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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1094/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato da
, (C.F. con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PAGANO PA
RICORRENTE
contro
(C.F. ). CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONUTMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI per parte attrice: “come da memoria integrativa del 9.1.2023 nonché come istanza depositata in data 4.4.2023”, ossia (memoria del 9.1.2023) “la NO T_
, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata, conferma la richiesta
[...]
di sentenza non definitiva con addebito al marito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 bis
c.p.c. e di affidamento esclusivo dei figli minori , che vivranno, così Per_1 Persona_2
come la figlia maggiorenne presso l'abitazione materna. Ad integrazione delle Per_3
richieste già formulate, stante l'evolversi della vicenda nei termini descritti nel presente
atto, considerata l'eventualità di un rientro il Italia del NO , nonché l'eventuale T_
percezione di redditi da parte dello stesso sul territorio italiano, si chiede che l'Ill.mo
Giudice: a) voglia ordinare il pagamento diretto del contributo di mantenimento al datore
di lavoro del marito, ai sensi dell'art. sensi dell'art. 156 c.c. VI comma, in previsione di
un possibile rientro ed impiego lavorativo dello stesso in Italia;
b) voglia autorizzare la
NO a presentare all'INPS, autonomamente e quindi senza necessità Parte_1
del consenso del NO , domanda per ottenere la corresponsione al 100% CP_1
dell'assegno unico per i figli minori, assegni attualmente percepiti indebitamente per la
quota del 50% dal padre, residente di fatto all'estero; c) voglia autorizzare a farsi
rilasciare dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate la documentazione reddituale relativa al
resistente con riferimento ai redditi da quest'ultimo a qualunque titolo CP_1
percepiti in relazione agli ultimi tre anni nonché, attualmente, con particolare riferimento
alla percezione di indennità di disoccupazione ovvero altre indennità/sussidi, ed altresì in
relazione ad eventuali conti correnti e titoli posseduti dal presso istituti bancari. d) T_
voglia condannare il resistente al risarcimento dei danni subiti dalla NO in T_
ragione della violazione, da parte del marito, delle obbligazioni di cui all'art. 143 c.c. e, in
particolare, degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale, con conseguente
condanna del signor al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c., anche T_
in considerazione delle condotte seguenti all'instaurazione del presente giudizio, nella
Pag. 2 di 16 misura che sarà ritenuta di giustizia.”; (memoria del 4.4.2023) affinché -
complessivamente valutate le gravi circostanze del presente caso, come documentate in
atti - previa modifica/integrazione dell'ordinanza resa in data 08/03/2023, Voglia
accogliere la richiesta formulata da parte ricorrente nella memoria integrativa depositata
in data 09/01/2023 (pag. 7 punto B) e, conseguentemente, voglia “autorizzare la NO
a presentare all'INPS, autonomamente e quindi senza necessità del Parte_1
consenso del NO , domanda per ottenere la corresponsione al 100% CP_1
dell'assegno unico per i figli minori e ” nonché, “a Persona_4 Persona_5
presentare domanda per ottenere direttamente ed integralmente, se sussistenti i requisiti
di legge, assegno unico per la figlia maggiorenne non autosufficiente ”.” Persona_6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2022, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire pronunciare la separazione personale da , con CP_1
cui ha contratto matrimonio nel comune di Bascalia - Basarabesca, Repubblica di
Moldavia, in data 12/09/2003, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Grosseto al n. 56, parte II, Serie C - Volume - Ufficio 0 Anno 2022; dall'unione sono nati, tutti a Grosseto, (15/09/2004), (26/07/2015) e Per_3 Per_1 Per_2
(11/12/2019).
[...]
Il resistente, è rimasto contumace pur a fronte della regolare CP_1
notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Presidente
del Tribunale, perfezionatasi in data 22 giugno 2022 con consegna nelle mani dello stesso , nonché della notificazione dell'ordinanza CP_1
presidenziale del 2.8.2022, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.c., a fronte della riscontrata irreperibilità del resistente presso l'indirizzo di residenza (via Vittorio
Alfieri n. 11, Grosseto); indirizzo risultante dal relativo certificato anagrafico.
Pag. 3 di 16 In tal senso occorre evidenziare che, condivisibilmente, la Corte di Cassazione
“ha ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a
conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il
domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di
notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere valutata in relazione a
parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e
non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi
idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art.
139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata;
ne
discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima
residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle
ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano
reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di
conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass.
19012/2017, Cass. 20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di
separazione di fatto dei coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale
comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro
coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona
presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la
mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione
ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per l'applicazione della
norma” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 31722 del 2023).
Con la memoria integrativa, la ricorrente ha poi dato conto di aver ricevuto, per il tramite dei suoi genitori residenti in Moldavia, la notifica della citazione a comparire per il giorno 19/10/2022 dinanzi all'autorità giurisdizionale moldava per la trattazione della domanda “riguardante lo scioglimento del matrimonio e la
Pag. 4 di 16 determinazione del domicilio dei figli minorenni”, dispiegata dal resistente successivamente all'introduzione del presente giudizio.
Tale giudizio straniero si è concluso con decisione del 22 maggio 2023 che ha accolto la domanda di “scioglimento del matrimonio tra e CP_1 Parte_2
celebrato il 12.092003 nel municipio di Bascalia, distretto di Basarabeasca” ed
[...]
ha disposto che il “domicilio dei figli minorenni , nato il [...] e Per_7 [...]
nato il [...], sarà presso la madre ”. Persona_5 Parte_2
• Sul valore della sentenza straniera, sulla giurisdizione italiana e sulla legge applicabile al caso di specie.
In via preliminare occorre rilevare che la decisione moldava sopra indicata non è
stata oggetto di delibazione;
alla stessa, pertanto, non può essere riconosciuto alcun valore nel nostro ordinamento, stante il disposto dell'art. 64, legge n. 218
del 1995, a norma del quale “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:… f) non pende un processo davanti a
un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio
prima del processo straniero”.
Nel caso di specie è invece documentale che il presente giudizio fosse già
pendente al momento dell'introduzione della domanda dinanzi al giudice moldavo;
il presente ricorso è stato infatti depositato in data 23.5.2022 mentre la domanda sottoposta al giudice estero risulta promossa soltanto in data
25.08.2022, come emergente dalla stessa intestazione della sentenza straniera
(vds. doc. 28 di parte attrice)
A fronte di ciò occorre poi affermare la giurisdizione del giudice italiano sulla presente controversia.
Pag. 5 di 16 Tale giurisdizione si radica in ragione del disposto dell'art. 3 della legge n. 218
del 1995, risultando documentale che la residenza del convenuto, al momento dell'introduzione del presente giudizio, fosse in Grosseto, via Vittorio Alfieri n.
11 (si veda il certificato di residenza allegato all'ordinanza presidenziale notificata, depositata da parte attrice in data 24.10.2022) ove lo stesso ha, infatti,
ricevuto a mani proprie la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
Mancando un accordo dei coniugi in proposito, la legge applicabile al caso di specie deve essere conseguentemente individuata ai sensi dell'art. 31 della legge n. 218 del 1995 (“la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati
dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/ UE del Consiglio del 20 dicembre
2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio
e alla separazione personale, e successive modificazioni”), con rinvio all'art. 8 del
Regolamento CE 20/12/2010, n. 1259/2010, secondo cui “in mancanza di una scelta
ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge
dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso
più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede
ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.”
Pag. 6 di 16 Ebbene, sulla scorta delle osservazioni sopra svolte non vi è alcun dubbio che la residenza abituale dei coniugi al momento dell'introduzione del giudizio fosse in
Grosseto e, conseguentemente, che la legge applicabile al caso di specie sia quella italiana.
Le domande promosse dalla ricorrente.
La separazione personale dei coniugi.
Le allegazioni di parte ricorrente e la circostanza che il resistente abbia adito una diversa autorità giurisdizionale per ottenere una sentenza di divorzio, risultano ben significative del fatto che già da tempo la convivenza sia divenuta intollerabile e, invero, sia stata di fatto già interrotta.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.,
L'addebito della separazione e il risarcimento del danno.
ha chiesto che la separazione sia addebitata a , in tal Parte_1 CP_1
senso allegando gravi condotte asseritamente perpetrate nei suoi confronti, per anni, dal marito.
Tali condotte si sarebbero estrinsecate in un progressivo allontanamento del coniuge dal nucleo familiare, in ripetute relazioni extraconiugali, in episodi di violenza fisica e nel definitivo abbandono della famiglia, con soltanto sporadici contatti telefonici tra il padre e la figlia maggiorenne, Per_3
Rispetto a tali allegazioni non è stato però offerto alcun elemento probatorio;
si noti in tal senso che la ricorrente non ha depositato alcun documento o formulato alcuna istanza istruttoria a riscontro delle condotte svalutative e maltrattanti lamentate.
