Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1707/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Castelvetrano, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Mancuso e Michele Fanara;
appellante
CONTRO
, con sede in Roma, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Trinca;
E
, nato a [...] il giorno 14/09/1979, c.f.: ; CP_2 C.F._1
non costituito in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala dei giorni 6- Parte_1
13/9/2022, n. 679, che, all'esito del giudizio in revocatoria ordinaria promosso da
IS CI s.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Trapani, contro
[...]
aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, Controparte_3
l'atto di compravendita in di Mazara del Vallo del 20/12/2016, rep. n. Persona_1
69188, racc. n. 22.684, stipulato tra il venditore e la compratrice in CP_2 Parte_1
relazione all'immobile urbano, sito in Campobello di Mazara, Via Vittorio Emanuele II, piano terra, in catasto al foglio 4, part. 956, sub. 4, e aveva condannato i convenuti in solido alle spese di lite.
Degli appellati si è costituita soltanto , subentrata per legge Controparte_1
a IS CI s.p.a., la quale ha dedotto l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 11.12.2024.
2. Il Tribunale, dopo avere esaminato gli aspetti dell'azione revocatoria riguardanti la sussistenza del credito e il pregiudizio alle ragioni creditorie, non più in contestazione in questa sede, ha argomentato sulle condizioni soggettive del contraenti. Ha in particolare ritenuto che la consapevolezza del debitore e dell'acquirente fosse ragionevolmente desumibile dalla stessa vendita (ossia dal fatto che “… il pur in assenza di altri beni CP_2
immobili o, comunque, di altre ampie residualità patrimoniali, abbia venduto a il Parte_1
cespite sito in Campobello di Mazara in via Vittorio Emanuele II, adibito ad opificio di mq
3.180,00…”) e poi dalla mancanza di prova della corresponsione del prezzo di euro
225.000,00 nonché, infine, dalle anomale modalità di pagamento concordate, consistenti nel pagamento di euro 50.000,00 alla sottoscrizione del contratto e dei restanti euro 175.000,00 entro il 31.05.2019, ossia in un arco di oltre due anni, modalità – secondo il Giudice – logicamente inconciliabili con le ragioni che, stando alle difese, avrebbero indotto il venditore ad alienare il bene, cioè con l'esigenza urgente di liquidità determinata dalla confisca del restante suo compendio patrimoniale. Tanto più che la documentazione prodotta da Pt_1
non sarebbe idonea a dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo, non sussistendo
[...]
corrispondenza fra le date degli assegni indicati nel partitario prodotto da emessi in Pt_1
favore della moglie di e le operazioni registrate nell'estratto conto allegato, assegni, CP_2
peraltro, non prodotti in giudizio e il cui incasso da parte di sarebbe rimasto CP_2
indimostrato. 3
La società appellante denuncia la debolezza del complessivo ragionamento del Giudice, a suo dire non rispondente ai requisiti di precisione fattuale e di rigore logico imposti dall'art. 2729
c.c..
3. Il rilievo è fondato.
Osserva il primo Giudice che ai fini dell'azione revocatoria ordinaria per un atto successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza, nel debitore alienante e nel terzo acquirente, della diminuzione della garanzia patrimoniale generica, non occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (Cass.
28423/2021). Tale principio, in sé condivisibile, dev'essere precisato nel senso che il terzo deve tuttavia essere a conoscenza che l'alienante “è vincolato verso creditori” (Cass.
15257/2022, 31654/2019, 23326/2018), ossia che l'atto dispositivo è concretamente pregiudizievole per i creditori attuali del proprio dante causa.
L'onere probatorio dell'attore in revocazione nei confronti del terzo acquirente concerne, in altre parole, non semplicemente la consapevolezza dell'uscita di un cespite dal patrimonio del dante causa – cui, com'è ovvio, consegue sempre in astratto una riduzione della garanzia patrimoniale generica virtuale del disponente – bensì la conoscenza, ancorché non dettagliata, di un'attuale situazione debitoria dell'alienante rispetto alla quale l'atto dispositivo integra in concreto una causa di pregiudizio.
Tanto premesso può procedersi all'esame della serie di circostanze che, nella lettura fattane dal primo Giudice, hanno condotto all'accoglimento della domanda di IS CI
s.p.a..
