Articolo 2 della Legge 31 gennaio 1975, n. 34
Articolo 1Articolo 3
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9 marzo 1975
Art. 2.
La commissione istituita dall' articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920 , cessera' dalle sue funzioni allorche' saranno ultimate le opere relative alla sede definitiva dell'istituto universitario europeo, e questa venga consegnata al demanio per la destinazione in uso all'Istituto stesso.
Entrata in vigore il 9 marzo 1975
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