Sentenza 20 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 20/10/2023, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 03080/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01326/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2023, proposto da
ER OS, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Luca e Marco Scebba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Niscemi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del tacito rigetto del Comune di Niscemi sull’istanza di accesso n. 0011833 in data 12 maggio 2023.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 12 luglio 2023, l’interessato ha impugnato il tacito rigetto del Comune di Niscemi sull’istanza di accesso n. 0011833 in data 12 maggio 2023.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) l’interessato gestisce il chiosco denominato “Da Saro” ubicato a Niscemi, nel Viale M. Gori, e dove esercita attività commerciale di somministrazione di cibi e bevande; b) in data 11 maggio 2023 il ricorrente ha ricevuto il verbale di contravvenzione n. 6/2023, con cui la Questura di CA (Commissariato di Pubblica Sicurezza del Comune di Niscemi) ha rilevato la violazione “di quanto disposto dall’art. 1 dell’Ordinanza Sindacale nr. 1851 in data 11 febbraio 2000” ; c) poiché tale ordinanza sindacale non è reperibile nel sito istituzionale del Comune, né è in altro modo conoscibile, l’interessato non ha compreso in cosa consisterebbe la violazione commessa; d) pertanto, avendo evidente, concreto ed attuale interesse alla conoscenza e all’acquisizione di tale ordinanza, con istanza presentata al Comune in data 12 maggio 2023 il ricorrente, premesse le circostanze che sono state indicate, ha chiesto di ottenere copia del provvedimento; e) il termine di legge di trenta giorni è decorso, ma l’Amministrazione non ha riscontrato la richiesta, sicché si è formato il diniego tacito.
Il Comune di Niscemi non si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Appare, invero, evidente l’interesse del ricorrente di accedere al provvedimento in questione, poiché esso è stato posto a fondamento del verbale di contravvenzione n. 6/2023.
Non ricorre, inoltre, alcuna delle ipotesi normativamente contemplate per consentire all’Amministrazione di derogare nel caso di specie al diritto di accesso.
Pertanto, il ricorso va a accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Niscemi di consentire l’accesso al ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione, che potrebbe integrare l’ipotesi di reato di cui all’art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio), si nomina sin da ora quale commissario ad acta, che provvederà nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Segretario Generale del Comune di Gela, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Niscemi di consentire al ricorrente di accedere all’ordinanza indicata in motivazione entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, nomina sin da ora quale commissario ad acta, che provvederà nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Segretario Generale del Comune di Gela, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.150,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni OS Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO