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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1864/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CERINI PAOLA e PUSCEDDU ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e _1 C.F._2 difeso dall'Avv. FANTONI FABIOLA, procuratore che ha dismesso il mandato difensivo con RR del 5/2/2025;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Con il deposito di note scritte la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese e previa le declaratorie del caso statuire nei seguenti termini: 1) Disporre l'affido condiviso delle figlie collocandole prevalentemente presso il padre. 2) Revocare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del sig. e della sig.ra sita in Laveno Mombello Pt_1 _1
(VA) – Frazione Chiso 8/A - alla sig.ra per le ragioni di cui in narrativa ed assegnare la _1 stessa al sig. che ci vivrà con le figlie, indicando anche un termine per il rilascio Parte_1 dell'immobile;
3. revocare l'assegno di mantenimento per le figlie a carico del sig. Parte_1
pagina 1 di 5 ed a favore della sig.ra pari ad € 900,00.=. a far tempo dal mese di marzo 2023 dal momento _1 che le figlie vivono stabilmente con il padre da tale data;
4) Disporre che la sig.ra versi al _1 sig. un assegno a titolo di mantenimento per la figlia minore e la figlia maggiorenne Pt_1 economicamente non autosufficiente nella misura che si riterrà di giustizia oltre il 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili, delle spese scolastiche e delle spese ludiche e/o sportive come da protocollo del Tribunale di Varese. 5) Ordinare alla sig.ra di versare il 50% della rata di _1 mutuo acceso per la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/09/2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni della _1
sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 501/2018 pubblicata il 29/06/2018; in particolare, ha chiesto disporsi l'affido condiviso delle figlie (delle quali attualmente solo è Per_1
ancora minorenne) collocandole prevalentemente presso il padre, con revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e dell'assegno di mantenimento per le figlie a carico _1
del sig. . Chiedeva di obbligare la sig.ra al pagamento di un assegno a titolo di Pt_1 _1
mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, nella misura che si riterrà di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di disporre che la sig.ra corrisponda il 50% della rata del mutuo acceso per la casa coniugale di proprietà di _1
entrambi i coniugi.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 16/12/2024 si è costituita _1
chiedendo la rimessione in termini per tutte le incombenze di rito, non avendo ricevuto tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione ed essendo affetta da malattia che le impediva di presenziare all'udienza e di reperire la documentazione necessaria per la propria difesa.
Alla prima udienza il Giudice accoglieva l'istanza di rimessione in termine, fissando nuova udienza di comparizione personale delle parti per gli incombenti di cui agli artt. 473-bis.21 e 473bis
22 c.p.c..
All'udienza in data 11/03/2025, nessuno era presente per la sig.ra Il Giudice _1
dava atto che il legale di parte resistente, dopo la costituzione in giudizio, aveva depositato rinuncia al mandato difensivo e che la parte non aveva provveduto alla sua sostituzione. Stante
l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, il Giudice procedeva al libero interrogatorio di parte ricorrente all'esito del quale, non essendo state formulate istanze istruttorie, invitava il ricorrente a discutere oralmente la causa. Il procuratore del ricorrente si riportava al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle istanze ivi contenute.
Rimessa la causa in decisione, con ordinanza in data 3/4/2025 il collegio, rilevato che la richiesta principale svolta in ricorso (assegnazione della casa coniugale) ha ad oggetto un pagina 2 di 5 provvedimento che riguarda la minore la quale dal certificato di residenza prodotto agli atti Per_1
risulta comunque ancora residente in [...]presso la madre, rimetteva la causa avanti al
Giudice relatore per l'audizione della minore, incombente che veniva espletato in data 13/5/2025.
Quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione a norma dell'art. 473bis.22 ultimo comma cpc sulle conclusioni di parte ricorrente, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Il ricorso proposto da è fondato e merita accoglimento nei limiti della Parte_1
motivazione che segue.
