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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/10/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 723 / 2024
Il giudice VA Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 23/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 23/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 723 / 2024
promossa da
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, C.F. , C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, , C.F. nella qualità di C.F._5 Parte_6 C.F._6
eredi del sig. C.F. , rappresentati e difesi dagli avv. ti Persona_1 C.F._7
IG US e US CE, giusta procura in atti,
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CA VI, giusta procura in atti,
--resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 11.03.2024, dapprima il de cuius e poi gli eredi indicati in epigrafe chiedevano, in virtù delle patologie sofferte da , di essere riconosciuto Persona_2
inabile a qualsiasi proficuo lavoro in data antecedente al decesso del proprio genitore
(09/04/2020) con condanna dell'ente alla corresponsione della pensione di reversibilità di cui era titolare il proprio genitore . Con condanna alle spese di giudizio e Persona_3
distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1
rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita mediante ctu medico legale.
*****
In punto di diritto, giova ricordare che, l'art. 13 legge n. 218 del 1952, come modificato dall'art. 22 l. n. 903/1965, stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato,
sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di
contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli
superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di
18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del
decesso di questi”.
In altri termini, ai fini del riconoscimento al diritto alla pensione di reversibilità è necessario verificare se al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento. Giova ricordare che, col termine “inabile” si intende un soggetto che “a causa di infermità o
difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha inteso chiarire che l'accertamento di tale requisito deve essere operato con particolare cura e ponendo in risalto una serie di elementi;
in particolare, ha specificato che: “Il requisito dell'inabilità va valutato secondo un criterio
concreto: avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione
al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare la permanenza di
una capacità lavorativa dello stesso di svolgere attività idonee e tali da procurare una fonte di
guadagno non simbolico” (Cass. sent. n. 21425/2011; Cass. 28614 del 2020).
Pertanto, ai fini della verifica di tale elemento costitutivo dell'azione diretta a ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità, occorre stabilire non solo se il soggetto abbia una generica capacità lavorativa, ma anche se possa utilizzare proficuamente la sua residua efficienza psico-fisica e conservi, quindi, una pur minima capacità di guadagno.
Nel caso di specie, disposta ctu medica, il consulente ha ritenuto: “Dalla valutazione della
documentazione prodotta è possibile affermare che il soggetto, alla data del decesso del padre
(09.04.2020), si trovasse già nella condizione di totale incapacità lavorativa (INABILITA').”.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legale.
Accertata l'inabilità al lavoro, alla luce della documentazione allegata (cfr. stato di famiglia ed autodichiarazione reddituale) si deve ritenere che il ricorrente fosse a carico del padre,
alla data del decesso di costui;
era onere di parte resistente allegare e provare il fatto contrario.
Per le suesposte ragioni, il ricorso quindi, trova accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica, come CP_1
separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , C.F. Parte_1
, , C.F. , C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
, C.F. , , C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
nella qualità di eredi del sig. C.F. C.F._6 Persona_1
, hanno diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità in C.F._7
seguito al decesso del padre e conseguentemente condanna l' al Persona_3 CP_1
pagamento della prestazione riconosciuta sin dalla data del decesso;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 1.312,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15 %, come per legge;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate CP_1
come da separato decreto.
Agrigento, 23/10/2025.
IL GIUDICE
VA Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 723 / 2024
Il giudice VA Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 23/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 23/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 723 / 2024
promossa da
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, C.F. , C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, , C.F. nella qualità di C.F._5 Parte_6 C.F._6
eredi del sig. C.F. , rappresentati e difesi dagli avv. ti Persona_1 C.F._7
IG US e US CE, giusta procura in atti,
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CA VI, giusta procura in atti,
--resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 11.03.2024, dapprima il de cuius e poi gli eredi indicati in epigrafe chiedevano, in virtù delle patologie sofferte da , di essere riconosciuto Persona_2
inabile a qualsiasi proficuo lavoro in data antecedente al decesso del proprio genitore
(09/04/2020) con condanna dell'ente alla corresponsione della pensione di reversibilità di cui era titolare il proprio genitore . Con condanna alle spese di giudizio e Persona_3
distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1
rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita mediante ctu medico legale.
*****
In punto di diritto, giova ricordare che, l'art. 13 legge n. 218 del 1952, come modificato dall'art. 22 l. n. 903/1965, stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato,
sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di
contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli
superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di
18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del
decesso di questi”.
In altri termini, ai fini del riconoscimento al diritto alla pensione di reversibilità è necessario verificare se al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento. Giova ricordare che, col termine “inabile” si intende un soggetto che “a causa di infermità o
difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha inteso chiarire che l'accertamento di tale requisito deve essere operato con particolare cura e ponendo in risalto una serie di elementi;
in particolare, ha specificato che: “Il requisito dell'inabilità va valutato secondo un criterio
concreto: avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione
al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare la permanenza di
una capacità lavorativa dello stesso di svolgere attività idonee e tali da procurare una fonte di
guadagno non simbolico” (Cass. sent. n. 21425/2011; Cass. 28614 del 2020).
Pertanto, ai fini della verifica di tale elemento costitutivo dell'azione diretta a ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità, occorre stabilire non solo se il soggetto abbia una generica capacità lavorativa, ma anche se possa utilizzare proficuamente la sua residua efficienza psico-fisica e conservi, quindi, una pur minima capacità di guadagno.
Nel caso di specie, disposta ctu medica, il consulente ha ritenuto: “Dalla valutazione della
documentazione prodotta è possibile affermare che il soggetto, alla data del decesso del padre
(09.04.2020), si trovasse già nella condizione di totale incapacità lavorativa (INABILITA').”.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legale.
Accertata l'inabilità al lavoro, alla luce della documentazione allegata (cfr. stato di famiglia ed autodichiarazione reddituale) si deve ritenere che il ricorrente fosse a carico del padre,
alla data del decesso di costui;
era onere di parte resistente allegare e provare il fatto contrario.
Per le suesposte ragioni, il ricorso quindi, trova accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica, come CP_1
separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , C.F. Parte_1
, , C.F. , C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
, C.F. , , C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
nella qualità di eredi del sig. C.F. C.F._6 Persona_1
, hanno diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità in C.F._7
seguito al decesso del padre e conseguentemente condanna l' al Persona_3 CP_1
pagamento della prestazione riconosciuta sin dalla data del decesso;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 1.312,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15 %, come per legge;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate CP_1
come da separato decreto.
Agrigento, 23/10/2025.
IL GIUDICE
VA Di SA