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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2850/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2850/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lara La Piscopia del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via V. Inama n.14 ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Pini CO C.F._2
del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Cosimo del Fante n.16 ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente:
“
1. SEPARAZIONE CON ADDEBITO DI RESPONSABILITA' IN CAPO AL SIG. LIZZI EX
ART. 151 C.C.
• Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con addebito della frattura coniugale a carico del marito per violazione dei doveri ed obblighi nascenti dal matrimonio, quali il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale dell'intero nucleo familiare, di collaborazione nell'interesse della famiglia e l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro (professionale o casalingo) (ex artt. 143, 147, 148 c.c.).
2. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORENNE
1 • Disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne convivente con la madre ad entrambi i coniugi, con collocamento di AT presso l'abitazione materna, ove manterrà la residenza ad ogni effetto di legge e frequentazione libera del genitore non collocatario, compatibilmente con le eIGenze ed impegni della ragazza;
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI SS E IC
• Porre a carico del IGnor l'integrale mantenimento di , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 ancora economicamente autosufficiente sino all'indipendenza economica del figlio, e, quale contributo al normale mantenimento di AT, minorenne e convivente con la madre, l'importo mensile di almeno € 450,00.= complessivi, da versarsi entro il 5 di ogni mese, a favore della madre, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa;
detto importo dovrà essere riconosciuto sino al raggiungimento effettivo dell'autonomia economica della figlia ed essere soggetto a rivalutazione ST - costo della vita. Il primo aggiornamento sarà effettuato a partire dal mese di ottobre 2025;
• Oltre a quanto stabilito al punto sopra, il padre dovrà contribuire, comunque, a tutte le spese straordinarie sostenute per e per AT in misura del 70%, con rimborso, entro 15 Per_1
gg., della quota sostenuta dal coniuge eventualmente anticipatario, secondo il Protocollo del
Tribunale di OD cui ci si riporta;
• Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc…) che dimostrino il pagamento;
• Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente. Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro 15 gg. dalla trasmissione dei documenti;
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE
Oltre al contributo in favore della prole, disporre a carico del IG. un contributo al CP_1
mantenimento della moglie pari ad almeno € 150,00 mensili (considerate le differenti posizioni reddituali, i maggiori tempi di permanenza della figlia minore presso la madre, i costi per
l'abitazione sia dal punto di vista manutentivo che di acquisto) ovvero pari a quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente acceso dalla IG.ra , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa;
importo Pt_1
soggetto a rivalutazione ST (prima rivalutazione novembre 2023);
5. CASA CONIUGALE
• Assegnare la casa coniugale sita in LO ON CO (MI), via Padre Turoldo n. 17, in
2 comproprietà, alla moglie quale genitore prevalentemente collocatario della figlia;
6. ARREDI DI FAMIGLIA
Disporre che gli arredi della casa coniugale vengano lasciati nella disponibilità della IG.ra
e della figlia convivente. Pt_1
7. ASSEGNO UNICO PER I FIGLI
Disporre che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale Parte_1
per la figlia AT con lei convivente.
In via istruttoria:
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., all' territorialmente competente di comunicare, mediante CP_2 trasmissione di documenti in copia, l'estratto conto retributivo, pensioni, assegni assistenziali, reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione percepiti da (c.f. CO
), nato a [...], il [...], indicando se vi sia un incaricato alla C.F._2 riscossione ed indicandone in tal caso le generalità, ovvero se l'accredito avviene su conto corrente o libretto di deposito bancario o postale, indicandone gli estremi, nel periodo compreso tra il 15.12.2023 ed il 15.04.2024.
- Ammettersi prova orale per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova espunti eventuali giudizi e negative, preceduti dalla locuzione “Vero è che”:
1. Poco dopo il matrimonio, i coniugi si trasferivano a Bettolino di Mediglia, poiché il IG. CP_1
aveva reperito un lavoro presso la società Latte Milano, in HI OM (MI);
2. A causa del trasferimento nel Comune di Bettolino di Mediglia la IGnora Pt_1
abbandonava il progetto lavorativo, già avviato dalla stessa da tempo, a Lentate sul Seveso, di diventare ragioniera commercialista;
3. Dopo il trasferimento a Bettolino di Mediglia, la IG.ra riusciva a reperire un'altra Pt_1
attività lavorativa a Milano per altri due anni, sino al concepimento del primogenito (2002);
4. Per volontà del IG. la IGnora rimaneva a casa priva di occupazione lavorativa CP_1 Pt_1
dal luglio 2002 (in maternità anticipata) e successivamente per dedicarsi al bambino, in via esclusiva;
5. Dopo la nascita del secondogenito (nell'anno 2006), il marito chiedeva alla moglie di occuparsi della famiglia, poiché con i soldi dalla stessa reperiti avrebbero dovuto far fronte in ogni caso alle spese di una baby-sitter e di una donna delle pulizie e, quindi, la IGnora rinunciava Pt_1
al proprio lavoro;
6. Il IG. dopo la nascita dei figli delegava la gestione della prole alla moglie, che si occupava CP_1
di accudirli, portarli a scuola, alle varie attività sportive e ricreative, oltre che alle visite mediche;
3
7. In detto periodo la IG.ra è stata aiutata, nella crescita dei figli, unicamente dalla Pt_1
propria madre, che tuttavia doveva rincasare prima del rientro del genero per evitare malumori;
8. Il IG. si è sempre rifiutato di accudire i figli;
CP_1
9. Il IG. impediva alla IGnora di trascorrere le vacanze estive nella casa dei suoi CP_1 Pt_1
genitori sita sul Gargano;
10. Il IG. impediva alla moglie di frequentare i parenti e gli amici per motivi di gelosia;
CP_1
11. Il IG. durante i tre mesi estivi che il nucleo dall'anno 2011, anno in cui acquistò la CP_1
roulotte, ha sempre trascorso a Senigallia, raggiungeva la famiglia solo per i 15 giorni consecutivi di ferie o per pochi giorni;
12. In tali occasioni egli rimproverava spesso la moglie perché a suo dire trascurava la pulizia della roulotte da loro occupata;
13. Durante le ferie il IG. si è sempre rifiutato di dare il cambio alla moglie per fare in modo CP_1
che ella potesse rientrare a casa e riposare anche per pochi giorni;
14. il IG. nel 2014, in conseguenza della nuova attività intrapresa dalla moglie come CP_1
collaboratrice vendite per la cominciava dapprima a denigrarla proferendo le Controparte_3 seguenti parole: “truffatrice”, “santona”, anche davanti ai figli e di poi la ostacolava nelle iniziative sostenendo che non riuscisse in tal modo a prendersi cura del nucleo come prima;
15. Il IG. si arrabbiava se non trovava la cena pronta e in un'occasione di rimprovero, nel CP_1
corso del 2014, spaccava il computer di famiglia;
16. Nel 2017, sempre in costanza di matrimonio, il IG. nonostante la distanza da casa, CP_1
accettava di lavorare per la società con sede in Pavia motivato dalla possibilità Parte_2
di migliorare la propria posizione lavorativa;
17. In detto periodo (2017) la IGnora , per assecondare il marito, rinunciava alla Pt_1 propria mutata posizione di “capo gruppo” per ritornare a fare la consulente sempre per la
[...]
CP_3
18. Sempre in detto periodo (2017) nel corso dei litigi aventi ad oggetto la nuova occupazione della IG.ra , il IG. più volte minacciava la moglie di dare seguito alla separazione Pt_1 CP_1
coniugale;
19. nell'estate del 2020, dopo appena tre giorni di permanenza col nucleo a Senigallia, il IG. CP_1
svegliava la moglie per rimproverarla delle premure da quest'ultima rivolte al proprio padre, rimasto vedovo nel marzo dello stesso anno e per tale ragione invitato dalla figlia a trascorrere le vacanze insieme a lei ed ai nipoti;
20. dall'estate del 2020 e sino al maggio 2022 i rapporti tra i coniugi si sono completamente raffreddati e sono diventati sempre più rari anche i momenti di intimità della coppia;
4 21. dall'estate del 2020 alla primavera 2022 i IGnori e di fatto CO Parte_1 hanno vissuto come separati in casa per circa due anni, essendo venuta meno l'affezione coniugale;
22. il 14.05.2022 il IG. inveiva contro la moglie, danneggiava tutto il guardaroba della stessa CP_1
(buttandolo a terra e tagliuzzandolo con le forbici), oltre che un armadio della villetta e di poi cacciava da casa madre e figlia;
23. In detta occasione il IG. telefonava al cognato e al suocero proferendo le seguenti parole CP_1
“vieni a prendere questa puttana di tua figlia altrimenti le metto un coltello alla gola e
l'ammazzo”; 24. nel pomeriggio della stessa giornata (14.05.22) il IG. chiamava la moglie CP_1 in lacrime al telefono dicendole di “aver sbagliato tutto” e promettendo lei che sarebbe cambiato
e che non avrebbe commesso più gli errori del passato (come da documento che si rammostra;
Par cfr. doc. 032, fascicolo rrico);
25. Il IG. domandava e otteneva dalla moglie un riavvicinamento e la promessa di CP_1
“ricominciare una nuova vita come coppia e come famiglia”, come da documento che si rammostra cfr. doc. 032, fascicolo D;
Pt_1
26. nei giorni immediatamente successivi agli accadimenti del 14.05.2022 il IG. iniziava a CP_1
fare richieste alla moglie di girare video piccanti e di inoltrare lui fotografie della stessa nuda, inviava alla IG.ra di link di motel ove chiedeva di essere raggiunto dalla moglie, Pt_1
nonché improvvisate a casa o fuori casa per avere rapporti intimi con la ricorrente, come da doc. 033, che si rammostra;
27. Il IG. sempre in seguito agli accadimenti del 14.05.2022 pedinava la moglie, si CP_1
impossessava del di lei telefono cellulare per leggerne i messaggi, cancellarle le chat (anche quelle comprovanti la natura della relazione col marito stesso);
28. il 7.06.2022 il IG. domandava alla moglie “quanto volesse per avere un rapporto CP_1 sessuale con lui” e se fosse d'accordo ad andare a letto con lui in cambio della “somma di euro
500,00 per due rapporti al mese”, “così soddisfo tutte le mie eIGenze e siamo tutti più tranquilli”;
29. Il IG. in data 15.06.2022 intimava alla moglie di “fare la serva in casa: cucinerai, CP_1 pulirai, laverai” fino a quando non avrebbe reperito un lavoro fuori e da quel momento in poi avrebbe dovuto contribuire al pagamento di una persona “per fare ciò che avrebbe dovuto fare lei”, come da documento che si rammostra cfr. doc. doc. 034;
30. Il IG. a giugno 2022 occupava un'ala della casa, trasportando nel locale taverna oggetti CP_1
e suppellettili presenti negli altri locali (tra cui il materasso del letto matrimoniale, mobili e quadri), impediva alla moglie di accedervi anche solamente per utilizzare la lavatrice (posta nel
5 locale lavanderia), la schiaffeggiava, danneggiava le porte, armadi e diversi oggetti contro i quali si sfogava, denigrava la moglie davanti ai figli con epiteti ingiuriosi quali “puttana”,
“stronza”;
31. il IG. metteva in atto, dopo gli accadimenti del 14.05.2022 e del giugno 2022, ulteriori CP_1 agiti di violenza verso la IG.ra , ricominciava ad insultarla arrivando in data 4.08.2022 Pt_1
a minacciarla di tagliarle la gola e a sputarle addosso durante una discussione, come da audio che si rammostra;
cfr. doc. 035, fascicolo;
Pt_1
32. Per effetto del comportamento del IG. la IGnora data 5.08.2022 e in data CP_1 Pt_1
17.09.2022 domandava intervento dei C.C. in aiuto, come da documento che si rammostra, cfr. doc. 036;
