TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8603/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
e rappresentati e difesi dall'avv Parte_1 Parte_2
Natale Valerio parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dai funzionari Tecla Riverso, Natalie Olivero parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 19 marzo 2025.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 18/10/2024 le parti ricorrenti espongono che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del Parte_2 ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di un contratto a tempo determinato, nell' AS 2024/25;
- in tale anno non è stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;
- ha prestato servizio alle dipendenze del Parte_1 CP_1 convenuto, in qualità di personale ATA, in forza di un contratto a tempo determinato, nell'AS 2020/21 e in qualità di docente, in forza di un contratto a tempo determinato, nell' AS 2024/25; 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 1 - nell'AS 2024/2025 non le è stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, che invece è stata riconosciuta a tutto il personale di ruolo;
- nei ratei stipendiali dell'AS 2020/21 non risulta il Compenso Individuale Accessorio previsto dall'art. 25 CCNL e corrisposto esclusivamente al personale ATA di ruolo o con contratti annuali;
- questo differente trattamento comporta una discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni.
Parte convenuta costituendosi in giudizio, in via principale, chiede il rigetto del ricorso, in via subordinata, con riferimento al Compenso Individuale Accessorio chiesto da aderisce agli avversari CP_2 conteggi in quanto contabilmente corretti2.
II Alla luce delle allegazioni svolte, delle ragioni esposte, dei documenti prodotti dalle parti, all'esito del giudizio, si osserva che:
1. in linea di fatto è assorbente rilevare che costituendosi in giudizio parte convenuta non ha specificamente contestato le allegazioni svolte da parte ricorrente in ordine: 1.1. ai servizi prestati alle dipendenze del ministero;
1.2. alla mancata attribuzione della cd Carta del docente né alla quantificazione del suo valore;
1.3. alla completa equiparazione tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato sotto il profilo dei compiti svolti, delle competenze professionali, della sottoposizione all'obbligo di formazione continua;
1.4. alla permanenza della ricorrente nel sistema scolastico nell'a.s. in corso al momento di pubblicazione della presente sentenza (assegnatari di una cattedra di supplenza nell'a.s. 2024/2025);
2. in linea di diritto sono rilevanti le seguenti disposizioni: 2.1. l'art. 1, comma 121, lg. 107/15, che ha istituito la cd carta del docente oggetto di causa, secondo il quale: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3 2 Cfr. pag. 4 mem cost. conv. 2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile; 2.2. l'art. 2, DPCM 23 settembre 20153 secondo il quale I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_3 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_3 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_3 assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_3 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio;2.3. l'art. 3, del medesimo DPCM4 secondo il quale
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione; 2.4. l'art. 2, DPCM 28 novembre 20165 secondo il quale
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3 attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7;2.5. l'art. 3, del medesimo DPCM6 secondo il quale
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. …;
3. con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea7 ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_3
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_3 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza; 4. nella medesima sentenza la Corte di Giustizia8 nel valutare se nella vicenda dedotta esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento ha chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tali disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
5. nel presente giudizio non è stata provata, ma neppure allegata, l'esistenza di elementi idonei a confutare la piena equiparabilità, sotto il profilo delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'attività lavorativa resa dai docenti a tempo determinato e quella svolta dai docenti di ruolo;
6. anzi come già rilevato alla luce delle citata normativa emerge l'intento di ampliare il novero dei potenziali destinatari della Carta, infatti l'art. 3, del DPCM 28 novembre 2016 prevede che essa sia assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari… ponendo quale unico limite alla sua fruizione l'atto della cessazione dal servizio;
7. pertanto, non sussistendo ragioni oggettive attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016;
8. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_3
9. in conclusione, il convenuto è condannato ad accreditare CP_1 ai ricorrenti, sulla carta docenti l'importo di €. 500,00 annui.
III Alla luce delle allegazioni svolte, delle ragioni esposte, dei documenti prodotti dalle parti, all'esito del giudizio, per la domanda della ricorrente relativa al Compenso Individuale Accessorio previsto dall'art. Parte_1
25 CCNL per l'anno 2020/21, si osserva che:
- l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al comma 1, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il comma 7 precisa inoltre che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
- si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale si è espressa la Suprema Corte, con ordinanza n. 20015/2018, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con enunciazione del seguente principio di diritto “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
6 attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”;
- i principi sopra richiamati devono ritenersi pienamente sovrapponibili anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
in particolare, alla luce della giurisprudenza della CGUE relativa alla clausola 4 dell'accordo quadro, la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
nel caso in esame il non ha CP_3 dedotto alcuna ragione oggettiva a fondamento della disparità di trattamento e, del resto, è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico;
- il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, sicché deve ritenersi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
- il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità
7 di seguito indicate” preannunciate al comma 1, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
- non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal
, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo CP_4 indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato;
- alla luce del conteggio condiviso tra le parti devono riconoscersi alla ricorrente, per i periodi oggetto di ricorso sopra riportati € 537,43.
IV Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”. V
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia e dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto di
8 - ad usufruire del beneficio economico di Parte_2
€. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
- d usufruire del beneficio economico di €. Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
ad erogare a
[...]
- €. 500,00, attraverso l'emissione di Parte_2 buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale;
- . 500,00, attraverso l'emissione di buoni Parte_1 elettronici di spesa di corrispondente valore nominale e € 537,43 a titolo di Compenso Individuale Accessorio, oltre interessi di legge;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
all'immediato pagamento delle spese di lite, che
[...] liquida in € 1.339,00 oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, se dovuto, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Torino, 19 marzo 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 DPCM 23 settembre 2015, Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.243 del 19 ottobre 2015). 4 DPCM 23 settembre 2015. 3 5 DPCM 28 novembre 2016, Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU n. 281 del 1° dicembre 2016). 6 DPCM 28 novembre 2016. 7 Cfr. ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021 4 8 Cfr. punti 45-46 della motivazione.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8603/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
e rappresentati e difesi dall'avv Parte_1 Parte_2
Natale Valerio parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dai funzionari Tecla Riverso, Natalie Olivero parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 19 marzo 2025.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 18/10/2024 le parti ricorrenti espongono che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del Parte_2 ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di un contratto a tempo determinato, nell' AS 2024/25;
- in tale anno non è stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;
- ha prestato servizio alle dipendenze del Parte_1 CP_1 convenuto, in qualità di personale ATA, in forza di un contratto a tempo determinato, nell'AS 2020/21 e in qualità di docente, in forza di un contratto a tempo determinato, nell' AS 2024/25; 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 1 - nell'AS 2024/2025 non le è stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, che invece è stata riconosciuta a tutto il personale di ruolo;
- nei ratei stipendiali dell'AS 2020/21 non risulta il Compenso Individuale Accessorio previsto dall'art. 25 CCNL e corrisposto esclusivamente al personale ATA di ruolo o con contratti annuali;
- questo differente trattamento comporta una discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni.
Parte convenuta costituendosi in giudizio, in via principale, chiede il rigetto del ricorso, in via subordinata, con riferimento al Compenso Individuale Accessorio chiesto da aderisce agli avversari CP_2 conteggi in quanto contabilmente corretti2.
II Alla luce delle allegazioni svolte, delle ragioni esposte, dei documenti prodotti dalle parti, all'esito del giudizio, si osserva che:
1. in linea di fatto è assorbente rilevare che costituendosi in giudizio parte convenuta non ha specificamente contestato le allegazioni svolte da parte ricorrente in ordine: 1.1. ai servizi prestati alle dipendenze del ministero;
1.2. alla mancata attribuzione della cd Carta del docente né alla quantificazione del suo valore;
1.3. alla completa equiparazione tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato sotto il profilo dei compiti svolti, delle competenze professionali, della sottoposizione all'obbligo di formazione continua;
1.4. alla permanenza della ricorrente nel sistema scolastico nell'a.s. in corso al momento di pubblicazione della presente sentenza (assegnatari di una cattedra di supplenza nell'a.s. 2024/2025);
2. in linea di diritto sono rilevanti le seguenti disposizioni: 2.1. l'art. 1, comma 121, lg. 107/15, che ha istituito la cd carta del docente oggetto di causa, secondo il quale: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3 2 Cfr. pag. 4 mem cost. conv. 2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile; 2.2. l'art. 2, DPCM 23 settembre 20153 secondo il quale I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_3 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_3 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_3 assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_3 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio;2.3. l'art. 3, del medesimo DPCM4 secondo il quale
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione; 2.4. l'art. 2, DPCM 28 novembre 20165 secondo il quale
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3 attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7;2.5. l'art. 3, del medesimo DPCM6 secondo il quale
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. …;
3. con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea7 ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_3
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_3 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza; 4. nella medesima sentenza la Corte di Giustizia8 nel valutare se nella vicenda dedotta esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento ha chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tali disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
5. nel presente giudizio non è stata provata, ma neppure allegata, l'esistenza di elementi idonei a confutare la piena equiparabilità, sotto il profilo delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'attività lavorativa resa dai docenti a tempo determinato e quella svolta dai docenti di ruolo;
6. anzi come già rilevato alla luce delle citata normativa emerge l'intento di ampliare il novero dei potenziali destinatari della Carta, infatti l'art. 3, del DPCM 28 novembre 2016 prevede che essa sia assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari… ponendo quale unico limite alla sua fruizione l'atto della cessazione dal servizio;
7. pertanto, non sussistendo ragioni oggettive attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016;
8. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_3
9. in conclusione, il convenuto è condannato ad accreditare CP_1 ai ricorrenti, sulla carta docenti l'importo di €. 500,00 annui.
III Alla luce delle allegazioni svolte, delle ragioni esposte, dei documenti prodotti dalle parti, all'esito del giudizio, per la domanda della ricorrente relativa al Compenso Individuale Accessorio previsto dall'art. Parte_1
25 CCNL per l'anno 2020/21, si osserva che:
- l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al comma 1, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il comma 7 precisa inoltre che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
- si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale si è espressa la Suprema Corte, con ordinanza n. 20015/2018, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con enunciazione del seguente principio di diritto “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
6 attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”;
- i principi sopra richiamati devono ritenersi pienamente sovrapponibili anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
in particolare, alla luce della giurisprudenza della CGUE relativa alla clausola 4 dell'accordo quadro, la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
nel caso in esame il non ha CP_3 dedotto alcuna ragione oggettiva a fondamento della disparità di trattamento e, del resto, è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico;
- il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, sicché deve ritenersi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
- il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità
7 di seguito indicate” preannunciate al comma 1, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
- non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal
, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo CP_4 indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato;
- alla luce del conteggio condiviso tra le parti devono riconoscersi alla ricorrente, per i periodi oggetto di ricorso sopra riportati € 537,43.
IV Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”. V
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia e dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto di
8 - ad usufruire del beneficio economico di Parte_2
€. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
- d usufruire del beneficio economico di €. Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
ad erogare a
[...]
- €. 500,00, attraverso l'emissione di Parte_2 buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale;
- . 500,00, attraverso l'emissione di buoni Parte_1 elettronici di spesa di corrispondente valore nominale e € 537,43 a titolo di Compenso Individuale Accessorio, oltre interessi di legge;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
all'immediato pagamento delle spese di lite, che
[...] liquida in € 1.339,00 oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, se dovuto, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Torino, 19 marzo 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 DPCM 23 settembre 2015, Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.243 del 19 ottobre 2015). 4 DPCM 23 settembre 2015. 3 5 DPCM 28 novembre 2016, Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU n. 281 del 1° dicembre 2016). 6 DPCM 28 novembre 2016. 7 Cfr. ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021 4 8 Cfr. punti 45-46 della motivazione.
5