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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5351 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2018, cui è stato riunito giudizio recante R.G. n. 2324/2021, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)” TRA (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._2 dall' Avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno alla Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo, 9; Opponenti E Controparte_1
C.F. ), appartenente al Gruppo iscritto
[...] P.IVA_1 CP_2 Controparte_1
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di a Controparte_3 sua volta procuratrice della iscritta nel registro delle imprese – Ufficio CP_4 di Milano al n. al n. 40.388, soggetta all'attività di direzione e coordinamento P.IVA_2 da parte della predetta in persona del procuratore p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pasca di Magliano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via R. Conforti, n. 17; Opposto CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato l'8.06.2018, gli attori si opponevano ad atto di precetto del 28.05.2018, con cui veniva loro intimato il pagamento della complessiva somma di €.51.899,71 di cui “€. 46.723,74 per rate impagate dal 31/12/2012 al 28/02/2018;
€. 5.175,97 per interessi di mora sulle rate impagate al 07/03/2018” in virtù di contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 07.06.2004 per Notaio , rep. n. 32.609 - Persona_1 racc. n. 14.907. Convenivano in giudizio l'istituto bancario articolando plurimi profili di doglianza. In via preliminare, esponevano che il rapporto contrattuale contestato era già sottoposto al vaglio di altro giudicante, essendo pendente giudizio di accertamento sul contratto di mutuo richiamato in precetto presso il Tribunale di Napoli, sez. Imprese, iscritto con RG 10214/2018. Quanto ai motivi spiegati in tal sede, censuravano l'indeterminatezza dell'atto di precetto - non risultando evincibile né il genere né la decorrenza degli interessi richiesti
- e dell'articolato contrattuale, nonché la violazione della disciplina normativa sulla trasparenza bancaria. Nel merito, sostenevano l'usurarietà dei tassi praticati, l'invalidità della clausola determinativa degli interessi moratori. Soggiungevano, poi, che il TAEG/ISC in concreto computato violava il disposto del comma 6 dell'art. 125-bis T.U.B., nonché la nullità della clausola determinativa degli interessi secondo il parametro Euribor ed instavano per la condanna per lite temeraria della controparte. Concludevano, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “A) in via preliminare: - accertare l'illegittimità della condotta processuale tenuta dalla banca per le causali innanzi esposte;
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, riconosciuta la sussistenza dei validi motivi sopra esposti;
B) in via principale e nel merito : in via principale e nel merito : - accertare, per tutti i motivi indicati del presente atto, la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario di cui è causa per i motivi esposti in narrativa, avuto riguardo alle intervenute violazione della normativa antiusura ex Legge 108/96 – USURA nonché per la fraudolenta alterazione del parametro Euribor preso a base di riferimento per la determinazione degli interessi (corrispettivi e/o moratori) per come rappresentato in premessa e, per l'effetto dichiarare che il contratto di mutuo oggetto del presente atto deve ritenersi gratuito ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c.; - accertare e dichiarare, altresì, l'illegittima applicazione da parte della degli interessi CP_5 di mora sulle rate scadute già comprensive della quota interessi corrispettivi, poiché in contrasto con l'art. 1283 c.c.; - accertare e dichiarare, relativamente al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria di cui è causa, l'esatto dare/avere tra le parti previa applicazione della sanzione ex art 1815, comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”) determinando il saldo a favore dell'opponente se i versamenti effettuati fino alla invocata decadenza del beneficio del termine erano superiori rispetto al capitale erogato ovvero rideterminarsi il nuovo piano di ammortamento ex art. 1815, 2° comma , avuto riguardo alla naturale scadenza del finanziamento;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittima applicazione di clausole nulle e/o annullabili per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale ex D.lgs. 385/93 nonché Delibere CICR;