33. il IG. iniziava ad assentarsi da casa di notte, durante l'estate del 2022, per trattenersi a CP_1
casa di una persona a proprio dire conosciuta solamente negli ultimi mesi (a sua volta separata con due figli a carico;
tale IG.ra ) e a frequentarla con il figlio;
Persona_2 Per_1
34. dai primi di settembre 2022 e sino ad alla data di deposito del ricorso il IG. si è limitato CP_1 ad acquistare i soli generi alimentari per i figli presso negozi discount, sostenendo di “non avere alcun obbligo morale o assistenziale nei confronti della moglie” ed ha condotto una vita come se effettivamente non avesse alcuna responsabilità (spesso neppure rincasava dopo il lavoro);
35. la IGnora , dal mese di settembre 2022 sino ad oggi è stata costretta mensilmente a Pt_1 chiedere un aiuto economico al padre IG. ; Persona_3
36. in data 22.10.2022, il IG. ha arbitrariamente abbandonato il domicilio domestico per CP_1
andare a vivere a OD in via Pasquale Sottocorno n. 3, in un trilocale condotto dallo stesso in locazione con la IGnora , con la quale conviveva, dormendo nella stessa Persona_2
camera da letto, come appurato dal figlio durante una visita al padre;
Per_1
37. Il IG. ha sempre trattenuto integralmente l'assegno unico, riconosciuto dall' per i CP_1 CP_2
figli, di complessivi € 100,00;
38. inoltre, per il tramite del proprio legale, egli in data 3 aprile 2023 ha comunicato alla moglie di aver disdetto la domiciliazione delle bollette, che non avrebbe più pagato, così come la metà del mutuo di competenza della moglie (come da documento che si rammostra doc. 017, fascicolo
); Pt_1
39. il IG. in quel periodo ha smesso di occuparsi di accompagnare i figli a scuola ed a calcio;
CP_1
40. Il figlio ha scelto di andare a vivere con il padre sul presupposto di un suo Per_1
trasferimento nel Comune di San Donato Milanese dove egli frequenta il liceo scientifico;
41. Fintanto che il IG. ha vissuto a OD (da fine ottobre 2022 ad agosto 2023), CP_1 Per_1
si è recato anche 3 o 4 volte alla settimana a casa della madre, fermandosi spesso anche a
6 dormire;
42. il IGnor nel mese di agosto 2023 ha trasferito la residenza del figlio e la propria presso CP_1 un'altra diversa abitazione sita in San Donato Milanese (MI), via G. Di Vittorio n. 51/B, al piano
VIII, che ha completamente arredato e munito di elettrodomestici, previa ristrutturazione;
43. il IG. nel mese di maggio 2023 ha interrotto il rapporto lavorativo con la CP_1 Parte_2
e ha percepito tra le altre cose la liquidazione (T.F.R.), per un importo di circa € 30.000;
[...]
44. Dal mese di giugno 2023 il IGnor lavora come Deputy Plant Manager presso la società CP_1
Galbani SpA come da documento che si rammostra (cfr. doc. 020, fascicolo ); Pt_1
45. A seguito della nuova recente assunzione, usufruisce oggi del benefit aziendale di un'autovettura, con costi (bollo, manutenzione, assicurazione, ecc…) a carico della società datrice di lavoro, che paga il noleggio a lungo termine dell'autovettura ancora in uso al IG.
come da doc. che si rammostra doc. 038; CP_1
46. Il IG. ha pagato le utenze relative all'acqua riferite al 2022 solamente in data 4.07.2023, CP_1
dandone evidenza via e-mail alla moglie e ai rispettivi legali per conoscenza, anche se in udienza presidenziale (18.05.2023) egli sosteneva di pagare tutte le utenze relative alla casa coniugale, compresa l'acqua, come da documenti che si rammostrano (doc. 037, fascicolo e cfr. Pt_1 doc. 021, fascicolo ); Pt_1
47. La IGnora da giugno – luglio 2023 ha volturato le utenze dell'abitazione familiare Pt_1
a suo nome e ne sostiene i costi, come da documentazione che si rammostra cfr. doc. 039 e cfr. doc. 037;
Si indicano i seguenti testimoni:
1. Sig. , in CE MA (MB), via Don Luigi Viganò 58, su tutti i capitoli Persona_3
di prova;
2. IG.ra in LO ON CO (LO), viale Lombardia (ang. Piazza Italia), su Testimone_1
tutti i capitoli di prova.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i seguenti testi:
1. Sig. , in CE MA (MB), via Don Luigi Viganò 58; Persona_3
2. IG.ra in LO ON CO (LO), viale Lombardia (ang. Piazza Italia). Testimone_1
Con condanna del resistente alle spese di lite.”
Conclusioni di parte resistente
“VOGLIA IL TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, anche probatoria, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
A. Nel merito
7
1. pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ex art. 151 secondo comma c.c. addebitandone la responsabilità alla NO;
Parte_1
2. disporre che AT sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata presso la mamma,
3. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia sedicenne secondo i tempi concordati direttamente con quest'ultima e, in linea di massima:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
- per due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie;
- per metà dei Ponti scolastici annuali, in via alternata con la mamma;
4. revocare l'assegnazione della casa coniugale alla NO , disposta in via provvisoria Pt_1
in sede presidenziale;
5. disporre che il GN contribuisca al mantenimento della figlia: CP_1
a) versando alla NO l'importo mensile di € 300,00. Importo che sarà versato in via Pt_1
anticipata il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT- costo della vita;
b) sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie della figlia, identificate e regolate dal protocollo in uso presso il Tribunale di OD.
6. disporre che la NO contribuisca al mantenimento del figlio: Pt_1
a) versando al GN l'importo mensile di € 150,00 importo che sarà versato in via anticipata CP_1
il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
b) sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie del figlio, identificate e regolate dal protocollo in uso presso il Tribunale di OD.
7. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di reclamo, nel quale la NO è risultata soccombente.“ Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione con addebito formulata da
[...]
nei confronti del marito e le connesse domande di affidamento in Parte_1 CO
via condivisa dei figli e AT ad entrambi i genitori, con collocamento di Per_1 Per_1
presso il padre e di AT presso la madre con assegnazione della casa familiare a quest'ultima;
8 previsione di un calendario di frequentazione paterna;
integrale mantenimento di a carico Per_1
del padre e obbligo paterno di contribuire al mantenimento di AT mediante corresponsione dell'importo mensile di € 650,00, oltre al 70 % delle spese straordinarie riferibili ai figli, al pagamento del mutuo della casa familiare e delle relative spese di manutenzione e conservazione;
pronuncia dell'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della moglie con l'importo mensile di €
350,00.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- e hanno contratto matrimonio in CE MA Parte_1 CO
(MI) il 24.06.2000 (atto iscritto al N. 60, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000 nei registri di Stato Civile del predetto Comune), in regime di comunione dei beni;
- dalla loro unione coniugale sono nati i figli (Milano, 11.12.2002) maggiorenne ed Per_4
economicamente indipendente, (Milano, 09.01.2006) minorenne al momento Per_1 dell'introduzione del giudizio, oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente e
AT (Milano, 16.11.2008) minorenne;
- inizialmente i coniugi hanno fissato la propria residenza in Bettolina di Mediglia, vicino al luogo di lavoro del marito, e nel maggio del 2009 il nucleo famigliare ha fissato la propria residenza nel Comune di LO ON CO (MI), Via Padre Turoldo n. 17, ove i coniugi hanno acquistato, nella misura del 50% ciascuno, la casa coniugale;
- tutti e tre i figli sono stati educati e cresciuti principalmente dalla madre rimasta a casa con lo scopo di occuparsi personalmente delle eIGenze della famiglia per volontà del marito , sempre molto impegnato nel proprio lavoro di manutentore e riparatore di macchinari per la produzione del latte;
- il rapporto coniugale è sempre stato caratterizzato dall'atteggiamento ostile del marito, anche verso la madre della ricorrente, gli altri familiari e gli amici della coppia, principalmente per motivi di gelosia ingiustificata;
- nel 2011, per evitare di trascorrere le vacanze estive sul Gargano dai genitori della ricorrente, il ha acquistato una roulotte a Senigallia presso la quale peraltro raggiungeva la moglie CP_1
e i figli solo per pochissimi giorni durante per le ferie;
- il resistente non ha mai apprezzato l'iniziativa della moglie di iniziare nel 2014 un'attività lavorativa come consulente e venditrice di prodotti sostenendo che in tal Controparte_3
modo la ricorrente non riuscisse a prendersi cura della famiglia e impedendo il miglioramento di posizione aziendale della stessa;
- tali atteggiamenti dell'odierno resistente sono sfociati in condotte prevaricatrici con episodi d'ira incontrollata (anche ricorrendo a parole minacciose ed offensive nei confronti della
9 moglie), che hanno finito per minare definitivamente il legame matrimoniale già fortemente compromesso;
- le incomprensioni, l'isolamento dalla rete parentale e amicale e le scarse occasioni di vita comune dei coniugi (durante l'anno – per via degli impegni lavorativi del marito - e durante il periodo estivo – per la distanza da casa del luogo di villeggiatura prescelto), unite al comportamento del marito, hanno determinato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile;
- il 14.05.2022 dopo una discussione originata dalla scoperta di una breve relazione amorosa della ricorrente con un altro uomo, il ha inveito contro la moglie, danneggiato il CP_1
guardaroba della stessa e un armadio e ha cacciato di casa la ricorrente e la figlia, mettendo al corrente il cognato e il suocero del tradimento della moglie con parole minacciose, per poi nello stesso pomeriggio telefonare alla moglie in lacrime mostrando pentimento e promettendo di cambiare, ottenendo così un riavvicinamento;
- nel periodo successivo la gelosia del marito portava quest'ultimo a compiere pedinamenti in danno alla moglie, ad impossessarsi del telefono cellulare della stessa per leggerne i messaggi,
a tentare approcci sessuali imbarazzanti ed umilianti con richieste esplicite di video e fotografie della moglie nuda e improvvisate fuori e dentro casa per avere rapporti sessuali, arrivando ad offrirle denaro in cambio e a mettere in atto comportamenti ritorsivi e violenti di fronte alla nuova interruzione dei rapporti con la moglie;
- dinanzi all'irreversibilità della crisi coniugali il ha occupato un'ala della casa, CP_1
trasportando nella taverna oggetti e mobili e impedendo alla moglie di accedervi, ha schiaffeggiato la moglie, denigrandola davanti ai figli, soprattutto con il primogenito, ha danneggiato porte, armadi e oggetti, tanto da costringere la ricorrente a chiedere l'intervento dei Carabinieri;
- il 02.08.2022 il marito ha prelevato tutta la liquidità dal conto corrente cointestato lasciando la moglie priva di denaro e dal settembre 2022 ha acquistato generi alimentari solo per sé e per i figli;
- in data 22.10.2022, il ha arbitrariamente abbandonato il domicilio domestico per andare CP_1
a vivere a OD in un trilocale condotto dallo stesso in locazione dove ospita anche la nuova compagna;
- dal novembre 2022 ha iniziato ad acquistare beni alimentari secondo i propri gusti omettendo di andare incontro alle necessità dei figli o della ricorrente e a trattenere per sé l'assegno unico pari a 100,00 Euro, lasciando la ricorrente in stato di sostanziale indigenza guadagnando la stessa poche centinaia di Euro al mese;
10 - la violazione da parte del marito dei doveri ed obblighi nascenti dal matrimonio, quali il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale dell'intero nucleo familiare, di collaborazione nell'interesse della famiglia e l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro (professionale o casalingo) hanno determinato la frattura coniugale.