Poiché la presente causa ha ad oggetto le modifiche richieste dal sig. alle statuizioni Parte_1
contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 501/2018, nessuna statuizione deve essere assunta per la parte riguardante le condizioni che restano confermate (fra queste l'affido condiviso dell'unica figlia ancora minorenne, nata il [...]). Per_1
A seguito dell'audizione della figlia, tenuto conto del comportamento della signora _1
(la quale, dopo aver conferito mandato difensivo ad un legale per ottenere un differimento della prima udienza in assenza dei termini per articolare le proprie difese, ha poi ritenuto di non costituirsi dopo la dismissione del mandato da parte dell'avvocato), risulta confermato che le figlie
Per_
e sono andate a vivere presso il padre. Per_3 Per_1
La figlia minore ha invero dichiarato, con riferimento alla parte che rileva ai fini di causa: Per_1
“…Frequento l'istituto Cobianchi di Intra, indirizzo meccatronica ed energia, mi piace andare a scuola. Attualmente abito a Caldana ma fino al marzo 2023 vivevo a Laveno Mombello con la mamma e le mie sorelle;
all'inizio dell'anno 2023 sono iniziate delle discussioni a casa visto che una delle mie sorelle aveva iniziato a lavorare e avere disponibilità di suo denaro, la mamma non si spiegava perché avesse i soldi per tanti vestiti. Lei diceva che mia sorella mi stava rovinando la vita ma io a quel punto le ho risposto che ci aveva già pensato lei a rovinarmi la vita.
Negli anni precedenti non avevamo una buona relazione con papà, anche in questo caso perché
c'era stata una discussione ma da dicembre 2022 abbiamo incominciato a rivederci. Dopo la discussione con la mamma del marzo 2023, siamo andate a casa della nonna paterna (che abita a
Laveno, lì vicino) e le mie sorelle ne hanno parlato con papà. Si sono lamentate del fatto che la mamma non faceva la spesa e non comprava la legna per il riscaldamento;
saputo questo la mamma ha detto “andate pure dal papà”; per un po' siamo rimaste dalla nonna paterna che abita di fronte alla mamma, poi siamo andate dal papà; successivamente la mamma mi ha chiesto di tornare da lei a casa ma io non ho voluto, soprattutto perché voleva dire stare senza le mie sorelle.
Attualmente sto bene dal papà; una mia sorella lavora in Svizzera, l'altra frequenta l'università a
Milano, da pendolare, e nel fine settimana lavora a Laveno. Vivere a Laveno è più comodo per tutte
pagina 3 di 5 noi, io al mattino devo prendere il traghetto e da lì è molto più comodo (da Caldana ci sono circa
25 minuti di viaggio).
Io sono cresciuta a Laveno, nella casa familiare sono cresciuta e ognuna di noi figlie aveva i suoi spazi, ora da papà siamo tutte in una camera...”.
Poiché risulta confermato che le ragazze vivono attualmente con il padre, deve essere disposto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, che la figlia minore sia collocata presso il Per_1
padre, convivente anche con le sorelle maggiorenni.
Consegue da ciò la richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Laveno Mombello (Va), -
Frazione Chiso 8/A (con termine di mesi 4 per il rilascio dell'immobile da parte della resistente) - al sig. e la revoca dell'assegno disposto a suo carico per il mantenimento delle figlie che Parte_1
vivono con lui.
Tenuto conto che entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento delle figlie, del reddito percepito in Svizzera dal ricorrente (il quale ha dichiarato di percepire circa €. 4.000= al mese) e del fatto che la signora lavora in una RSA, ritiene il Collegio di dover disporre l'obbligo a carico della resistente di versare mensilmente all'ex coniuge un contributo per il mantenimento di _1
Per_ (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e di in misura di €. 150 per Per_1
ciascuna figlia, fermo il rimborso del 50% delle spese straordinarie come già disposto in sede di divorzio.
Da ultimo, la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la revoca dell'obbligo di pagamento del
50% della quota mensile di mutuo deve essere dichiarata inammissibile posto che il contratto che le parti avevano concluso con la banca erogatrice ed i rapporti tra le stesse esulano da qualsiasi vaglio del giudice della famiglia, rientrando nell'ambito dell'autonomia negoziale.
Spese di lite irripetibili stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Varese n.
501/2018 pubblicata il 29/06/2018:
- colloca la figlia minore presso il padre;
Persona_4
- assegna la casa coniugale sita in Laveno Mombello (VA) – Frazione Chiso 8/A – al sig. Pt_1
che vivrà con le figlie;
[...]