- condannare la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, CP_5 patiti e patiendi da parte attrice per l'illegittimo comportamento tenuto contrario ai generali principi di buona fede e correttezza, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare la alla cancellazione del nominativo degli istanti dall'elenco CP_5 delle banche dati di rilevamento del merito creditizio quali cattivi pagatori, nessuna esclusa, oltre all' accertamento di danni patrimoniali e non. Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, oltre rimborso S.G., CPA e Iva, con attribuzione”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai singoli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Preliminarmente, eccepiva la litispendenza di altro giudizio vertente sul titolo portato in precetto, pendente presso il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese. Sempre in via preliminare, si soffermava sulle censure afferenti alla indeterminatezza delle voci indicate in precetto e sull'usurarietà dei tassi di mora convenzionalmente pattuiti, evidenziandone l'infondatezza. In punto di TAEG/ISC praticati, sosteneva la genericità delle doglianze articolate dalla parte opponente, insistendo per la funzione meramente informativa dello stesso. Contestava, poi, la paventata manipolazione dell'Euribor, affermando che non risultava affatto provata tale doglianza. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, dichiarare con ordinanza litispendenza delle cause tra proposte dinanzi a giudici diversi, disponendo la cancellazione dal ruolo del presente procedimento successivamente instaurato rispetto al proc. 10214/2018 radicato innanzi al Tribunale di Napoli;
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo formulata- In ogni caso, rigettare le domande attrici perché inammissibili, improponibili, prescritte ed in ogni caso, infondate in fatto e in diritto;
- rigettare tutte le richieste istruttorie ex adverso avanzate;
- In ogni caso accertare la temerarietà della condotta processuale tenuta dai sigg.ri – in Pt_2 Parte_1 ragione delle causali esposte. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi di causa”.
1.2 Il giudizio veniva sospeso in data 11.03.2020, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per essere ravvisata una causa di pregiudizialità nella circostanza della pendenza del giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli – sez. Imprese avverso il contratto di mutuo ipotecario, che, tuttavia, si concludeva con una pronuncia declinatoria di competenza, poi, riassunto presso l'Intestato Tribunale, ove assumeva RG n. 2324/2021. Con provvedimento del 26.04.2023, il procedimento appena menzionato veniva riunito alla presente causa, in quanto anteriormente incardinata, essendosi rilevata connessione oggettiva e soggettiva tra le liti. All'udienza celebrata in data 29.11.2023, la scrivente concedeva termini ex art. 183 comma VI c.p.c. alle parti, al fine di vagliare eventuali istanze istruttorie. Con le memorie 183 comma 6 n. 2), parte opponente articolava ulteriori censure sulla legittimazione attiva della società quale cessionaria del credito, ritenendo CP_4 non provata l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. Il giudizio veniva, poi, istruito con consulenza tecnico-contabile e rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 09.04.2025, ove era trattenuto in decisione concedendo alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e di note di replica.
2. Le domande avanzate dalla parte opponente risultano infondate. L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico. In via preliminare, va scandagliata la censura spiegata dagli opponenti in ordine alla legittimazione del cessionario. Il profilo di contestazione che rileva concerne la posizione di quale CP_4 cessionaria dell'istituto di credito, sulla scorta di operazione di cessione di credito in blocco pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte seconda n. 130 del 5.11.2019. Nella specifica materia che ci occupa, di rilievo risulta il disposto dell'art. 4 della L. n. 130/1999 - il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b.
–e prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto. Il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. Muovendo da tali presupposti, ampia parte della giurisprudenza ha pertanto più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato (in alcuni casi, le sentenze che hanno esaminato funditus la questione ritengono che la prova possa essere raggiunta anche in assenza di contratto di cessione, ma solo se la società veicolo dimostra che il singolo credito rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Fondamentale sul punto la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 l.fall., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione. Si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che "il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi seppur non "anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito"”. Sul punto è noto come la giurisprudenza anche di legittimità affronti, da tempo e con andamento altalenante, il tema della prova della esistenza della cessione ovvero della necessità o meno della indicazione precisa di ogni e ciascun credito ceduto nella cessione in blocco ai fini della esperibilità da parte del creditore cessionario, sul piano della legittimazione, delle necessarie azioni di recupero credito. Operando una ricognizione degli orientamenti sviluppatisi in materia, senz'altro superato risulta l'indirizzo secondo il quale, in caso di contestazione della titolarità del credito vantato dalla cessionaria, sarebbe sufficiente la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ad integrare il presupposto dell'invocata legittimazione. Tale adempimento, di carattere pubblicitario e (comunque) sostitutivo della notificazione della cessione del debitore ceduto (tanto in risposta alla deduzione di parte di mancata comunicazione della cessione) non può però di per sé assurgere a prova del trasferimento della posizione debitoria né, fuori da certi parametri, della inclusione del credito controverso nel compenso di quelli oggetto dell'avviso, non attenendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto. Il soggetto che pretenda di realizzare coattivamente il credito di cui si assuma titolare è, dunque, tenuto ad uno sforzo probatorio indubbiamente maggiore. Secondo gli approdi giurisprudenziali più recenti, occorre tuttavia distinguere due ipotesi: in caso di contestazioni specificamente dirette non già al contratto di cessione, bensì soltanto all'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, deve ritenersi che il fatto da provare sia costituito unicamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Di contro, in caso di specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere certamente oggetto di prova non potendosi, a tal fine, di regola ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale “notificazione” sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai senti dell'art.58 t.u.b., dalla società cessionaria ai rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr. Cass. ord. del 22/06/2023 n.17944). Una volta precisato il principio alla luce del quale valutare la documentazione depositata, appare palese l'infondatezza della doglianza. Infatti, gli opponenti non hanno sollevato una specifica contestazione in merito alla esistenza della cessione: la traslazione dell'onere della prova in capo al cessionario della vicenda, nel caso in cui -si ribadisce- della cessione venga revocata in dubbio la stessa esistenza, non vale in alcun modo ad esonerare la parte che intenda disconoscere il trasferimento del credito dall'onere di una non generica allegazione degli elementi dai quale tale negazione origina;
onere che, per vero, risulta mancato nel caso in esame. Invero – senza offrire alcuna prova della non riconducibilità del credito vantato dalla opposta società nei propri confronti – gli opponenti si sono sostanzialmente limitati a contestare l'idoneità dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 5.11.2019 a costituire prova della titolarità del credito in capo alla società mandataria. Tuttavia, l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione può ritenersi sufficientemente certa alla luce del tenore dell'avviso e della documentazione complessivamente depositata dalla controparte. Infatti, dal carteggio versato in atti (segnatamente GU Parte Seconda n. 130 del 5.11.2019), emerge che Controparte_3
“comunica che, nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da
[...] costituito in data 25 giugno 2012 (il Programma), ha esercitato in data 29 ottobre 2019 CP_4 una opzione di riacquisto (il Riacquisto) accettata da con efficacia economica a CP_4 decorrere dalle 00.01 del 28 ottobre 2019 (la Data di Efficacia Economica) ed efficacia giuridica dal 30 ottobre 2019, avente ad oggetto tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Efficacia , accessori, azioni, garanzie reali Parte_3