Con memoria di costituzione depositata il 24.03.2023 si è costituito il quale, CO
aderendo alla domanda di separazione, ha domandato: l'addebito della separazione alla moglie;
l'affidamento condiviso dei due figli minori, con il loro collocamento presso il padre e conseguente assegnazione della casa coniugale;
la pronuncia dell'obbligo di di contribuire Parte_1 al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 mensili per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie a loro riferibili e, in via subordinata, in caso di collocamento dei minori presso la madre, la quantificazione dell'obbligo paterno di mantenimento dei figli in € 600,00 (€ 300,00 ciascuno) oltre al 50% delle loro spese straordinarie.
In particolare, a fondamento delle proprie domande, il resistente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- le scelte familiari, anche e soprattutto riguardo ai figli, non sono mai state il frutto di un carattere autoritario e prevaricatore del resistente;
- non è vero che la ricorrente non ha goduto del supporto del marito per la gestione e crescita dei figli, al contrario il resistente è sempre stato un padre presente nel poco tempo libero che aveva dopo lavoro;
- non è vero che il resistente ha mai chiesto alla moglie di stare a casa dal lavoro e né tanto meno le ha mai contestato il fatto che lavorasse ed anzi, è stato il marito a riuscire a fare assumere la moglie da un amico che aveva un'azienda commerciale a Paullo con uno stipendio di circa € 2.000,00 al mese, ma la stessa ha perso il lavoro, perché sorpresa dal suo datore a scrivere una mail dall'ufficio a un'amica;
- non è vero che il resistente ha vietato alla moglie di andare al mare dai genitori ma era la moglie che mal sopportava l'invadenza della propria madre;
- la roulotte di Senigallia è stata acquistata su decisione di entrambi i coniugi per consentire ai figli di trascorrere il tempo liberi all'interno dell'area recitata e gestita dall'animazione e il resistente raggiungeva la moglie tutti i finesettimana avendo solo tre settimane di vacanze estive,
- l'unica causa della fine del matrimonio delle parti è stata la relazione extraconiugale intrapresa dalla ricorrente con il suo nuovo compagno, , violando ripetutamente il dovere Persona_5 di fedeltà e portando così il marito all'esasperazione e rendendo inevitabile una sua reazione;
11 - l'odierno resistente non ha mai minacciato la moglie, né le ha mai offerto denaro in cambio di rapporti sessuali, limitandosi solo, in un comprensibile momento d'ira dovuto alla scoperta del tradimento della moglie, ad insultarla;
- la ricorrente nel giugno e luglio 2022 ha prelevato la somma complessiva di 8.000 Euro mentre il resistente si trovava al mare con il figlio , minando con continui prelievi Per_1
le risorse economiche della famiglia che in quel periodo doveva saldare le fatture delle imprese e degli artigiani che stavano lavorando alla ristrutturazione della casa coniugale e per questo motivo il resistente ha prelevato dal conto corrente quanto necessario per saldare i debiti sebbene il denaro residuo non era neppure sufficiente;
- il resistente ha deciso di trasferirsi nella taverna appena ristrutturata solo per evitare continui litigi e discussioni poiché la ricorrente continuava ad avere un atteggiamento provocatorio e aggressivo nei confronti del marito;
non ha mai smesso di fare la spesa anche per i figli e la moglie né di pagare il mutuo;
- il figlio ha espresso il desiderio di vivere con il resistente mentre AT non si Per_1
è espressa sul punto;
- la ricorrente lavora da mesi presso un bar percependo compensi non dichiarati.
All'udienza del 31.03.2023 il Presidente, dopo aver sentito entrambi i coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, ha disposto l'audizione dei figli minori della coppia al fine di decidere in merito al loro collocamento e stabilito in via provvisoria l'importo di € 300,00 mensili a carico del resistente per il mantenimento di moglie e figli.
A seguito dell'ascolto dei minori, dal quale è emersa la conferma dell'intenzione di di Per_1
abitare presso il padre, con ordinanza del 18.05.2023, il Presidente ha emanato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati 1) Affida i figli minori in via condivisa tra i coniugi con collocamento di presso il padre e AT presso la madre Per_1
disponendo che le visite avvengano come in parte motiva 2) Pone a carico del padre assegno di
300,00 euro per AT, mentre lo stesso si occuperà in via diretta del mantenimento di . Per_1
Spese straordinarie di entrambi i figli per il 70% a carico del padre e 30% della madre 3) Pone a carico del marito assegno di 150 ,00 euro per la moglie da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese”.
All'udienza del 04.10.2023, il Giudice istruttore ha assegnato alle parti, con decorrenza differita al
03.11.2023 in attesa della pronuncia della Corte d'Appello sull'impugnazione dei provvedimenti presidenziali, i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
Con provvedimento del 4.10.2023, la Corte d'Appello di Milano ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza del 18.5.2023.
12 Con ordinanza del 22.01.2024 il Giudice istruttore ha dichiarato inammissibile l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzata dalla ricorrente e rigettato l'analoga istanza del resistente.
Successivamente, con ordinanza del 17.06.2024, il Giudice istruttore, preso atto delle mutate condizioni economiche del resistente, che ha dichiarato di aver perso il lavoro dal novembre 2023 e di percepire la ha modificato i provvedimenti presidenziali, revocando l'assegno di CP_4
mantenimento posto a carico del IG. in favore della coniuge a decorrere dal mese di giugno CP_1
2024 e rideterminando in € 250,00 l'importo dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore AT.
Dichiarate inammissibili le prove dedotte dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, parte ricorrente ha nuovamente richiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali e,
a seguito dell'udienza del 18.09.2024, il Giudice delegato, dato atto della mancata prova delle circostanze fattuali allegate dalle parti e dell'imminente udienza per la precisazione delle conclusioni ha rigettato l'istanza, assegnando termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata.
All'udienza del 25.10.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e con provvedimento del
23.11.2024 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli atti di causa sono stati, dunque, trasmessi al PM per le sue conclusioni e alla scadenza del secondo termine per il deposito della memoria di replica la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Richieste istruttorie
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, condividendosi le determinazioni del Giudice delegato sulle istanze istruttorie delle parti, reiterate in sede di conclusioni da parte ricorrente, e ritenendo esaustive, in punto di richieste economiche, le prove agli atti.
3. Sulla domanda di separazione
La domanda relativa alla separazione dei coniugi deve essere accolta.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
13
3. Sulla domanda di reciproco addebito della separazione
Le parti si sono reciprocamente attribuite la responsabilità nella genesi della crisi matrimoniale domandando l'addebito della separazione.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha costantemente avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente”.
Difatti, la Corte di Cassazione ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999,
n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Ancora, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'onere di provare il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; è invece a carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, come per esempio, la non anteriorità del
14 comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando, ai fini dell'addebito, l'abbandono della casa coniugale e le relazioni extraconiugali intervenute solo in epoca successiva (Cass. civ. sezione I. sentenza n. 23426/2012).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per cui imputare a o a CO [...]
la responsabilità della separazione, atteso che dall'esame degli atti delle parti non Parte_1
si riscontrano condotte in aperta violazione dei doveri coniugali bensì esclusivamente dissidi sorti nel menage famigliare ed incompatibilità caratteriali che, nel tempo, hanno reciprocamente e via via condotto al venir meno dell'affectio coniugalis.
Per tale ragione non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate dalle parti, in quanto volte esclusivamente a provare la sussistenza tra i coniugi di contrasti via via sempre più insanabili che, con il passare degli anni, hanno condotto alla definitiva crisi coniugale, senza che la stessa potesse essere attribuita ad una specifica condotta dell'uno o dell'altro in aperta violazione dei doveri coniugali.
D'altra parte, i capitoli di prova formulati rispettivamente dalle parti risultano essere posti in termini generici o valutativi ai fini del decidere, non vertendo su circostanze sufficientemente precise e comunque inidonee a provare l'anteriorità della dedotta violazione del dovere coniugale alla crisi matrimoniale e quindi il necessario nesso causale tra i lamentati comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali e la fine dell'unione coniugale.
Alla luce di quanto esposto entrambe le domande di addebito della separazione devono essere rigettate.
4. Sull'affidamento, sul collocamento della figlia minore AT e sul regime delle visite paterne
Occorre rilevare che nel corso del giudizio anche , figlio secondogenito della coppia, nato Per_1
il 09.01.2006, ha raggiunto la maggiore età; ragione per cui a questo Tribunale è preclusa qualsivoglia determinazione in punto di suo affidamento e collocamento.
