Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza breve 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 03/04/2026, n. 6201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6201 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 8676 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IO DI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
1)del provvedimento di diniego del visto di ingresso, relativo alla domanda di rilascio della Carta Blu UE identificativo;
2) di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, preparatorio o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. BE AR DA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto d’ingresso relativo all’istanza di rilascio della Carta Blu UE, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Canton - in base all’ art 5 del DPR 394/1999 - motivato desumendo - dalla documentazione prodotta dall’istante, dalle informazioni fornite riguardo alla sistemazione alloggiativa nonché dal fatto che il proprio coniuge ha presentato analoga istanza - la difformità della finalità effettiva del soggiorno in Italia rispetto a quella tipica del visto , costituita dall’esercizio di una professione altamente qualificata ex art 27quater D.Lgs. 298/1999. Il gravame è incentrato - in particolare - sul difetto assoluto del contraddittorio amministrativo nella fase enprocedimentale, in violazione dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e conseguente carenza istruttoria, rappresentando che se la Sede Consolare a Canton avesse osservato le regole del giusto procedimento amministrativo - garantendo la sua attiva partecipazione - l’istante avrebbe, senz’altro, conseguito la cd. Carta Blu UE.
Considerato che
- il Collegio - avendo accertato che il censurato diniego è stato emesso inaudita altera parte, con conseguente deficit istruttorio - considerando assorbiti i residui motivi, accoglie il gravame e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato, peraltro disponendo la compensazione delle spese di lite, a eccezione del rimborso del contributo unificato, ove versato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e -per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Spese processuali compensate, salvo rimborso del contributo unificato, ove versato dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ZI, Presidente
BE AR DA, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AR DA | RA ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.