e/o personali, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro di ragione), individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i Crediti) derivanti da finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che presentavano, alla data del 31 agosto 2019 (Data di Individuazione) e/o alla diversa data indicata nel relativo criterio, le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative, salvo ove diversamente previsto): 1) i Crediti sono denominati in Euro;
2) i Crediti derivano da mutui erogati ai sensi di contratti di mutuo ipotecari disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana;
3) i Crediti sono attività finanziarie classificate: A) in sofferenza alla Data di Individuazione, ovvero B) in inadempienza probabile alla Data di Individuazione e/o alla data del 31 marzo 2019, nelle definizioni di cui alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di ”. Controparte_1
È incontestato che la Banca vantava un credito cd. “in sofferenza” nei confronti degli odierni opponenti e tenuto conto degli estremi identificativi forniti dall'opposta, non puntualmente sconfessati ma solo genericamente rinnegati dalle parti opponenti, risulta oltremodo inconferente la contestazione di parte opponente circa l'impossibilità di individuare nell'estratto in G.U. puntualmente il credito oggetto di causa e la sua inclusione tra quelli oggetto di cessione, dal momento che tale indicazione era chiaramente rinvenibile collegandosi alla pagina indicata. Ciò posto, la documentazione prodotta in atti risulta senza dubbio idonea a fornire ulteriore prova del negozio traslativo e della sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierna opposta. 2.1 Parimenti, non è suffragata la dedotta carenza di legittimazione sollevata in capo alla società incaricata da Controparte_6 di eseguire il materiale recupero del credito, per non essere la prima iscritta CP_4 nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Ad avviso degli opponenti, dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B. - secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari
– sarebbe nullo il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e tale invalidità, che affliggerebbe il mandato, si ripercuoterebbe anche sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività. In proposito, è intervenuta la Suprema Corte chiarendo che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (cfr. in tema Cass. 18/03/2024, n. 7243), con la conseguenza che non si ravvisa alcun difetto di legittimazione per la società incaricata di recuperare il credito controverso (cfr. della procura rep. n. 4420, racc. 1742, dell'11.05.2015, sull'attività di servicing, versata in atti dalla parte opposta). 3. Venendo al merito della pretesa e, specificatamente, al profilo di doglianza concernente l'asserita indeterminatezza delle voci computate nell'atto di precetto opposto, in difetto dell'indicazione del dettaglio delle somme richieste, del genere degli interessi richiesti, corrispettivi o moratori, nonché del numero di rate scaduto e impagate, assume valenza dirimente la consolidata posizione interpretativa a mente della quale una valida intimazione di pagamento ben possa riportare l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c. che delinea ipotesi tassative di nullità del precetto (v. Cass. n. 11281/1993; Cass. 18/03/2022, n. 8906). Nell'atto di precetto opposto, risulta indicata la somma finale pretesa dall'istituto creditore in ordine alle somme impagate e l'ammontare relativo agli interessi moratori, previa elencazione delle vicende negoziali che hanno avvinto le parti sin dalla stipulazione dell'originario contratto di mutuo. Manca, invece, lo sviluppo del relativo conteggio, con l'indicazione dell'esatto importo, delle somme richieste in conto capitale od a titolo di interessi e della data di tutti i pagamenti ricevuti in acconto. Ebbene, l'art. 480, comma 1, c.p.c. dispone che il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine dato, con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto, in quanto atto di parte (art. 125 c.p.c.), deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda, requisiti che si traducono nella esatta indicazione del credito, scaturente dal titolo esecutivo, per la realizzazione coattiva mediante espropriazione forzata ove manchi lo spontaneo adempimento nell'ultimo termine assegnato a questo fine. Il titolo esecutivo, quindi, in tanto legittima all'azione esecutiva per la realizzazione d'un credito, in quanto contenga la sua liquidazione o la specificazione degli elementi sulla cui base la liquidazione va operata. Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità del precetto l'intimazione ad adempiere contenuta nello stesso unitamente all'indicazione del titolo esecutivo non impone che, oltre alla specificazione della somma richiesta, sia anche esplicitato il procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. 2022 n. 8906 -ord; Cass. 19/02/2013, n. 4008; Cass. n. 11281/93; Corte appello Venezia, 07/09/2023, n.1780; Corte appello Napoli sez. II, 13/09/2023, n.3850). Posto che le ipotesi di nullità del precetto sono tassativamente determinate dall'art. 480 cod. civ., comma 2, ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare, la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2. Deve, pertanto, ribadirsi che il precetto non debba notiziare controparte, al di là della specificazione della somma richiesta, dell'indicazione dei singoli ratei scaduti e dei relativi interessi, né tantomeno far riferimento al piano d'ammortamento. Nella specie, con riferimento al profilo relativo alla genericità e indeterminabilità della somma pretesa, si osserva che l'atto di precetto faccia specifico rinvio al contratto di mutuo e alle condizioni ivi previste e che tale contratto contenga la indicazione puntuale dei singoli ratei e degli interessi corrispettivi e moratori. A tanto discende la irrilevanza della mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico tramite cui l'istituto di credito sia giunto a calcolare la somma specificamente indicata di € 51.899,71, oltre interessi di mora fino al soddisfo. Tanto, peraltro, risulta conforme ai principi generali in tema d'onere probatorio, essendo parte opponente tenuta a contestare analiticamente il quantum ed indicare, eventualmente, l'entità della somma che sarebbe effettivamente dovuta, nonché a dimostrare d'aver estinto il proprio debito oppure d'aver fatto ciò in misura maggiore di quello portata in precetto. 4. Venendo a scandagliare le ulteriori contestazioni spiegate, deve rilevarsi, anzitutto, come appaia priva di fondamento la censura relativa alla violazione della normativa bancaria in materia di trasparenza prevista a livello comunitario. La disciplina di riferimento si rinviene negli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385 del 1993, che impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, comma 3 T.U.B. demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che ha adottato la delibera del 4 marzo 2003 con cui sono stati ulteriormente precisati gli obblighi informativi cui sono tenuti gli intermediari del settore finanziario nei riguardi dei consumatori. Gli istituti di credito devono fornire ai clienti indicazioni chiare ed esaurienti sui tassi, gli oneri, le spese e le altre condizioni contrattuali. In generale, la normativa bancaria mira a colmare l'asimmetria informativa che vige tra l'istituto di credito e il cliente, concedendo al mutuatario la possibilità di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Difatti, il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (cfr. Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67). Tali requisiti si rinvengono, invero, anche nel contratto di mutuo ipotecario di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di "credito ai consumatori", prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore "le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato"; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007). Né ad un'opposta conclusione potrebbe pervenirsi alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore (Direttiva 1993/13/CEE), secondo la quale le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, anche nel caso in cui riguardino la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023, n. 23655/2021), essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento in questione sia l'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto (cfr. sul punto Cass. SU 15130/2024 cit.). Per il piano di rimborso controverso non risulta ravvisabile una violazione dell'obbligo di trasparenza e dei canoni generali di buona fede e correttezza, essendo le condizioni contrattuali sufficientemente chiare. 4.1 Nell'atto introduttivo, parte attorea lamenta l'invalidità del contratto di mutuo, insistendo per la sussistenza di una discrasia tra il tasso di interesse previsto convenzionalmente tra le parti e quello effettivamente praticato dall'istituto bancario e dolendosi, nel complesso, dell'opacità dell'articolato contrattuale. Il tenore delle doglianze proposte dagli opponenti non appare idoneo ad inficiare la validità dell'atto di precetto opposto, in quanto del tutto generiche e non corroborate quanto agli effetti dell'invocata lesività, tenendo conto che dall'analisi del contratto sottoscritto, emerge come siano state espressamente e puntualmente pattuite tra le parti le condizioni economiche, nonché enucleati i tassi di interessi applicati per il rapporto creditorio dedotto in giudizio. Dall'esame del compendio documentale esibito– comprensivo del contratto di mutuo e piano di ammortamento pattuito-, risulta determinato l'oggetto del contratto, concernente la concessione di un mutuo ipotecario per l'importo di euro 150.000,00 da estinguersi in 20 anni, con versamento di rate mensili comprensive di capitale ed interessi, secondo quanto pattuito all'art. 4 del contratto di mutuo versato in atti, che reca indicazioni esaurienti sulle modalità di computo degli interessi, partendo dal tasso inizialmente convenuto pari ad 1/12 del tasso nominale annuo del 2,900%, che dal novantesimo giorno dalla stipulazione veniva maggiorato di una quota fissa pari ad 1/12 di punti 1,500 annui quale margine a favore della banca e “una quota variabile costituita dal tasso mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dell'Aci (Financial Markets Association) sul