Per quanto attiene, invece, al regime di affidamento e collocamento della figlia minorenne AT, non vi sono ragioni per discostarsi dalla richiesta di affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre, per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”, occorre rilevare che l'affido condiviso rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce alla minore il diritto alla cd. bigenitorialità da adottarsi quale regola generale, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
15 Nel caso de quo, tenuto conto di quanto emerso dall'esame degli atti del giudizio, dalle dichiarazioni rese dalla minore all'udienza del 10.05.2023, nonché da quanto dichiarato dalle parti, non sussistono ragioni per cui ritenere pregiudizievole per AT l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Per quanto attiene, poi, al regime di frequentazioni paterne, il Collegio ritiene congruo e nell'interesse della minore calendarizzare le frequentazioni, ovvero la previsione di visite paterne secondo le seguenti alternanze, salvo diverso e migliore accordo eventualmente raggiunto tra i genitori:
- il padre potrà tenere con sé AT a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera prima di cena (ore 19,00), anche in considerazione degli impegni della minore e della volontà della stessa;
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- le vacanze pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- ogni altra festività e/o ponte durante l'anno seguirà il criterio dell'alternanza.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale
ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale sita in LO ON Parte_1 Pt_1
CO (MI), Via Padre Turoldo n.17, in comproprietà al 50% con il marito . CO
In punto di diritto l'art. 337 sexies c.c. sottolinea come il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Pertanto, il godimento dell'abitazione familiare spetta al genitore prevalentemente collocatario presso il quale è fissata la residenza del minore, in modo tale da preservarlo da sconvolgimenti di ambiente ed abitudini.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Nel caso de quo, non risulta provata l'allegazione del resistente circa la convivenza della ricorrente con il nuovo compagno , non reputandosi sufficienti a tal fine le sporadiche Persona_5 corresponsioni di denaro dell'uomo alla ricorrente, ed essendo tale circostanza smentita
16 documentalmente dall'esistenza di un contratto di locazione del 06/09/2022 stipulato dal IG. Per_5 per la durata di quattro anni.
Rilevato quindi che la figlia minorenne AT è collocata prevalentemente presso la madre, la casa coniugale, con quanto l'arreda, deve essere definitivamente assegnata a parte ricorrente in quanto genitore collocatario della minore.
6. Sul contributo al mantenimento dei figli e AT Per_1
Parte ricorrente ha altresì domandato disporsi in capo a l'obbligo di concorrere al CO mantenimento della figlia AT – minorenne e collocata presso la madre – mediante la corresponsione dell'importo mensile di almeno € 450,00, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, nonché all'integrale mantenimento di
– maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente – sino all'indipendenza Per_1 economica dello stesso, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano.
Parte resistente, invece, ha domandato di fissare l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia
AT nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano, nonché disporsi in capo a Pt_1 Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio mediante la corresponsione
[...] Per_1 dell'importo mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano.
A tal proposito si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle eIGenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive eIGenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Parte ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa occasionale come consulente per la
[...]
, con entrate variabili di poche centinaia di euro mensili. Ha altresì dichiarato di lavorare CP_3
come baby-sitter e aiuto per le pulizie in due famiglie, percependo circa € 600,00 mensili.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2019, Parte_1
2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
17 - per l'anno d'imposta 2023 € 5.936,00;
- per l'anno d'imposta 2022 € 3.719,15;
- per l'anno d'imposta 2021 € 4.825,25;
- per l'anno d'imposta 2020 € 4.318,13;
- per l'anno d'imposta 2019 € 5.417,61.
Ha altresì dichiarato di essere comproprietaria al 50% insieme al marito della casa coniugale sita in
LO ON CO (MI), Via Padre Turoldo n.17, oltre che di due autovetture modello Opel Astra e
Fiat PU (in uso alla moglie), del valore attuale rispettivamente di circa € 8.000,00 e € 6.000,00.
Ha dichiarato infine di percepire a titolo di assegno unico per i figli la somma mensile di € 54,00.
Parte resistente, a propria volta, ha dichiarato di essere stato assunto a far data dal 11.04.2024 presso la società agricola “Fattorie Marchigiane Cons. Coop.”, in qualità di dirigente, con stipendio lordo annuo di € 85.000,00 e sede di lavoro nelle Marche, e di aver lavorato precedentemente presso la società , in qualità di impiegato tecnico, percependo uno stipendio medio mensile Parte_2 di circa € 3.650,00/3.700,00 (con tredicesima e quattordicesima), oltre ad ulteriori somme al raggiungimento degli obiettivi annuali.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2020, 2021, CO
2022 e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
- per l'anno d'imposta 2023 € 68.958,00;
- per l'anno d'imposta 2022 € 71.979,00;
- per l'anno d'imposta 2021 € 71.012,00;
- per l'anno d'imposta 2020 € 70.865,11.
Ha altresì dichiarato di essere comproprietario al 50% insieme alla moglie della casa coniugale sita in LO ON CO (MI), Via Padre Turoldo n.17, oltre che di due autovetture modello Opel Astra
(in uso al marito) e Fiat PU, del valore attuale rispettivamente di circa € 8.000,00 e € 6.000,00.
Infine, ha dichiarato di sostenere le seguenti spese fisse mensili:
- costi dei viaggi di andata e ritorno San Donato Milanese - Senigallia ogni finesettimana (benzina, autostrada, bollo, assicurazione, manutenzione della macchina, etc..);
- € 500,00 rata affitto e spese condominiali casa nelle Marche;
- € 770,00 rata mutuo e spese condominiali dell'abitazione di San Donato Milanese, in cui vive il figlio , intestata al figlio maggiore;
Per_1 Per_4
- € 556,00 rata mutuo della casa coniugale, corrisposta integralmente, seppure nel pieno godimento della moglie.
Così ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, per quanto attiene al mantenimento della figlia minorenne AT, occorre rilevare che la stessa risulta abitare
18 stabilmente con la madre, mentre , maggiorenne non economicamente autosufficiente, si Per_1
è, in corso di causa, trasferito a casa del padre in San Donato Milanese.
Ciò premesso, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, il Collegio ritiene congruo – a parziale modifica delle determinazioni presidenziali del
18.05.2023 e successivo provvedimento di modifica del 17.06.2024 – che CO
contribuisca al mantenimento della figlia minore AT corrispondendo alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte
d'Appello di Milano, e provveda al mantenimento in via diretta del figlio , con concorso Per_1
della madre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano.
Per quanto attiene alla percezione dell'assegno unico per la figlia AT, si chiarisce che, stante l'affido condiviso, in mancanza di differente accordo tra le parti, ciascun genitore avrà la facoltà, prevista ex lege, di richiedere il 50% dell'assegno unico per la minore.
7. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Parte ricorrente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di almeno € 150,00, o quell'altra somma che accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
domanda alla quale parte resistente ha dichiarato di opporsi.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
Nel caso de quo, dalla documentazione reddituale depositata dalle parti si evince una chiara disparità economica tra i coniugi, a vantaggio del marito La contrazione reddituale dovuta CO all'interruzione del rapporto di lavoro del resistente con la è stata meramente Parte_2
19 temporanea e di durata limitata a pochi mesi così da non aver inciso IGnificativamente sui complessivi redditi dello stesso.
Tuttavia, la mutata condizione lavorativa del resistente ha comportato il notevole aumento delle spese ed oneri sullo stesso gravanti.
Al riguardo, va osservato che la ricorrente abita nella casa coniugale, sulla quale grava un mutuo la cui rata mensile di € 556,00 viene integralmente sostenuta dal marito, mentre quest'ultimo è onerato, sia del pagamento della rata del mutuo relativa alla casa familiare, sia della rata del mutuo dell'abitazione di San Donato Milanese in cui vive il figlio , pari a € 770,00, sia del Per_1
pagamento del canone di locazione e spese condominiali dell'abitazione nelle Marche pari a € 500,00 mensili.
A ciò si aggiunga che non contribuisce al mantenimento del figlio Parte_1
, il quale è integralmente a carico del padre. Per_1
È bene, inoltre, rilevare che la ricorrente non presenta patologie invalidanti, è di giovane età e che, essendo munita di capacità professionale/lavorativa, può adoperarsi per produrre un reddito adeguato al proprio livello di vita e alle eIGenze di mantenimento.
Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, nonché dell'intatta capacità lavorativa di e delle ingenti spese Pt_1 Parte_1 fisse a carico di il Collegio – a parziale modifica delle determinazioni presidenziali CO del 18.05.2023 così come modificate con decreto del 17.06.2024 sul punto – ritiene di dover revocare l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente con decorrenza dal mese di aprile 2024 ossia dal reperimento da parte del ricorrente della attuale attività lavorativa con sede in altra Regione.
8. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa, del parziale accoglimento delle domande formulate da entrambe le parti e della reciproca soccombenza delle parti in punto di addebito della separazione ed in punto di determinazione del mantenimento dei figli, vengono tra le stesse integralmente compensate.
Non vi sono inoltre i presupposti per la condanna della ricorrente alla liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c. né ai sensi dei co. 1 e 2 né ai sensi del co. 3 del citato articolo, non essendo neppure allegati da parte resistente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie né risultando che la ricorrente abbia abusato dello strumento processuale (Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n. 17446).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
20 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CO
quali hanno contratto matrimonio in CE MA (MI) il 24.06.2000 (atto iscritto al N. 60,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000 nei registri di Stato Civile del predetto Comune);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei Parte_1
confronti di CO
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di CO
; Parte_1
4) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore AT, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5) dispone il seguente calendario di frequentazioni della minore con i genitori, salvo diverso e migliore accordo:
- il padre potrà tenere AT a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera prima di cena (ore 19,00), anche in considerazione degli impegni della minore e della volontà della stessa;
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- le vacanze pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- ogni altra festività e/o ponte durante l'anno seguirà il criterio dell'alternanza.
6) dispone l'assegnazione della casa familiare sita in LO ON CO (MI), Via Padre Turoldo
n.17, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, a che l'abiterà Parte_1
con la figlia AT;
7) dispone che, con decorrenza dal mese di aprile 2024, il padre concorra al CO
mantenimento della figlia minore AT, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano;
8) dispone che, con decorrenza dal mese di pubblicazione della sentenza di separazione, il padre provveda al mantenimento diretto del figlio , con concorso della CO Per_1
21 madre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano;
9) revoca con decorrenza dal mese di aprile 2024l'assegno di mantenimento del coniuge posto a carico di a favore di;
CO Parte_1
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE MA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in OD nella Camera di conIGlio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2850/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lara La Piscopia del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via V. Inama n.14 ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Pini CO C.F._2
del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Cosimo del Fante n.16 ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente:
“
1. SEPARAZIONE CON ADDEBITO DI RESPONSABILITA' IN CAPO AL SIG. LIZZI EX
ART. 151 C.C.
• Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con addebito della frattura coniugale a carico del marito per violazione dei doveri ed obblighi nascenti dal matrimonio, quali il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale dell'intero nucleo familiare, di collaborazione nell'interesse della famiglia e l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro (professionale o casalingo) (ex artt. 143, 147, 148 c.c.).
2. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORENNE
1 • Disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne convivente con la madre ad entrambi i coniugi, con collocamento di AT presso l'abitazione materna, ove manterrà la residenza ad ogni effetto di legge e frequentazione libera del genitore non collocatario, compatibilmente con le eIGenze ed impegni della ragazza;
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI SS E IC
• Porre a carico del IGnor l'integrale mantenimento di , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 ancora economicamente autosufficiente sino all'indipendenza economica del figlio, e, quale contributo al normale mantenimento di AT, minorenne e convivente con la madre, l'importo mensile di almeno € 450,00.= complessivi, da versarsi entro il 5 di ogni mese, a favore della madre, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa;
detto importo dovrà essere riconosciuto sino al raggiungimento effettivo dell'autonomia economica della figlia ed essere soggetto a rivalutazione ST - costo della vita. Il primo aggiornamento sarà effettuato a partire dal mese di ottobre 2025;
• Oltre a quanto stabilito al punto sopra, il padre dovrà contribuire, comunque, a tutte le spese straordinarie sostenute per e per AT in misura del 70%, con rimborso, entro 15 Per_1
gg., della quota sostenuta dal coniuge eventualmente anticipatario, secondo il Protocollo del
Tribunale di OD cui ci si riporta;
• Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc…) che dimostrino il pagamento;
• Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente. Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro 15 gg. dalla trasmissione dei documenti;
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE
Oltre al contributo in favore della prole, disporre a carico del IG. un contributo al CP_1
mantenimento della moglie pari ad almeno € 150,00 mensili (considerate le differenti posizioni reddituali, i maggiori tempi di permanenza della figlia minore presso la madre, i costi per
l'abitazione sia dal punto di vista manutentivo che di acquisto) ovvero pari a quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente acceso dalla IG.ra , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa;
importo Pt_1
soggetto a rivalutazione ST (prima rivalutazione novembre 2023);
5. CASA CONIUGALE
• Assegnare la casa coniugale sita in LO ON CO (MI), via Padre Turoldo n. 17, in
2 comproprietà, alla moglie quale genitore prevalentemente collocatario della figlia;
6. ARREDI DI FAMIGLIA
Disporre che gli arredi della casa coniugale vengano lasciati nella disponibilità della IG.ra
e della figlia convivente. Pt_1
7. ASSEGNO UNICO PER I FIGLI
Disporre che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale Parte_1
per la figlia AT con lei convivente.
In via istruttoria:
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., all' territorialmente competente di comunicare, mediante CP_2 trasmissione di documenti in copia, l'estratto conto retributivo, pensioni, assegni assistenziali, reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione percepiti da (c.f. CO
), nato a [...], il [...], indicando se vi sia un incaricato alla C.F._2 riscossione ed indicandone in tal caso le generalità, ovvero se l'accredito avviene su conto corrente o libretto di deposito bancario o postale, indicandone gli estremi, nel periodo compreso tra il 15.12.2023 ed il 15.04.2024.
- Ammettersi prova orale per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova espunti eventuali giudizi e negative, preceduti dalla locuzione “Vero è che”:
1. Poco dopo il matrimonio, i coniugi si trasferivano a Bettolino di Mediglia, poiché il IG. CP_1
aveva reperito un lavoro presso la società Latte Milano, in HI OM (MI);
2. A causa del trasferimento nel Comune di Bettolino di Mediglia la IGnora Pt_1
abbandonava il progetto lavorativo, già avviato dalla stessa da tempo, a Lentate sul Seveso, di diventare ragioniera commercialista;
3. Dopo il trasferimento a Bettolino di Mediglia, la IG.ra riusciva a reperire un'altra Pt_1
attività lavorativa a Milano per altri due anni, sino al concepimento del primogenito (2002);
4. Per volontà del IG. la IGnora rimaneva a casa priva di occupazione lavorativa CP_1 Pt_1
dal luglio 2002 (in maternità anticipata) e successivamente per dedicarsi al bambino, in via esclusiva;
5. Dopo la nascita del secondogenito (nell'anno 2006), il marito chiedeva alla moglie di occuparsi della famiglia, poiché con i soldi dalla stessa reperiti avrebbero dovuto far fronte in ogni caso alle spese di una baby-sitter e di una donna delle pulizie e, quindi, la IGnora rinunciava Pt_1
al proprio lavoro;
6. Il IG. dopo la nascita dei figli delegava la gestione della prole alla moglie, che si occupava CP_1
di accudirli, portarli a scuola, alle varie attività sportive e ricreative, oltre che alle visite mediche;
3
7. In detto periodo la IG.ra è stata aiutata, nella crescita dei figli, unicamente dalla Pt_1
propria madre, che tuttavia doveva rincasare prima del rientro del genero per evitare malumori;
8. Il IG. si è sempre rifiutato di accudire i figli;
CP_1
9. Il IG. impediva alla IGnora di trascorrere le vacanze estive nella casa dei suoi CP_1 Pt_1
genitori sita sul Gargano;
10. Il IG. impediva alla moglie di frequentare i parenti e gli amici per motivi di gelosia;
CP_1
11. Il IG. durante i tre mesi estivi che il nucleo dall'anno 2011, anno in cui acquistò la CP_1
roulotte, ha sempre trascorso a Senigallia, raggiungeva la famiglia solo per i 15 giorni consecutivi di ferie o per pochi giorni;
12. In tali occasioni egli rimproverava spesso la moglie perché a suo dire trascurava la pulizia della roulotte da loro occupata;
13. Durante le ferie il IG. si è sempre rifiutato di dare il cambio alla moglie per fare in modo CP_1
che ella potesse rientrare a casa e riposare anche per pochi giorni;
14. il IG. nel 2014, in conseguenza della nuova attività intrapresa dalla moglie come CP_1
collaboratrice vendite per la cominciava dapprima a denigrarla proferendo le Controparte_3 seguenti parole: “truffatrice”, “santona”, anche davanti ai figli e di poi la ostacolava nelle iniziative sostenendo che non riuscisse in tal modo a prendersi cura del nucleo come prima;
15. Il IG. si arrabbiava se non trovava la cena pronta e in un'occasione di rimprovero, nel CP_1
corso del 2014, spaccava il computer di famiglia;
16. Nel 2017, sempre in costanza di matrimonio, il IG. nonostante la distanza da casa, CP_1
accettava di lavorare per la società con sede in Pavia motivato dalla possibilità Parte_2
di migliorare la propria posizione lavorativa;
17. In detto periodo (2017) la IGnora , per assecondare il marito, rinunciava alla Pt_1 propria mutata posizione di “capo gruppo” per ritornare a fare la consulente sempre per la
[...]
CP_3
18. Sempre in detto periodo (2017) nel corso dei litigi aventi ad oggetto la nuova occupazione della IG.ra , il IG. più volte minacciava la moglie di dare seguito alla separazione Pt_1 CP_1
coniugale;
19. nell'estate del 2020, dopo appena tre giorni di permanenza col nucleo a Senigallia, il IG. CP_1
svegliava la moglie per rimproverarla delle premure da quest'ultima rivolte al proprio padre, rimasto vedovo nel marzo dello stesso anno e per tale ragione invitato dalla figlia a trascorrere le vacanze insieme a lei ed ai nipoti;
20. dall'estate del 2020 e sino al maggio 2022 i rapporti tra i coniugi si sono completamente raffreddati e sono diventati sempre più rari anche i momenti di intimità della coppia;
4 21. dall'estate del 2020 alla primavera 2022 i IGnori e di fatto CO Parte_1 hanno vissuto come separati in casa per circa due anni, essendo venuta meno l'affezione coniugale;
22. il 14.05.2022 il IG. inveiva contro la moglie, danneggiava tutto il guardaroba della stessa CP_1
(buttandolo a terra e tagliuzzandolo con le forbici), oltre che un armadio della villetta e di poi cacciava da casa madre e figlia;
23. In detta occasione il IG. telefonava al cognato e al suocero proferendo le seguenti parole CP_1
“vieni a prendere questa puttana di tua figlia altrimenti le metto un coltello alla gola e
l'ammazzo”; 24. nel pomeriggio della stessa giornata (14.05.22) il IG. chiamava la moglie CP_1 in lacrime al telefono dicendole di “aver sbagliato tutto” e promettendo lei che sarebbe cambiato
e che non avrebbe commesso più gli errori del passato (come da documento che si rammostra;
Par cfr. doc. 032, fascicolo rrico);
25. Il IG. domandava e otteneva dalla moglie un riavvicinamento e la promessa di CP_1
“ricominciare una nuova vita come coppia e come famiglia”, come da documento che si rammostra cfr. doc. 032, fascicolo D;
Pt_1
26. nei giorni immediatamente successivi agli accadimenti del 14.05.2022 il IG. iniziava a CP_1
fare richieste alla moglie di girare video piccanti e di inoltrare lui fotografie della stessa nuda, inviava alla IG.ra di link di motel ove chiedeva di essere raggiunto dalla moglie, Pt_1
nonché improvvisate a casa o fuori casa per avere rapporti intimi con la ricorrente, come da doc. 033, che si rammostra;
27. Il IG. sempre in seguito agli accadimenti del 14.05.2022 pedinava la moglie, si CP_1
impossessava del di lei telefono cellulare per leggerne i messaggi, cancellarle le chat (anche quelle comprovanti la natura della relazione col marito stesso);
28. il 7.06.2022 il IG. domandava alla moglie “quanto volesse per avere un rapporto CP_1 sessuale con lui” e se fosse d'accordo ad andare a letto con lui in cambio della “somma di euro
500,00 per due rapporti al mese”, “così soddisfo tutte le mie eIGenze e siamo tutti più tranquilli”;
29. Il IG. in data 15.06.2022 intimava alla moglie di “fare la serva in casa: cucinerai, CP_1 pulirai, laverai” fino a quando non avrebbe reperito un lavoro fuori e da quel momento in poi avrebbe dovuto contribuire al pagamento di una persona “per fare ciò che avrebbe dovuto fare lei”, come da documento che si rammostra cfr. doc. doc. 034;
30. Il IG. a giugno 2022 occupava un'ala della casa, trasportando nel locale taverna oggetti CP_1
e suppellettili presenti negli altri locali (tra cui il materasso del letto matrimoniale, mobili e quadri), impediva alla moglie di accedervi anche solamente per utilizzare la lavatrice (posta nel
5 locale lavanderia), la schiaffeggiava, danneggiava le porte, armadi e diversi oggetti contro i quali si sfogava, denigrava la moglie davanti ai figli con epiteti ingiuriosi quali “puttana”,
“stronza”;
31. il IG. metteva in atto, dopo gli accadimenti del 14.05.2022 e del giugno 2022, ulteriori CP_1 agiti di violenza verso la IG.ra , ricominciava ad insultarla arrivando in data 4.08.2022 Pt_1
a minacciarla di tagliarle la gola e a sputarle addosso durante una discussione, come da audio che si rammostra;
cfr. doc. 035, fascicolo;
Pt_1
32. Per effetto del comportamento del IG. la IGnora data 5.08.2022 e in data CP_1 Pt_1
17.09.2022 domandava intervento dei C.C. in aiuto, come da documento che si rammostra, cfr. doc. 036;
33. il IG. iniziava ad assentarsi da casa di notte, durante l'estate del 2022, per trattenersi a CP_1
casa di una persona a proprio dire conosciuta solamente negli ultimi mesi (a sua volta separata con due figli a carico;
tale IG.ra ) e a frequentarla con il figlio;