pagina 4 di 5 - concede alla sig. ra termine di mesi 4 dalla comunicazione della presente sentenza _1
per il rilascio dell'immobile;
- revoca l'assegno di mantenimento per le figlie a carico del sig. ; Parte_1
Per_
- dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie e di in misura di _1 Per_1
€. 150 per ciascuna figlia (e pertanto di €. 300 complessivi), fermo il rimborso del 50% delle spese straordinarie come già disposto in sede di divorzio;
- respinge la domanda relativa al pagamento del mutuo;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1864/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CERINI PAOLA e PUSCEDDU ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e _1 C.F._2 difeso dall'Avv. FANTONI FABIOLA, procuratore che ha dismesso il mandato difensivo con RR del 5/2/2025;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Con il deposito di note scritte la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese e previa le declaratorie del caso statuire nei seguenti termini: 1) Disporre l'affido condiviso delle figlie collocandole prevalentemente presso il padre. 2) Revocare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del sig. e della sig.ra sita in Laveno Mombello Pt_1 _1
(VA) – Frazione Chiso 8/A - alla sig.ra per le ragioni di cui in narrativa ed assegnare la _1 stessa al sig. che ci vivrà con le figlie, indicando anche un termine per il rilascio Parte_1 dell'immobile;
3. revocare l'assegno di mantenimento per le figlie a carico del sig. Parte_1
pagina 1 di 5 ed a favore della sig.ra pari ad € 900,00.=. a far tempo dal mese di marzo 2023 dal momento _1 che le figlie vivono stabilmente con il padre da tale data;
4) Disporre che la sig.ra versi al _1 sig. un assegno a titolo di mantenimento per la figlia minore e la figlia maggiorenne Pt_1 economicamente non autosufficiente nella misura che si riterrà di giustizia oltre il 50% delle spese straordinarie mediche non mutuabili, delle spese scolastiche e delle spese ludiche e/o sportive come da protocollo del Tribunale di Varese. 5) Ordinare alla sig.ra di versare il 50% della rata di _1 mutuo acceso per la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/09/2024, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni della _1
sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 501/2018 pubblicata il 29/06/2018; in particolare, ha chiesto disporsi l'affido condiviso delle figlie (delle quali attualmente solo è Per_1
ancora minorenne) collocandole prevalentemente presso il padre, con revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e dell'assegno di mantenimento per le figlie a carico _1
del sig. . Chiedeva di obbligare la sig.ra al pagamento di un assegno a titolo di Pt_1 _1
mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, nella misura che si riterrà di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di disporre che la sig.ra corrisponda il 50% della rata del mutuo acceso per la casa coniugale di proprietà di _1
entrambi i coniugi.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 16/12/2024 si è costituita _1
chiedendo la rimessione in termini per tutte le incombenze di rito, non avendo ricevuto tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione ed essendo affetta da malattia che le impediva di presenziare all'udienza e di reperire la documentazione necessaria per la propria difesa.
Alla prima udienza il Giudice accoglieva l'istanza di rimessione in termine, fissando nuova udienza di comparizione personale delle parti per gli incombenti di cui agli artt. 473-bis.21 e 473bis
22 c.p.c..
All'udienza in data 11/03/2025, nessuno era presente per la sig.ra Il Giudice _1
dava atto che il legale di parte resistente, dopo la costituzione in giudizio, aveva depositato rinuncia al mandato difensivo e che la parte non aveva provveduto alla sua sostituzione. Stante
l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, il Giudice procedeva al libero interrogatorio di parte ricorrente all'esito del quale, non essendo state formulate istanze istruttorie, invitava il ricorrente a discutere oralmente la causa. Il procuratore del ricorrente si riportava al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle istanze ivi contenute.
Rimessa la causa in decisione, con ordinanza in data 3/4/2025 il collegio, rilevato che la richiesta principale svolta in ricorso (assegnazione della casa coniugale) ha ad oggetto un pagina 2 di 5 provvedimento che riguarda la minore la quale dal certificato di residenza prodotto agli atti Per_1
risulta comunque ancora residente in [...]presso la madre, rimetteva la causa avanti al
Giudice relatore per l'audizione della minore, incombente che veniva espletato in data 13/5/2025.
Quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione a norma dell'art. 473bis.22 ultimo comma cpc sulle conclusioni di parte ricorrente, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Il ricorso proposto da è fondato e merita accoglimento nei limiti della Parte_1
motivazione che segue.
Poiché la presente causa ha ad oggetto le modifiche richieste dal sig. alle statuizioni Parte_1
contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 501/2018, nessuna statuizione deve essere assunta per la parte riguardante le condizioni che restano confermate (fra queste l'affido condiviso dell'unica figlia ancora minorenne, nata il [...]). Per_1
A seguito dell'audizione della figlia, tenuto conto del comportamento della signora _1
(la quale, dopo aver conferito mandato difensivo ad un legale per ottenere un differimento della prima udienza in assenza dei termini per articolare le proprie difese, ha poi ritenuto di non costituirsi dopo la dismissione del mandato da parte dell'avvocato), risulta confermato che le figlie
Per_
e sono andate a vivere presso il padre. Per_3 Per_1
La figlia minore ha invero dichiarato, con riferimento alla parte che rileva ai fini di causa: Per_1
“…Frequento l'istituto Cobianchi di Intra, indirizzo meccatronica ed energia, mi piace andare a scuola. Attualmente abito a Caldana ma fino al marzo 2023 vivevo a Laveno Mombello con la mamma e le mie sorelle;
all'inizio dell'anno 2023 sono iniziate delle discussioni a casa visto che una delle mie sorelle aveva iniziato a lavorare e avere disponibilità di suo denaro, la mamma non si spiegava perché avesse i soldi per tanti vestiti. Lei diceva che mia sorella mi stava rovinando la vita ma io a quel punto le ho risposto che ci aveva già pensato lei a rovinarmi la vita.
Negli anni precedenti non avevamo una buona relazione con papà, anche in questo caso perché
c'era stata una discussione ma da dicembre 2022 abbiamo incominciato a rivederci. Dopo la discussione con la mamma del marzo 2023, siamo andate a casa della nonna paterna (che abita a
Laveno, lì vicino) e le mie sorelle ne hanno parlato con papà. Si sono lamentate del fatto che la mamma non faceva la spesa e non comprava la legna per il riscaldamento;
saputo questo la mamma ha detto “andate pure dal papà”; per un po' siamo rimaste dalla nonna paterna che abita di fronte alla mamma, poi siamo andate dal papà; successivamente la mamma mi ha chiesto di tornare da lei a casa ma io non ho voluto, soprattutto perché voleva dire stare senza le mie sorelle.
Attualmente sto bene dal papà; una mia sorella lavora in Svizzera, l'altra frequenta l'università a
Milano, da pendolare, e nel fine settimana lavora a Laveno. Vivere a Laveno è più comodo per tutte
pagina 3 di 5 noi, io al mattino devo prendere il traghetto e da lì è molto più comodo (da Caldana ci sono circa
25 minuti di viaggio).
Io sono cresciuta a Laveno, nella casa familiare sono cresciuta e ognuna di noi figlie aveva i suoi spazi, ora da papà siamo tutte in una camera...”.
Poiché risulta confermato che le ragazze vivono attualmente con il padre, deve essere disposto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, che la figlia minore sia collocata presso il Per_1
padre, convivente anche con le sorelle maggiorenni.
Consegue da ciò la richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Laveno Mombello (Va), -
Frazione Chiso 8/A (con termine di mesi 4 per il rilascio dell'immobile da parte della resistente) - al sig. e la revoca dell'assegno disposto a suo carico per il mantenimento delle figlie che Parte_1
vivono con lui.
Tenuto conto che entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento delle figlie, del reddito percepito in Svizzera dal ricorrente (il quale ha dichiarato di percepire circa €. 4.000= al mese) e del fatto che la signora lavora in una RSA, ritiene il Collegio di dover disporre l'obbligo a carico della resistente di versare mensilmente all'ex coniuge un contributo per il mantenimento di _1
Per_ (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e di in misura di €. 150 per Per_1
ciascuna figlia, fermo il rimborso del 50% delle spese straordinarie come già disposto in sede di divorzio.
Da ultimo, la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la revoca dell'obbligo di pagamento del
50% della quota mensile di mutuo deve essere dichiarata inammissibile posto che il contratto che le parti avevano concluso con la banca erogatrice ed i rapporti tra le stesse esulano da qualsiasi vaglio del giudice della famiglia, rientrando nell'ambito dell'autonomia negoziale.
Spese di lite irripetibili stante la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Varese n.
501/2018 pubblicata il 29/06/2018:
- colloca la figlia minore presso il padre;
Persona_4
- assegna la casa coniugale sita in Laveno Mombello (VA) – Frazione Chiso 8/A – al sig. Pt_1
che vivrà con le figlie;
[...]
pagina 4 di 5 - concede alla sig. ra termine di mesi 4 dalla comunicazione della presente sentenza _1
per il rilascio dell'immobile;
- revoca l'assegno di mantenimento per le figlie a carico del sig. ; Parte_1
Per_
- dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie e di in misura di _1 Per_1
€. 150 per ciascuna figlia (e pertanto di €. 300 complessivi), fermo il rimborso del 50% delle spese straordinarie come già disposto in sede di divorzio;
- respinge la domanda relativa al pagamento del mutuo;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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