circuito Dow Jones Telerate” che verrà “moltiplicato per i giorni effetti del semestre di applicazione, diviso per 360, arrotondato allo 0,01 superiore e moltiplicato per 2”, così indicandosi il parametro Euribor e la modalità di rilevazione dello stesso. È poi, indicato l' come pari al 3,66%. Infine, quanto al tasso di interesse moratorio è pattuito all'art. 5 che “il tasso di mora, attualmente nella misura del sei virgola duecentocinquanta per cento (6,250%) nominale annuo, sarà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre) aumentando del 50%, e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come “mutui””. L'articolato contrattuale versato in atti risulta validamente formato, dal momento che reca indicazioni chiare ed esaurienti sui tassi, gli oneri, le spese e le altre condizioni contrattuali. Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Inoltre, se le clausole, che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito, non consentano un'univoca applicazione, richiedono la necessità di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulterà indeterminato. Infatti, dalle clausole contrattuali dovrebbe essere possibile ex ante ricostruire in modo preciso un univoco piano di ammortamento. Nella specie neppure pare configurata la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. Com'è noto, l'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto. Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza. La ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà). Nella specie, non si rinviene una crescita indefinita del debito per interessi, non ravvisandosi alcuna violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. 4.2 Deve, inoltre, respingersi la contestazione afferente difformità fra effettivo ed dichiarato. In quanto, secondo condivisibile indirizzo ermeneutico, l non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017). Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, né rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB (“l'esposizione del t.a.e.g. assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione. Dunque, al t.a.e.g. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico", cfr. Corte App. Venezia 2.2.2021, conforme Corte App. Venezia 23.7.2021 n. 2111). In particolare, l'eventuale erronea indicazione dell' non determinerebbe nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, quindi, la violazione dell'obbligo pubblicitario non sarebbe suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi). 5. Con altro motivo di contestazione, parte attorea ha sottoposto alla scrivente la questione dell'invalidità e dell'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi pattuiti per relationem al tasso Euribor, frutto dal 2005 al 2008 di una intesa manipolativa del mercato. Invero, detta doglianza risulta genericamente esposta, cionondimeno per completezza si osserva quanto segue. Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un.
4.22005 n. 2207 seguita da Cass. sez. un. 30.12.2021 n. 41994) hanno recentemente chiarito che "il cosiddetto contratto 'a valle' costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti" e che "la funzione illecita di una intesa si realizza per l'appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente. E ciò quale che sia lo strumento che conclude tale percorso illecito. A detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacché il suo collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile". In altri termini stante il "collegamento funzionale" con la volontà anti- competitiva a monte - ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale" (in motivazione Cass. n. 41994/2021, §§ 2.5.4. e 2.5.4.1). Succintamente, il contratto si trova "a valle" perché serve a dare esecuzione all'intesa anti- concorrenziale e a realizzare gli scopi illeciti delle imprese aderenti ed è, per tale strumentalità a un fine illecito, colpito da nullità ex art. 1418 Gomma 1 ex. e art. 2 legge n. 287/90. Lo scopo illecito consiste qui, in modo evidente, nel miglioramento da parte delle Banche aderenti alla concertazione dei propri flussi reddituali in relazione alle "posizioni di negoziazione/esposizioni assunte" (Decisione della Commissione UE, doc. 2 att.). Due sono pertanto le primarie differenze tra il caso all'odierno esame e i precedenti riguardanti lo schema di fideiussione omnibus raccomandato dall'ABI alla generalità delle banche aderenti e da queste volontariamente adottato: (1) manca l'intervento di un ente esponenziale degli interessi dell'intero ceto bancario;
(2) manca altresì una posizione collettiva comune all'intero ceto bancario nei confronti della clientela. Pertanto, non è possibile qualificare come contratto "a valle", agli effetti della repressione dell'intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all'Euribor, a prescindere dall'accertamento — decisivo — dell'adesione dell'impresa bancaria all'intesa per la manipolazione del prezzo. 5.1 Sul punto, deve darsi atto del fatto che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che “le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del (omissis) e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente ' ( cfr. Cass. n.34889 del 2023). Con tale decisione i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito la portata dell'art. 2 della legge nr. 287/90 precisando che “... il legislatore ha inteso proibire il fatto della distorsione della concorrenza in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche...” specificando che “...qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante...”. A ciò consegue che, nel giudizio ove è invocata la nullità del tasso applicato al contratto - in quanto determinato per relationem facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari - la decisione della Commissione Europea Antitrust rappresenta prova privilegiata
“... a prescindere dal fatto che all'intesa illecita abbia o meno partecipato l'istituto convenuto giacché raggiunta dal divieto è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte". Tuttavia, nella specie, detto principio non risulta facilmente applicabile per quanto qui di seguito si osserva. In apertura, bisogna chiarire come la pronuncia sia originata da una controversia relativa al leasing e che alla stessa non possa - come preteso - attribuirsi valenza generale al principio ivi enunciato. Infatti, l'iter motivazionale non ha affrontato lo specifico e dirimente profilo sopra riportato, ossia, che l'accertamento della Commissione UE e la successiva sanzione hanno interessato il ben diverso mercato degli EIRD. Ciò porta ad escludere la conseguenzialità cui è approdata la decisione citata, ossia, che i contratti in esame costituiscano lo sbocco e l'attuazione dell'intesa censurata dalla Commissione. Va altresì evidenziato che l'adesione all'orientamento sopra riportato presenta non lievi aspetti di criticità posto che la disciplina contenuta nella direttiva 2014/104/UE attribuisce la legittimazione passiva ai soli autori della violazione. E' ben vero che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE prevede la legittimazione all'azione di risarcimento del danno cagionato dalla manipolazione della concorrenza anche a favore di colui che abbia subito una ricaduta negativa nella propria contrattazione: tuttavia, tale estensione non determina parimenti quella della legittimazione passiva all'impresa rimasta estranea - come nel caso in discussione - dovendosi l'azione risarcitoria intendersi circoscritta alle sole imprese aderenti al cartello. Si legge infatti nel leading case (CGUE, 5.6.2014, c-557/2012, Per_2 che pur in tal caso "la vittima di un prezzo di protezione («umbrella pricing») può ottenere il risarcimento del danno subito ad opera degli aderenti ad un'intesa, ancorché non abbia intrattenuto vincoli contrattuali con loro, laddove risulti accertato che, alla luce delle circostanze di specie e, segnatamente, delle peculiarità del mercato interessato, detta intesa fosse tale da poter incidere sull'applicazione di un prezzo di protezione da terzi agenti autonomamente e che tali circostanze e peculiarità non potessero essere ignorate dai membri dell'intesa medesima" (punto 34). Infine, deve ribadirsi, in linea col costante orientamento, che il giudizio di attendibilità di Euribor come parametro di mercato deve farsi a priori e in ragione delle cautele adottate, per evitare segnalazioni erratiche, eventualmente interessate, e non a posteriori in ragione dell'effettiva (riuscita o tentata, qui non importa) manipolazione del tasso in una o più rilevazioni. Infatti, Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato ("fissato") giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un CP_7 insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (contribuiscono per l'Italia , Unicredit, Monte dei Paschi di Siena). Controparte_1
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea. Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in euro, di pari durata, offerto che sia da una banca altro intermediario o diverso emittente — notoriamente all'Euribor sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in Italia i CCT Eu) e obbligazioni corporate — definisce il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario. Il tasso finito praticato non è dunque determinato dal solo Euribor, ma da indice + spread. Appare quindi inesatto affermare che Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi". Infine, come accennato, alcune cautele presidiano Euribor contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario: poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo) e sono tagliati fuori dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi.
5.2 Appare, allora, preferibile continuare a seguire la giurisprudenza di merito maggioritaria (recentemente Tribunale Livorno, 29/01/2024, n.160; Tribunale Milano sez. VI, 21/02/2024, n.2221; Tribunale Torino sez. I, 29/01/2024; Tribunale Imperia sez. I,