Persona_2 Per_1
34. dai primi di settembre 2022 e sino ad alla data di deposito del ricorso il IG. si è limitato CP_1 ad acquistare i soli generi alimentari per i figli presso negozi discount, sostenendo di “non avere alcun obbligo morale o assistenziale nei confronti della moglie” ed ha condotto una vita come se effettivamente non avesse alcuna responsabilità (spesso neppure rincasava dopo il lavoro);
35. la IGnora , dal mese di settembre 2022 sino ad oggi è stata costretta mensilmente a Pt_1 chiedere un aiuto economico al padre IG. ; Persona_3
36. in data 22.10.2022, il IG. ha arbitrariamente abbandonato il domicilio domestico per CP_1
andare a vivere a OD in via Pasquale Sottocorno n. 3, in un trilocale condotto dallo stesso in locazione con la IGnora , con la quale conviveva, dormendo nella stessa Persona_2
camera da letto, come appurato dal figlio durante una visita al padre;
Per_1
37. Il IG. ha sempre trattenuto integralmente l'assegno unico, riconosciuto dall' per i CP_1 CP_2
figli, di complessivi € 100,00;
38. inoltre, per il tramite del proprio legale, egli in data 3 aprile 2023 ha comunicato alla moglie di aver disdetto la domiciliazione delle bollette, che non avrebbe più pagato, così come la metà del mutuo di competenza della moglie (come da documento che si rammostra doc. 017, fascicolo
); Pt_1
39. il IG. in quel periodo ha smesso di occuparsi di accompagnare i figli a scuola ed a calcio;
CP_1
40. Il figlio ha scelto di andare a vivere con il padre sul presupposto di un suo Per_1
trasferimento nel Comune di San Donato Milanese dove egli frequenta il liceo scientifico;
41. Fintanto che il IG. ha vissuto a OD (da fine ottobre 2022 ad agosto 2023), CP_1 Per_1
si è recato anche 3 o 4 volte alla settimana a casa della madre, fermandosi spesso anche a
6 dormire;
42. il IGnor nel mese di agosto 2023 ha trasferito la residenza del figlio e la propria presso CP_1 un'altra diversa abitazione sita in San Donato Milanese (MI), via G. Di Vittorio n. 51/B, al piano
VIII, che ha completamente arredato e munito di elettrodomestici, previa ristrutturazione;
43. il IG. nel mese di maggio 2023 ha interrotto il rapporto lavorativo con la CP_1 Parte_2
e ha percepito tra le altre cose la liquidazione (T.F.R.), per un importo di circa € 30.000;
[...]
44. Dal mese di giugno 2023 il IGnor lavora come Deputy Plant Manager presso la società CP_1
Galbani SpA come da documento che si rammostra (cfr. doc. 020, fascicolo ); Pt_1
45. A seguito della nuova recente assunzione, usufruisce oggi del benefit aziendale di un'autovettura, con costi (bollo, manutenzione, assicurazione, ecc…) a carico della società datrice di lavoro, che paga il noleggio a lungo termine dell'autovettura ancora in uso al IG.
come da doc. che si rammostra doc. 038; CP_1
46. Il IG. ha pagato le utenze relative all'acqua riferite al 2022 solamente in data 4.07.2023, CP_1
dandone evidenza via e-mail alla moglie e ai rispettivi legali per conoscenza, anche se in udienza presidenziale (18.05.2023) egli sosteneva di pagare tutte le utenze relative alla casa coniugale, compresa l'acqua, come da documenti che si rammostrano (doc. 037, fascicolo e cfr. Pt_1 doc. 021, fascicolo ); Pt_1
47. La IGnora da giugno – luglio 2023 ha volturato le utenze dell'abitazione familiare Pt_1
a suo nome e ne sostiene i costi, come da documentazione che si rammostra cfr. doc. 039 e cfr. doc. 037;
Si indicano i seguenti testimoni:
1. Sig. , in CE MA (MB), via Don Luigi Viganò 58, su tutti i capitoli Persona_3
di prova;
2. IG.ra in LO ON CO (LO), viale Lombardia (ang. Piazza Italia), su Testimone_1
tutti i capitoli di prova.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i seguenti testi:
1. Sig. , in CE MA (MB), via Don Luigi Viganò 58; Persona_3
2. IG.ra in LO ON CO (LO), viale Lombardia (ang. Piazza Italia). Testimone_1
Con condanna del resistente alle spese di lite.”
Conclusioni di parte resistente
“VOGLIA IL TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, anche probatoria, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
A. Nel merito
7
1. pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ex art. 151 secondo comma c.c. addebitandone la responsabilità alla NO;
Parte_1
2. disporre che AT sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata presso la mamma,
3. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia sedicenne secondo i tempi concordati direttamente con quest'ultima e, in linea di massima:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
- per due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie;
- per metà dei Ponti scolastici annuali, in via alternata con la mamma;
4. revocare l'assegnazione della casa coniugale alla NO , disposta in via provvisoria Pt_1
in sede presidenziale;
5. disporre che il GN contribuisca al mantenimento della figlia: CP_1
a) versando alla NO l'importo mensile di € 300,00. Importo che sarà versato in via Pt_1
anticipata il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT- costo della vita;
b) sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie della figlia, identificate e regolate dal protocollo in uso presso il Tribunale di OD.
6. disporre che la NO contribuisca al mantenimento del figlio: Pt_1
a) versando al GN l'importo mensile di € 150,00 importo che sarà versato in via anticipata CP_1
il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
b) sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie del figlio, identificate e regolate dal protocollo in uso presso il Tribunale di OD.
7. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di reclamo, nel quale la NO è risultata soccombente.“ Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione con addebito formulata da
[...]
nei confronti del marito e le connesse domande di affidamento in Parte_1 CO
via condivisa dei figli e AT ad entrambi i genitori, con collocamento di Per_1 Per_1
presso il padre e di AT presso la madre con assegnazione della casa familiare a quest'ultima;
8 previsione di un calendario di frequentazione paterna;
integrale mantenimento di a carico Per_1
del padre e obbligo paterno di contribuire al mantenimento di AT mediante corresponsione dell'importo mensile di € 650,00, oltre al 70 % delle spese straordinarie riferibili ai figli, al pagamento del mutuo della casa familiare e delle relative spese di manutenzione e conservazione;
pronuncia dell'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della moglie con l'importo mensile di €
350,00.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- e hanno contratto matrimonio in CE MA Parte_1 CO
(MI) il 24.06.2000 (atto iscritto al N. 60, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000 nei registri di Stato Civile del predetto Comune), in regime di comunione dei beni;
- dalla loro unione coniugale sono nati i figli (Milano, 11.12.2002) maggiorenne ed Per_4
economicamente indipendente, (Milano, 09.01.2006) minorenne al momento Per_1 dell'introduzione del giudizio, oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente e
AT (Milano, 16.11.2008) minorenne;
- inizialmente i coniugi hanno fissato la propria residenza in Bettolina di Mediglia, vicino al luogo di lavoro del marito, e nel maggio del 2009 il nucleo famigliare ha fissato la propria residenza nel Comune di LO ON CO (MI), Via Padre Turoldo n. 17, ove i coniugi hanno acquistato, nella misura del 50% ciascuno, la casa coniugale;
- tutti e tre i figli sono stati educati e cresciuti principalmente dalla madre rimasta a casa con lo scopo di occuparsi personalmente delle eIGenze della famiglia per volontà del marito , sempre molto impegnato nel proprio lavoro di manutentore e riparatore di macchinari per la produzione del latte;
- il rapporto coniugale è sempre stato caratterizzato dall'atteggiamento ostile del marito, anche verso la madre della ricorrente, gli altri familiari e gli amici della coppia, principalmente per motivi di gelosia ingiustificata;
- nel 2011, per evitare di trascorrere le vacanze estive sul Gargano dai genitori della ricorrente, il ha acquistato una roulotte a Senigallia presso la quale peraltro raggiungeva la moglie CP_1
e i figli solo per pochissimi giorni durante per le ferie;
- il resistente non ha mai apprezzato l'iniziativa della moglie di iniziare nel 2014 un'attività lavorativa come consulente e venditrice di prodotti sostenendo che in tal Controparte_3
modo la ricorrente non riuscisse a prendersi cura della famiglia e impedendo il miglioramento di posizione aziendale della stessa;
- tali atteggiamenti dell'odierno resistente sono sfociati in condotte prevaricatrici con episodi d'ira incontrollata (anche ricorrendo a parole minacciose ed offensive nei confronti della
9 moglie), che hanno finito per minare definitivamente il legame matrimoniale già fortemente compromesso;
- le incomprensioni, l'isolamento dalla rete parentale e amicale e le scarse occasioni di vita comune dei coniugi (durante l'anno – per via degli impegni lavorativi del marito - e durante il periodo estivo – per la distanza da casa del luogo di villeggiatura prescelto), unite al comportamento del marito, hanno determinato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile;
- il 14.05.2022 dopo una discussione originata dalla scoperta di una breve relazione amorosa della ricorrente con un altro uomo, il ha inveito contro la moglie, danneggiato il CP_1
guardaroba della stessa e un armadio e ha cacciato di casa la ricorrente e la figlia, mettendo al corrente il cognato e il suocero del tradimento della moglie con parole minacciose, per poi nello stesso pomeriggio telefonare alla moglie in lacrime mostrando pentimento e promettendo di cambiare, ottenendo così un riavvicinamento;
- nel periodo successivo la gelosia del marito portava quest'ultimo a compiere pedinamenti in danno alla moglie, ad impossessarsi del telefono cellulare della stessa per leggerne i messaggi,
a tentare approcci sessuali imbarazzanti ed umilianti con richieste esplicite di video e fotografie della moglie nuda e improvvisate fuori e dentro casa per avere rapporti sessuali, arrivando ad offrirle denaro in cambio e a mettere in atto comportamenti ritorsivi e violenti di fronte alla nuova interruzione dei rapporti con la moglie;
- dinanzi all'irreversibilità della crisi coniugali il ha occupato un'ala della casa, CP_1
trasportando nella taverna oggetti e mobili e impedendo alla moglie di accedervi, ha schiaffeggiato la moglie, denigrandola davanti ai figli, soprattutto con il primogenito, ha danneggiato porte, armadi e oggetti, tanto da costringere la ricorrente a chiedere l'intervento dei Carabinieri;
- il 02.08.2022 il marito ha prelevato tutta la liquidità dal conto corrente cointestato lasciando la moglie priva di denaro e dal settembre 2022 ha acquistato generi alimentari solo per sé e per i figli;
- in data 22.10.2022, il ha arbitrariamente abbandonato il domicilio domestico per andare CP_1
a vivere a OD in un trilocale condotto dallo stesso in locazione dove ospita anche la nuova compagna;
- dal novembre 2022 ha iniziato ad acquistare beni alimentari secondo i propri gusti omettendo di andare incontro alle necessità dei figli o della ricorrente e a trattenere per sé l'assegno unico pari a 100,00 Euro, lasciando la ricorrente in stato di sostanziale indigenza guadagnando la stessa poche centinaia di Euro al mese;
10 - la violazione da parte del marito dei doveri ed obblighi nascenti dal matrimonio, quali il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale dell'intero nucleo familiare, di collaborazione nell'interesse della famiglia e l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro (professionale o casalingo) hanno determinato la frattura coniugale.