Che la vendita dell'ultimo immobile esistente nel patrimonio di abbia ridotto la CP_2
garanzia generica dei creditori del tempo è un dato che l'alienante non può, evidentemente, aver ignorato, né avrebbe potuto ignorarlo nel caso in cui nel suo patrimonio fossero rimasti altri beni della stessa natura. Altra cosa è a dirsi per la società acquirente, in mancanza della prova, non certo ricavabile dal fatto stesso della vendita, che anch'essa era in quel tempo a conoscenza della situazione debitoria del venditore.
Quanto alla corresponsione del prezzo e alle modalità di pagamento concordate, premesso che non è mai stato messo in dubbio che la compravendita del 20.12.2016 non è simulata ma è 4
stata realmente voluta (come la pratica di finanziamento documentata dalla sembra, Pt_1
del resto, confermare), può osservarsi: (a) che i dati desumibili dagli estratti conto prodotti dalla società convenuta, raffrontati con il dettagliato elenco degli assegni pure versato in giudizio, hanno dato sufficiente riscontro dei pagamenti parziali eseguiti alla moglie del venditore in rappresentanza di quest'utimo, in mancanza dei quali, peraltro, IS
CI ben avrebbe potuto (e, in ipotesi, ancora potrebbe) procedere al recupero delle rate mediante espropriazione forzata presso la terza società acquirente e, nell'inerzia del CP_2
persino chiedere in via surrogatoria contro questa l'adozione di misure cautelari conservative;
e (b) che, proprio in ragione degli ampi spazi lasciati alle possibili iniziative a tutela della creditrice, la previsione del pagamento rateale del prezzo non solo non è significativa di una collusione tra i contraenti né può ritenersi abbia comportato una riduzione del prezzo
(dovendosi supporre che l'ammontare del corrispettivo pecuniario sia stato calibrato anche in ragione delle modalità del suo pagamento), ma – contrariamente a quanto supposto dal
Tribunale – finisce per avvalorare l'ipotesi che a motivare la scelta di vendere non sia stato l'intento del proprietario di frodare i creditori, ma solo la sua esigenza di far fronte a un proprio stato oggettivo di carenza di un reddito (foss'anche ripartito in un periodo non breve), di cui probabilmente anche la rinunzia della parte venditrice all'ipoteca legale, evidentemente finalizzata a rendere il bene più appetibile riducendo il costo complessivo dell'acquisto e consentendo all'acquirente di concederlo in garanzia di eventuali mutui bancari, è un mero riflesso.
È appena il caso di precisare che la conoscenza, pur ipotizzabile in capo alla società compratrice, del bisogno di liquidità del venditore non basterebbe a integrare il requisito della consapevolezza del pregiudizio ai creditori, non essendo, in generale, quel bisogno necessariamente, e forse neppure solitamente, connesso a una preesistente esposizione debitoria e non potendosi, d'altro lato, giudicarsi della sussistenza del detto requisito legale sulla base di mere congetture.
La domanda di IS CI s.p.a. è, in conclusione, da rigettare.
4. Segue per legge la condanna di alle spese di lite, che, in Controparte_1
base al credito dedotto dall'attrice (Cass. 3697/2020), si liquidano in favore dell'appellante, 5
per il primo grado in complessivi euro 14.600,00, e per il grado di appello in complessivi euro
13.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Poiché nei processi con pluralità di parti necessarie l'accessorietà del capo di sentenza relativo alle spese di lite conferisce allo stesso il carattere di inscindibilità proprio della causa principale, l'accoglimento dell'appello proposto dalla terza acquirente, convenuta in primo grado, estende gli effetti al debitore alienante, convenuto litisconsorte necessario, benché non costituito in grado di appello, in relazione sia al merito della lite sia al regolamento delle spese processuali, che devono, perciò, essere liquidate anche in suo favore, per il procedimento dinanzi al Tribunale, in euro 14.600,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Le spese del procedimento di appello relative al rapporto con restano a carico CP_2
della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di che dichiara;
CP_2
in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala dei giorni 6-13/9/2022, n. 679, appellata da rigetta la domanda proposta da IS CI s.p.a.; Parte_1
condanna subentrata a IS CI s.p.a., a Controparte_1
rifondere ad e a le spese del primo grado del giudizio, che CP_2 Parte_1
liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 14.600,00, e a rifondere a Parte_1
le spese di appello, che liquida in complessivi euro 13.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo