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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/10/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3572 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. TIRIMBO' DOMENICO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. CAPORASO FEDERICO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in Cellole (CE) in data 19.09.2016, dal quale non sono nati figli e, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa di forti incomprensioni e litigi, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale a sé.
1 Si costituiva la resistente in data 29.09.2025, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito il quale da tre anni intratteneva una relazione extra-coniugale; pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico del ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale allo stesso, la previsione a carico del ricorrente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie di € 400,00 mensili.
All'udienza cartolare del 17.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo parte resistente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) La premessa è patto;
2) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
3) La casa coniugale sita in Cellole (CE) alla Via Benevento n.12 è assegnata al IG. Parte_1
e trasferita allo stesso con atto notarile di cui ne sosterrà le spese;
[...]
4) Il IG. si accolla totalmente il mutuo fino alla sua estinzione. Parte_1
5) Il IG. si impegna a corrispondere la somma di euro 150,00 per il Parte_1 mantenimento della IG.ra . Tale somma sarà corrisposta solo per 12 Controparte_1
(dodici) mesi con decorrenza dalla omologazione della presente separazione e sarà versata entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico.
6) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 8.000,00 (ottomila/00) in considerazione che i mobili che sono stati acquistati da entrambi al 50% rimangono nella casa coniugale ad eccezione della camera da letto che va alla IG.ra . La suddetta somma va versata dal IG. Controparte_1
alla IG.ra entro 3 (TRE) mesi dalla omologazione Parte_1 Controparte_1 della presente separazione.
7) La IG.ra potrà prelevare dalla casa coniugale il corredo regalatole Controparte_1 da sua nonna, il folletto nonché tutti i suoi effetti personali.
2 8) Il IG. si impegna a pagare, altresì, la rata mensile di euro 290,00 per Parte_1
l'acquisto dell'auto Fiat Panda intestata alla IG.ra fino alla totale Controparte_1 estinzione.
9) Le spese restano compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CELLOLE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3572 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. TIRIMBO' DOMENICO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. CAPORASO FEDERICO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in Cellole (CE) in data 19.09.2016, dal quale non sono nati figli e, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa di forti incomprensioni e litigi, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale a sé.
1 Si costituiva la resistente in data 29.09.2025, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito il quale da tre anni intratteneva una relazione extra-coniugale; pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico del ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale allo stesso, la previsione a carico del ricorrente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie di € 400,00 mensili.
All'udienza cartolare del 17.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo parte resistente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) La premessa è patto;
2) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
3) La casa coniugale sita in Cellole (CE) alla Via Benevento n.12 è assegnata al IG. Parte_1
e trasferita allo stesso con atto notarile di cui ne sosterrà le spese;
[...]
4) Il IG. si accolla totalmente il mutuo fino alla sua estinzione. Parte_1
5) Il IG. si impegna a corrispondere la somma di euro 150,00 per il Parte_1 mantenimento della IG.ra . Tale somma sarà corrisposta solo per 12 Controparte_1
(dodici) mesi con decorrenza dalla omologazione della presente separazione e sarà versata entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico.
6) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 8.000,00 (ottomila/00) in considerazione che i mobili che sono stati acquistati da entrambi al 50% rimangono nella casa coniugale ad eccezione della camera da letto che va alla IG.ra . La suddetta somma va versata dal IG. Controparte_1
alla IG.ra entro 3 (TRE) mesi dalla omologazione Parte_1 Controparte_1 della presente separazione.
7) La IG.ra potrà prelevare dalla casa coniugale il corredo regalatole Controparte_1 da sua nonna, il folletto nonché tutti i suoi effetti personali.
2 8) Il IG. si impegna a pagare, altresì, la rata mensile di euro 290,00 per Parte_1
l'acquisto dell'auto Fiat Panda intestata alla IG.ra fino alla totale Controparte_1 estinzione.
9) Le spese restano compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CELLOLE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 19, parte II, serie A, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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