Con memoria di costituzione depositata il 24.03.2023 si è costituito il quale, CO
aderendo alla domanda di separazione, ha domandato: l'addebito della separazione alla moglie;
l'affidamento condiviso dei due figli minori, con il loro collocamento presso il padre e conseguente assegnazione della casa coniugale;
la pronuncia dell'obbligo di di contribuire Parte_1 al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 mensili per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie a loro riferibili e, in via subordinata, in caso di collocamento dei minori presso la madre, la quantificazione dell'obbligo paterno di mantenimento dei figli in € 600,00 (€ 300,00 ciascuno) oltre al 50% delle loro spese straordinarie.
In particolare, a fondamento delle proprie domande, il resistente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- le scelte familiari, anche e soprattutto riguardo ai figli, non sono mai state il frutto di un carattere autoritario e prevaricatore del resistente;
- non è vero che la ricorrente non ha goduto del supporto del marito per la gestione e crescita dei figli, al contrario il resistente è sempre stato un padre presente nel poco tempo libero che aveva dopo lavoro;
- non è vero che il resistente ha mai chiesto alla moglie di stare a casa dal lavoro e né tanto meno le ha mai contestato il fatto che lavorasse ed anzi, è stato il marito a riuscire a fare assumere la moglie da un amico che aveva un'azienda commerciale a Paullo con uno stipendio di circa € 2.000,00 al mese, ma la stessa ha perso il lavoro, perché sorpresa dal suo datore a scrivere una mail dall'ufficio a un'amica;
- non è vero che il resistente ha vietato alla moglie di andare al mare dai genitori ma era la moglie che mal sopportava l'invadenza della propria madre;
- la roulotte di Senigallia è stata acquistata su decisione di entrambi i coniugi per consentire ai figli di trascorrere il tempo liberi all'interno dell'area recitata e gestita dall'animazione e il resistente raggiungeva la moglie tutti i finesettimana avendo solo tre settimane di vacanze estive,
- l'unica causa della fine del matrimonio delle parti è stata la relazione extraconiugale intrapresa dalla ricorrente con il suo nuovo compagno, , violando ripetutamente il dovere Persona_5 di fedeltà e portando così il marito all'esasperazione e rendendo inevitabile una sua reazione;
11 - l'odierno resistente non ha mai minacciato la moglie, né le ha mai offerto denaro in cambio di rapporti sessuali, limitandosi solo, in un comprensibile momento d'ira dovuto alla scoperta del tradimento della moglie, ad insultarla;
- la ricorrente nel giugno e luglio 2022 ha prelevato la somma complessiva di 8.000 Euro mentre il resistente si trovava al mare con il figlio , minando con continui prelievi Per_1
le risorse economiche della famiglia che in quel periodo doveva saldare le fatture delle imprese e degli artigiani che stavano lavorando alla ristrutturazione della casa coniugale e per questo motivo il resistente ha prelevato dal conto corrente quanto necessario per saldare i debiti sebbene il denaro residuo non era neppure sufficiente;
- il resistente ha deciso di trasferirsi nella taverna appena ristrutturata solo per evitare continui litigi e discussioni poiché la ricorrente continuava ad avere un atteggiamento provocatorio e aggressivo nei confronti del marito;
non ha mai smesso di fare la spesa anche per i figli e la moglie né di pagare il mutuo;
- il figlio ha espresso il desiderio di vivere con il resistente mentre AT non si Per_1
è espressa sul punto;
- la ricorrente lavora da mesi presso un bar percependo compensi non dichiarati.
All'udienza del 31.03.2023 il Presidente, dopo aver sentito entrambi i coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, ha disposto l'audizione dei figli minori della coppia al fine di decidere in merito al loro collocamento e stabilito in via provvisoria l'importo di € 300,00 mensili a carico del resistente per il mantenimento di moglie e figli.
A seguito dell'ascolto dei minori, dal quale è emersa la conferma dell'intenzione di di Per_1
abitare presso il padre, con ordinanza del 18.05.2023, il Presidente ha emanato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati 1) Affida i figli minori in via condivisa tra i coniugi con collocamento di presso il padre e AT presso la madre Per_1
disponendo che le visite avvengano come in parte motiva 2) Pone a carico del padre assegno di
300,00 euro per AT, mentre lo stesso si occuperà in via diretta del mantenimento di . Per_1
Spese straordinarie di entrambi i figli per il 70% a carico del padre e 30% della madre 3) Pone a carico del marito assegno di 150 ,00 euro per la moglie da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese”.
All'udienza del 04.10.2023, il Giudice istruttore ha assegnato alle parti, con decorrenza differita al
03.11.2023 in attesa della pronuncia della Corte d'Appello sull'impugnazione dei provvedimenti presidenziali, i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
Con provvedimento del 4.10.2023, la Corte d'Appello di Milano ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza del 18.5.2023.
12 Con ordinanza del 22.01.2024 il Giudice istruttore ha dichiarato inammissibile l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzata dalla ricorrente e rigettato l'analoga istanza del resistente.
Successivamente, con ordinanza del 17.06.2024, il Giudice istruttore, preso atto delle mutate condizioni economiche del resistente, che ha dichiarato di aver perso il lavoro dal novembre 2023 e di percepire la ha modificato i provvedimenti presidenziali, revocando l'assegno di CP_4
mantenimento posto a carico del IG. in favore della coniuge a decorrere dal mese di giugno CP_1
2024 e rideterminando in € 250,00 l'importo dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore AT.
Dichiarate inammissibili le prove dedotte dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, parte ricorrente ha nuovamente richiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali e,
a seguito dell'udienza del 18.09.2024, il Giudice delegato, dato atto della mancata prova delle circostanze fattuali allegate dalle parti e dell'imminente udienza per la precisazione delle conclusioni ha rigettato l'istanza, assegnando termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata.
All'udienza del 25.10.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e con provvedimento del
23.11.2024 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli atti di causa sono stati, dunque, trasmessi al PM per le sue conclusioni e alla scadenza del secondo termine per il deposito della memoria di replica la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Richieste istruttorie
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, condividendosi le determinazioni del Giudice delegato sulle istanze istruttorie delle parti, reiterate in sede di conclusioni da parte ricorrente, e ritenendo esaustive, in punto di richieste economiche, le prove agli atti.
3. Sulla domanda di separazione
La domanda relativa alla separazione dei coniugi deve essere accolta.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
13
3. Sulla domanda di reciproco addebito della separazione
Le parti si sono reciprocamente attribuite la responsabilità nella genesi della crisi matrimoniale domandando l'addebito della separazione.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha costantemente avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art. 143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente”.
Difatti, la Corte di Cassazione ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999,
n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Ancora, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'onere di provare il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; è invece a carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, come per esempio, la non anteriorità del
14 comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando, ai fini dell'addebito, l'abbandono della casa coniugale e le relazioni extraconiugali intervenute solo in epoca successiva (Cass. civ. sezione I. sentenza n. 23426/2012).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per cui imputare a o a CO [...]
la responsabilità della separazione, atteso che dall'esame degli atti delle parti non Parte_1
si riscontrano condotte in aperta violazione dei doveri coniugali bensì esclusivamente dissidi sorti nel menage famigliare ed incompatibilità caratteriali che, nel tempo, hanno reciprocamente e via via condotto al venir meno dell'affectio coniugalis.
Per tale ragione non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate dalle parti, in quanto volte esclusivamente a provare la sussistenza tra i coniugi di contrasti via via sempre più insanabili che, con il passare degli anni, hanno condotto alla definitiva crisi coniugale, senza che la stessa potesse essere attribuita ad una specifica condotta dell'uno o dell'altro in aperta violazione dei doveri coniugali.
D'altra parte, i capitoli di prova formulati rispettivamente dalle parti risultano essere posti in termini generici o valutativi ai fini del decidere, non vertendo su circostanze sufficientemente precise e comunque inidonee a provare l'anteriorità della dedotta violazione del dovere coniugale alla crisi matrimoniale e quindi il necessario nesso causale tra i lamentati comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali e la fine dell'unione coniugale.
Alla luce di quanto esposto entrambe le domande di addebito della separazione devono essere rigettate.
4. Sull'affidamento, sul collocamento della figlia minore AT e sul regime delle visite paterne
Occorre rilevare che nel corso del giudizio anche , figlio secondogenito della coppia, nato Per_1
il 09.01.2006, ha raggiunto la maggiore età; ragione per cui a questo Tribunale è preclusa qualsivoglia determinazione in punto di suo affidamento e collocamento.
Per quanto attiene, invece, al regime di affidamento e collocamento della figlia minorenne AT, non vi sono ragioni per discostarsi dalla richiesta di affidamento condiviso e collocamento prevalente presso la madre, per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”, occorre rilevare che l'affido condiviso rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce alla minore il diritto alla cd. bigenitorialità da adottarsi quale regola generale, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
15 Nel caso de quo, tenuto conto di quanto emerso dall'esame degli atti del giudizio, dalle dichiarazioni rese dalla minore all'udienza del 10.05.2023, nonché da quanto dichiarato dalle parti, non sussistono ragioni per cui ritenere pregiudizievole per AT l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Per quanto attiene, poi, al regime di frequentazioni paterne, il Collegio ritiene congruo e nell'interesse della minore calendarizzare le frequentazioni, ovvero la previsione di visite paterne secondo le seguenti alternanze, salvo diverso e migliore accordo eventualmente raggiunto tra i genitori:
- il padre potrà tenere con sé AT a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera prima di cena (ore 19,00), anche in considerazione degli impegni della minore e della volontà della stessa;
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- le vacanze pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- ogni altra festività e/o ponte durante l'anno seguirà il criterio dell'alternanza.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale
ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale sita in LO ON Parte_1 Pt_1
CO (MI), Via Padre Turoldo n.17, in comproprietà al 50% con il marito . CO
In punto di diritto l'art. 337 sexies c.c. sottolinea come il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Pertanto, il godimento dell'abitazione familiare spetta al genitore prevalentemente collocatario presso il quale è fissata la residenza del minore, in modo tale da preservarlo da sconvolgimenti di ambiente ed abitudini.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Nel caso de quo, non risulta provata l'allegazione del resistente circa la convivenza della ricorrente con il nuovo compagno , non reputandosi sufficienti a tal fine le sporadiche Persona_5 corresponsioni di denaro dell'uomo alla ricorrente, ed essendo tale circostanza smentita
16 documentalmente dall'esistenza di un contratto di locazione del 06/09/2022 stipulato dal IG. Per_5 per la durata di quattro anni.
Rilevato quindi che la figlia minorenne AT è collocata prevalentemente presso la madre, la casa coniugale, con quanto l'arreda, deve essere definitivamente assegnata a parte ricorrente in quanto genitore collocatario della minore.
6. Sul contributo al mantenimento dei figli e AT Per_1
Parte ricorrente ha altresì domandato disporsi in capo a l'obbligo di concorrere al CO mantenimento della figlia AT – minorenne e collocata presso la madre – mediante la corresponsione dell'importo mensile di almeno € 450,00, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, nonché all'integrale mantenimento di
– maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente – sino all'indipendenza Per_1 economica dello stesso, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano.
Parte resistente, invece, ha domandato di fissare l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia
AT nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano, nonché disporsi in capo a Pt_1 Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio mediante la corresponsione
[...] Per_1 dell'importo mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte d'Appello di Milano.
A tal proposito si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle eIGenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive eIGenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Parte ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa occasionale come consulente per la
[...]
, con entrate variabili di poche centinaia di euro mensili. Ha altresì dichiarato di lavorare CP_3
come baby-sitter e aiuto per le pulizie in due famiglie, percependo circa € 600,00 mensili.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2019, Parte_1
2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
17 - per l'anno d'imposta 2023 € 5.936,00;
- per l'anno d'imposta 2022 € 3.719,15;
- per l'anno d'imposta 2021 € 4.825,25;
- per l'anno d'imposta 2020 € 4.318,13;
- per l'anno d'imposta 2019 € 5.417,61.
Ha altresì dichiarato di essere comproprietaria al 50% insieme al marito della casa coniugale sita in
LO ON CO (MI), Via Padre Turoldo n.17, oltre che di due autovetture modello Opel Astra e
Fiat PU (in uso alla moglie), del valore attuale rispettivamente di circa € 8.000,00 e € 6.000,00.
Ha dichiarato infine di percepire a titolo di assegno unico per i figli la somma mensile di € 54,00.
Parte resistente, a propria volta, ha dichiarato di essere stato assunto a far data dal 11.04.2024 presso la società agricola “Fattorie Marchigiane Cons. Coop.”, in qualità di dirigente, con stipendio lordo annuo di € 85.000,00 e sede di lavoro nelle Marche, e di aver lavorato precedentemente presso la società , in qualità di impiegato tecnico, percependo uno stipendio medio mensile Parte_2 di circa € 3.650,00/3.700,00 (con tredicesima e quattordicesima), oltre ad ulteriori somme al raggiungimento degli obiettivi annuali.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2020, 2021, CO
2022 e 2023 rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
- per l'anno d'imposta 2023 € 68.958,00;
- per l'anno d'imposta 2022 € 71.979,00;
- per l'anno d'imposta 2021 € 71.012,00;
- per l'anno d'imposta 2020 € 70.865,11.
Ha altresì dichiarato di essere comproprietario al 50% insieme alla moglie della casa coniugale sita in LO ON CO (MI), Via Padre Turoldo n.17, oltre che di due autovetture modello Opel Astra
(in uso al marito) e Fiat PU, del valore attuale rispettivamente di circa € 8.000,00 e € 6.000,00.
Infine, ha dichiarato di sostenere le seguenti spese fisse mensili:
- costi dei viaggi di andata e ritorno San Donato Milanese - Senigallia ogni finesettimana (benzina, autostrada, bollo, assicurazione, manutenzione della macchina, etc..);
- € 500,00 rata affitto e spese condominiali casa nelle Marche;
- € 770,00 rata mutuo e spese condominiali dell'abitazione di San Donato Milanese, in cui vive il figlio , intestata al figlio maggiore;
Per_1 Per_4
- € 556,00 rata mutuo della casa coniugale, corrisposta integralmente, seppure nel pieno godimento della moglie.
Così ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, per quanto attiene al mantenimento della figlia minorenne AT, occorre rilevare che la stessa risulta abitare
18 stabilmente con la madre, mentre , maggiorenne non economicamente autosufficiente, si Per_1
è, in corso di causa, trasferito a casa del padre in San Donato Milanese.
Ciò premesso, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, il Collegio ritiene congruo – a parziale modifica delle determinazioni presidenziali del
18.05.2023 e successivo provvedimento di modifica del 17.06.2024 – che CO
contribuisca al mantenimento della figlia minore AT corrispondendo alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il distretto della Corte
d'Appello di Milano, e provveda al mantenimento in via diretta del figlio , con concorso Per_1
della madre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano.
Per quanto attiene alla percezione dell'assegno unico per la figlia AT, si chiarisce che, stante l'affido condiviso, in mancanza di differente accordo tra le parti, ciascun genitore avrà la facoltà, prevista ex lege, di richiedere il 50% dell'assegno unico per la minore.
7. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Parte ricorrente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di almeno € 150,00, o quell'altra somma che accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
domanda alla quale parte resistente ha dichiarato di opporsi.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
Nel caso de quo, dalla documentazione reddituale depositata dalle parti si evince una chiara disparità economica tra i coniugi, a vantaggio del marito La contrazione reddituale dovuta CO all'interruzione del rapporto di lavoro del resistente con la è stata meramente Parte_2
19 temporanea e di durata limitata a pochi mesi così da non aver inciso IGnificativamente sui complessivi redditi dello stesso.
Tuttavia, la mutata condizione lavorativa del resistente ha comportato il notevole aumento delle spese ed oneri sullo stesso gravanti.
Al riguardo, va osservato che la ricorrente abita nella casa coniugale, sulla quale grava un mutuo la cui rata mensile di € 556,00 viene integralmente sostenuta dal marito, mentre quest'ultimo è onerato, sia del pagamento della rata del mutuo relativa alla casa familiare, sia della rata del mutuo dell'abitazione di San Donato Milanese in cui vive il figlio , pari a € 770,00, sia del Per_1
pagamento del canone di locazione e spese condominiali dell'abitazione nelle Marche pari a € 500,00 mensili.
A ciò si aggiunga che non contribuisce al mantenimento del figlio Parte_1
, il quale è integralmente a carico del padre. Per_1
È bene, inoltre, rilevare che la ricorrente non presenta patologie invalidanti, è di giovane età e che, essendo munita di capacità professionale/lavorativa, può adoperarsi per produrre un reddito adeguato al proprio livello di vita e alle eIGenze di mantenimento.
Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, nonché dell'intatta capacità lavorativa di e delle ingenti spese Pt_1 Parte_1 fisse a carico di il Collegio – a parziale modifica delle determinazioni presidenziali CO del 18.05.2023 così come modificate con decreto del 17.06.2024 sul punto – ritiene di dover revocare l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente con decorrenza dal mese di aprile 2024 ossia dal reperimento da parte del ricorrente della attuale attività lavorativa con sede in altra Regione.
8. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa, del parziale accoglimento delle domande formulate da entrambe le parti e della reciproca soccombenza delle parti in punto di addebito della separazione ed in punto di determinazione del mantenimento dei figli, vengono tra le stesse integralmente compensate.
Non vi sono inoltre i presupposti per la condanna della ricorrente alla liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c. né ai sensi dei co. 1 e 2 né ai sensi del co. 3 del citato articolo, non essendo neppure allegati da parte resistente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie né risultando che la ricorrente abbia abusato dello strumento processuale (Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n. 17446).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
20 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CO
quali hanno contratto matrimonio in CE MA (MI) il 24.06.2000 (atto iscritto al N. 60,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000 nei registri di Stato Civile del predetto Comune);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei Parte_1
confronti di CO
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di CO
; Parte_1
4) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore AT, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5) dispone il seguente calendario di frequentazioni della minore con i genitori, salvo diverso e migliore accordo:
- il padre potrà tenere AT a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera prima di cena (ore 19,00), anche in considerazione degli impegni della minore e della volontà della stessa;
- durante il periodo delle festività natalizie, da intendersi quale periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore e la giornata del 24 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
- le vacanze pasquali, per tutto il periodo di sospensione scolastica, verranno trascorse dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- ogni altra festività e/o ponte durante l'anno seguirà il criterio dell'alternanza.
6) dispone l'assegnazione della casa familiare sita in LO ON CO (MI), Via Padre Turoldo
n.17, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, a che l'abiterà Parte_1
con la figlia AT;
7) dispone che, con decorrenza dal mese di aprile 2024, il padre concorra al CO
mantenimento della figlia minore AT, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ST, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano;
8) dispone che, con decorrenza dal mese di pubblicazione della sentenza di separazione, il padre provveda al mantenimento diretto del figlio , con concorso della CO Per_1
21 madre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano;
9) revoca con decorrenza dal mese di aprile 2024l'assegno di mantenimento del coniuge posto a carico di a favore di;
CO Parte_1
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE MA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in OD nella Camera di conIGlio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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