Pag. 7 di 16 Non può pertanto giungersi alla dichiarazione di addebito della separazione,
mancando la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente assunto dal marito in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Conseguentemente deve essere rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno chiesta dalla ricorrente, giacché non risulta allegato, nemmeno in forma generica, quale sia stato il danno concretamente patito.
L'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Come noto al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
Su questa scorta occorre allora osservare che la documentazione reddituale prodotta dalla ricorrente con riferimento alla posizione economica del marito
(vds. doc. 4 di parte ricorrente) lascia desumere che il tenore di vita
"normalmente" godibile dalla coppia nel corso del matrimonio potesse fondarsi su entrate simili a quelle emergenti dal citato documento (ove si riscontra una retribuzione mensile netta di circa 3.000 euro).
IN ragione di ciò deve essere accolta la domanda della ricorrente di conferma dei provvedimenti presidenziali che fissano, in favore della moglie, un assegno di
Pag. 8 di 16 mantenimento di euro 250 mensili: tale somma risulta infatti sostenibile dal marito e capace di integrare entrate sufficienti a soddisfare le esigenze di vita personale della ricorrente in relazione al medesimo livello economico che deve ritenersi essere sussistito nel corso del matrimonio.
L'affidamento dei minori e e la loro collocazione Per_1 Persona_2
Con riferimento alla disciplina dell'affidamento dei minori, occorre rilevare che,
sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art. 337
quater c.c., può comunque essere disposto nei casi in cui il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità
dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità
educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis, Cass.
nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, ragion per cui la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie (C. Cass. 26587/2009).
Tali circostanze debbono essere sintomatiche della inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta,
anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente.
Pag. 9 di 16 A tal fine, costituiscono comportamenti altamente sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio
(Cass. n. 26587/2009), non solo la discontinuità con cui egli eserciti il diritto di visita nei confronti del minore, ma anche la totale inadempienza del padre all'obbligo di mantenimento del figlio.
Ebbene, nel caso di specie tali indici sintomatici risultano sussistenti.
In tal senso non può non rilevarsi che quello “di mantenere, istruire, educare e
assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e
aspirazioni” è un obbligo che sorge ex lege in capo ad entrambi i genitori in ragione del disposto dell'art. 30 della Costituzione, che trova successiva declinazione negli artt. 315 bis c.c. (“il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato,
istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue
inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”) e 316 bis (“i genitori devono adempiere i
loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Ebbene, la stessa irreperibilità del convenuto e la sua scelta di rimanere contumace risultano circostanze di per sé significative di un evidente disinteresse del padre verso i propri figli.
Al contempo, non vi sono elementi per ritenere che la madre non sia idonea ad occuparsi di entrambi i figli minorenni, come del resto già fa in in via esclusiva ed efficiente.
A conferma di quanto precede basta osservare le conclusioni, che di seguito si riportano, rassegnate dai servizi sociali a seguito dell'indagine deferitagli da questo Tribunale:
Pag. 10 di 16 Non v'è dubbio, dunque, che la madre costituisca il genitore di riferimento dei minori e che la stessa soddisfi al meglio i bisogni affettivi, educativi e materiali di entrambi i figli.
In conclusione, valutate complessivamente tutte le circostanze, in una situazione quale quella in esame, l'affidamento condiviso risulta del tutto inattuabile e comunque contrario all'interesse dei figli.
Le peculiarità del caso inducono inoltre a ritenere, per i medesimi motivi esposti,
che anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione,
Pag. 11 di 16 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, sempre nell'ottica del loro superiore interesse, debbano essere adottate esclusivamente dalla madre.
Infatti, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, che anche le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute ed alla scelta della residenza abituale, siano assunte, non già di comune accordo tra i genitori, bensì siano adottate soltanto da uno dei due: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o “superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore.
Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso di specie, occorre ancora rilevare che, allo stato, la bigenitorialità è, di fatto, soltanto formale: un genitore assente nella vita dei figli, non può
conoscerne le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e, pertanto, egli risulta nella volontaria incapacità di contribuire, ancorché in minima parte, alle scelte di vita dei minori.
È conforme, pertanto, al superiore interesse di (nato il [...]) e di Per_1
(nato il [...]) la previsione del regime dell'affidamento Persona_2
cosiddetto super-esclusivo, con previsione che anche le decisioni di maggiore interesse siano adottate esclusivamente dalla madre.
Frequentazione.
Pag. 12 di 16 Circa le modalità di frequentazione padre-figli, posto che il resistente ha fatto perdere le sue tracce, non pare opportuno formalizzare sul punto una disciplina rigida e predeterminata.
Laddove il padre manifestasse interesse alla frequentazione dei minori, gli incontri potranno avvenire – a tutela del preminente interesse dei minori – solo previa valutazione positiva ad opera dei servizi sociali, che provvederanno, in ipotesi, all'organizzazione degli incontri stessi
Ritiene il Collegio di non doversi procedere all'ascolto dei minori, entrambi infra-
dodicenni, in quanto manifestamente superfluo ex art. 473bis.4 comma 2 c.p.c..
Invero, la pronuncia richiesta consiste in una mera formalizzazione giuridica di uno stato fattuale già in essere, che non incide sulla quotidianità e sul regime di vita dei minori che, pertanto, non debbono essere indebitamente coinvolti in questioni inerenti gli adulti della coppia genitoriale.
3. Le pronunce di carattere economico
La ricorrente ha chiesto la conferma in capo al padre della previsione di un contributo al mantenimento dei figli nella complessiva somma di euro 750,00; il resistente è rimasto contumace, non fornendo alcun elemento ulteriore utile al giudizio.
Ebbene, in ragione della capacità lavorativa generica attribuibile al resistente nato nel 1980 (considerato anche che, come già messo in evidenza dal Presidente
del Tribunale, è emerso che nel mese di gennaio 2022 la parte ha percepito una retribuzione netta di euro 2.932,00 mensili), dell'età e delle presumibili esigenze di vita dei minori, nonché valutata con preminenza la circostanza per cui la ricorrente ha tempi di permanenza dei figli pressoché assoluti, attesa l'assenza di
Pag. 13 di 16 frequentazioni paterne, il Collegio ritiene che il contributo per il mantenimento ordinario indiretto a carico del genitore non collocatario dei figli debba essere quantificato in € 750,00 mensili, ossia di euro 250 per ciascun figlio non economicamente indipendente: (nata il [...]), (nato il Per_3 Per_1
26/07/2015) e (nato il [...]). Persona_2
Quale affidataria esclusiva dei figli, la madre avrà diritto ai sensi dell'espressa previsione dell'art. 6 d.lgs. n. 230 del 2021 alla percezione integrale dell'Assegno
Unico Universale.
Spese straordinarie dei minori saranno suddivise al 50% fra i genitori, come da domanda, secondo le regole di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale di
Grosseto.
Non essendo nota l'attuale attività lavorativa del padre, non può essere accolta la domanda di pagamento diretto a carico voglia ordinare il pagamento diretto del contributo di mantenimento in capo al datore di lavoro del marito (invero sconosciuto);
4. Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio e gli interessi della minore coinvolti, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio da loro contratto nel comune di Bascalia -
[...]
Basarabesca, Repubblica di Moldavia, in data 12/09/2003, trascritto nei registri di
Pag. 14 di 16 Stato Civile del Comune di Grosseto al n. 56, parte II, Serie C - Volume - Ufficio 0
Anno 2022, applicandosi al matrimonio il regime della comunione dei beni,
2) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido dei minori (nato il Persona_4
26/07/2015) e (nato il [...]) in via c.d. super- Persona_5
esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione a tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori, a mero titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese le pratiche per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) DISPONE che le frequentazioni tra padre e figli potranno essere in ipotesi attivate, laddove il padre manifestasse interesse alla frequentazione dei minori,
solo previa positiva valutazione dei Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza dei minori e secondo l'organizzazione che tali Servizi
Sociali vorranno indicare;
4) DISPONE che contribuisca al mantenimento della moglie, CP_1
, mediante la corresponsione alla stessa dell'importo di € 250,00 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat
(con prima rivalutazione al febbraio 2026);
5) DISPONE che contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto dei figli, (nata il [...]), (nato il Persona_6 Persona_4
26/07/2015) e (nato il [...]), mediante la Persona_5
corresponsione alla madre dell'importo complessivo di € 750,00 Parte_1
(€ 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione
Pag. 15 di 16 annuale secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione al febbraio 2026); oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Grosseto; stante l'affidamento esclusivo dei minori in suo favore, la madre avrà
diritto ai sensi dell'espressa previsione dell'art. 6 d.lgs. n. 230 del 2021 alla percezione integrale dell'Assegno Unico Universale.
6) RIGETTA le ulteriori domande di parte attrice;
7) COMPENSA integralmente le spese di lite.
8) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Si comunichi
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1094/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato da
, (C.F. con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PAGANO PA
RICORRENTE
contro
(C.F. ). CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONUTMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI per parte attrice: “come da memoria integrativa del 9.1.2023 nonché come istanza depositata in data 4.4.2023”, ossia (memoria del 9.1.2023) “la NO T_
, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata, conferma la richiesta
[...]
di sentenza non definitiva con addebito al marito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 bis
c.p.c. e di affidamento esclusivo dei figli minori , che vivranno, così Per_1 Persona_2
come la figlia maggiorenne presso l'abitazione materna. Ad integrazione delle Per_3
richieste già formulate, stante l'evolversi della vicenda nei termini descritti nel presente
atto, considerata l'eventualità di un rientro il Italia del NO , nonché l'eventuale T_
percezione di redditi da parte dello stesso sul territorio italiano, si chiede che l'Ill.mo
Giudice: a) voglia ordinare il pagamento diretto del contributo di mantenimento al datore
di lavoro del marito, ai sensi dell'art. sensi dell'art. 156 c.c. VI comma, in previsione di
un possibile rientro ed impiego lavorativo dello stesso in Italia;
b) voglia autorizzare la
NO a presentare all'INPS, autonomamente e quindi senza necessità Parte_1
del consenso del NO , domanda per ottenere la corresponsione al 100% CP_1
dell'assegno unico per i figli minori, assegni attualmente percepiti indebitamente per la
quota del 50% dal padre, residente di fatto all'estero; c) voglia autorizzare a farsi
rilasciare dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate la documentazione reddituale relativa al
resistente con riferimento ai redditi da quest'ultimo a qualunque titolo CP_1
percepiti in relazione agli ultimi tre anni nonché, attualmente, con particolare riferimento
alla percezione di indennità di disoccupazione ovvero altre indennità/sussidi, ed altresì in
relazione ad eventuali conti correnti e titoli posseduti dal presso istituti bancari. d) T_
voglia condannare il resistente al risarcimento dei danni subiti dalla NO in T_
ragione della violazione, da parte del marito, delle obbligazioni di cui all'art. 143 c.c. e, in
particolare, degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale, con conseguente
condanna del signor al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c., anche T_
in considerazione delle condotte seguenti all'instaurazione del presente giudizio, nella
Pag. 2 di 16 misura che sarà ritenuta di giustizia.”; (memoria del 4.4.2023) affinché -
complessivamente valutate le gravi circostanze del presente caso, come documentate in
atti - previa modifica/integrazione dell'ordinanza resa in data 08/03/2023, Voglia
accogliere la richiesta formulata da parte ricorrente nella memoria integrativa depositata
in data 09/01/2023 (pag. 7 punto B) e, conseguentemente, voglia “autorizzare la NO
a presentare all'INPS, autonomamente e quindi senza necessità del Parte_1
consenso del NO , domanda per ottenere la corresponsione al 100% CP_1
dell'assegno unico per i figli minori e ” nonché, “a Persona_4 Persona_5
presentare domanda per ottenere direttamente ed integralmente, se sussistenti i requisiti
di legge, assegno unico per la figlia maggiorenne non autosufficiente ”.” Persona_6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 maggio 2022, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire pronunciare la separazione personale da , con CP_1
cui ha contratto matrimonio nel comune di Bascalia - Basarabesca, Repubblica di
Moldavia, in data 12/09/2003, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Grosseto al n. 56, parte II, Serie C - Volume - Ufficio 0 Anno 2022; dall'unione sono nati, tutti a Grosseto, (15/09/2004), (26/07/2015) e Per_3 Per_1 Per_2
(11/12/2019).
[...]
Il resistente, è rimasto contumace pur a fronte della regolare CP_1
notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Presidente
del Tribunale, perfezionatasi in data 22 giugno 2022 con consegna nelle mani dello stesso , nonché della notificazione dell'ordinanza CP_1
presidenziale del 2.8.2022, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.c., a fronte della riscontrata irreperibilità del resistente presso l'indirizzo di residenza (via Vittorio
Alfieri n. 11, Grosseto); indirizzo risultante dal relativo certificato anagrafico.
Pag. 3 di 16 In tal senso occorre evidenziare che, condivisibilmente, la Corte di Cassazione
“ha ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a
conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il
domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di
notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere valutata in relazione a
parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e
non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi
idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art.
139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata;
ne
discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima
residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle
ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano
reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di
conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass.
19012/2017, Cass. 20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di
separazione di fatto dei coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale
comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro
coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona
presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la
mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione
ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per l'applicazione della
norma” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 31722 del 2023).
Con la memoria integrativa, la ricorrente ha poi dato conto di aver ricevuto, per il tramite dei suoi genitori residenti in Moldavia, la notifica della citazione a comparire per il giorno 19/10/2022 dinanzi all'autorità giurisdizionale moldava per la trattazione della domanda “riguardante lo scioglimento del matrimonio e la
Pag. 4 di 16 determinazione del domicilio dei figli minorenni”, dispiegata dal resistente successivamente all'introduzione del presente giudizio.
Tale giudizio straniero si è concluso con decisione del 22 maggio 2023 che ha accolto la domanda di “scioglimento del matrimonio tra e CP_1 Parte_2
celebrato il 12.092003 nel municipio di Bascalia, distretto di Basarabeasca” ed
[...]
ha disposto che il “domicilio dei figli minorenni , nato il [...] e Per_7 [...]
nato il [...], sarà presso la madre ”. Persona_5 Parte_2
• Sul valore della sentenza straniera, sulla giurisdizione italiana e sulla legge applicabile al caso di specie.
In via preliminare occorre rilevare che la decisione moldava sopra indicata non è
stata oggetto di delibazione;
alla stessa, pertanto, non può essere riconosciuto alcun valore nel nostro ordinamento, stante il disposto dell'art. 64, legge n. 218
del 1995, a norma del quale “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:… f) non pende un processo davanti a
un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio
prima del processo straniero”.
Nel caso di specie è invece documentale che il presente giudizio fosse già
pendente al momento dell'introduzione della domanda dinanzi al giudice moldavo;
il presente ricorso è stato infatti depositato in data 23.5.2022 mentre la domanda sottoposta al giudice estero risulta promossa soltanto in data
25.08.2022, come emergente dalla stessa intestazione della sentenza straniera
(vds. doc. 28 di parte attrice)
A fronte di ciò occorre poi affermare la giurisdizione del giudice italiano sulla presente controversia.
Pag. 5 di 16 Tale giurisdizione si radica in ragione del disposto dell'art. 3 della legge n. 218
del 1995, risultando documentale che la residenza del convenuto, al momento dell'introduzione del presente giudizio, fosse in Grosseto, via Vittorio Alfieri n.
11 (si veda il certificato di residenza allegato all'ordinanza presidenziale notificata, depositata da parte attrice in data 24.10.2022) ove lo stesso ha, infatti,
ricevuto a mani proprie la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
Mancando un accordo dei coniugi in proposito, la legge applicabile al caso di specie deve essere conseguentemente individuata ai sensi dell'art. 31 della legge n. 218 del 1995 (“la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati
dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/ UE del Consiglio del 20 dicembre
2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio
e alla separazione personale, e successive modificazioni”), con rinvio all'art. 8 del
Regolamento CE 20/12/2010, n. 1259/2010, secondo cui “in mancanza di una scelta
ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge
dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso
più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede
ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.”
Pag. 6 di 16 Ebbene, sulla scorta delle osservazioni sopra svolte non vi è alcun dubbio che la residenza abituale dei coniugi al momento dell'introduzione del giudizio fosse in
Grosseto e, conseguentemente, che la legge applicabile al caso di specie sia quella italiana.
Le domande promosse dalla ricorrente.
La separazione personale dei coniugi.
Le allegazioni di parte ricorrente e la circostanza che il resistente abbia adito una diversa autorità giurisdizionale per ottenere una sentenza di divorzio, risultano ben significative del fatto che già da tempo la convivenza sia divenuta intollerabile e, invero, sia stata di fatto già interrotta.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.,
L'addebito della separazione e il risarcimento del danno.
ha chiesto che la separazione sia addebitata a , in tal Parte_1 CP_1
senso allegando gravi condotte asseritamente perpetrate nei suoi confronti, per anni, dal marito.
Tali condotte si sarebbero estrinsecate in un progressivo allontanamento del coniuge dal nucleo familiare, in ripetute relazioni extraconiugali, in episodi di violenza fisica e nel definitivo abbandono della famiglia, con soltanto sporadici contatti telefonici tra il padre e la figlia maggiorenne, Per_3
Rispetto a tali allegazioni non è stato però offerto alcun elemento probatorio;
si noti in tal senso che la ricorrente non ha depositato alcun documento o formulato alcuna istanza istruttoria a riscontro delle condotte svalutative e maltrattanti lamentate.
Pag. 7 di 16 Non può pertanto giungersi alla dichiarazione di addebito della separazione,
mancando la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente assunto dal marito in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Conseguentemente deve essere rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno chiesta dalla ricorrente, giacché non risulta allegato, nemmeno in forma generica, quale sia stato il danno concretamente patito.
L'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Come noto al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
Su questa scorta occorre allora osservare che la documentazione reddituale prodotta dalla ricorrente con riferimento alla posizione economica del marito
(vds. doc. 4 di parte ricorrente) lascia desumere che il tenore di vita
"normalmente" godibile dalla coppia nel corso del matrimonio potesse fondarsi su entrate simili a quelle emergenti dal citato documento (ove si riscontra una retribuzione mensile netta di circa 3.000 euro).
IN ragione di ciò deve essere accolta la domanda della ricorrente di conferma dei provvedimenti presidenziali che fissano, in favore della moglie, un assegno di
Pag. 8 di 16 mantenimento di euro 250 mensili: tale somma risulta infatti sostenibile dal marito e capace di integrare entrate sufficienti a soddisfare le esigenze di vita personale della ricorrente in relazione al medesimo livello economico che deve ritenersi essere sussistito nel corso del matrimonio.
L'affidamento dei minori e e la loro collocazione Per_1 Persona_2
Con riferimento alla disciplina dell'affidamento dei minori, occorre rilevare che,
sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art. 337
quater c.c., può comunque essere disposto nei casi in cui il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità
dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità
educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis, Cass.
nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, ragion per cui la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie (C. Cass. 26587/2009).
Tali circostanze debbono essere sintomatiche della inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta,
anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente.
Pag. 9 di 16 A tal fine, costituiscono comportamenti altamente sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio
(Cass. n. 26587/2009), non solo la discontinuità con cui egli eserciti il diritto di visita nei confronti del minore, ma anche la totale inadempienza del padre all'obbligo di mantenimento del figlio.
Ebbene, nel caso di specie tali indici sintomatici risultano sussistenti.
In tal senso non può non rilevarsi che quello “di mantenere, istruire, educare e
assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e
aspirazioni” è un obbligo che sorge ex lege in capo ad entrambi i genitori in ragione del disposto dell'art. 30 della Costituzione, che trova successiva declinazione negli artt. 315 bis c.c. (“il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato,
istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue
inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”) e 316 bis (“i genitori devono adempiere i
loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Ebbene, la stessa irreperibilità del convenuto e la sua scelta di rimanere contumace risultano circostanze di per sé significative di un evidente disinteresse del padre verso i propri figli.
Al contempo, non vi sono elementi per ritenere che la madre non sia idonea ad occuparsi di entrambi i figli minorenni, come del resto già fa in in via esclusiva ed efficiente.
A conferma di quanto precede basta osservare le conclusioni, che di seguito si riportano, rassegnate dai servizi sociali a seguito dell'indagine deferitagli da questo Tribunale:
Pag. 10 di 16 Non v'è dubbio, dunque, che la madre costituisca il genitore di riferimento dei minori e che la stessa soddisfi al meglio i bisogni affettivi, educativi e materiali di entrambi i figli.
In conclusione, valutate complessivamente tutte le circostanze, in una situazione quale quella in esame, l'affidamento condiviso risulta del tutto inattuabile e comunque contrario all'interesse dei figli.
Le peculiarità del caso inducono inoltre a ritenere, per i medesimi motivi esposti,
che anche le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione,
Pag. 11 di 16 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, sempre nell'ottica del loro superiore interesse, debbano essere adottate esclusivamente dalla madre.
Infatti, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, che anche le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute ed alla scelta della residenza abituale, siano assunte, non già di comune accordo tra i genitori, bensì siano adottate soltanto da uno dei due: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o “superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore.
Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso di specie, occorre ancora rilevare che, allo stato, la bigenitorialità è, di fatto, soltanto formale: un genitore assente nella vita dei figli, non può
conoscerne le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e, pertanto, egli risulta nella volontaria incapacità di contribuire, ancorché in minima parte, alle scelte di vita dei minori.
È conforme, pertanto, al superiore interesse di (nato il [...]) e di Per_1
(nato il [...]) la previsione del regime dell'affidamento Persona_2
cosiddetto super-esclusivo, con previsione che anche le decisioni di maggiore interesse siano adottate esclusivamente dalla madre.
Frequentazione.
Pag. 12 di 16 Circa le modalità di frequentazione padre-figli, posto che il resistente ha fatto perdere le sue tracce, non pare opportuno formalizzare sul punto una disciplina rigida e predeterminata.
Laddove il padre manifestasse interesse alla frequentazione dei minori, gli incontri potranno avvenire – a tutela del preminente interesse dei minori – solo previa valutazione positiva ad opera dei servizi sociali, che provvederanno, in ipotesi, all'organizzazione degli incontri stessi
Ritiene il Collegio di non doversi procedere all'ascolto dei minori, entrambi infra-
dodicenni, in quanto manifestamente superfluo ex art. 473bis.4 comma 2 c.p.c..
Invero, la pronuncia richiesta consiste in una mera formalizzazione giuridica di uno stato fattuale già in essere, che non incide sulla quotidianità e sul regime di vita dei minori che, pertanto, non debbono essere indebitamente coinvolti in questioni inerenti gli adulti della coppia genitoriale.
3. Le pronunce di carattere economico
La ricorrente ha chiesto la conferma in capo al padre della previsione di un contributo al mantenimento dei figli nella complessiva somma di euro 750,00; il resistente è rimasto contumace, non fornendo alcun elemento ulteriore utile al giudizio.
Ebbene, in ragione della capacità lavorativa generica attribuibile al resistente nato nel 1980 (considerato anche che, come già messo in evidenza dal Presidente
del Tribunale, è emerso che nel mese di gennaio 2022 la parte ha percepito una retribuzione netta di euro 2.932,00 mensili), dell'età e delle presumibili esigenze di vita dei minori, nonché valutata con preminenza la circostanza per cui la ricorrente ha tempi di permanenza dei figli pressoché assoluti, attesa l'assenza di
Pag. 13 di 16 frequentazioni paterne, il Collegio ritiene che il contributo per il mantenimento ordinario indiretto a carico del genitore non collocatario dei figli debba essere quantificato in € 750,00 mensili, ossia di euro 250 per ciascun figlio non economicamente indipendente: (nata il [...]), (nato il Per_3 Per_1
26/07/2015) e (nato il [...]). Persona_2
Quale affidataria esclusiva dei figli, la madre avrà diritto ai sensi dell'espressa previsione dell'art. 6 d.lgs. n. 230 del 2021 alla percezione integrale dell'Assegno
Unico Universale.
Spese straordinarie dei minori saranno suddivise al 50% fra i genitori, come da domanda, secondo le regole di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale di
Grosseto.
Non essendo nota l'attuale attività lavorativa del padre, non può essere accolta la domanda di pagamento diretto a carico voglia ordinare il pagamento diretto del contributo di mantenimento in capo al datore di lavoro del marito (invero sconosciuto);
4. Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio e gli interessi della minore coinvolti, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio da loro contratto nel comune di Bascalia -
[...]
Basarabesca, Repubblica di Moldavia, in data 12/09/2003, trascritto nei registri di
Pag. 14 di 16 Stato Civile del Comune di Grosseto al n. 56, parte II, Serie C - Volume - Ufficio 0
Anno 2022, applicandosi al matrimonio il regime della comunione dei beni,
2) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido dei minori (nato il Persona_4
26/07/2015) e (nato il [...]) in via c.d. super- Persona_5
esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione a tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori, a mero titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese le pratiche per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) DISPONE che le frequentazioni tra padre e figli potranno essere in ipotesi attivate, laddove il padre manifestasse interesse alla frequentazione dei minori,
solo previa positiva valutazione dei Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza dei minori e secondo l'organizzazione che tali Servizi
Sociali vorranno indicare;
4) DISPONE che contribuisca al mantenimento della moglie, CP_1
, mediante la corresponsione alla stessa dell'importo di € 250,00 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat
(con prima rivalutazione al febbraio 2026);
5) DISPONE che contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto dei figli, (nata il [...]), (nato il Persona_6 Persona_4
26/07/2015) e (nato il [...]), mediante la Persona_5
corresponsione alla madre dell'importo complessivo di € 750,00 Parte_1
(€ 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione
Pag. 15 di 16 annuale secondo gli indici Istat (con prima rivalutazione al febbraio 2026); oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Grosseto; stante l'affidamento esclusivo dei minori in suo favore, la madre avrà
diritto ai sensi dell'espressa previsione dell'art. 6 d.lgs. n. 230 del 2021 alla percezione integrale dell'Assegno Unico Universale.
6) RIGETTA le ulteriori domande di parte attrice;
7) COMPENSA integralmente le spese di lite.
8) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Si comunichi
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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