terreni di proprietà della istante. 2. Il giudice di primo grado ritenne che fosse fondata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dal Comune, avendo la OL proposto il 3 settembre 2008 Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- ricorso in opposizione a cartella di pagamento emessa per il medesimo credito ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, con procedimento estintosi con provvedimento del 22 marzo 2017 per mancata riassunzione (a seguito della sospensione dovuta all'accertamento pregiudiziale conclusosi con sentenza passata in giudicato circa la demanialità delle aree). Osservò che il procedimento di opposizione alla cartella di pagamento era assimilabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, sicché, una volta estinto, non era più dato di contestare il credito mediante successivo giudizio, per essersi l'azione consumata con l'estinzione del procedimento, comportante il passaggio in giudicato del titolo di credito vantato, e ciò in quanto la specialità del procedimento impediva l'applicazione dell'art. 310 c.p.c. 3. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel confermare la decisione di primo grado, ha ricordato che la natura dell'ingiunzione fiscale partecipa delle caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto;
che la mancata impugnazione dell'ingiunzione e la decorrenza del termine per l'opposizione, determinando la decadenza dall'impugnazione, producono la irretrattabilità del credito, quale effetto sostanziale conseguente alla mancata impugnazione di un atto di riscossione coattiva, che le medesime conseguenze devono estendersi al caso dell'estinzione del giudizio di opposizione, in ragione della presunzione di legittimità che assiste il credito, e "una volta Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -3- che il relativo processo sia estinto, essendo stato il modo tipico di contrastare il provvedimento amministrativo delineato nel procedimento di opposizione ex art. 3 del citato r.d., l'estinzione del giudizio consuma l'azione, non essendo ammessa l'introduzione di un nuovo giudizio - all'infuori del procedimento ad hoc speciale predisposto dal legislatore - per ottenere ex novo l'accertamento della non debenza del credito, a fronte di un provvedimento ingiunzionale ormai divenuto definitivo"; ha concluso che la cartella è divenuta definitiva ed ogni questione sulla debenza o sulla prescrizione del diritto è preclusa, essendo irrilevante che la nuova pretesa riguardi una somma di poco superiore di quella originaria, trattandosi per la somma aggiuntiva, come chiarito dal giudice di primo grado, solo di sanzioni ed interessi per il protrarsi dell'occupazione e non assolvendo il ricorrente all'onere di specificare il quantum e contestare distintamente i crediti vantati, con la conseguenza che il ricorso deve essere ritenuto inammissibile anche per l'eccedenza. 4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione IN OL, sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. 5. Resiste con controricorso il Comune di Verceia, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce al solo fine della eventuale partecipazione alla fase di discussione. Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -4- CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 del RD 639/2010 e dell'art. 310 c.p.c., nonché omessa, parziale ed erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la proponibilità e ammissibilità della domanda quanto al capo di sentenza n. 83/2020 del Tribunale Superiore per le acque pubbliche. Rappresenta che il giudice di secondo grado si è discostato dal disposto degli artt. 4 e 5 R.D. n. 639 del 1910, che non fa alcun riferimento all'ipotesi di estinzione del processo a cui consegue l'efficacia esecutiva della pretesa creditoria. Rileva che, conseguentemente, in assenza di esplicita norma speciale in punto di estinzione del giudizio di opposizione, al provvedimento amministrativo in argomento si deve applicare la disciplina generale di cui all'art. 310 c.p.c., in forza della quale l'estinzione del processo non determina il venir meno del potere di azione, con la conseguenza che la domanda è riproponibile. Rileva che, in ogni caso, il provvedimento in questa sede impugnato è atto autonomo rispetto alla cartella di pagamento notificata il 31/7/2008, perché relativo a una pretesa creditoria diversa e in proposito il Tribunale Superiore, pur riconoscendo che l'ingiunzione di pagamento riguarda una nuova pretesa, relativa a una somma superiore, conclude nel senso che è mancata la prova del quantum maggiore rispetto al precedente atto, laddove Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -5- le sanzioni e gli interessi di mora applicati risultano specificati nell'atto amministrativo opposto. 2. Il motivo è fondato. 3. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il termine di cui all'art. 3 del R.D. n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, e, pertanto, il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo (Cass. n.1571/1996; Cass. n. 13751/2003; Cass. n. 5923/2007; Cass. n. 20375/2008; Cass. n. 30/2020). 4. A tale richiamato orientamento, che valorizza la particolare natura della procedura di riscossione coattiva qui in discussione, queste Sezioni Unite intendono dare continuità, rilevando (si veda Cass. 18 settembre 2003, n. 13751) che il carattere meramente ordinatorio del termine per l'opposizione è coerente con la natura del giudizio che viene instaurato con l'opposizione, il quale è diretto all'accertamento dell'inesistenza del credito dell'amministrazione, in assenza di espressa previsione di decadenza o inammissibilità (contrariamente a quanto, invece, prescritto dall'art. 23 c. 1, I. 689/81 per l'inosservanza del termine fissato per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione in tema di sanzioni amministrative). Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -6- 5. Conseguentemente non può ritenersi preclusa la proposizione di una nuova azione a seguito dell'estinzione del processo, atteso che, a meno che si siano verificate ipotesi di decadenza, nella specie escluse, l'estinzione ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ. non estingue il diritto o l'azione, né quest'ultima si esaurisce solo perché è stata esercitata in un processo ove non abbia condotto ad un provvedimento sul merito. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento degli altri motivi, e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto enunciati.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 12/4/2022