06/10/2023 n.634), secondo cui la nullità della clausola può essere dichiarata solo ove vi sia la prova che la banca erogatrice del credito e che ha deciso di determinare il tasso corrispettivo per relationem al tasso Euribor, abbia partecipato alla intesa manipolativa del mercato avvenuta tra il (omissis) e il (omissis) e accertata in sede di Commissione UE il (omissis). Solo in tale caso, infatti, può dirsi che, sia sul piano oggettivo che soggettivo, che il contratto a valle sia l'attuazione dell'intesa illecita a monte, presupposto necessario per applicare l'art. 2 della legge n. 287 del 1990. Non si comprende, invero, come sia possibile individuare un collegamento negoziale, tale da determinare la illiceità del contratto di mutuo nella parte relativa agli interessi in ragione della illiceità della intesa manipolativa, se tra i due negozi giuridici sul piano soggettivo non può ravvisarsi alcun collegamento e se l'istituto di credito nella determinazione del tasso da applicare ha riposto legittimo affidamento in un tasso come quello Euribor, normalmente applicato nella pratica bancaria per la pattuizione dei tassi variabili. 6. In ordine, poi, alla espletata attività di consulenza tecnico-contabile, rilievo precipuo assumono gli esiti della disposta c.t.u. a firma del dott. a seguito delle Persona_3 qui richiamate valutazioni, condivisibili in quanto immuni da vizi logici e contraddizioni, si è acclarata l'assenza del superamento del tasso soglia circa i tassi di interesse, corrispettivi e moratori, applicati dalla Banca. In ordine al primo quesito, l'esperto ha proceduto ad accertare la coerenza delle somme richieste in precetto rispetto al titolo. A tal fine, ha esaminato la documentazione versata in atti considerando il precetto opposto, ove si computavano le rate impagate oltre agli interessi moratori richiesti, nonché il contratto di mutuo ipotecario e la lettera di messa in mora esibita dalla .02.2018. CP_8
In particolare, la comunicazione da ultimo citata riporta l'ammontare e il numero di rate scadute e impagate pari a 54, per un importo complessivo di 40.064,53, oltre interessi convenzionali per euro 4.001,77 e il capitale residuo del mutuo pari ad euro 63.946,74, nonché interessi ed accessori successivi. Mentre il precetto intima il pagamento della complessiva di euro 51.899,71, di cui euro 46.723,74 per rate impagate dal 31.12.2012 al 28.02.2018 ed euro 5.175,97 per interessi di mora sulle rate dovute al 07.03.2018. All'esito dell'esame del contratto completo, il CTU ha rilevato che nella “ricostruzione delle rate impagate da 31/12/2012 al 28.02.2018 che assommano a euro 46.723,74 e il capitale residuo ammonta a euro 57.859,32, oltre agli interessi moratori richiesti pari a euro 5.175,97 al 07/03/2018", sostanzialmente concludendo nel rilevare che non vi è alcuna discrasia tra gli importi richiesti dalla e quelli accertati nel ricalcolo svolto, con CP_5 conseguente conferma delle somme richieste con l'atto di precetto impugnato. Quanto all'asserita eccessiva richiesta degli interessi rispetto al capitale erogato, in quanto riferita ad interessi in misura superiore al tasso soglia, con conseguente violazione della L. 108/96, il nominato consulente ha rilevato che il TEG è pari a 2,96%, calcolato determinando il Tasso Interno di Rendimento (TIR) dell'operazione di finanziamento, che è quello specifico tasso di attualizzazione per cui il capitale erogato risulta pari al valore attuale di tutte le somme collegate al credito erogato, confrontandolo con la categoria mutui pari a 6,255%. In merito alla misura, pari a 6,255, ha osservato come fosse inferiore al tasso soglia, anche tenendo conto che il contratto prevede che il tasso moratorio futuro sarà pari a tasso soglia trimestrale arrotondato allo 0,05 inferiore. Il TEG pattuito e il tasso moratorio sono, pertanto, risultati inferiori al tasso soglia, sicché non risulta registrato alcun superamento dei tassi soglia di usura, anche con riguardo al tasso di mora convenuto. In conclusione, gli esiti dell'esame peritale hanno offerto una ricostruzione esauriente ed analitica delle somme precettate, in coerenza con le condizioni economiche pattuite dalle parti in causa. L'opposizione va, dunque, integralmente rigettata, con conseguente assorbimento della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte opponente. 8. Con riferimento, infine, al governo delle spese, le stesse vanno poste a carico della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa (fase di studio della controversia: € 851,00; fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase istruttoria: € 602,00; fase decisionale € 1453,00; totale: € 3809,00). Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei soccombenti, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla predetta convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) Rigetta l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
b) Condanna le parti opponenti gamento, Parte_1 Parte_2 in solido ed in parti uguali tr in favore della parte opposta liquidate in complessivi € 3809,00 per Controparte_1 onorari, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
c) Pone definitivamente a carico delle parti opponenti, in solido ed in parti uguali tra di loro, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno il 20.06.25
IL GIUDICE
Alessia Pecoraro